IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il proprio decreto 10 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Camarro", "Colli Ericini", "Delia Nivolelli", "Fontanarossa di Cerda", "Salemi", "Salina", "Sciacca", "Valle Belice" e "Sicilia" per i vini prodotti nel territorio della regione Sicilia ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Sicilia" mediante la previsione della tipologia "liquoroso" per i vini bianchi e rossi di detta indicazione geografica tipica, anche con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati, nelle rispettive provincie di produzione della regione siciliana, con la conseguente integrazione degli articoli 2, 4, 5 e 6 del predetto disciplinare di produzione; Visti il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze e la proposta dallo stesso formulata delle integrazioni da apportare al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Sicilia", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 1997; Ritenuto altresi' doversi correggere, accogliendo la richiesta presentata dagli interessati, il testo delle integrazioni predette in detta proposta contenuto, limitatamente all'art. 5, quarta riga, sostituendo alle parole "o con aggiunta di vino" le parole "o con aggiunta di acquavite di vino", trattandosi di mero errore materiale; Ritenuto pertanto necessario procedere alle integrazioni predette in conformita' del parere espresso dal citato Comitato e alla rettifica sopra indicata riguardante un errore meramente materiale; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Sicilia", approvato con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, e' integrato dalle seguenti disposizioni.