AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                     Erogazione agli enti locali
         dei residui trasferimenti erariali relativi al 1996
  1.   Il  fondo  ordinario  spettante  agli  enti  locali  ai  sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
incrementato per l'anno 1996 di lire 525.400  milioni,  di  cui  lire
130.400  milioni  finanziate  con  corrispondente riduzione del fondo
perequativo degli squilibri di fiscalita' locale determinato  per  lo
stesso   anno   1996,   sulla  base  della  legislazione  vigente  in
complessive lire 1.938.300 milioni.
  2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come rideterminato dal
comma 1, alle province, ai comuni  ed  alle  comunita'  montane  sono
attribuiti  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per la parte residua di competenza del 1996, gli  importi  a
ciascuno spettanti e non ancora corrisposti relativi a:
    a)  contributo  ordinario  definitivamente  attribuito  nel  1995
incrementato dell'1,288 per cento pari  a  complessive  lire  220.400
milioni  e  per le province i contributi sono determinati, per l'anno
1996, applicando  una  detrazione  corrispondente  al  gettito  netto
dell'addizionale  provinciale  prevista  dall'articolo  3,  comma 48,
della legge n. 549 del 1995, con le modalita' di cui al comma 55  del
medesimo  articolo.  Alle  province  di  nuova istituzione, nonche' a
quelle  da  cui  le  stesse  traggono  origine,  la   detrazione   e'
effettuata,  sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione
alla popolazione;
    b) contributo pari al  40  per  cento  della  detrazione  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che
hanno  subito  una  detrazione  superiore  al 3 per cento della spesa
corrente  del 1995 il contributo non puo' comunque essere inferiore a
quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del  decreto-legge
27  ottobre  1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539. I contributi sono determinati  nell'importo
complessivo di lire 292.000 milioni;
    c)   conguaglio   per   gli   anni   1994-1995  conseguente  alla
rideterminazione  del  gettito  dell'I.C.I.   e   delle   riscossioni
dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze
in  data  18  luglio  1995;  i relativi conguagli sono effettuati sui
contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3,  comma  5,
del decreto-legge n. 444 del 1995;
    d)  contributi  spettanti  agli  enti  di  nuova istituzione, non
derivanti da fusione, con le modalita' indicate all'articolo 3, commi
17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995;
    e) contributo straordinario, a valere sul fondo ammontante a lire
3.000 milioni all'uopo istituito per l'anno 1996, spettante a seguito
di fusione ed unione di comuni, previa determinazione  di  criteri  e
modalita'  della  concessione  da  stabilire con decreto del Ministro
dell'interno, sentita l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani
(A.N.C.I.)  e  l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed enti della
montagna (U.N.C.E.M.);
    f) ulteriore contributo per il finanziamento  della  prosecuzione
degli  interventi  statali  di  cui  all'articolo  4,  comma  8,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, per l'importo di lire 30.000
milioni a favore del comune e della provincia di  Napoli  e  di  lire
10.000 milioni a favore del comune di Palermo. Al finanziamento della
spesa  si  provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dai mutui
di cui all'articolo 1 del decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  548.
L'erogazione  del contributo e' effettuata dal Ministero dell'interno
agli enti  interessati  entro  trenta  giorni  dall'assegnazione  dei
fondi;
    g)   fondo   ordinario   spettante  alle  comunita'  montane  per
complessive lire 182.169 milioni. Le modalita' di riparto sono quelle
stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 504.
          Riferimenti normativi:
             - Il testo degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 504/1992
          (Riordino  della  finanza  degli enti territoriali, a norma
          dell'art. 4 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421)  e'  il
          seguente:
             "Art.  35  (Fondo ordinario). - 1. Il fondo ordinario di
          cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34 e'  costituito
          dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei
          proventi    dell'addizionale   sui   consumi   dell'energia
          elettrica di cui all'art.  6, comma 7, del decreto-legge n.
          511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali,
          ai  comuni  ed  alle  comunita'  montane  nell'anno   1993,
          ridotto,  per  la  quota spettante ai comuni, di un importo
          pari  al  gettito  dovuto  per  l'anno  1993   dell'imposta
          comunale    immobiliare   (ICI),   calcolata   sulla   base
          dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita
          del   gettito   derivante   dalla  soppressione  dell'INVIM
          individuata nella  media  delle  riscossioni  del  triennio
          1990-1992.
             2.  I  proventi  dell'addizionale  di  cui al comma 1 da
          riconoscere per l'anno 1993 ai fini della  loro  confluenza
          nel  fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto
          dell'importo   di   lire   130   miliardi   destinato    al
          finanziamento  degli  oneri  di  cui  all'art. 31, comma 2,
          lettere b) e c), che restano a carico del bilancio statale.
          A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di  cui  all'art.
          6,  comma  7,  del  decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
          n. 20  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono
          liquidate  e  riscosse con le stesse modalita' dell'imposta
          erariale di consumo  dell'energia  elettrica  ed  acquisite
          all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata
          del bilancio statale.
             3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario
          ai   sensi  del  comma  2  e  i  proventi  dell'addizionale
          confluiti nel fondo  ordinario,  aumentati  dell'incremento
          annuo  determinato  ai  sensi del comma 4 e dell'importo di
          lire  130  miliardi,  e'  portata  in  aumento  del   fondo
          ordinario  dell'anno  successivo  ed  e'  ripartita  tra le
          province, i comuni e le comunita' montane con i criteri  di
          cui all'art. 28, comma 1, lettera b).
             4.  Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle
          riduzioni  previste  per  la  quota  spettante  ai  comuni,
          costituisce  la  base  di  riferimento  per l'aggiornamento
          delle risorse correnti degli enti  locali.  L'aggiornamento
          e' operato con riferimento ad un andamento coordinato con i
          principi  di finanza pubblica e con la crescita della spesa
          statale,  in  misura  pari  ai  tassi  di  incremento,  non
          riducibili   nel   triennio,  contenuti  nei  documenti  di
          programmazione economico-finanziaria dello Stato.  Per  gli
          anni   1994  e  1995  l'incremento  e'  pari  al  tasso  di
          inflazione programmato, cosi' come indicato  nel  documento
          di  programmazione economico-finanziaria dello Stato per il
          triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali cosi' calcolati,
          per la parte spettante alle amministrazioni provinciali  ed
          ai   comuni   sono   destinati,   a   decorrere  dal  1994,
          esclusivamente  alla  perequazione  degli  squilibri  della
          fiscalita'  locale.  Per  la parte spettante alle comunita'
          montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.
             5. Il calcolo del gettito  dell'ICI  dovuto  per  l'anno
          1993  e' definito con le modalita' prescritte dall'art. 18.
          Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario
          spettante ai comuni l'importo del  gettito  dell'ICI  cosi'
          risultante  ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in
          occasione dei successivi aggiornamenti, deve  tenere  conto
          degli  ulteriori  accertamenti  definitivi  effettuati  per
          l'anno  1993  dall'amministrazione  finanziaria   entro   i
          termini  di  prescrizione.  Gli  accertamenti devono essere
          comunicati annualmente entro il  30  aprile  dal  Ministero
          delle finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro.
             6.  Sul  fondo  ordinario  e'  accantonata ogni anno una
          quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle  procedure
          di  allineamento  alla  media dei contributi e di mobilita'
          del personale previste dal citato art. 25 del decreto-legge
          n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          n. 144 del 1989".
             "Art.  36  Definizione dei contributi ordinari spettanti
          ai singoli enti locali. -  1.  A  ciascuna  amministrazione
          provinciale,  a  ciascun  comune  ed  a  ciascuna comunita'
          montana spettano contributi ordinari annuali, destinati  al
          finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'art.
          54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:
               a)    amministrazioni   provinciali.   Il   contributo
          ordinario e' dato  dalla  somma  dei  contributi  ordinari,
          perequativi  e  del  contributo  finanziato  con i proventi
          dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35,
          attribuiti per l'anno  1993,  dalla  quale  viene  detratta
          annualmente  e  per  sedici anni consecutivi, una quota del
          cinque per cento del complesso dei contributi  ordinario  e
          perequativo  attribuito  nel  1993,  ed  alla  quale  viene
          aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di
          cui all'art. 37, utilizzando le quote detratte annualmente.
          La  detrazione  non  deve  comunque  ledere  la  parte   di
          contributi  ordinari destinata al finanziamento dei servizi
          indispensabili  per  le  materie  di  competenza   statale,
          delegate  o  attribuite all'amministrazione provinciale, il
          cui importo massimo e' fissato nella misura del 5 per cento
          del  complesso  dei  contributi  ordinario  e   perequativo
          attribuito  nel  1993.  L'importo  relativo  e' comunicato,
          attraverso il sistema informativo telematico del  Ministero
          dell'interno,  entro  il  mese di settembre per il triennio
          successivo;
               b) comuni. Il contributo ordinario e' dato dalla somma
          dei  contributi  ordinari,  perequativi  e  del  contributo
          finanziato  con  i  proventi dell'addizionale energetica di
          cui al comma 2 dell'art. 35 attribuiti per l'anno  1993  al
          netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4
          per  mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM.
          Dalla somma cosi' calcolata viene  detratta  annualmente  e
          per  sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento
          del  complesso  dei  contributi  ordinario  e   perequativo
          attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il
          contributo   ripartito   con  parametri  obiettivi  di  cui
          all'art. 37 utilizzando le quote detratte  annualmente.  La
          detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi
          ordinari    destinati    al   finanziamento   dei   servizi
          indispensabili  per  le  materie  di  competenza   statale,
          delegate  o attribuite al comune, il cui importo massimo e'
          fissato nella misura del 5  per  cento  del  complesso  dei
          contributi  ordinario e perequativo attribuito per il 1993.
          L'importo relativo e'  comunicato,  attraverso  il  sistema
          informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il
          mese di settembre per il triennio successivo;
               c)  comunita' montane. Il contributo ordinario e' dato
          dalla somma dei contributi ordinari e di quello  finanziato
          con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma
          1  dell'art.  35  attribuiti  nell'anno  1993.  Ad  essa si
          aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma
          4 dell'art. 35, per  la  parte  attribuita  alle  comunita'
          montane,  ripartito  sulla  base della popolazione montana.
          L'importo relativo e'  comunicato,  attraverso  il  sistema
          informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il
          mese di settembre, per il triennio successivo".
             -  Il  testo  dell'art. 3, commi 48 e 55, della legge n.
          549/1995  (Misure  di   razionalizzazione   della   finanza
          pubblica) e' il seguente:
             "48.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996, l'addizionale
          regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal
          decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' sostituita
          dall'addizionale  provinciale   all'imposta   erariale   di
          trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute
          nel  capo I del citato decreto legislativo n.  398 del 1990
          e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile  1994,  n.  260,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994,
          n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia  alle
          regioni  sono  trasferiti  alle  province. L'addizionale si
          applica  in  tutto  il  territorio  nazionale.  Qualora  la
          perdita  di  entrata  per  le  regioni  non  sia compensata
          dall'entrata in libera disponibilita' di cui al  comma  27,
          si  provvedera'  con  contestuale  aumento  delle quote del
          fondo perequativo di cui al comma 2 del presente  articolo,
          e  contestuale  proporzionale  riduzione delle stesse quote
          per le regioni che presentino una eccedenza di entrata.
             49-54. (Omissis).
             55.  Alle  province  viene  detratto  dai  trasferimenti
          erariali   per   gli   anni  1996  e  seguenti  un  importo
          corrispondente   al    gettito    netto    dell'addizionale
          provinciale  di  cui  al  comma  48  con l'aliquota minima,
          virtualmente  calcolato  con  riferimento  all'anno   1994,
          diminuito  del  gettito  netto per l'anno 1994 dell'imposta
          soppressa di cui  al  comma  54.  Alle  province  di  nuova
          istituzione di cui ai decreti legislativi 6 marzo 1992, nn.
          248,  249,  250,  251,  252, 253 e 254 e 30 aprile 1992, n.
          277, nonche' a quelle da cui traggono origine  le  province
          di  nuova  istituzione,  la  detrazione  e'  effettuata  in
          proporzione  all'ultima   popolazione   disponibile.   Alla
          comunicazione  al  Ministero  dell'interno  e  alle singole
          province dei dati di riferimento provvede l'Automobile club
          d'Italia".
             - Il testo dell'art.  3  del  D.L.  n.  41/1995  (Misure
          urgenti   per  il  risanamento  della  finanza  pubblica  e
          l'occupazione nelle aree  depresse),  come  modificato  dal
          D.L.  n.  444/1995,  (Misure  urgenti in materia di finanza
          locale) e' il seguente:
             "Art. 3 (Interventi  sulla  finanza  locale).  -  1.  Il
          riequilibrio   dei   trasferimenti   erariali   ordinari  e
          consolidati, di cui  al  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992,  n.  504,  spettanti a province e comuni, e' eseguito
          sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal
          1995,  a  rettifica  delle  precedenti assegnazioni di tale
          anno e con le eccezioni di cui al comma 3.
             2. Ai fini di riequilibrio e' stabilito per ciascun ente
          un fabbisogno standardizzato per i  servizi  indispensabili
          con  utilizzo  dei parametri monetari e dei determinanti di
          cui all'art. 37 del decreto legislativo n.  504  del  1992,
          fatta  esclusione  dei  servizi relativi alla giustizia. Il
          fabbisogno e' raffrontato alle  risorse  generali  in  atto
          godute   e   costituite   da   trasferimenti   ordinari   e
          consolidati, all'uopo unificati e per i  comuni  anche  dal
          provento  dell'ICI  al  4  per  mille  con  deduzione della
          perdita per INVIM. La determinazione del provento  dell'ICI
          al  4  per  mille  si  effettua,  anche  per gli altri fini
          previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario,  con
          criterio  proporzionale,  il  gettito dell'ICI riscossa nel
          1994,  al   netto   delle   detrazioni   per   l'abitazione
          principale.  Dal  computo  dei  contributi consolidati sono
          esclusi i contributi in favore del comune di Roma, previsti
          dal comma 26 dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1986,  n.
          41,  i contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti
          dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio  1987,
          n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
          1987, n. 120, e i contributi  per  il  finanziamento  delle
          spese  sostenute  dalle amministrazioni provinciali per gli
          adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'art. 2  della
          legge   15   novembre   1989,   n.  373,  in  relazione  al
          funzionamento degli uffici  scolastici  regionali.  Per  il
          1995  si  utilizzano  i  dati  considerati  ai  fini  delle
          attribuzioni gia' comunicate per tale anno.
             3. Per il 1995 dal complesso delle risorse  erariali  e'
          detratta, a vantaggio dello Stato, per le province la somma
          complessiva  di  lire  70  miliardi e per i comuni la somma
          complessiva  di  lire  600  miliardi.    La  detrazione  e'
          effettuata  in  proporzione  sulle  differenze per maggiori
          risorse godute come definite rispetto a percentuali  uniche
          di  riferimento,  separatamente  per province e comuni. Non
          sono  oggetto  di  detrazione  il  provento  dell'ICI  e  i
          contributi  minimi  garantiti  previsti  dall'art.  36  del
          decreto legislativo n. 504 del  1992.  Le  detrazioni  sono
          effettuate  entro i limiti dei contributi erariali ordinari
          e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla
          detrazione per il 1995 gli enti  dissestati  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  Ministero
          dell'interno comunica gli importi delle riduzioni entro  un
          mese  dalla  disponibilita'  dei dati dei proventi dell'ICI
          per il 1994.
             4. Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti  la
          riduzione  operata  ai  sensi  del comma 3, a decorrere dal
          1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo  di
          risanamento,  prosegue  l'operazione  di riallineamento del
          complesso dei contributi ordinari e consolidati  in  dodici
          anni,  per  tutti gli enti locali interessati.  A tal fine,
          sono  ricalcolate  le  percentuali  di  riallineamento  per
          province e comuni e sono  detratte  quote  delle  eccedenze
          proporzionali alla durata del riequilibrio, contestualmente
          alla   riassegnazione   agli   enti   con   situazioni   di
          sottodotazione.  L'elenco  dei  servizi  indispensabili  e'
          aggiornato,  prima di ciascun triennio, tenendo anche conto
          dei  servizi  a  prevalente  diffusione  territoriale.   La
          metodologia   dei   parametri   monetari   e'  gradualmente
          sostituita nei trienni successivi a  quello  1996-1998  con
          metodologie   di  costo  standard  definite  dal  Ministero
          dell'interno, sentita la  Commissione  di  ricerca  per  la
          finanza  locale.  Sono  fatti  salvi  i  contributi  minimi
          garantiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo  n.
          504 del 1992. Sono soppresse le lettere da a) ad e-bis) del
          comma  4  dell'art.  40  del decreto legislativo n. 504 del
          1992 come modificato dal  decreto  legislativo  1  dicembre
          1993, n. 528".
             -  Il  testo  dell'art.  3,  comma 9, del citato D.L. n.
          444/1995 e' il seguente: "9. In ogni caso,  ai  comuni  che
          hanno  avuto  riduzioni  nel  gettito  dell'ICI per effetto
          della  revisione  degli  estimi  catastali   il   Ministero
          dell'interno   provvede   ad   erogare   il  corrispondente
          contributo dello Stato, nonche' un ulteriore contributo  ad
          esaurimento degli stanziamenti gia' autorizzati al riguardo
          e  per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime
          gia'  comunicate  dal  Ministero   dell'interno   per   via
          telematica.  Inoltre,  alle  province  ed ai comuni che per
          effetto dell'art. 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, hanno
          avuto una detrazione superiore al 3 per cento  della  spesa
          corrente  del  1995, determinata dal Ministero dell'interno
          sulla  base  dei  dati  consuntivi   disponibili   mediante
          rivalutazione  ai tassi inflattivi programmati, e' concesso
          dallo  stesso  Ministero  un  contributo  di  pari  importo
          nell'anno  1995 entro il limite massimo complessivo di lire
          105.000 milioni. Gli enti locali che hanno avuto  riduzione
          di  trasferimenti  erariali  nel  1995  sono autorizzati ad
          aumentare  per  lo  stesso  anno  l'aliquota   dell'imposta
          comunale sugli immobili (ICI) fino al sette per mille entro
          il  31  luglio  1995,  nonche'  ad  utilizzare  l'avanzo di
          amministrazione al 31 dicembre 1994  per  il  finanziamento
          delle spese correnti del 1995".
             -  Il testo dell'art. 3, commi 3 e 5, del citato D.L. n.
          444/1995 e' il seguente:
             "3. Ulteriori determinazioni dei trasferimenti  erariali
          di  cui  ai  commi  1  e  2,  valide  per  gli  anni 1994 e
          successivi, riguardano solamente gli  enti  interessati  ai
          seguenti cambiamenti:
               a)  rideterminazione  del riparto del gettito dell'ICI
          relativa all'anno 1993  o  della  media  delle  riscossioni
          INVIM    nel    triennio    1990-1992,   risultante   dalla
          comunicazione del Ministero delle finanze in data 18 luglio
          1995;
               b)  assegnazione  del  contributo  integrativo  per la
          variazione degli estimi catastali ai sensi del comma 9, che
          rimane fissato nell'ammontare comunicato in data  3  agosto
          1995.  Per  gli  anni  1996  e  seguenti  il  contributo e'
          ricalcolato sulla base della predetta comunicazione  del  3
          agosto  1995,  con  esclusione del contributo attribuito ad
          esaurimento degli stanziamenti  autorizzati  per  gli  anni
          1994-1995,  ed  e' reso noto dal Ministero dell'interno per
          via telematica;
               c) modifiche derivanti da eventuali errori.
             4. (Omissis).
             5. Le variazioni di cui al comma 3  relative  agli  anni
          1994  e 1995 sono effettuate sui trasferimenti erariali del
          1996".
             - Il testo dell'art. 3, commi 17 e 18, del  citato  D.L.
          n. 444/1995 e' il seguente:
             "17.  Nel  caso  di  istituzione  di  nuovi enti locali,
          eccezione fatta per la fusione,  l'attribuzione  dei  fondi
          spettanti avviene con le seguenti modalita':
               a)  il  fondo  ordinario,  il  fondo perequativo degli
          squilibri  di  fiscalita'  locale  e  il  fondo   nazionale
          ordinario  per  gli  investimenti  previsti  dal  comma  1,
          lettere a) e c), e dal comma 3  dell'art.  34  del  decreto
          legislativo  n.  504 del 1992, vengono ripartiti secondo le
          modalita' stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41
          del citato  decreto  legislativo  all'inizio  del  triennio
          successivo   all'acquisizione   dei   dati   dagli   organi
          competenti;
               b) i trasferimenti erariali relativi al fondo  per  lo
          sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera c),
          dell'art.  28  del  decreto  legislativo  n.  504 del 1992,
          vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario  in
          attesa  delle  novazioni  soggettive  sui  mutui  ammessi a
          fruire dell'intervento erariale;
               c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera b),
          dell'art.  34 del decreto legislativo n. 504 del  1992,  il
          contributo   di   allineamento  alla  media  nazionale  dei
          trasferimenti   erariali   spettante   agli   enti   locali
          dissestati,  ai sensi del comma 4 dell'art.  91 del decreto
          legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77,  e  il  contributo
          per  la  mobilita'  volontaria  e  per  quella  degli  enti
          dissestati   sono   disposti,   all'inizio   del   triennio
          successivo,  in  proporzione  alla popolazione residente ai
          sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
          In attesa della  comunicazione  dell'ISTAT  il  riparto  e'
          effettuato   in   base   alla  popolazione  indicata  dalla
          prefettura competente per territorio.
             18. In attesa delle  comunicazioni  dei  dati  da  parte
          degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al
          comma  17,  lettera  a), e' disposta per il 90 per cento in
          base alla popolazione residente e per il 10  per  cento  in
          base  al  territorio,  secondo  i dati risultanti alla data
          dell'istituzione e attestati  dalla  prefettura  competente
          per territorio".
             -  Il  testo  dell'art. 4, comma 8, del D.L. n. 148/1993
          (Interventi urgenti  a  sostegno  dell'occupazione)  e'  il
          seguente:  "8. Per la prosecuzione degli interventi statali
          di cui all'art. 12, commi  1  e  2,  del  decreto-legge  12
          gennaio  1991,  n.  6, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 marzo 1991,  n.  80,  e'  autorizzata  l'ulteriore
          spesa,  rispettivamente,  di lire 100 miliardi e di lire 50
          miliardi per l'anno 1993. Le regioni  Campania  e  Sicilia,
          sulla   base   dei   progetti  gia'  attuati  e  presentati
          rispettivamente dal comune e dalla provincia  di  Napoli  e
          dal  comune  di  Palermo,  sono  tenute  a  trasmettere  al
          Ministro dell'interno una relazione sulle  opere  pubbliche
          eseguite  dall'inizio  degli  interventi  sino alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, nonche', prima  del
          trasferimento  delle  somme,  sugli specifici programmi che
          saranno   intrapresi   per   l'anno   1993;   il   Ministro
          dell'interno  trasmettera'  copia  di  dette relazioni alle
          Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo
          onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al Ministero dell'interno".