IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: "il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'Ente soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso Ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle societa' individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'Efim"; Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V; Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che "entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le societa' controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da societa' poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996"; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1996, n. 602, il quale stabilisce che "nell'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: ''fino alla data del 31 dicembre 1996'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate operazioni che possono essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma''; Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la societa' Cesis S.p.a. non e' stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto erano in fase conclusiva le trattative per la vendita della stessa societa' alla SPI del gruppo IRI; Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996 (in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1996), con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, la societa' Cesis S.p.a. e' stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto si attendeva da parte delle societa' GEPI e SPI un'offerta definitiva di acquisto entro il mese di febbraio 1996; Vista la lettera n. CL 2624/96 del 30 dicembre 1996, con la quale il commissario liquidatore dell'Efim ha presentato istanza di liquidazione coatta amministrativa della societa' Cesis S.p.a., in quanto le trattative intraprese per la vendita della stessa hanno avuto esito negativo; Attese le ulteriori considerazioni esposte dal commissario liquidatore dell'EFIM nella citata lettera del 30 dicembre 1996; Dovendosi provvedere in merito; Decreta: Art. 1. La societa' Cesis S.p.a., con sede in Porto Torres, agglomerato industriale, uffici del porto industriale, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Sassari n. 8350, e' assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.