IL MINISTRO DEL TESORO
 Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Gazzetta Ufficiale  n.  16
del  18 gennaio 1957), istitutiva della Federazione nazionale e delle
Casse mutue di malattia per gli artigiani;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con
il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art.
12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni  di
assistenza di malattia da sopprimere;
 Visto  il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina
dei commissari liquidatori delle Casse  mutue  di  malattia  per  gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
 Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168,  convertito
con  modificazioni  nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione
delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
 Vista la legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  recante  norme  sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
 Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  in  base  al
quale  lo  speciale  Ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero del
tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956  -  ora  Ispettorato
generale  per  gli  affari  e  la  gestione del patrimonio degli enti
disciolti, ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione della
liquidazione delle gestioni non chiuse;
 Visti gli atti della gestione  liquidatoria  della  Cassa  mutua  di
malattia per gli artigiani di Bari;
 Considerato  che  per  la  copertura del disavanzo di tale gestione,
accertato  in  L.  224.113.274  si  sono  resi  necessari  interventi
finanziari  a  carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n.
21108 (ex 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge  n.  833
citata;
 Accertato  che  le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre  1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;
 Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della  gestione
liquidatoria di cui trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli
artigiani di Bari e' chiusa a tutti gli effetti.