IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto l'art. 4 della legge 30 giugno  1989,  n.  244,  concernente
"Conversione  in  legge  del  decreto-legge  2  maggio  1989, n. 157,
recante  disposizioni  per   il   funzionamento   provvisorio   delle
commissioni  e sottocommissioni elettorali mandamentali. Disposizioni
sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli
uffici elettorali di sezione";
   Visto l'art. 39 della legge  24  gennaio  1979,  n.  18,  recante:
"Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo";
   Visto  l'art.  1  della  legge  13 marzo 1980, n. 70, concernente:
"Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali  e
delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione";
   Visto  l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: "Norme
per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici  elettorali
di sezione";
   Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica
relativa alla variazione risultante tra la media  dei  numeri  indici
dell'anno   1993   e   quella   dell'anno   1996  delle  retribuzioni
contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;
   Considerato che la suddetta variazione percentuale  di  incremento
e' pari al 7,4%;
   Visto  il  proprio  decreto in data 8 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994, con il
quale sono stati determinati, per il triennio marzo 1994-marzo  1997,
gli  onorari  da  corrispondere  ai  membri  dei  seggi elettorali in
occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
europeo;
   Sulla proposta del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro;
                               Art. 1
   1.  Per  il  triennio  aprile  1997-marzo  2000,  gli  onorari  da
corrispondere al capo dell'ufficio  consolare  al  presidente  ed  ai
componenti  degli  uffici  elettorali  di sezione istituiti nei Paesi
membri   dell'Unione   europea   in   occasione   dell'elezione   dei
rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento europeo, sono aggiornati,
rispettivamente, in L. 277.000  e  in  L.  237.000,  al  lordo  delle
ritenute di legge.
   2.  Nel  caso di contemporaneo svolgimento delle predette elezioni
con altre consultazioni elettorali,  gli  onorari  di  cui  al  comma
precedente  sono  maggiorati,  rispettivamente,  di L. 71.000 e di L.
48.000.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Dato a Roma, addi' 10 marzo 1997
                                                             SCALFARO
                                    Napolitano, Ministro dell'interno
     Ciampi, Ministro del tesoro Regisrato alla Corte dei conti il 20
                                                           marzo 1997
                Registro n. 1 Interno, foglio n. 114