IL DIRETTORE
  Visto   lo   statuto  del  libero  Istituto  universitario  "Campus
bio-medico" di  Roma,  approvato  con  decreto  ministeriale  del  31
ottobre 1991;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sulla  istruzione superiore,
approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modifiche e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto del 31 agosto 1935, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa";
  Vista  la  legge  9  maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  24  luglio  1996  (Gazzetta
Ufficiale 14 ottobre  1996,  n.  168):  "Approvazione  della  tabella
XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di
diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9
della legge n. 341/1990";
  Vista la delibera del comitato accademico del 28 ottobre 1996;
  Vista la delibera del comitato tecnico organizzativo del 30 ottobre
1996;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso nell'adunanza del 14 novembre 1996;
  Vista la delibera del comitato accademico del 26 febbraio 1997;
  Vista  la  delibera  del  comitato  tecnico  organizzativo  del  27
febbraio 1997;
                              Decreta:
  Lo statuto del libero Istituto universitario "Campus bio-medico" e'
adeguato  alla  disciplina  vigente,  che  ha  istituito  la  tabella
XVIII-ter, come segue:
   l'art. 15, lettera  b)  e'  sostituito  come  segue:  "il  diploma
universitario per infermiere";
   l'art. 20 e' sostituito come segue:
                   "CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                           AREA SANITARIA
            NORME GENERALI A TUTTI I DIPLOMI UNIVERSITARI
A) Finalita', organizzazione, requisiti di accesso.
  I  corsi  di  diploma  universitario  istituiti  nella  facolta' di
medicina e chirurgia hanno come  finalita'  una  formazione  tale  da
garantire,  oltre  ad  un'adeguata  preparazione  teorica, un congruo
addestramento    professionale    tecnico-pratico,    nella    misura
eventualmente  stabilita dalla normativa dell'Unione europea. I corsi
hanno durata triennale e si concludono con un esame finale (di  Stato
con  valore  abilitante)  e  con  il  rilascio  del  relativo  titolo
professionale.   Durante il corso lo  studente  deve  conseguire  gli
obiettivi  didattici  teorici,  pratici  e di tirocinio stabiliti nei
singoli  ordinamenti;  deve  altresi'  acquisire  la   capacita'   di
aggiornarsi,  di  valutare  i  propri  comportamenti  e  di  svolgere
attivita' di ricerca.
  I corsi sono  attiviati,  in  conformita'  ai  protocolli  d'intesa
stipulati  tra  le  universita'  e  le regioni, e si svolgono in sede
ospedaliera - policlinici universitari, IECCS, ospedali - e presso le
altre strutture del  Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  presso
istituzioni  private  accreditate.  Le  strutture  sede di formazione
debbono avere i requisiti  minimi  stabiliti  per  ciascun  corso  di
diploma  universitario  ai  fini  dell'accreditamento della struttura
medesima.
  In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle
relative specifiche norme, nonche' della normativa nazionale, possono
essere  istituiti  corsi  di  ulteriore   formazione   riservati   ai
possessori  del  diploma  universitario  finalizzati  alla  ulteriore
qualificazione  degli  stessi  possessori  del  diploma  per   quanto
riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni
di base ed in particolare:
    a)  corsi  rivolti  alla  formazione  complementare, su tipologie
stabilite con decreti del Ministro della sanita', emanati secondo  le
norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;
    b)  corsi  di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162/1982, con oneri  per  il  Servizio  sanitario
nazionale  esclusivamente  in presenza di convenzioni con la regione,
secondo le modalita' concordate tra le parti.
  Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti  per  frequentatori
di  studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero,
relativamente a  corsi  con  contenuti  teorici  e  pratici  ritenuti
equivalenti,  ai  sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n.
341. La delibera  di  riconoscimento  dei  crediti  e'  adottata  dal
consiglio  di  corso  di  diploma.  L'applicazione  della  norma  non
implica, ai sensi delle direttive dell'Unione europea, ne  esime  dal
conseguire il monte-ore complessivo per l'accesso all'esame finale.
  Sulla  base  delle  indicazioni contenute nei piani regionali della
formazione e tenuto conto  delle  esigenze  sanitarie  nazionali,  il
numero   effettivo   degli   iscritti  a  ciascun  corso  di  diploma
universitario e' determinato con decreto del Ministero della  sanita'
di   concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30
aprile di ciascun anno. Il numero effettivo degli ammessi  ogni  anno
non  puo'  essere  superiore  al  numero massimo stabilito in sede di
accreditamento.
  Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno
i diplomi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia  superiore
a  quello  dei posti disponibili, e' subordinato al superamento di un
esame mediante prova scritta con domanda a risposta multipla  per  il
70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di
scuola  secondaria  superiore  in  misura  pari  al  30% del restante
punteggio complessivo. Il consiglio di corso di diploma universitario
approva, con almeno sei mesi di anticipo  rispetto  alla  data  della
prova,  gli  argomenti  sui quali verra' effettuata la prova scritta,
concernente comunque settori di cultura e  di  scienze  biomediche  e
naturalistiche.  L'ammissione  al  corso  avviene previo accertamento
medico di idoneita' psico-fisica per lo  svolgimento  delle  funzioni
specifiche del singolo profilo professionale.
  I  docenti universitari, a cio' destinati dal consiglio di facolta'
sono titolari di insegnamento del corso di diploma  universitario.  I
docenti  non  universitari  del  Servizio  sanitario  nazionale  sono
nominati annualmente dal rettore, senza oneri per  l'universita',  su
proposta  del  consiglio di corso di diploma universitario e delibera
del consiglio di facolta' e nulla-osta del direttore  generale  della
struttura di appartenenza. All'avviso dei corsi i docenti ospedalieri
sono  proposti dal legale rappresentante dell'azienda. La titolarita'
dei  corsi   d'insegnamento   previsti   dall'ordinamento   didattico
universitario  e'  affidata  di norma a personale del ruolo sanitario
dipendente dalle strutture presso le quali si  svolge  la  formazione
stessa,  in  possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di
equiparazione  tra  settori  scientifico-disciplinari  e   discipline
ospedaliere   stabilite   con   decreto  interministeriale  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica   -
Ministero della sanita'.
  Sono organi del consiglio di diploma universitario:
    a)  il consiglio di corso di diploma universitario, costituito da
tutti i docenti del corso;
    b) il presidente del corso, responsabile del  medesimo,  egli  e'
eletto  ogni  tre  anni tra i professori di ruolo di prima fascia dai
membri del consiglio di corso di diploma universitario;
    c)  il  coordinatore  degli  insegnamenti  tecnico-pratico  e  di
tirocinio,  nominato  dal consiglio di corso di diploma universitario
tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede  del  corso,
sulla  base  del  curriculum  che  tiene  conto del livello formativo
nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il
corso.
  Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in  pratica
per  tre  anni,  e' responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e
del loro  coordinamento  con  gli  insegnamenti  teorici-scientifici,
organizza  le  attivita'  complementari,  assegna i tutori e ne ha la
supervisione dell'attivita', garantisce l'accesso degli studenti alle
strutture qualificate come sede di insegnamenti  tecnico-pratici.  Il
consiglio di corso di diploma universitario individua un coordinatore
didattico  per  ciascun  anno di corso ed individua altresi' forme di
tutorato per la formazione tecnico-pratica.
  Il coordinamento organizzativo  nelle  sedi  non  universitarie  e'
demandato   ad   una   commissione  mista  composta  da  due  docenti
universitari, due ospedalieri  ed  un  medico  dirigente  di  secondo
livello   con   funzioni  di  coordinatore,  delegato  dal  direttore
generale.
  E' istituito un osservatorio  nazionale  permanente  (ONP)  per  la
valutazione   della   qualita'  dell'insegnamento  e  la  rispondenza
dell'attivita' dei corsi di diploma agli obiettivi didattici generali
di ciascuno di essi, nonche' per la verifica  almeno  ogni  triennio,
attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco,
della qualita' dei corsi nelle sedi.
  L'osservatorio e' costituito presso il Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, con decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   di
concerto  con il Ministro della sanita'. L'osservatorio e' costituito
da:
   tre    esperti    o   funzionari   ciascuno   per   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e  per  il
Ministero della sanita';
   due   rappresentanti  delle  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,
designati dalla conferenza  dei  presidi  tra  i  responsabili  delle
strutture didattiche di diploma universitario;
   tre   esperti   rappresentanti   delle  regioni,  designati  dalla
conferenza dei  presidi  delle  regioni,  tra  i  responsabili  delle
strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche.
  L'osservatorio  e'  integrato  per  l'attivita'  relativa a ciascun
corso di diploma da un presidente della relativa struttura  didattica
e   da   un   rappresentante   dello  specifico  ordine,  collegio  o
associazione professionale.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e tecnologica procede alla costituzione ed alle
integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni.
  L'osservatorio    puo'    eventualmente    coinvolgere     studenti
nell'attivita' di valutazione.
  In  caso  di  verifica  negativa, anche a seguito di sopralluogo in
sede di funzionari  ministeriali,  sono  dettate  prescrizioni  sulle
strutture   ed   attrezzature   o   sull'attivita'   didattica  o  di
addestramento professionale alle quali il  corso  di  diploma  o  sua
sezione  deve  adeguarsi  nei termini prescritti e comunque non oltre
due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti
adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.
B) Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale.
  La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocini
e' obbligatoria e  deve  essere  documentata  con  rilevazione  delle
presenze e valutazioni di merito in itinere.
  E'  altresi'  obbligatorio  assegnare  gli studenti a tutori che ne
coordinano la formazione tecnico-pratica.
  Per essere ammesso all'esame  finale  di  diploma,  che  ha  valore
abilitante,  lo  studente  deve avere regolarmente frequentato per il
monte ore complessivo previsto ed avere frequentato i  singoli  corsi
integrati  per  un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto,
superato  tutti  gli  esami  previsti  ed  effettuato,  con  positiva
valutazione, i tirocini prescritti.
  Lo  studente  e'  tenuto altresi' a frequentare un corso di inglese
scientifico allo scopo di acquisire la capacita' di aggiornarsi nella
letteratura scientifica.
  In  caso  di  interruzione  della  frequenza  per  oltre  due  anni
accademici,  il  consiglio  di  corso  di diploma puo' prescrivere la
ripetizione  di  parte  del  tirocinio  gia'  effettuato.   Cio'   e'
obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a tre anni.
  Lo  studente  che non supera tutti gli esami e non ottenga positiva
valutazione nei tirocini puo' ripetere l'anno non piu' di una  volta;
egli e' iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero.
  Il  consiglio  di corso di diploma puo' predisporre piani di studio
alternativi,  con  diversa  distribuzione  dei  corsi  integrati  nei
semestri,  nonche'  approvare  i  piani  individuati  proposti  dallo
studente; a condizione che il peso relativo dell'area e  del  singolo
corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il
20%   da   quello   tabellare.  L'impegno  orario  che  deriva  dalla
sottrazione  eventuale  dai  singoli  corsi  integrati  puo'   essere
utilizzato  per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi
di diploma.
  Le  attivita' didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli
obiettivi  generali,  culturali  e   professionalizzanti.   Le   aree
comprendono   i  corsi  integrati,  che  definiscono  l'articolazione
dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che
debbono essere sostenuti; ai corsi integrati  afferiscono  i  settori
scientifico-disciplinari,  che  indicano  le  competenze  scientifico
professionali.
  Il peso relativo  di  ciascuna  area  e'  definito  dal  numero  di
crediti,  ciascuno  dei quali corrisponde mediamente a cinquanta ore,
con una parte teorica che non puo' eccedere  il  50%  delle  suddette
ore.
  Nei  corsi  integrati  previsti dall'ordinamento sono attivabili le
discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari  afferenti
al  corso integrato (tabella A di ciascun ordinamento). Le discipline
attengono unicamente la titolarita' dei docenti e non danno  comunque
luogo  a  verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto
programmatorio del consiglio di corso di diploma universitario e sono
in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che  e'
anche forma di pubblicazione dei docenti.
  Lo  studente  deve  sostenere  in  ciascun semestre gli esami per i
corsi integrati compresi nell'ordinamento.
  Gli esami sono sostenuti di norma al termine di  ciascun  semestre,
nei  periodi  di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono
previste, una nel  mese  di  settembre  (appello  autunnale)  ed  una
straordinaria  (appello  invernale). Nella sessione straordinaria non
possono essere sostenuti piu' di due esami.
  La valutazione del tirocinio e' effettuata al  termine  di  ciascun
anno accademico.
  Le  attivita'  di tutorato sono disciplinate dal consiglio di corso
di diploma. Il tutore e' responsabile delle attivita' a lui affidate;
egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo  di  tirocinio,
nonche' alla formulazione del giudizio finale.
  L'esame  finale,  con  valore  di  esame  di  stato abilitante alla
professione, organizzato in due sessioni  in  periodi  concordati  su
base nazionale, comprende:
    a)  una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande
a risposta multipla;
    b) la presentazione  di  una  dissertazione  scritta  (tesi),  di
natura   teorico-applicativa-sperimentale,   discussa   davanti  alla
commissione d'esame di diploma;
    c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacita' di
gestire  una  situazione  proposta,  sotto  l'aspetto  proprio  della
professione;  la  prova  riguarda,  secondo l'area, una situazione di
tipo   assistenziale,   riabilitativo,   tecnico-diagnostico   oppure
preventivo-socio-sanitario.
  La  commissione per l'esame finale e' composta da non meno di sette
e non piu' di undici membri nominati  dal  rettore  su  proposta  del
consiglio  di  corso  di  diploma,  che  indica  almeno  un membro in
rappresentanza del collegio professionale, ove esistente.
  Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri  dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  della sanita', che
inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.
C) Norme generali relative agli ordinamenti tabellari.
  Gli  standards  nazionali  per  ogni  singola tipologia di corso di
diploma universitario (sugli obiettivi formativi e  relativi  settori
scientifico-disciplinari   di  pertinenza  e  sull'attivita'  minima,
pratica e di tirocinio, perche'  lo  studente  possa  essere  ammesso
all'esame finale) sono definite dalle tabelle A e B di cui al decreto
interministeriale   (Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca
scientifica e tecnologica/Ministro della sanita' del 24 luglio  1996)
di  ciascun  diploma  universitario  e  saranno aggiornate sulla base
delle  eventuali  modifiche  apportate  alle  tabelle  del  Ministero
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  di
concerto con il Ministero della  sanita'  con  le  procedure  di  cui
all'art. 9 della legge n. 341/1990.
  I  requisiti  minimi  necessari per le strutture accreditabili sono
definiti dalla relativa tabella di cui al  decreto  interministeriale
(Ministro    dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica/Ministro della sanita' del  24  luglio  1996)  e  saranno
aggiornati  sulla  base  delle eventuali modifiche apportate a questa
tabella con procedure di cui all'art. 6,  terzo  comma,  del  decreto
legislativo n. 502/1992.
D) Norme di passaggio.
  A  domanda  degli  interessati  e previa valutazione del curriculum
formativo,  coloro  che  abbiano  conseguito  un  titolo  finale  non
abilitante  di  diploma  universitario con il precedente ordinamento,
oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate,  o  di
scuole universitarie o regionali, e' consentito integrare detto esame
con   la  prova  scritta  e  la  prova  pratica  previste  dal  nuovo
ordinamento; il superamento della prova scritta  ha  la  funzione  di
esame  di Stato abilitante alla professione. La domanda va presentata
al  rettore  o,  in  mancanza  di  corso  di  diploma   universitario
riconosciuto   ai   sensi  del  presente  ordinamento,  presso  altra
universita' nella quale si vuole sostenere la prova.  La  valutazione
del  precedente  curriculum  e'  effettuata  sulla  base  di  criteri
stabiliti  con  specifici  decreti  con  decreto   interministeriale,
emanato  dal  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'. La commissione
d'esame, costituita con le modalita' di cui all'art. 2, sesto  comma,
esprime una valutazione di idoneita' o non idoneita' allo svolgimento
dell'attivita'  professionale,  rimenendo  confermato  il  voto  gia'
conseguito.
  Qualora il curriculum formativo  sia  ritenuto  insufficiente,  gli
interessati  possono  essere  ammessi ad integrare preventivamente la
formazione presso un struttura didattica accreditata";
   l'art. 21 e' sostituito come segue:
           "NORME RELATIVE AI SINGOLI DIPLOMI UNIVERSITARI
A) Diploma universitario per infermiere: finalita', organizzazione,
   requisiti d'accesso.
  Il corso di diploma universitario per infermiere ha durata  di  tre
anni  e  si  conclude con un esame finale con valore abilitante ed il
rilascio del titolo  di  'infermiere'  (responsabile  dell'assistenza
generale  infermieristica). Il numero massimo di studenti iscrivibili
a ciascun anno di corso e' fissato  in  relazione  alle  possibilita'
formative  dirette  e  nelle strutture convenzionate con le modalita'
previste dal presente statuto.
  Il  corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori
sanitari con le  conoscenze  necessarie  a  svolgere  la  professione
d'infermiere  responsabile  dell'assistenza  generale,  ai  sensi del
decreto del Ministero della sanita' 14 settembre 1994, n. 739.
  Il corso di diploma universitraio prevede attivita' didattiche e di
tirocinio  pari  all'orario  complessivo  stabilito  dalla  normativa
comunitaria  ed  e'  suddiviso  in cicli convenzionali (semestri); le
attivita'  sono  articolate  in  lezioni  teoriche,  studio   guidato
correlato    ad    attivita'    cliniche,    attivita'   seminariali,
esercitazioni, attivita' di tirocinio, attivita' tutoriali, attivita'
di  autoapprendimento,  autovalutazione  ed   approfondimento.   Ogni
semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale,
di  studio  clinico  guidato e di tirocinio. E' possibile organizzare
all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici  con
finalita'  professionalizzanti  elettive,  rivolte  a  far  acquisire
esperienze in particolari settori della  professione;  tali  percorsi
non  possono  eccedere  il 10% del monte-ore complessivo. L'attivita'
didattica programmata e' pari a 1.600 ore complessive; quella pratica
e' di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o  di  gruppo,
mediante   simulazioni,   esercitazioni  ed  attivita'  di  tirocinio
ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche  nei
singoli settori. Il consiglio della scuola puo' aumentare l'attivita'
didattica  programmata  per  ulteriori  200  ore,  diminuendo in pari
misura le ore dedicate ad attivita' seminariali.
  Le aree didattico-organizzative  con  gli  obiettivi  didattici,  i
corsi  integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli
specifici crediti a ciascuno indicati, sono riportati  nella  Tabella
A.
  Obiettivo  didattico  del  corso  e'  quello di far conseguire allo
studente le basi per la conoscenza  qualitativa  e  quantitativa  dei
fenomeni  biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia
necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni
pratiche, nonche' le conoscenze teoriche  del  nursing;  lo  studente
deve  saper  applicare,  anche attraverso il tirocinio, le conoscenze
relative alla propria  pratica  professionale  secondo  lo  specifico
profilo  e  saper  partecipare  alla  identificazione  dei bisogni di
salute  ed  alla  identificazione,   pianificazione,   erogazione   e
valutazione  dell'assistenza  infermieristica  globalmente  richiesta
riguardo a singole persone ed alla collettivita', nella  garanzia  di
una        corretta       applicazione       delle       prescrizioni
diagnostico-terapeutiche;  deve   conoscere   i   principi   bioetici
generali,   quelli  deontologici,  giuridici  e  medico-legali  della
professione;   deve   infine   sapersi   orientare   per    ulteriori
approfondimenti specialistici.
  Sono  settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili
del corso di  D.U.:  settori:  B01B  fisica,  E05A  biochimica,  E06A
fisiologia  umana,  E07X  farmacologia,  E09A  anatomia  umana,  E13X
biologia  applicata,  F01X  statistica  medica,  F02X  storia   della
medicina,  F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica,
F04A patologia  generale,  F04B  patologia  clinica,  F04C  oncologia
medica,   F07A   medicina   interna,   F07B   malattie  dell'apparato
respiratorio,  F07C  malattie  dell'apparato  cardiovascolare,   F07D
gastroenterologia,   F07E   endocrinologia,   F07F  nefrologia,  F07H
reumatologia, F071 malattie infettive, F08A chirurgia generale,  F11B
neurologia,  F16A  malattie  dell'apparato locomotore, F19A pediatria
generale e specialistica, F22A igiene  generale  ed  applicata,  F22B
medicina  legale,  F23A scienze infermieristiche generali e cliniche,
M05X discipline demoetnoantropologiche, M11E psicologia clinica, Q05A
sociologia generale.
  Lo  standard  formativo  pratico,  comprensivo  del  tirocinio,  e'
rivolto  a  far  acquisire  allo  studente  una adeguata preparazione
professionale ed e' specificato nella tabella B.