IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  e
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                RICERCA  SCIENTIFICA  E   TECNOLOGICA
 Visto il decreto legislativo 17  marzo  l995,  n.  230,  concernente
l'attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 90/461 e
92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
 Visto, in particolare, l'art. 110, comma 1;
 Considerato  che  la richiamata disposizione prevede che con decreti
dei  Ministri  della  sanita'  e  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica sono stabiliti ed aggiornati, in relazione
all'evoluzione    tecnico-scientifica    ed    alle    direttive    e
raccomandazioni  comunitarie,  i titoli di studio e le qualificazioni
professionali   richieste   per   l'esercizio   professionale   della
radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare nonche'
per  le  attivita' diagnostiche complementari all'esercizio clinico e
per quelle di competenza del fisico specialista;
 Ritenuto,  per  quanto  concerne  l'equipollenza  dei   diplomi   di
specializzazione e dei servizi di fare riferimento alle equiparazioni
stabilite dal decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413;
 Ritenuto   che   per   attivita'   radiogiagnostiche   complementari
all'esercizio clinico si intendano le attivita' che sono  di  ausilio
diretto   al  medico  chirurgo  specialista  per  lo  svolgimento  di
specifici  interventi   di   carattere   strumentale   propri   della
disciplina,  purche'  tali  attivita'  siano contestuali, integrate e
indilazionabili   rispetto    all'espletamento    della    procedurea
specialistica;
 Ritenuto   di   richiedere,   per   le  attivita'  radiodiagnostiche
complementari all'esercizio clinico, il diploma  di  specializzazione
nella  specifica disciplina in cui rientra l'intervento clinico nella
considerazione  che  i  relativi  corsi  di  specializzazione  devono
assicurare una adeguata qualificazione radioprotezionistica;
Ritenuto  di  individuare  le  attivita'  di  competenza  del  fisico
specialista d'interesse radioprotezionistico in quelle  dirette  alla
determinazione  ed  al  controllo  delle  dosi  impartite ai pazienti
sottoposti ad indagini diagnostiche o a trattamenti  terapeutici  con
radiazioni ionizzanti;
 Sentito il Consiglio superiore di sanita';
 Sentito il Consiglio universitario nazionale;
 Sentito  il comitato di coordinamento di cui all'art. 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
 Sentita la conferenza Stato-regioni;
                             Decretano:
                               Art. 1.
 1. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica e'
consentito  ai  laureati   in   medicina   e   chirurgia,   abilitati
all'esercizio    professionale,    in   possesso   del   diploma   di
specializzazione  in  radiodiagnostica  o  in  una   delle   seguenti
discipline    equipollenti:   radiologia   diagnostica;   radiologia;
radiologia medica.