IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  13  luglio  1966,  n.  559,  concernente il nuovo
ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
  Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13  luglio
1966,  n.  559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1967, n. 806;
  Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, con il quale  e'
stato  stabilito,  fra  l'altro,  che  il suddetto Istituto assume la
denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
  Visto il provvedimento n. 6109121 in data 20 dicembre 1996  con  il
quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno
1997,  i  prezzi  di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati,
della  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana;
  Vista  la  lettera  del 14 gennaio 1997 con la quale il Ministro di
grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;
                               Approva
per l'anno 1997, i seguenti prezzi di vendita, in  abbonamento  ed  a
fascicoli  separati,  della  Raccolta  ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana determinati dal Provveditore generale dello
Stato:
  Annata 1997 (edizione unica con volumi rilegati):
   abbonamento annuale  . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 305.000
   abbonamento annuale per le regioni, province e comuni
                                                           "  285.000
   ciascun volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   30.000
  Annate arretrate:
   annata in brossura (disponibilita' fino al 1987)
                                                           L. 201.000
   annata rilegata  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  305.000
   volume in brossura . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   18.000
   volume rilegato  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   30.000
   fascicoli fino al 1973, per ciascun fascicolo  . . .    "   13.000
  I prezzi di vendita, in  abbonamento  ed  a  volumi  separati,  per
l'estero,  nonche'  quelli  delle  annate, dei volumi e dei fascicoli
arretrati, sono raddoppiati.
  Il presente decreto sara' registrato a norma di legge.
   Roma, 23 gennaio 1997
                                                  Il Ministro: CIAMPI
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 198