IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il decreto legislativo 17 marzo l995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 90/461 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti; Visto, in particolare, l'art. 110, comma 1; Considerato che la richiamata disposizione prevede che con decreti dei Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabiliti ed aggiornati, in relazione all'evoluzione tecnico-scientifica ed alle direttive e raccomandazioni comunitarie, i titoli di studio e le qualificazioni professionali richieste per l'esercizio professionale della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare nonche' per le attivita' diagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista; Ritenuto, per quanto concerne l'equipollenza dei diplomi di specializzazione e dei servizi di fare riferimento alle equiparazioni stabilite dal decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413; Ritenuto che per attivita' radiogiagnostiche complementari all'esercizio clinico si intendano le attivita' che sono di ausilio diretto al medico chirurgo specialista per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purche' tali attivita' siano contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della procedurea specialistica; Ritenuto di richiedere, per le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, il diploma di specializzazione nella specifica disciplina in cui rientra l'intervento clinico nella considerazione che i relativi corsi di specializzazione devono assicurare una adeguata qualificazione radioprotezionistica; Ritenuto di individuare le attivita' di competenza del fisico specialista d'interesse radioprotezionistico in quelle dirette alla determinazione ed al controllo delle dosi impartite ai pazienti sottoposti ad indagini diagnostiche o a trattamenti terapeutici con radiazioni ionizzanti; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Sentito il Consiglio universitario nazionale; Sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; Sentita la conferenza Stato-regioni; Decretano: Art. 1. 1. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica e' consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, in possesso del diploma di specializzazione in radiodiagnostica o in una delle seguenti discipline equipollenti: radiologia diagnostica; radiologia; radiologia medica.