LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive  modifiche  e
integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  Visto  in  particolare  l'art.  66, comma 1, lettera f), del citato
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  Visto l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto il regolamento per il funzionamento  del  sistema  telematico
delle borse valori, approvato con delibera n. 9882 del 1 aprile 1996,
e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  propria delibera n. 8189 del 28 giugno 1994 con la quale
sono state estese le funzioni  del  sistema  telematico  delle  borse
valori  alle  contrattazioni  aventi  ad oggetto i titoli non ammessi
alla quotazione ufficiale e negoziati nei mercati ristretti;
  Vista la delibera del Consiglio di borsa del  25  luglio  1996,  n.
717,  con  la quale e' stato approvato un progetto volto ad aumentare
la liquidita' dei titoli caratterizzati, tra l'altro, da bassi volumi
di contrattazione quotati in borsa o ammessi  alle  negoziazioni  del
mercato ristretto;
  Considerata   l'opportunita'  di  procedere  in  tempi  brevi  alla
realizzazione di iniziative volte  a  migliorare  la  liquidita'  dei
titoli  caratterizzati  da  bassi  volumi di contrattazione negoziati
quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni del mercato ristretto;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Il regolamento per il funzionamento del  sistema  telematico  delle
borse  valori  approvato  con  delibera  n. 9882 del 1 aprile 1996, e
successive modifiche ed integrazioni e' modificato ed integrato  come
segue:
  1.  L'art. 2, comma 1, lettera b), e' sostituito dal seguente: " b)
'operatori autorizzati o operatori' designa  gli  agenti  di  cambio,
nonche'   imprese  di  investimento  e  le  banche  autorizzate  all'
esercizio dei servizi di cui all'art. 1, comma 3, lettere  a)  e  b),
del  decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, o dei servizi di cui
ai punti 2 e 3 della sezione A della  tabella  allegata  al  medesimo
decreto.".
  2.  All'art.  2,  comma  1,  dopo  la  lettera u), sono inserite le
seguenti lettere:
   " v) 'titoli sottili' designa le azioni ordinarie, privilegiate  e
di   risparmio  e  le  obbligazioni  convertibili  quotate  in  borsa
individuate dall'organo di controllo ai sensi dell'art. 25-bis;
    x) 'operatori specialisti  in  titoli  sottili'  designa  per  la
contrattazione    continua   gli   operatori   autorizzati   iscritti
nell'elenco di cui all'art. 25-bis.".
  3. Dopo l'art. 25 e' inserito il seguente capo:
                              "CAPO VI
  Art. 25-bis (Operatori specialisti  in  titoli  sottili).  -  1.  I
titoli  sottili  sono individuati dall'organo di controllo sulla base
di criteri oggettivi, tenendo conto, tra  l'altro,  del  controvalore
medio  giornaliero  delle  negoziazioni  eseguite  sul  mercato in un
periodo  di  riferimento non inferiore a sei mesi. Presso l'organo di
controllo e' tenuto l'elenco dei titoli sottili.
  2.  Presso  l'organo  di  controllo  e'  tenuto  un  'elenco  degli
operatori  specialisti  in titoli sottili' nel quale vengono iscritti
gli operatori autorizzati che ne facciano istanza.
   3. Le istanze di iscrizione all'elenco di  cui  al  comma  2  sono
presentate  all'organo  di  controllo  che stabilisce le modalita' di
tenuta e di aggiornamento dell'elenco nonche' di presentazione  delle
istanze stesse.
   4.   Qualora  l'operatore  specialista  in  titoli  sottili  abbia
stipulato accordi con l'emittente i titoli sui  quali  si  impegna  a
intervenire  ai  sensi  dell'art.  25-ter,  ovvero  con gli azionisti
dell'emittente  o  con  altri  soggetti   comunque   interessati   al
miglioramento  della  liquidita'  dei titoli stessi, deve trasmettere
copia del testo di tali accordi alla Consob.
  Art.  25-ter  (Obblighi  degli  operatori  specialisti  in   titoli
sottili).  -  1. L'operatore specialista si impegna, per ciascuno dei
titoli  sottili   sui   quali   intende   intervenire,   ad   esporre
continuativamente sul book proposte in acquisto e in vendita a prezzi
che  non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella
stabilita dall'organo  di  controllo.  Le  proposte  degli  operatori
specialisti  in  titoli  sottili  debbono  essere immesse nel sistema
secondo le modalita' e i tempi stabiliti dall'organo di controllo.
   2. L'organo di controllo stabilisce i casi in  cui  gli  operatori
specialisti  in  titoli  sottili sono sollevati temporaneamente dagli
obblighi di cui al comma 1.
   3. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui al comma
1, la Consob, ferme restando le sanzioni  previste  dall'ordinamento,
puo'  disporre la sospensione per un periodo comunque non superiore a
sei mesi dell'operatore specialista in titoli sottili dall'elenco  di
cui  all'art.  25-bis,  ovvero  la  cancellazione  dello  stesso  dal
medesimo elenco.".
  4. All'art. 49, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  " 2. L'organo di controllo  ripartisce  tutti  i  valori  mobiliari
negoziati nel mercato delle spezzature tra gli operatori specialisti.
Nel  ripartire  i  valori mobiliari l'organo di controllo tiene conto
della circostanza che tra gli operatori richiedenti vi siano soggetti
che  svolgono  attivita'  di  specialista  in  titoli  sottili  nella
contrattazione  continua.  In tal caso attribuisce in via prioritaria
agli operatori specialisti in titoli sottili  quei  valori  mobiliari
sui quali intervengono in contrattazione continua.
   3.  In  caso  di sospensione di un operatore specialista o del suo
recesso dagli impegni di  cui  all'art.  50,  l'organo  di  controllo
provvede  tempestivamente  a  sostituirlo  con un altro operatore che
faccia  o  abbia  fatto  richiesta  di  iscrizione.   In   subordine,
ripartisce tra gli operatori specialisti i valori mobiliari assegnati
all'operatore venuto meno. L'organo di controllo stabilisce i casi in
cui gli impegni di cui all'art. 50 possono essere sospesi o ridotti.
   4. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art.
50,  la Consob, ferme restando le sanzioni previste dall'ordinamento,
puo' disporre la sospensione per un periodo comunque non superiore  a
sei  mesi  dell'operatore  specialista  dall'elenco di cui al comma 1
ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo elenco.".
  5. All'art. 61, e' inserito il seguente comma:
  "  2.  Per  i  titoli  sottili  sui  quali  intervenga un operatore
specialista di cui all'art. 25-bis il modello  di  listino  ufficiale
espone,  in  aggiunta  ai dati indicati nel comma precedente, il nome
dell'operatore specialista e i relativi obblighi di quotazione.".
  6. All'art. 84, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "  5.  I   contratti   conclusi   con   modalita'   diverse   dalla
contrattazione  continua  e  le operazioni accessorie riscontrati dal
sistema possono essere cancellati esclusivamente dalla Consob secondo
le modalita' previste dall'art. 76, comma 4.".
  7. All'art. 90, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "  5.  I   contratti   conclusi   con   modalita'   diverse   dalla
contrattazione   nel   MOT  e  dalla  contrattazione  continua  e  le
operazioni  accessorie  riscontrati  dal   sistema   possono   essere
cancellati  esclusivamente dalla Consob secondo le modalita' previste
dall'art. 76, comma 4.".