IL DIRETTORE GENERALE
            DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
                   E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista  la  legge  15  febbraio   1963,   n.   281,   e   successive
modificazioni,  relativa  alla  disciplina  della  preparazione e del
commercio dei mangimi;
  Visto il decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  90,  contenente
disposizioni  di  attuazione della direttiva 90/167/CEE, con la quale
sono state stabilite le condizioni  di  preparazione,  immissione  ed
utilizzazione di mangimi medicati nella Comunita';
  Visto   il   decreto  16  novembre  1993,  contenente  disposizioni
applicative del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90;
  Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto;
  Vista la cicolare 23 gennaio 1996, n. 1, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1996;
  Viste  le  istanze presentate dai titolari di aziende zootecniche o
impianti  di  allevamento,   volte   ad   ottenere   l'autorizzazione
ministeriale  per  l'acquisto  dei  prodotti  intermedi per esclusivo
consumo aziendale;
  Visti gli attestati di idoneita' rilasciati alle aziende suindicate
dai  servizi  veterinari  delle  aziende  UU.SS.LL.  competenti   per
territorio,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 2, del citato decreto 16
novembre 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le aziende  zootecniche  o  impianti  di  allevamento,  cosi'  come
individuati   ed   elencati   nell'allegato   che  costituisce  parte
integrante del presente decreto,  sono  autorizzate  all'acquisto  ed
all'utilizzazione   di   prodotti  intermedi  per  esclusivo  consumo
aziendale, secondo le modalita' indicate nella normativa vigente.