Con decreto ministeriale n. 22172 del 19 febbraio 1997, ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazione, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1997 al 15 maggio 1997 limitatamente a dodici lavoratori dipendenti dalla societa' F.M.I. S.p.a. in liquidazione ora Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unita' in Napoli per i quali e' gia' stata disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 9 ottobre 1996 a decorrere dal 1 aprile 1996. L'istanza della societa' e' stata inoltrata dall'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 29 novembre 1996. Pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 22173 del 19 febbraio 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazzione aziendale relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Sportswear Company, con sede in Bologna e unita' di Ravarino (Modena); Parere comitato tecnico del 6 novembre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Sportswear Company, con sede in Bologna e unita' di Ravarino (Modena), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sportswear Company, con sede in Bologna e unita' di Ravarino (Modena), per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22174 del 19 febbraio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 3 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Micromax-Simac, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unita' di Beregazzo con Figliaro (Como) e Gessate (Milano), per il periodo dal 2 luglio 1996 al 1 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 2 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22175 del 19 febbraio 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 gennaio 1997, della ditta S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unita' e uffici di Bologna, unita' e uffici di Messina, unita' e uffici di Napoli, unita' e uffici di Roma. Parere comitato tecnico del 13 novembre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unita' e uffici di Bologna, unita' e uffici di Messina, unita' e uffici di Napoli, unita' e uffici di Roma, per il periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1996 con decorrenza 29 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22176 del 19 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica Costruzioni, con sede in Sassari e unita' in Scala di Giocca (Sassari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22177 del 19 febbraio 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996, della ditta S.r.l. C.N.F. Cantiere navale Ferrari, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.N.F. Cantiere navale Ferrari, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per il periodo dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1996 con decorrenza dal 22 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22179 del 19 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E. Bas. con sede in Castelmella (Brescia) e unita' in Castelmella (Brescia), per un massimo di trenta dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22180 del 19 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.R.E.D. Centro rilevazione elaborazione dati, con sede in Milano e unita' in Milano, per un massimo di cinquanta dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22181 del 19 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Fotometalgrafica Emiliana, con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna) e unita' in Cernusco (Milano), per un massimo di un dipendente, Ozzano Emilia (Bologna), per un massimo di tre dipendenti, S. Lazzaro di Savena (Bologna), per un massimo di cinquantadue dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 giugno 1996 al 19 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 dicembre 1996 al 19 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22182 del 19 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.A.S.A.T., con sede in Bruino (Torino) e unita' in Bruino (Torino), per un massimo di cinquantatre dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22183 del 19 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Megara, con sede in Catania e unita' in Catania, per un massimo di duecentosessantuno dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 dicembre 1996 all'11 giugno 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12 giugno 1997 all'11 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.