IL RETTORE
 Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con
regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;
 Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto  il  regio  decreto-legge  20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
 Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
 Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
 Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del
7 dicembre 1993, recanti il  riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della legge n. 421 del 23 ottobre
1992;
 Visto il decreto interministeriale 24 luglio  1996,  pubblicato  nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 241 del 14 ottobre  1996,  recante  l'approvazione  della
tabella  XVIII-ter  relativa  agli ordinamenti didattici universitari
dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria;
 Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate   dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
 Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale espresso
nell'adunanza del 24 ottobre 1996;
 Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la  modifica  di
statuto  in  deroga  al  termine  triennale  di  cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
 Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Bari  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
 Nel  titolo  XXIII  "Diplomi  universitari" - gli articoli 410, 412,
413, 419, 420, 421 e 422 sono soppressi  e  sostituiti  dai  seguenti
nuovi  articoli,  con  il  conseguente  scorrimento della numerazione
degli  articoli  successivi,  relativi  alle  norme  generali  -   al
riordinamento   didattico   dei   precedenti   diplomi   di  "scienze
infermieristiche decentrato  a  Foggia",  "ortottista",  "tecnico  di
laboratorio  biomedico",  "logopedia",  "tecnico  di  audiometria  ed
audioprotesi",  "terapista  della  riabilitazione",   "dietologia   e
dietetica applicata", alla trasformazione della scuola diretta a fini
speciali    di   igienista   dentale   nel   corrispondente   diploma
universitario e alla istituzione dei diplomi universitari ex novo  di
infermiere, ostetrica/o, tecnico sanitario in radiologia medica.
Art. 410 - Norme generali.
1.  Finalita', organizzazione, requisiti di accesso.
 Nell'ordinamento   universitario   della   facolta'  di  medicina  e
chirurgia dell'Universita' di Bari sono istituiti i seguenti corsi di
diploma universitario, che rilasciano i corrispondenti titoli di stu-
dio:
  1. Dietista
  2. Fisioterapista
  3. Igienista dentale
  4. Infermiere
  5. Logopedista
  6. Ortottista - Assistente in oftamologia
  7. Ostetrica/o
  8. Tecnico audiometrista
  9. Tecnico audioprotesista
  10. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
  11. Tecnico sanitario di radiologia medica
 La  formazione  deve  garantire,  oltre  ad un'adeguata preparazione
teorica,  un  congruo  addestramento  professionale  tecnico-pratico,
nella  misura  eventualmente  stabilita  dalla  normativa dell'Unione
europea.
 I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame  finale
(esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo
titolo professionale.
 Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici
teorici,  pratici  e  di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti;
deve altresi' acquisire la capacita' di aggiornarsi,  di  valutare  i
propri comportamenti e di svolgere attivita' di ricerca.
 1.2  I  corsi  sono  attivati, in conformita' ai protocolli d'intesa
stipulati tra le universita' e le regioni,  e  si  svolgono  in  sede
ospedaliera - policlinici universitari, IRCCS, ospedali - e presso le
altre  strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale, nonche' presso
istituzioni private accreditate.
 Le strutture sede di formazione debbono  avere  i  requisiti  minimi
stabiliti   per  ciascun  corso  di  diploma  universitario  ai  fini
dell'accreditamento della struttura medesima.
 1.3 In base alla normativa dell'Unione europea  e  con  l'osservanza
delle  relative  specifiche norme, nonche' della normativa nazionale,
possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione  riservati  ai
possessori  del  diploma  universitario  e finalizzati alla ulteriore
qualificazione  degli  stessi  possessori  del  diploma  per   quanto
riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni
di base ed in particolare:
  a)  corsi  rivolti  alla  formazione  complementare,  su  tipologie
stabilite con decreti del Ministro della sanita', emanati secondo  le
norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;
  b)  corsi  di  perfezionamento  ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162/1982, con oneri  per  il  Servizio  sanitario
nazionale  esclusivamente  in presenza di convenzioni con le regioni,
secondo modalita' concordate tra le parti.
 1.4 Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di
studi di livello universitario, sostenuti  in  Italia  o  all'estero,
relativamente  a  corsi  con  contenuti  teorici  e  pratici ritenuti
equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre  1990,  n.
341.  La  delibera  di  riconoscimento  dei  crediti  e' adottata dal
consiglio  di  corso  di  diploma.  L'applicazione  della  norma  non
implica,  ai sensi delle direttive dell'Unione europea, abbreviazioni
di corso, ne' esime  dal  conseguire  il  monte-ore  complessivo  per
l'accesso all'esame finale.
 1.5 Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della
formazione  e  tenuto  conto  delle  esigenze sanitarie nazionali, il
numero effettivo  degli  iscritti  a  ciascun  corso  di  diploma  e'
determinato  con  decreto del Ministero della sanita' di concerto con
il  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica.  Il  decreto  deve  essere emanato entro il 30 aprile di
ciascun anno.
 Il  numero  effettivo  degli  ammessi  ogni  anno  non  puo'  essere
superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.
 1.6  Sono  ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo
anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria  di  secondo
grado di durata quinquennale.
 Qualora  il  numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite
dei posti  deterimati,  e'subordinato  al  superamento  di  un  esame
mediante prova scritta con donande a risposta multipla per il 70% dei
punti  disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola
secondaria superiore in misura pari al  30%  del  restante  punteggio
complessivo.
 Il  consiglio  di  corso  di diploma approva, con almeno sei mesi di
anticipo rispetto alla data della  prova,  gli  argomenti  sui  quali
verra'  effettuata  la prova scritta, concernente comunque settori di
cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche.
 L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico d'idoneita'
psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo
profilo professionale.
 1.7 I docenti  universitari,  a  cio'  destinati  dal  consiglio  di
facolta',   sono   titolari   d'insegnamento  nel  corso  di  diploma
universitario.  I docenti non universitari sono nominati  annualmente
dal  rettore senza oneri per l'Universita', su proposta del consiglio
di corso di diploma e delibera del consiglio di facolta' e nulla osta
del direttore generale della struttura di appartenenza. All'avvio dei
corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal  legale  rappresentante
dell'azienda.
 La  titolarita'  dei  corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento
didattico universitario e' affidata di norma a  personale  del  ruolo
sanitario  dipendente  dalle  strutture  presso le quali si svolge la
formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in  base  alla
tabella di equiparazione tra settori scientifico-disciplinari, di cui
alla  legge  n.  341/1990,  e  discipline  ospedaliere  stabilite con
decreto interministeriale Ministero dell'universita' e della  ricerca
scientifica e tecnologica - Ministero della sanita'.
 1.8 Sono organi del corso di diploma:
  a)  il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti
del corso;
  b) il presidente del corso,  responsabile  del  medesimo;  egli  e'
eletto  ogni  tre  anni tra i professori di ruolo di prima fascia dei
membri del consiglio di corso di diploma;
  c) il coordinatore dell'insegnamento tecnicopratico e di  tirocinio
nominato  dal  consiglio di corso di diploma universitario tra coloro
che sono in servizio presso la struttura sede del corso,  sulla  base
del  curriculum  che  tiene  conto  del livello formativo nell'ambito
dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso.   Il
coordinatore degli insegnamenti tecnicopratici dura in carica per tre
anni,  e'  responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro
coordinamento con gli insegnamenti teorico- scientifici, organizza le
attivita' complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attivita',
garantisce  l'accesso  degli studenti alle strutture qualificate come
sede di insegnamenti tecnico-pratici. Il consiglio di  corso  di  di-
ploma  individua  un coordinatore didattico per ciascun anno di corso
ed individua altresi' forme di tutorato per  la  formazione  tecnico-
pratica.
 1.9  Il  coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie e'
demandato  ad  una  commissione  mista  composta   da   due   docenti
universitari,  due  ospedalieri  ed  un  medico  dirigente di secondo
livello  con  funzioni  di  coordinatore,  delegato   dal   direttore
generale.
 1.10  E' istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la
valutazione  della  qualita'  dell'insegnamento  e   la   rispondenza
dell'attivita' dei corsi di diploma agli obiettivi didattici generali
di  ciascuno  di  essi, nonche' per la verifica almeno ogni triennio,
attraverso richieste documentali ed attraverso analisi in loco, della
qualita' dei corsi nelle sedi. L'osservatorio e' costituito presso il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'.
 L'Osservatorio e' costituito da:
  tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e per  il  Ministero  della
sanita';
  due   rappresentanti   della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,
designati dalla conferenza dei presidi  tra  i  rappresentanti  delle
stutture didattiche di diploma universitario;
  tre   esperti   rappresentanti   delle   regioni,  designati  dalla
conferenza  permanente  dei   presidenti   delle   regioni,   tra   i
responsabili  delle  strutture  di  coordinamento organizzativo delle
strutture didattiche.   L'osservatorio e' integrato  per  l'attivita'
relativa  a  ciascun corso di diploma tra i presidente della relativa
struttura didattica e  dal  rappresentante  dello  specifico  ordine,
collegio o associazione professionale.
 Il   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri
decreti, acquisite le designazioni. L'Osservatorio puo' eventualmente
coinvolgere  studenti  nell'attivita'  di  valutazione.  In  caso  di
verifica  negativa,  anche  a  seguito  di  sopralluogo  in  sede  di
funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed
attrezzature  o   sull'attivita'   didattica   e   di   addestramento
professionale  alle  quali  il  corso  di  diploma o sua sezione deve
adeguarsi nei termini prescritti  e  comunque  non  oltre  due  anni,
trascorsi   i   quali,  senza  che  siano  intervenuti  i  prescritti
adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.
2. Organizazione d'idattica - verifiche di profitto - esame
   finale.
 2.1 La frequenza  alle  lezioni,  alle  esercitazioni  pratiche,  ai
tirocinii  e'  obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione
delle presenze e valutazione di merito in itinere.
 E' altresi' obbligatorio assegnare gli  studenti  a  tutori  che  ne
coordinano   la   formazione   tecnico-pratica.  Per  essere  ammesso
all'esame finale di diploma, che ha valore  abilitante,  lo  studente
deve  avere  regolarmente  frequentato  per  il monte ore complessivo
previsto  ed  aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte
ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami
previsti  ed  effettuato,  con  positiva  valutazione,  i   tirocinii
prescritti.  Lo  studente e' tenuto altresi'a frequentare un corso di
inglese  scientifico  allo  scopo  di  acquisire  la   capacita'   di
aggiornarsi  nella  letteratura  scientifica.  In caso d'interruzione
della frequenza per oltre due anni accademici, il consiglio di  corso
di  diploma  puo'  prescrivere  la ripetizione di parte del tirocinio
gia'  effettuato.  Cio'  e'  obbligatorio  ove   l'interruzione   sia
superiore  a  tre  anni. Lo studente che non superi tutti gli esami e
non ottenga positiva valutazione nei tirocinii puo'  ripetere  l'anno
per  non  piu'  di  una  volta;  egli e' iscritto fuori corso e viene
collocato in sovrannumero.
 2.2 Il consiglio di corso di diploma puo' predisporre piani di  stu-
dio  alternativi,  con  diversa distribuzione dei corsi integrati nei
semestri,  nonche'  approvare  piani   individuali   proposti   dallo
studente,  a  condizione che il peso relativo dell'area e del singolo
corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il
20%  da  quello  tabellare.    L'impegno  orario  che  deriva   dalla
sottrazione   eventuale  dai  singoli  corsi  integrati  puo'  essere
utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la  tesi
di diploma.
 2.3  Le  attivita' didattiche sono ordinate in aree, che definiscono
gli obiettivi generali,  culturali  e  professionalizzanti.  Le  aree
comprendono   i  corsi  integrati,  che  definiscono  l'articolazione
dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che
debbono essere sostenuti, ai corsi integrati  afferiscono  i  settori
scientifico-disciplinari,  che  indicano  le  competenze scientifico-
professionali.
 Il peso relativo  di  ciascuna  area  e'  definito  dal  numero  dei
crediti,  ciascuno dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una
parte teorica, che non puo' eccedere il 50% delle suddette ore.
 Nei corsi integrati previsti  dall'ordinamento  sono  attivabili  le
discipline  ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti
al corso integrato (tabella A di ciascun ordinamento). Le  discipline
attengono  unicamente la titolarita' dei docenti e non danno comunque
luogo a verifiche di profitto autonomo. Esse sono attivate  con  atto
programmatorio del consiglio di corso di diploma universitario e sono
in  tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che e'
anche forma di pubblicizzazione dei docenti.
 Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi
integrati compresi nell'ordinamento.
 Gli esami sono sostenuti di norma al termine  di  ciascun  semestre,
nei  periodi  di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono
previste, una nel  mese  di  settembre  (appello  autunnale)  ed  una
straordinaria  (appello  invernale). Nella sessione straordinaria non
possono essere sostenuti piu' di due esami.
 La valutazione del tirocinio e' effettuata  al  termine  di  ciascun
anno accademico.
 2.4  Le  attivita'  di  tutorato  sono disciplinate dal consiglio di
corso di diploma. Il tutore e' responsabile  delle  attivita'  a  lui
affidate;  egli  contribuisce  alla valutazione di ciascun periodo di
tirocinio, nonche' alla formulazione del giudizio finale.
 2.5  L'esame  finale,  con  valore di esame di Stato abilitante alla
professione, organizzato in due sessioni  in  periodi  concordati  su
base nazionale, comprende:
  a)  una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a
risposta multipla;
  b) a presentazione di una dissertazione scritta (tesi),  di  natura
teorico-applicativa-sperimentale,  discussa  davanti alla commissione
d'esame di diploma;
  c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la  capacila'  di
gestire   una  situazione  proposta  sotto  l'aspetto  proprio  della
professione; la prova riguarda, secondo  l'area,  una  situazione  di
tipo   assistenziale,   riabilitativo,   tecnico-diagnostico   oppure
preventivo-socio-s anitario.
 2.6 La commissione per l'esame finale e' composta  da  non  meno  di
sette  e  non  piu' di undici membri nominati dal rettore su proposta
del consiglio di corso di diploma, che indica  almeno  un  membro  in
rappresentanza  del  collegio  professionale,  ove esistente. Le date
delle sedute sono comunicate ai Ministeri  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  della  sanita',  che inviano
esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.
3. Norme generali relative agli ordinamenti tabellari.
 3.1 Le tabelle A e B, che definiscono gli  standards  nazionali  per
ogni singola tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi
e   relativi   settori   scientifico-disciplinari   di  pertinenza  e
sull'attivita' minima, pratica e di tirocinio,  perche'  lo  studente
possa  essere  ammesso all'esame finale) sono decretate ed aggiornate
dal  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', con le proce-
dure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.
 3.2  La  tabella  relativa  ai  requisiti  minimi  necessari  per le
strutture accreditabili e' decretata ed aggiornata con le procede  di
cui all'art.  6, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992.
4. Norme di passaggio.
 4.1  A domanda degli interessati e previa valutazione del curriculum
formativo, a coloro che  abbiano  conseguito  un  titolo  finale  non
abilitante  di  diploma  universitario con il precedente ordinamento,
oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate,  o  di
scuole universitarie o regionali, e' consentito integrare detto esame
con   la  prova  scritta  e  la  prova  pratica  previste  dal  nuovo
ordinamento; il superamento della prova ha la funzione  di  esame  di
Stato  abilitante  alla  professione.  La  domanda  va  presentata al
rettore dell'Universita' presso cui si e' conseguito il titolo finale
o, in mancanza di corso  di  diploma  universitario  riconosciuto  ai
sensi  del presente ordinamento, presso altra universita' nella quale
s'intende sostenere la prova.  La valutazione del precedente  curric-
ulum  e'  effettuata  sulla  base  di criteri stabiliti con specifici
decreti  con  decreto   interministeriale,   emanato   dal   Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  di
concerto con il  Ministro  della  sanita'.  La  commissione  d'esame,
costituita  con le modalita' di cui all'art. 2.6, esprime una valuta-
zione di idoneita' o non idoneita'  allo  svolgimento  dell'attivita'
professionale rimanendo confermato il voto gia' conseguito.
 4.2  Qualora il curriculum formativo sia ritenuto insufficiente, gli
interessati possono essere ammessi ad  integrare  preventivamente  la
formazione presso una struttura didattica accreditata.
 4.3 Sino a quando non si procedera' alla definizione dei criteri per
l'accreditamento delle strutture e comunque non oltre l'a.a.  1997/98
all'accreditamento  provvisorio si provvede con decreto del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - sanita',
su proposta delle universita' e delle regioni.
Art. 411 - Diploma universitario di dietista.
1. Finalita', organizzazione, requisiti di accesso.
 1.1 L'Universita' degli  studi  di  Bari,  facolta'  di  medicina  e
chirurgia, istituisce il corso di diplola universitario di dietista.
 Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame
finale   con   valore  abilitante  ed  il  rilascio  del  diploma  di
"dietista".
 Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso e'
determinato in relazione alle possibilita' formative dirette e  nelle
strutture  convenzionate  con le modalita' di cui all'art. 410, comma
1.5.
 1.2 Il corso di  diploma  ha  lo  scopo  di  formare  operatori  con
conoscenze   scientifiche   e  tecniche  necessarie  a  svolgere  con
responsabilita' proprie  le  funzioni  di  tecnico  di  dietologia  e
dietetica   applicata   nell'ambito   epidemiologico,  tecnologico  e
clinico, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744.
2. Ordinamento didattico.
 2.1 Il corso di diploma prevede attivita' didattiche e di  tirocinio
pari  all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed
e'  suddiviso  in  cicli  convenzionali  (semestri);   le   attivita'
didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attivita'
seminariali   ed  esercitazioni;  sono  altresi'  previste  attivita'
tutoriali,  di  apprendimento,  autovalutazione  ed   approfondimento
personale.
 E'  possibile  organizzare  all'interno  del  corso,  a  partire dal
secondo anno, percorsi didattici  con  finalita'  professionalizzanti
elettive,  rivolte  a far acquisire esperienze in particolari settori
della professione; tali percorsi non  possono  eccedere  il  10%  del
monte-ore complessivo.
 L'attivita'  didattica  programmata    pari a 1.600 ore complessive;
qella pratica e' di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate  ad
attivita'  seminariali,  e  le  rimanenti  dedicate  ad apprendimento
individuale o  di  gruppo,  mediante  simulazioni,  esercitazioni  ed
attivita'  di  tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle
conoscenze teoriche nei singoli settori.
 Il consiglio  della  scuola  puo'  aumentare  l'attivita'  didattica
programmata  per  ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore
dedicate ad attivita' seminariali.
 2.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi  didattici,  i
corsi  integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli
specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella
tabella A.
 Obiettivo didattico del corso  e'  quello  di  far  apprendere  allo
studente   le  basi  per  la  conoscenza  dei  fenomeni  biologici  e
patologici, con particolare riguardo alla fisiologia della nutrizione
ed  al  metabolismo.    Lo  studente  deve  acquisire  capacita'   di
organizzare   e   coordinare   le   attivita'   specifiche   relative
all'alimentazione  in  generale  e  alla dietetica in particolare; di
collaborare  con  gli  organi  preposti  alla  tutela  degli  aspetti
igienico-sanitari   dell'alimentazione;   di   elaborare   le   diete
prescritte dal medico e controllarne l'accettabilita'  da  parte  del
paziente;  di  collaborare  con  le  altre  figure  professionali  al
trattamento  multidisciplinare   dei   disturbi   del   comportamento
alimentare; di elaborare la composizione di razioni alimentari atte a
soddisfare   i  bisogni  nutrizionali  di  gruppi  di  popolazione  e
pianificare  l'organizzazione  dei  servizi   di   alimentazione   di
comunita';   di   svolgere   attivita'   didattico-educativa   e   di
informazione finalizzate alla  diffusione  di  principi  di  corretta
alimentazione.
 Sono  settori  costitutivi  non  rinunciabili  del  corso di diploma
universitario:
 Settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia  umana,  E06B
alimentazione  e nutrizione umana, E09A anatomia umana, E13X biologia
applicata,  F01X  statistica  medica,  F03X  genetica  medica,   F05X
microbiologia   medica  e  clinica,  F04A  patologia  generale,  F04C
oncologia medica,  F07A  medicina  interna,  F07C  malattie  apparato
cardiovascolare,  F07D  gastroenterologia,  F07E endocrinologia, F07F
nefrologia, F08A chirurgia generale, F11B neurologia, F19A  pediatria
generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia, F22A igiene
generale  ed  applicata,  F22B medicina legale, F23E scienze tecniche
dietetiche applicate, M11E psicologia clinica.
 2.3 Lo standard formativo pratico,  comprensivo  del  tirocinio,  e'
rivolto  a  far  acquisire  allo  studente  una adeguata preparazione
professionale ed e' specificato nella tabella B.