IL MINISTRO DEL TESORO
 Vista la legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  recante  norme  sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
 Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  in  base  al
quale  lo  speciale  ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero del
tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956  -  ora  Ispettorato
generale  per  gli  affari  e  la gestione del patrimonio degli entri
disciolti, ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione della
liquidazione delle gestioni non chiuse;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con
il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art.
12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni  di
assistenza di malattia da sopprimere;
 Visto il decreto ministeriale  29 luglio 1977, concernente la nomina
dei  commissari  liquidatori  delle  casse  mutue di malattia per gli
esercenti  attivita'  commerciali,  per  gli  artigiani   e   per   i
coltivatori diretti;
 Visto  l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito
con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331,  di  cessazione
delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
 Vista   la  legge  27  novembre  1960,  n.  1397,  istitutiva  della
Federazione  nazionale  e  delle  Casse  mutue  di  malattia  per   i
commercianti;
 Visti  gli  atti  della  gestione  liquidatoria della Cassa mutua di
malattia per gli esercenti attivita' commerciali di Ferrara;
 Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto  ente  sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio
dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;
 Visti   il   bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
liquidazione  di  cui  trattasi,  dai  quali  risulta  un  avanzo  di
liquidazione di L. 1.095.442.671;
 Atteso  che  per  l'avanzo  finale  di  liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli
esercenti attivita' commerciali di Ferrara  e'  chiusa  a  tutti  gli
effetti.