IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli Lanuvini" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, favorevole alla suddetta richiesta di modifica e la proposta di disciplinare di produzione formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1996; Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 1996 con il quale e' stata approvata, conformemente al sopra citato parere, la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 1996; Visto il disposto dell'art. 3 del succitato disciplinare di produzione, relativo alla delimitazione della zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di che trattasi; Considerato che nel sopra citato articolo e' stata erroneamente omessa la descrizione di parte di detta zona cosi' come e' stata definita originariamente nel disciplinare di produzione approvato con il sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971; Considerato che detta omissione e' riscontrabile anche nel testo della proposta di disciplinare formulata dal Comitato sopra citato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1996 di cui sopra e' cenno; Ritenuto, pertanto, necessario dover procedere alla parziale rettifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini"; Decreta: Il testo dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini", annesso al decreto dirigenziale 9 agosto 1996 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di che trattasi, e' parzialmente rettificato come appresso: "... (Omissis)... fino ad incontrare la quota 128, all'incrocio della via di Anzio con la strada che porta a Lanuvio; segue quest'ultima in direzione est, e, superata la quota 162 di circa 250 m, incrocia sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra che percorre per circa m 300 fino a raggiungere il fosso dell'Acqua Chiara a ovest dei Valeri. Discende detto fosso fino alla briglia di Vimercati... (Omissis) ...". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 1997 Il dirigente: ADINOLFI