A tutti i Ministeri - Gabinetto
                                      Alle camere di commercio
                                      Alla Confindustria
                                      Alla Confapi
                                      Alle associazioni di categoria
   La   convenzione  di  Parigi  sulla  proibizione  dello  sviluppo,
produzione, immagazzinaggio ed uso di  armi  chimiche  e  sulla  loro
distruzione  pone  a  carico  dei paesi firmatari numerosi ed onerosi
adempimenti.
   Il  campo  di  applicazione  della  convenzione  si  estende,  tra
l'altro, ai composti ed ai prodotti chimici elencati nelle tabelle 1,
2,  3,  allegate  alla  convenzione  ed agli impianti descritti nella
parte IX dell'allegato sulle verifiche della convenzione.
   La legge n. 93  del  4  aprile  1997  introduce  delle  norme  che
prevedono  il  termine del 20 aprile quale data ultima per fornire al
Ministero dell'industria le "Dichiarazioni iniziali".
   Tali "Dichiarazioni iniziali", secondo  la  terminologia  adottata
dalla convenzione, devono contenere una serie di dati ed informazioni
elencati  nell'art. VI e nelle parti VI, VII, VIII e IX dell'allegato
sulle verifiche della convenzione stessa.
   Poiche' la citata legge contempla pesanti sanzioni penali per  chi
omette di fornire o fornisce in modo non veritiero tali informazioni,
questo  Ministero  ha  ritenuto  di  dover  offrire,  agli  operatori
coinvolti, una utile guida di riferimento da compilare in conformita'
delle    indicazioni     fornite     dal     Segretariato     tecnico
dell'Organizzazione  per  la proibizione delle armi chimiche dell'Aja
(Paesi Bassi).
   Tanto premesso si riportano nell'allegato 1 modelli da  compilare,
con  l'avvertenza  che essi dovranno essere spediti entro e non oltre
il  20  aprile  mediante  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento
indirizzata a:
      Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
         Direzione generale della produzione industriale
         Via Molise, 2
         00198 ROMA.
   Per  facilitare  la  compilazione  dei modelli sono stati indicate
nell'allegato 2 i composti chimici, completi  di  formula  bruta,  di
numero  CAS e di nome IUPAC, elencati sinteticamente nelle richiamate
tabelle 1, 2, 3 allegate alla convenzione.
   I modelli dovranno essere inviati in unica copia firmati in  tutte
le  pagine dal legale rappresentante dell'azienda in caso di societa'
o del titolare in caso di ditta  individuale.  Nel  caso  in  cui  la
proprieta',  sia  in  essa di persona giuridica o fisica, sia diversa
dalla figura che gestisce l'azienda (caso ad esempio  di  affitto  di
azienda) il firmatario dovra' essere il gestore della stessa.
                                                D'ordine dei Ministro
                                          Il capo di gabinetto: CINTI