IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; Visto in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita' stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'art. 4, i requisiti per l'omologazione dei materiali sostituitivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua i prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto; Preso atto del parere espresso in data 3 marzo 1995 dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 e ai sensi dell'art. 5, lettera d), della medesima legge n. 57/1992 che individua i requisiti per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi; Considerato che per rispondere ad urgenti esigenze di ordine sanitario e ambientale e' opportuno adottare un decreto che fissi i criteri per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto, con riferimento ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi, nell'attesa che vengano compiuti gli ulteriori studi necessari per l'individuazione dei criteri per l'omologazione dei prodotti che contengono tali materiali sostitutivi, in relazione alle necessita' d'uso e ai rischi sanitari ed ambientali degli stessi; Decreta: Art. 1. Le imprese che alla data della pubblicazione del presente decreto producono, importano o utilizzano materiali sostitutivi dell'amianto e che intendono accedere alla procedura di omologazione di cui al successivo art. 3, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati di cui all'allegato 1P (se produttori o importatori) o 1U (se utilizzatori).