IL DIRETTORE Visto lo statuto del libero Istituto universitario "Campus bio-medico" di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991; Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1935, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa"; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1996, n. 168): "Approvazione della tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge n. 341/1990"; Vista la delibera del comitato accademico del 28 ottobre 1996; Vista la delibera del comitato tecnico organizzativo del 30 ottobre 1996; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 14 novembre 1996; Vista la delibera del comitato accademico del 26 febbraio 1997; Vista la delibera del comitato tecnico organizzativo del 27 febbraio 1997; Decreta: Lo statuto del libero Istituto universitario "Campus bio-medico" e' adeguato alla disciplina vigente, che ha istituito la tabella XVIII-ter, come segue: l'art. 15, lettera b) e' sostituito come segue: "il diploma universitario per infermiere"; l'art. 20 e' sostituito come segue: "CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO AREA SANITARIA NORME GENERALI A TUTTI I DIPLOMI UNIVERSITARI A) Finalita', organizzazione, requisiti di accesso. I corsi di diploma universitario istituiti nella facolta' di medicina e chirurgia hanno come finalita' una formazione tale da garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea. I corsi hanno durata triennale e si concludono con un esame finale (di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale. Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresi' acquisire la capacita' di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attivita' di ricerca. I corsi sono attiviati, in conformita' ai protocolli d'intesa stipulati tra le universita' e le regioni, e si svolgono in sede ospedaliera - policlinici universitari, IECCS, ospedali - e presso le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonche' presso istituzioni private accreditate. Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima. In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonche' della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare: a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministro della sanita', emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate; b) corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il Servizio sanitario nazionale esclusivamente in presenza di convenzioni con la regione, secondo le modalita' concordate tra le parti. Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequentatori di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione europea, ne esime dal conseguire il monte-ore complessivo per l'accesso all'esame finale. Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma universitario e' determinato con decreto del Ministero della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno. Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non puo' essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento. Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domanda a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. Il consiglio di corso di diploma universitario approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verra' effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura e di scienze biomediche e naturalistiche. L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico di idoneita' psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale. I docenti universitari, a cio' destinati dal consiglio di facolta' sono titolari di insegnamento del corso di diploma universitario. I docenti non universitari del Servizio sanitario nazionale sono nominati annualmente dal rettore, senza oneri per l'universita', su proposta del consiglio di corso di diploma universitario e delibera del consiglio di facolta' e nulla-osta del direttore generale della struttura di appartenenza. All'avviso dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'azienda. La titolarita' dei corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico-disciplinari e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanita'. Sono organi del consiglio di diploma universitario: a) il consiglio di corso di diploma universitario, costituito da tutti i docenti del corso; b) il presidente del corso, responsabile del medesimo, egli e' eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di prima fascia dai membri del consiglio di corso di diploma universitario; c) il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratico e di tirocinio, nominato dal consiglio di corso di diploma universitario tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso. Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in pratica per tre anni, e' responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorici-scientifici, organizza le attivita' complementari, assegna i tutori e ne ha la supervisione dell'attivita', garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici. Il consiglio di corso di diploma universitario individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresi' forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica. Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie e' demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di secondo livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale. E' istituito un osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualita' dell'insegnamento e la rispondenza dell'attivita' dei corsi di diploma agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonche' per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco, della qualita' dei corsi nelle sedi. L'osservatorio e' costituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'. L'osservatorio e' costituito da: tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della sanita'; due rappresentanti delle facolta' di medicina e chirurgia, designati dalla conferenza dei presidi tra i responsabili delle strutture didattiche di diploma universitario; tre esperti rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza dei presidi delle regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche. L'osservatorio e' integrato per l'attivita' relativa a ciascun corso di diploma da un presidente della relativa struttura didattica e da un rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni. L'osservatorio puo' eventualmente coinvolgere studenti nell'attivita' di valutazione. In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attivita' didattica o di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi. B) Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocini e' obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazioni di merito in itinere. E' altresi' obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, che ha valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto ed avere frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti. Lo studente e' tenuto altresi' a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica. In caso di interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il consiglio di corso di diploma puo' prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio gia' effettuato. Cio' e' obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a tre anni. Lo studente che non supera tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocini puo' ripetere l'anno non piu' di una volta; egli e' iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero. Il consiglio di corso di diploma puo' predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonche' approvare i piani individuati proposti dallo studente; a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati puo' essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma. Le attivita' didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico professionali. Il peso relativo di ciascuna area e' definito dal numero di crediti, ciascuno dei quali corrisponde mediamente a cinquanta ore, con una parte teorica che non puo' eccedere il 50% delle suddette ore. Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (tabella A di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarita' dei docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio del consiglio di corso di diploma universitario e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che e' anche forma di pubblicazione dei docenti. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti piu' di due esami. La valutazione del tirocinio e' effettuata al termine di ciascun anno accademico. Le attivita' di tutorato sono disciplinate dal consiglio di corso di diploma. Il tutore e' responsabile delle attivita' a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonche' alla formulazione del giudizio finale. L'esame finale, con valore di esame di stato abilitante alla professione, organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale, comprende: a) una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla; b) la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativa-sperimentale, discussa davanti alla commissione d'esame di diploma; c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacita' di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo-socio-sanitario. La commissione per l'esame finale e' composta da non meno di sette e non piu' di undici membri nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di diploma, che indica almeno un membro in rappresentanza del collegio professionale, ove esistente. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanita', che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni. C) Norme generali relative agli ordinamenti tabellari. Gli standards nazionali per ogni singola tipologia di corso di diploma universitario (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima, pratica e di tirocinio, perche' lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono definite dalle tabelle A e B di cui al decreto interministeriale (Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica/Ministro della sanita' del 24 luglio 1996) di ciascun diploma universitario e saranno aggiornate sulla base delle eventuali modifiche apportate alle tabelle del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero della sanita' con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. I requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili sono definiti dalla relativa tabella di cui al decreto interministeriale (Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica/Ministro della sanita' del 24 luglio 1996) e saranno aggiornati sulla base delle eventuali modifiche apportate a questa tabella con procedure di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992. D) Norme di passaggio. A domanda degli interessati e previa valutazione del curriculum formativo, coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di diploma universitario con il precedente ordinamento, oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di scuole universitarie o regionali, e' consentito integrare detto esame con la prova scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova scritta ha la funzione di esame di Stato abilitante alla professione. La domanda va presentata al rettore o, in mancanza di corso di diploma universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra universita' nella quale si vuole sostenere la prova. La valutazione del precedente curriculum e' effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'. La commissione d'esame, costituita con le modalita' di cui all'art. 2, sesto comma, esprime una valutazione di idoneita' o non idoneita' allo svolgimento dell'attivita' professionale, rimenendo confermato il voto gia' conseguito. Qualora il curriculum formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso un struttura didattica accreditata"; l'art. 21 e' sostituito come segue: "NORME RELATIVE AI SINGOLI DIPLOMI UNIVERSITARI A) Diploma universitario per infermiere: finalita', organizzazione, requisiti d'accesso. Il corso di diploma universitario per infermiere ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di 'infermiere' (responsabile dell'assistenza generale infermieristica). Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso e' fissato in relazione alle possibilita' formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalita' previste dal presente statuto. Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del decreto del Ministero della sanita' 14 settembre 1994, n. 739. Il corso di diploma universitraio prevede attivita' didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed e' suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attivita' sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attivita' cliniche, attivita' seminariali, esercitazioni, attivita' di tirocinio, attivita' tutoriali, attivita' di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio. E' possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalita' professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attivita' didattica programmata e' pari a 1.600 ore complessive; quella pratica e' di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attivita' di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola puo' aumentare l'attivita' didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attivita' seminariali. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella A. Obiettivo didattico del corso e' quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonche' le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettivita', nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici. Sono settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F01X statistica medica, F02X storia della medicina, F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F071 malattie infettive, F08A chirurgia generale, F11B neurologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F19A pediatria generale e specialistica, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, M05X discipline demoetnoantropologiche, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, e' rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed e' specificato nella tabella B.