LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto in particolare l'art. 66, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 9882 del 1 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la propria delibera n. 8189 del 28 giugno 1994 con la quale sono state estese le funzioni del sistema telematico delle borse valori alle contrattazioni aventi ad oggetto i titoli non ammessi alla quotazione ufficiale e negoziati nei mercati ristretti; Vista la delibera del Consiglio di borsa del 25 luglio 1996, n. 717, con la quale e' stato approvato un progetto volto ad aumentare la liquidita' dei titoli caratterizzati, tra l'altro, da bassi volumi di contrattazione quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni del mercato ristretto; Considerata l'opportunita' di procedere in tempi brevi alla realizzazione di iniziative volte a migliorare la liquidita' dei titoli caratterizzati da bassi volumi di contrattazione negoziati quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni del mercato ristretto; Delibera: Art. 1. Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori approvato con delibera n. 9882 del 1 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni e' modificato ed integrato come segue: 1. L'art. 2, comma 1, lettera b), e' sostituito dal seguente: " b) 'operatori autorizzati o operatori' designa gli agenti di cambio, nonche' imprese di investimento e le banche autorizzate all' esercizio dei servizi di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, o dei servizi di cui ai punti 2 e 3 della sezione A della tabella allegata al medesimo decreto.". 2. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera u), sono inserite le seguenti lettere: " v) 'titoli sottili' designa le azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio e le obbligazioni convertibili quotate in borsa individuate dall'organo di controllo ai sensi dell'art. 25-bis; x) 'operatori specialisti in titoli sottili' designa per la contrattazione continua gli operatori autorizzati iscritti nell'elenco di cui all'art. 25-bis.". 3. Dopo l'art. 25 e' inserito il seguente capo: "CAPO VI Art. 25-bis (Operatori specialisti in titoli sottili). - 1. I titoli sottili sono individuati dall'organo di controllo sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto, tra l'altro, del controvalore medio giornaliero delle negoziazioni eseguite sul mercato in un periodo di riferimento non inferiore a sei mesi. Presso l'organo di controllo e' tenuto l'elenco dei titoli sottili. 2. Presso l'organo di controllo e' tenuto un 'elenco degli operatori specialisti in titoli sottili' nel quale vengono iscritti gli operatori autorizzati che ne facciano istanza. 3. Le istanze di iscrizione all'elenco di cui al comma 2 sono presentate all'organo di controllo che stabilisce le modalita' di tenuta e di aggiornamento dell'elenco nonche' di presentazione delle istanze stesse. 4. Qualora l'operatore specialista in titoli sottili abbia stipulato accordi con l'emittente i titoli sui quali si impegna a intervenire ai sensi dell'art. 25-ter, ovvero con gli azionisti dell'emittente o con altri soggetti comunque interessati al miglioramento della liquidita' dei titoli stessi, deve trasmettere copia del testo di tali accordi alla Consob. Art. 25-ter (Obblighi degli operatori specialisti in titoli sottili). - 1. L'operatore specialista si impegna, per ciascuno dei titoli sottili sui quali intende intervenire, ad esporre continuativamente sul book proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita dall'organo di controllo. Le proposte degli operatori specialisti in titoli sottili debbono essere immesse nel sistema secondo le modalita' e i tempi stabiliti dall'organo di controllo. 2. L'organo di controllo stabilisce i casi in cui gli operatori specialisti in titoli sottili sono sollevati temporaneamente dagli obblighi di cui al comma 1. 3. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui al comma 1, la Consob, ferme restando le sanzioni previste dall'ordinamento, puo' disporre la sospensione per un periodo comunque non superiore a sei mesi dell'operatore specialista in titoli sottili dall'elenco di cui all'art. 25-bis, ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo elenco.". 4. All'art. 49, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: " 2. L'organo di controllo ripartisce tutti i valori mobiliari negoziati nel mercato delle spezzature tra gli operatori specialisti. Nel ripartire i valori mobiliari l'organo di controllo tiene conto della circostanza che tra gli operatori richiedenti vi siano soggetti che svolgono attivita' di specialista in titoli sottili nella contrattazione continua. In tal caso attribuisce in via prioritaria agli operatori specialisti in titoli sottili quei valori mobiliari sui quali intervengono in contrattazione continua. 3. In caso di sospensione di un operatore specialista o del suo recesso dagli impegni di cui all'art. 50, l'organo di controllo provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro operatore che faccia o abbia fatto richiesta di iscrizione. In subordine, ripartisce tra gli operatori specialisti i valori mobiliari assegnati all'operatore venuto meno. L'organo di controllo stabilisce i casi in cui gli impegni di cui all'art. 50 possono essere sospesi o ridotti. 4. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 50, la Consob, ferme restando le sanzioni previste dall'ordinamento, puo' disporre la sospensione per un periodo comunque non superiore a sei mesi dell'operatore specialista dall'elenco di cui al comma 1 ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo elenco.". 5. All'art. 61, e' inserito il seguente comma: " 2. Per i titoli sottili sui quali intervenga un operatore specialista di cui all'art. 25-bis il modello di listino ufficiale espone, in aggiunta ai dati indicati nel comma precedente, il nome dell'operatore specialista e i relativi obblighi di quotazione.". 6. All'art. 84, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. I contratti conclusi con modalita' diverse dalla contrattazione continua e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema possono essere cancellati esclusivamente dalla Consob secondo le modalita' previste dall'art. 76, comma 4.". 7. All'art. 90, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. I contratti conclusi con modalita' diverse dalla contrattazione nel MOT e dalla contrattazione continua e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema possono essere cancellati esclusivamente dalla Consob secondo le modalita' previste dall'art. 76, comma 4.".