IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992; Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 14 ottobre 1996, recante l'approvazione della tabella XVIII-ter relativa agli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 24 ottobre 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nel titolo XXIII "Diplomi universitari" - gli articoli 410, 412, 413, 419, 420, 421 e 422 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, relativi alle norme generali - al riordinamento didattico dei precedenti diplomi di "scienze infermieristiche decentrato a Foggia", "ortottista", "tecnico di laboratorio biomedico", "logopedia", "tecnico di audiometria ed audioprotesi", "terapista della riabilitazione", "dietologia e dietetica applicata", alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali di igienista dentale nel corrispondente diploma universitario e alla istituzione dei diplomi universitari ex novo di infermiere, ostetrica/o, tecnico sanitario in radiologia medica. Art. 410 - Norme generali. 1. Finalita', organizzazione, requisiti di accesso. Nell'ordinamento universitario della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bari sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, che rilasciano i corrispondenti titoli di stu- dio: 1. Dietista 2. Fisioterapista 3. Igienista dentale 4. Infermiere 5. Logopedista 6. Ortottista - Assistente in oftamologia 7. Ostetrica/o 8. Tecnico audiometrista 9. Tecnico audioprotesista 10. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 11. Tecnico sanitario di radiologia medica La formazione deve garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea. I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale (esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale. Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresi' acquisire la capacita' di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attivita' di ricerca. 1.2 I corsi sono attivati, in conformita' ai protocolli d'intesa stipulati tra le universita' e le regioni, e si svolgono in sede ospedaliera - policlinici universitari, IRCCS, ospedali - e presso le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonche' presso istituzioni private accreditate. Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima. 1.3 In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonche' della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare: a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministro della sanita', emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate; b) corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il Servizio sanitario nazionale esclusivamente in presenza di convenzioni con le regioni, secondo modalita' concordate tra le parti. 1.4 Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione europea, abbreviazioni di corso, ne' esime dal conseguire il monte-ore complessivo per l'accesso all'esame finale. 1.5 Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma e' determinato con decreto del Ministero della sanita' di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno. Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non puo' essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento. 1.6 Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti deterimati, e'subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con donande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. Il consiglio di corso di diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verra' effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche. L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico d'idoneita' psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale. 1.7 I docenti universitari, a cio' destinati dal consiglio di facolta', sono titolari d'insegnamento nel corso di diploma universitario. I docenti non universitari sono nominati annualmente dal rettore senza oneri per l'Universita', su proposta del consiglio di corso di diploma e delibera del consiglio di facolta' e nulla osta del direttore generale della struttura di appartenenza. All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'azienda. La titolarita' dei corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico-disciplinari, di cui alla legge n. 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanita'. 1.8 Sono organi del corso di diploma: a) il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso; b) il presidente del corso, responsabile del medesimo; egli e' eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di prima fascia dei membri del consiglio di corso di diploma; c) il coordinatore dell'insegnamento tecnicopratico e di tirocinio nominato dal consiglio di corso di diploma universitario tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso. Il coordinatore degli insegnamenti tecnicopratici dura in carica per tre anni, e' responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico- scientifici, organizza le attivita' complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attivita', garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici. Il consiglio di corso di di- ploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresi' forme di tutorato per la formazione tecnico- pratica. 1.9 Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie e' demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di secondo livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale. 1.10 E' istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualita' dell'insegnamento e la rispondenza dell'attivita' dei corsi di diploma agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonche' per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed attraverso analisi in loco, della qualita' dei corsi nelle sedi. L'osservatorio e' costituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'. L'Osservatorio e' costituito da: tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della sanita'; due rappresentanti della facolta' di medicina e chirurgia, designati dalla conferenza dei presidi tra i rappresentanti delle stutture didattiche di diploma universitario; tre esperti rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche. L'osservatorio e' integrato per l'attivita' relativa a ciascun corso di diploma tra i presidente della relativa struttura didattica e dal rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni. L'Osservatorio puo' eventualmente coinvolgere studenti nell'attivita' di valutazione. In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attivita' didattica e di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi. 2. Organizazione d'idattica - verifiche di profitto - esame finale. 2.1 La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocinii e' obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere. E' altresi' obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, che ha valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto ed aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti. Lo studente e' tenuto altresi'a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica. In caso d'interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il consiglio di corso di diploma puo' prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio gia' effettuato. Cio' e' obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a tre anni. Lo studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocinii puo' ripetere l'anno per non piu' di una volta; egli e' iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero. 2.2 Il consiglio di corso di diploma puo' predisporre piani di stu- dio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonche' approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati puo' essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma. 2.3 Le attivita' didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico- professionali. Il peso relativo di ciascuna area e' definito dal numero dei crediti, ciascuno dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una parte teorica, che non puo' eccedere il 50% delle suddette ore. Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (tabella A di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarita' dei docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonomo. Esse sono attivate con atto programmatorio del consiglio di corso di diploma universitario e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che e' anche forma di pubblicizzazione dei docenti. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti piu' di due esami. La valutazione del tirocinio e' effettuata al termine di ciascun anno accademico. 2.4 Le attivita' di tutorato sono disciplinate dal consiglio di corso di diploma. Il tutore e' responsabile delle attivita' a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonche' alla formulazione del giudizio finale. 2.5 L'esame finale, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale, comprende: a) una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla; b) a presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativa-sperimentale, discussa davanti alla commissione d'esame di diploma; c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacila' di gestire una situazione proposta sotto l'aspetto proprio della professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo-socio-s anitario. 2.6 La commissione per l'esame finale e' composta da non meno di sette e non piu' di undici membri nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di diploma, che indica almeno un membro in rappresentanza del collegio professionale, ove esistente. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanita', che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni. 3. Norme generali relative agli ordinamenti tabellari. 3.1 Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima, pratica e di tirocinio, perche' lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', con le proce- dure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. 3.2 La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili e' decretata ed aggiornata con le procede di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992. 4. Norme di passaggio. 4.1 A domanda degli interessati e previa valutazione del curriculum formativo, a coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di diploma universitario con il precedente ordinamento, oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di scuole universitarie o regionali, e' consentito integrare detto esame con la prova scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova ha la funzione di esame di Stato abilitante alla professione. La domanda va presentata al rettore dell'Universita' presso cui si e' conseguito il titolo finale o, in mancanza di corso di diploma universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra universita' nella quale s'intende sostenere la prova. La valutazione del precedente curric- ulum e' effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'. La commissione d'esame, costituita con le modalita' di cui all'art. 2.6, esprime una valuta- zione di idoneita' o non idoneita' allo svolgimento dell'attivita' professionale rimanendo confermato il voto gia' conseguito. 4.2 Qualora il curriculum formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso una struttura didattica accreditata. 4.3 Sino a quando non si procedera' alla definizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture e comunque non oltre l'a.a. 1997/98 all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - sanita', su proposta delle universita' e delle regioni. Art. 411 - Diploma universitario di dietista. 1. Finalita', organizzazione, requisiti di accesso. 1.1 L'Universita' degli studi di Bari, facolta' di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diplola universitario di dietista. Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di "dietista". Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso e' determinato in relazione alle possibilita' formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalita' di cui all'art. 410, comma 1.5. 1.2 Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere con responsabilita' proprie le funzioni di tecnico di dietologia e dietetica applicata nell'ambito epidemiologico, tecnologico e clinico, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744. 2. Ordinamento didattico. 2.1 Il corso di diploma prevede attivita' didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed e' suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attivita' didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attivita' seminariali ed esercitazioni; sono altresi' previste attivita' tutoriali, di apprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale. E' possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalita' professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attivita' didattica programmata pari a 1.600 ore complessive; qella pratica e' di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attivita' seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attivita' di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola puo' aumentare l'attivita' didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attivita' seminariali. 2.2 Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A. Obiettivo didattico del corso e' quello di far apprendere allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici, con particolare riguardo alla fisiologia della nutrizione ed al metabolismo. Lo studente deve acquisire capacita' di organizzare e coordinare le attivita' specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; di collaborare con gli organi preposti alla tutela degli aspetti igienico-sanitari dell'alimentazione; di elaborare le diete prescritte dal medico e controllarne l'accettabilita' da parte del paziente; di collaborare con le altre figure professionali al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; di elaborare la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificare l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunita'; di svolgere attivita' didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di corretta alimentazione. Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: Settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E06B alimentazione e nutrizione umana, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F01X statistica medica, F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica, F04A patologia generale, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07C malattie apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F08A chirurgia generale, F11B neurologia, F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23E scienze tecniche dietetiche applicate, M11E psicologia clinica. 2.3 Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, e' rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed e' specificato nella tabella B.