IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco 9 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 972 del 14 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1997, con cui ono state apportate modifiche alla classificazione di alcuni farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche degli stessi secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993; Considerato che per le specialita' medicinali elencate nell'allegato 1 al provvedimento dianzi citato sono stati indicati i prezzi approvati dalla Commissione unica del farmaco nelle sedute del 9-10 ottobre 1995, 2 settembre 1996, 16 settembre 1996 e 28 ottobre 1996, comprensivi di IVA al 4% secondo le disposizioni al momento vigenti; Considerato che nelle more dell'emanazione del provvedimento l'IVA applicabile alle specialita' medicinali classificate in classe a) e b) e' passata dal 4% al 10% ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta dell'8 gennaio 1997 che demanda all'ufficio del dipartimento per la valutazione dei medicinali e farmacovigilanza la verifica dei nuovi prezzi conseguenti all'applicazione di dette disposizioni concernenti l'IVA; Ritenuto di dover pubblicare i prezzi dei farmaci elencati nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 972 del 14 gennaio 1997 rivalutati con l'IVA al 10%; Decreta: Art. 1. I prezzi indicati per ciascuna delle specialita' medicinali comprese nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco n. 972 del 14 gennaio 1997 sono sostituiti dai prezzi riportati per le stesse specialita' medicinali nell'allegato 1 al presente decreto.