Con  decreto  ministeriale n. 22172 del 19 febbraio 1997, ai sensi
del  decreto-legge  1  ottobre  1996,   n.   510,   convertito,   con
modificazione,  nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e' prorogata la
concessione del trattamento straordinario di  integrazione  salariale
dal 1 aprile 1997 al 15 maggio 1997 limitatamente a dodici lavoratori
dipendenti  dalla  societa'  F.M.I.  S.p.a. in liquidazione ora Nuova
Mecfond, con sede in Napoli e unita' in Napoli per i  quali  e'  gia'
stata  disposta  la  concessione del predetto trattamento con decreto
ministeriale del 9 ottobre 1996 a decorrere dal 1 aprile 1996.
   L'istanza della societa' e'  stata  inoltrata  dall'U.R.L.M.O.  di
Napoli come da protocollo dello stesso, in data 29 novembre 1996.
   Pagamento diretto: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  e  assistenza sociale e'
autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare  direttamente
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
   Con decreto ministeriale n. 22173 del 19 febbraio 1997:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazzione aziendale
relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al  4  febbraio  1997,  della
ditta  S.p.a.  Sportswear  Company,  con  sede in Bologna e unita' di
Ravarino (Modena);
   Parere comitato tecnico del 6 novembre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  della  ditta S.p.a. Sportswear Company, con
sede in Bologna e unita' di Ravarino (Modena), per il periodo  dal  5
febbraio 1996 al 4 agosto 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il  25 marzo 1996 con decorrenza 5
febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con  effetto dal 5 febbraio
1996, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Sportswear  Company, con sede in Bologna e unita' di Ravarino
(Modena), per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 5
agosto 1996;
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22174 del 19 febbraio 1997, a  seguito
dell'approvazione   del  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  3  febbraio   1997,   e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
3  febbraio  1996,  con  effetto  dal  2  gennaio 1996, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Micromax-Simac,
con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unita' di  Beregazzo  con
Figliaro  (Como) e Gessate (Milano), per il periodo dal 2 luglio 1996
al 1 gennaio 1997.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996  con  decorrenza  2
luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22175  del  19  febbraio  1997  e'
approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 29
gennaio 1996 al 28 gennaio 1997, della ditta S.c. a r.l. Edilter, con
sede  in  Bologna  e  unita'  e uffici di Bologna, unita' e uffici di
Messina, unita' e uffici di Napoli, unita' e uffici di Roma.
   Parere comitato tecnico del 13 novembre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.c.  a r.l. Edilter, con sede in Bologna e
unita' e uffici di Bologna, unita' e  uffici  di  Messina,  unita'  e
uffici  di  Napoli,  unita'  e  uffici di Roma, per il periodo dal 29
gennaio 1996 al 28 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 4 marzo  1996  con  decorrenza  29
gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 22176 del 19 febbraio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Meccanica  Costruzioni,  con
sede  in  Sassari e unita' in Scala di Giocca (Sassari), e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 luglio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22177 del 19 febbraio 1997, per le
motivazioni in premessa riportate,  e'  approvato  il  programma  per
ristrutturazione  aziendale,  relativamente al periodo dal 22 gennaio
1996 al 21 luglio 1996, della ditta  S.r.l.  C.N.F.  Cantiere  navale
Ferrari, con sede in La Spezia e unita' di La Spezia.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l.  C.N.F.  Cantiere  navale
Ferrari,  con sede in La Spezia e unita' di La Spezia, per il periodo
dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 14 febbraio  1996  con  decorrenza
dal 22 gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 22179 del 19 febbraio 1997, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  E.  Bas.  con   sede   in
Castelmella  (Brescia)  e  unita'  in  Castelmella  (Brescia), per un
massimo di trenta dipendenti,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di integrazione salariale dal 26 settembre
1994 al 25 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22180 del 19 febbraio 1997 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  C.R.E.D.  Centro  rilevazione
elaborazione  dati,  con  sede  in  Milano e unita' in Milano, per un
massimo di cinquanta dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1996
al 31 gennaio 1997.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1
febbraio 1997 al 31 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22181 del 19 febbraio 1997 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Fotometalgrafica  Emiliana,
con  sede  in  S.  Lazzaro  di  Savena (Bologna) e unita' in Cernusco
(Milano), per un massimo di un dipendente, Ozzano  Emilia  (Bologna),
per un massimo di tre dipendenti, S. Lazzaro di Savena (Bologna), per
un   massimo   di   cinquantadue   dipendenti,   e'   autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 20 giugno 1996 al 19 dicembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20
dicembre 1996 al 19 giugno 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22182 del 19 febbraio 1997, in  favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.A.S.A.T., con sede in Bruino
(Torino)  e unita' in Bruino (Torino), per un massimo di cinquantatre
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  1 ottobre 1996 al 31
marzo 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
aprile 1997 al 30 settembre 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 22183 del 19 febbraio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Megara, con sede in
Catania e unita' in Catania, per  un  massimo  di  duecentosessantuno
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale dal 12 dicembre 1996 all'11
giugno 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12
giugno 1997 all'11 dicembre 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale di cui all'art. 8, comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.