A tutti i Ministeri - Gabinetto Alle camere di commercio Alla Confindustria Alla Confapi Alle associazioni di categoria La convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione pone a carico dei paesi firmatari numerosi ed onerosi adempimenti. Il campo di applicazione della convenzione si estende, tra l'altro, ai composti ed ai prodotti chimici elencati nelle tabelle 1, 2, 3, allegate alla convenzione ed agli impianti descritti nella parte IX dell'allegato sulle verifiche della convenzione. La legge n. 93 del 4 aprile 1997 introduce delle norme che prevedono il termine del 20 aprile quale data ultima per fornire al Ministero dell'industria le "Dichiarazioni iniziali". Tali "Dichiarazioni iniziali", secondo la terminologia adottata dalla convenzione, devono contenere una serie di dati ed informazioni elencati nell'art. VI e nelle parti VI, VII, VIII e IX dell'allegato sulle verifiche della convenzione stessa. Poiche' la citata legge contempla pesanti sanzioni penali per chi omette di fornire o fornisce in modo non veritiero tali informazioni, questo Ministero ha ritenuto di dover offrire, agli operatori coinvolti, una utile guida di riferimento da compilare in conformita' delle indicazioni fornite dal Segretariato tecnico dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche dell'Aja (Paesi Bassi). Tanto premesso si riportano nell'allegato 1 modelli da compilare, con l'avvertenza che essi dovranno essere spediti entro e non oltre il 20 aprile mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato Direzione generale della produzione industriale Via Molise, 2 00198 ROMA. Per facilitare la compilazione dei modelli sono stati indicate nell'allegato 2 i composti chimici, completi di formula bruta, di numero CAS e di nome IUPAC, elencati sinteticamente nelle richiamate tabelle 1, 2, 3 allegate alla convenzione. I modelli dovranno essere inviati in unica copia firmati in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'azienda in caso di societa' o del titolare in caso di ditta individuale. Nel caso in cui la proprieta', sia in essa di persona giuridica o fisica, sia diversa dalla figura che gestisce l'azienda (caso ad esempio di affitto di azienda) il firmatario dovra' essere il gestore della stessa. D'ordine dei Ministro Il capo di gabinetto: CINTI