IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 determinazione degli atti ammistrativi da adottarsi nella forma del Presidente della Repubblica: Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lettere, tabella XII; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla correzione di alcuni errori materiali nella suddetta tabella; Riconosciuta l'opportunita' di procedere alla modifica del gia' citato decreto ministeriale 30 ottobre 1995; Decreta: Nella tabella XII allegata al decreto ministeriale 30 ottobre 1995, citato nelle premesse relativa al corso di laurea in lettere, all'art. 8, dopo il punto 4, va aggiunto il seguente comma: "con riferimento a peculiari esigenze e interessi culturali, le sedi possono scegliere altra ''Lingua e letteratura'' appartenente alla tradizione culturale europea". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 1997 Il Ministro: Berlinguer Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1997 Registro n. 1 Universita', foglio n. 13