Con  decreto  18  marzo  1997  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri
per l'applicazione della sanzione una  tantum  in  caso  di  evasione
contributiva  sono  determinati  in  caso  di  evasione  totale,  con
regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio nel 100%  e  con
regolarizzazione a seguito di denuncia spontanea oltre i sei mesi dal
termine per il versamento nel 75%; in caso di evasione oltre la meta'
dei  contributi  o  premi  dovuti  con  regolarizzazione a seguito di
accertamenti d'ufficio nell'88% e con regolarizzazione in  seguito  a
denuncia spontanea oltre i sei mesi dal termine per il versamento nel
62%; in caso di evasione pari o inferiore alla meta' dei contributi o
premi dovuti con regolarizzazione a seguito di accertamenti d'ufficio
nel  75% e con regolarizzazione in seguito a denuncia spontanea oltre
i sei mesi dal termine per il versamento nel 50%.