IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -
n.  164 del 15 luglio 1996, recante delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri al Ministro Anna Finocchiaro in materia di
pari opportunita';
  Visti in particolare gli articoli 1, comma 2, lettere e) e b, e  5,
comma  1,  in  base  ai quali il Ministro per le pari opportunita' e'
delegato  ad  esercitare  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento   e
promozione delle iniziative concernenti le pari opportunita', al fine
di assicurare sia il coordinamento delle iniziative normative, sia la
corretta  attuazione delle normative e degli orientamenti governativi
in materia, potendo a tal fine anche costituire commissioni di studio
e di consulenza e gruppi di lavoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' istituita la commissione per  la  promozione  e  lo  sviluppo
dell'imprenditorialita' femminile.
  2.   La   commissione  e'  presieduta  dal  Ministro  per  le  pari
opportunita', o da un suo delegato, ed e' composta  da  otto  esperti
nominati  dallo  stesso  Ministro in rappresentanza, rispettivamente,
della commissione nazionale delle pari  opportunita',  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, del comitato per
l'imprenditoria  femminile,  del  Ministero  del   lavoro   e   della
previdenza  sociale,  del  comitato  di  parita'  istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  del  Ministero  del
bilancio  e  della  programrmione economica, del Ministro per le pari
opportunita' e della conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano. Per
ciascun componente e' altresi' nominato un supplente che partecipera'
alle riunioni in caso di impedimento.
  3. La commissione opera presso gli uffici del Ministro per le  pari
opportunita'  ed e' dal presidente con cadenza almeno trimestrale. La
commissione e' validamente  costituita  con  la  presenza  di  almeno
cinque  componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le funzioni
di segretario sono assicurate dal rappresentante del Ministro per  le
pari opportunita'.