IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, contenente disposizioni di attuazione della direttiva 90/167/CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione ed utilizzazione di mangimi medicati nella Comunita'; Visto il decreto 16 novembre 1993, contenente disposizioni applicative del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90; Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto; Vista la cicolare 23 gennaio 1996, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1996; Viste le istanze presentate dai titolari di aziende zootecniche o impianti di allevamento, volte ad ottenere l'autorizzazione ministeriale per l'acquisto dei prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale; Visti gli attestati di idoneita' rilasciati alle aziende suindicate dai servizi veterinari delle aziende UU.SS.LL. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto 16 novembre 1993; Decreta: Art. 1. Le aziende zootecniche o impianti di allevamento, cosi' come individuati ed elencati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, sono autorizzate all'acquisto ed all'utilizzazione di prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, secondo le modalita' indicate nella normativa vigente.