IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
  Visto in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita' stabilisce con
proprio  decreto,  sulla base di quanto indicato dalla commissione di
cui  all'art.  4,  i  requisiti  per  l'omologazione  dei   materiali
sostituitivi   dell'amianto   e  dei  prodotti  che  contengono  tali
materiali e  individua  i  prodotti  per  i  quali  sia  prevista  la
sostituzione dei componenti di amianto;
  Preso  atto  del  parere  espresso  in  data  3  marzo  1995  dalla
commissione per la valutazione dei problemi ambientali e  dei  rischi
sanitari  connessi  all'impiego  dell'amianto  di cui all'art. 4 e ai
sensi dell'art. 5, lettera d), della medesima legge  n.  57/1992  che
individua  i  requisiti  per l'omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto con riferimento ai rischi sanitari ed  ambientali  degli
stessi;
  Considerato  che  per  rispondere  ad  urgenti  esigenze  di ordine
sanitario e ambientale e' opportuno adottare un decreto che  fissi  i
criteri  per  l'omologazione  dei materiali sostitutivi dell'amianto,
con riferimento  ai  rischi  sanitari  ed  ambientali  degli  stessi,
nell'attesa  che  vengano  compiuti gli ulteriori studi necessari per
l'individuazione dei criteri  per  l'omologazione  dei  prodotti  che
contengono  tali  materiali sostitutivi, in relazione alle necessita'
d'uso e ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le imprese che alla data della pubblicazione del  presente  decreto
producono,  importano o utilizzano materiali sostitutivi dell'amianto
e che intendono accedere alla procedura di  omologazione  di  cui  al
successivo   art.   3,   sono   tenute   a  comunicare  al  Ministero
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  i  dati  di  cui
all'allegato 1P (se produttori o importatori) o 1U (se utilizzatori).