IL DIRIGENTE
   CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA  TUTELA  E  LA
VALORIZZAZIONE  DELLE  DENOMINAZIONI  DI  ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
   Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 348, con il quale e' stato emanato il  regolamento  recante  nuova
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1971
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata dei vini  "Colli  Lanuvini"  ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
   Vista  la  domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere
modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
   Visto il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, favorevole alla suddetta  richiesta  di
modifica  e  la  proposta di disciplinare di produzione formulata dal
Comitato medesimo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 128  del  3
giugno 1996;
   Visto  il decreto dirigenziale 9 agosto 1996 con il quale e' stata
approvata, conformemente al sopra  citato  parere,  la  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Colli Lanuvini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
201 del 28 agosto 1996;
   Visto  il  disposto  dell'art.  3  del  succitato  disciplinare di
produzione, relativo alla  delimitazione  della  zona  di  produzione
delle uve atte a produrre i vini di che trattasi;
   Considerato  che  nel  sopra citato articolo e' stata erroneamente
omessa la descrizione di parte di detta  zona  cosi'  come  e'  stata
definita originariamente nel disciplinare di produzione approvato con
il  sopra  citato  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1971;
   Considerato che detta omissione e' riscontrabile anche  nel  testo
della  proposta di disciplinare formulata dal Comitato sopra citato e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1996  di  cui
sopra e' cenno;
   Ritenuto,  pertanto,  necessario  dover  procedere  alla  parziale
rettifica dell'art. 3 del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini";
                              Decreta:
   Il  testo  dell'art.  3  del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata  "Colli  Lanuvini",  annesso  al
decreto  dirigenziale 9 agosto 1996 con il quale sono state apportate
alcune  modifiche  al  disciplinare  di   produzione   dei   vini   a
denominazione di origine controllata di che trattasi, e' parzialmente
rettificato come appresso:
   "...  (Omissis)...  fino  ad incontrare la quota 128, all'incrocio
della via  di  Anzio  con  la  strada  che  porta  a  Lanuvio;  segue
quest'ultima  in direzione est, e, superata la quota 162 di circa 250
m, incrocia sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra che percorre
per circa m 300 fino a raggiungere il fosso dell'Acqua Chiara a ovest
dei Valeri.  Discende detto fosso fino alla briglia  di  Vimercati...
(Omissis) ...".
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 marzo 1997
                                               Il dirigente: ADINOLFI