IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: eccesso di neve dal 26 dicembre 1996 al 29 dicembre 1996 nella provincia di Perugia; eccesso di neve dal 29 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, nella provincia di Terni; gelate dal 30 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, nella provincia di Perugia; gelate dal 30 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, nella provincia di Terni; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Perugia: eccesso di neve dal 26 dicembre 1996 al 29 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Bastia, Bettona, Fratta Todina, Gualdo Tadino, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Perugia, Todi; gelate dal 30 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel terrritorio dei comuni di Castiglione del Lago, Foligno, Gubbio, Magione; Terni: eccesso di neve dal 29 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Narni, Terni; gelate dal 30 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel terrritorio del comune di Terni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 1997 Il Ministro: Pinto