IL MINISTRO DEL TESORO
 
 Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria
1981),  come  risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre
1984, n. 887  (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del  quale  il
Ministro  de  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni  di
indebitamento nel limite annualmente risultante nel  quadro  generale
riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di certificati di credito del Tesoro, con  l'osservanza  delle  norme
contenute nel medesimo articolo;
 Visto  l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
 Vista  la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle emissioni effettuate a tutto il 7
aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 14.106 miliardi;
 Visti i propri decreti in data 6 e 21 marzo 1997,  con  i  quali  e'
stata   disposta   l'emissione   delle  prime  quattro  tranches  dei
certificati di credito del  Tesoro  "zero  coupon"  della  durata  di
ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 14 marzo 1997 e scadenza 15
marzo 1999;
 Ritenuto   opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche dei  suddetti  certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
 Visto  il  proprio  decreto  del  24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,  hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta  l'emissione  di  una
quinta  tranche  dei  certificati di credito del Tesoro "zero coupon"
(CTZ-24) con decorrenza 14 marzo 1997 e scadenza 15 marzo 1999,  fino
all'importo  massimo  di  nominali  lire  2.500  miliardi,  di cui al
decreto ministeriale del 6 marzo 1997, citato nelle premesse, recante
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto,  restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni e
modalita' di emissione stabilite dal citato  decreto  ministeriale  6
marzo 1997.