IL DIRIGENTE
capo  della  segreteria  del  Comitato  nazionale  per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
 Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164,  recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
 Visto il proprio decreto 10 ottobre 1995 con  il  quale  sono  state
riconosciute  le  indicazioni  geografiche  tipiche "Camarro", "Colli
Ericini",  "Delia  Nivolelli",  "Fontanarossa  di  Cerda",  "Salemi",
"Salina",  "Sciacca",  "Valle Belice" e "Sicilia" per i vini prodotti
nel  territorio  della  regione  Sicilia  ed  approvati  i   relativi
disciplinari di produzione;
 Viste  le  istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere
l'integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Sicilia" mediante la  previsione  della  tipologia
"liquoroso"   per  i  vini  bianchi  e  rossi  di  detta  indicazione
geografica tipica, anche con la specificazione  di  uno  dei  vitigni
raccomandati   e/o   autorizzati,   nelle   rispettive  provincie  di
produzione della regione siciliana, con la  conseguente  integrazione
degli articoli 2, 4, 5 e 6 del predetto disciplinare di produzione;
 Visti  il  parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulle predette istanze e la proposta
dallo  stesso  formulata   delle   integrazioni   da   apportare   al
disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
"Sicilia",  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n.  14 del 18 gennaio 1997;
 Ritenuto  altresi'  doversi  correggere,  accogliendo  la  richiesta
presentata dagli interessati, il testo delle integrazioni predette in
detta proposta contenuto,  limitatamente  all'art.  5,  quarta  riga,
sostituendo  alle  parole  "o  con aggiunta di vino" le parole "o con
aggiunta di acquavite di vino", trattandosi di mero errore materiale;
 Ritenuto pertanto necessario procedere alle integrazioni predette in
conformita' del parere espresso dal citato Comitato e alla  rettifica
sopra indicata riguardante un errore meramente materiale;
 Considerato  che  l'art.  4  del  citato  regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione  prevede  che per i
riconoscimenti e le approvazioni di  cui  trattasi  si  provveda  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 Il  disciplinare  di  produzione  dei vini ad indicazione geografica
tipica "Sicilia", approvato con decreto ministeriale 10 ottobre 1995,
e' integrato dalle seguenti disposizioni.