1. Con il presente atto si intendono fornire criteri generali per l'applicazione dell'art. 26 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge 1 marzo 1994, n. 153, che ha sostituito l'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia". 2. La previsione legislativa e l'ambito di applicazione. L'art. 7, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituto dell'art. 26 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge 1 marzo 1994, n. 153, nel prevedere "incentivi alla produzione", dispone l'erogazione "a favore del produttore del film di cui all'art. 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8 ..... (di) un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE". Dalla lettura della disposizione consegue: a) soggetto beneficiario del contributo e' il produttore del film; conseguentemente, e' il produttore l'unico soggetto legittimato ad inoltrare la domanda all'amministrazione per la concessione del contributo; b) oggetto del contributo sono i film lungometraggi di produzione nazionale (art. 4, comma 4), i film lungometraggi di interesse culturale nazionale (art. 4, comma 5), i film lungometraggi di animazione (art. 4, comma 6) ed infine i film in coproduzione o compartecipazione (art. 4, comma 8); c) la misura del contributo, definita nella quota fissa del 13 per cento, e' determinata con riferimento all'"introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato"; di conseguenza, la somma di comparazione, sulla quale applicare l'aliquota del 13 per cento, e' rappresentata dal totale degli incassi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, per la durata di due anni dalla prima proiezione. E' del tutto evidente che il periodo di due anni rappresenta un limite massimo ai fini del meccanismo di quantificazione e non un dovere di proiezione per la durata di due anni. Viceversa, pur non essendo previsto un periodo minimo di proiezione nelle sale per accedere al contributo, e' comunque indispensabile che vi sia, comunque, la proiezione pubblica. 3. Natura e finalita' del contributo. L'art. 7 della legge n. 1213 del 1965 definisce come "contributo" la somma da erogarsi in favore di determinate opere filmiche proiettate in pubblico. Cio' significa che tale somma, per sua natura ed in considerazione delle finalita' cui e' rivolta, non costituisce "provento" del film medesimo, ai fini delle altre disposizioni sul cinema e segnatamente di quelle di cui alla legge n. 1213 del 1965 ed al decreto-legge n. 26 del 1994. Il "contributo" in oggetto, peraltro, non costituisce una mera elargizione in favore di determinate categorie di beneficiari, ma e' dalla legge finalizzato a scopi, la cui realizzazione deve intendersi sorretta da un pubblico interesse. Tali scopi vanno individuati, in primo luogo, nell'"ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica" e, in secondo luogo, nel "reinvestimento ...... nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e film di produzione nazionale". Quanto sin qui affermato comporta: a) il contributo, poiche' e' finalizzato a scopi ben definiti dalla legge, e' soggetto ad una limitata disponibilita' da parte del soggetto beneficiario, il quale non puo' prescindere dalla sua utilizzazione per le finalita' dalla legge stessa previste. In tale contesto, ad esempio, una sua cessione, sia successiva alla erogazione, sia preventiva, frustrerebbe, a tutta evidenza, le stesse possibilita' di conseguire le finalita' per le quali esso e' erogato; b) i fini previsti dall'art. 7 non sono previsti in forma alternativa, ma sono individuati dalla legge secondo un ordine di priorita', per cui e' da escludere che il produttore beneficiario abbia la facolta' di scelta in ordine ai medesimi. E', infatti, prevista la destinazione delle somme in primo luogo ("prioritariamente") all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica e, solo nel caso in cui i proventi derivanti dal film siano stati di per se' sufficienti, in tutto o in parte, a fronteggiare l'ammortamento dei mutui, il contributo erogato (per intero nella prima ipotesi, per la parte residua nella seconda) sara' necessariamente destinato al reinvestimento. 4. Definizione temporale del contributo. Il comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 1213 del 1965, nel definire la misura del contributo da erogarsi ai produttori dei film ivi specificati, fa riferimento agli "spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico". Tale riferimento, oltre a costituire uno dei fattori di determinazione della misura del contributo, concorre anche ad individuare il dies a quo a partire dal quale l'ammmistrazione puo' procedere alla erogazione, in presenza dei presupposti di legge; momento che va, quindi, individuato alla scadenza del termine di due anni, decorrenti dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce. Di conseguenza, e' solo da tale data che il produttore potra' inoltrare domanda al Dipartimento dello spettacolo per la erogazione del contributo, offrendo la necessaria documentazione, non sorgendo prima della scadenza biennale suddetta alcun dovere di erogazione verso il soggetto potenzialmente beneficiario. Il riferimento alla scadenza dei due anni dalla prima proiezione in pubblico, pur operato ai fini della quantificazione del contributo, deve essere necessariamente inteso come momento giuridicamente rilevante per l'applicazione della norma nei confronti del singolo produttore beneficiando. Occorre, di conseguenza, escludere la possibilita' di "anticipazioni frazionate" del contributo medesimo, sulla base, ad esempio, delle rilevazioni bimestrali della SIAE in ordine agli incassi dei film nelle sale. Cio' in quanto tale possibilita' appare incompatibile con la piena realizzazione dei fini ai quali il contributo e' destinato, non potendosi, appunto, prima della scadenza biennale, sapere se i proventi stessi siano (o meno) sufficienti all'ammortamento dei mutui; verrebbe, altrimenti, erogata una somma che, pur sicuramente ricompresa nel tetto massimo previsto dalla legge, sarebbe completamente sganciata da una chiara individuazione delle finalita' cui essa e' destinata. In definitiva, poiche' l'art. 7 della legge n. 1213 del 1965 e' stato introdotto, nella sua attuale versione, dall'art. 26 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, salvo che per il riferimento al reinvestimento in film di produzione nazionale, introdotto dalla legge di conversione, oggetto del contributo sono i film prodotti dopo il 18 gennaio 1994 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per i film di interesse culturale nazionale e dopo il 9 marzo 1994 (data di entrata in vigore della legge di conversione) per i film di produzione nazionale ed a far data, in entrambi i casi, dalla scadenza del termine biennale decorrente dalla loro prima proiezione in pubblico. 5. Destinazioni del contributo. Come si e' gia' avuto modo di ricordare, il contributo e' finalizzato prioritariamente "all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi non siano stati sufficienti ad ammortizzare il mutuo" e, ove invece cio' sia in tutto o in parte avvenuto, al reinvestimento nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e di produzione nazionale. Si e' gia' detto che le finalita' sono considerate dalla legge non come alternative, ma poste in ordine di priorita', con preferenza accordata all'ammortamento dei mutui. Di conseguenza, all'atto della presentazione della domanda, il produttore interessato dovra' presentare la documentazione idonea a comprovare la situazione relativa all'ammortamento dei mutui e, se del caso, il piano di reinvestimento con indicazione del tipo di film che si intende realizzare. Sul punto, occorre osservare: a) ai fini della verifica dell'ammortamento dei mutui, la legge prende in considerazione non i soli incassi derivanti dalle proiezioni in pubblico, ma, genericamente i "proventi" in qualsiasi forma derivanti dall'opera filmica; b) la legge non precisa, quanto ai mutui, la loro natura, se pubblica o privata. Cio' comporta che la situazione che il produttore dovra' rappresentare al Dipartimento riguardera' ogni tipo di mutuo contratto per la produzione (ed esclusivamente per questa) del film. Nel caso di destinazione del contributo all'ammortamento dei mutui ed in presenza di piu' mutui di natura pubblica e privata, la destinazione del contributo e' accordata con priorita' all'ammortamento dei mutui pubblici concessi al produttore interessato, in relazione alla produzione del film cui il contributo inerisce. Nell'ipotesi di reinvestimento in un film di interesse culturale nazionale o di produzione nazionale, il produttore, oltre alle indicazioni da fornirsi ai fini della erogazione del contributo, dovra' produrre, alla scadenza del termine di due anni dalla predetta erogazione, idonee attestazioni dell'avvenuto reinvestimento della somma corrispostagli, provenienti da una societa' di certificazione. Il reinvestimento dovra' essere effettuato dal soggetto legittimato a presentare la domanda di contributo e cioe' il produttore del film. Cio' comporta che, anche ai fini del reinvestimento, il contributo non puo' essere ceduto ad un terzo, ancorche' questi effettivamente utilizzi la somma per forme di reinvestimento previste dalla legge. Infatti, e' sul produttore del film che incombono sia l'obbligo di assolvere alla finalita' pubblica di reinvestimento, sia le connesse responsabilita' dell'eventuale, mancato adempimento dell'obbligo. Ulteriori chiarimenti e disposizioni applicative saranno fornite, ove necessario, dal Dipartimento dello spettacolo. Il Ministro delegato per lo spettacolo: Veltroni