Ai prefetti della Repubblica A tutti i comuni e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Direzione generale del Tesoro - Servizio II Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica 1. Premessa. La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", provvedimento "collegato" alla legge finanziaria per l'anno 1997, contiene, unitamente al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, importanti innovazioni in materia di tesoreria unica, determinazione e modalita' di erogazione dei trasferimenti erariali agli enti locali. In particolare, il comma 155, dell'art. 1, della citata legge n. 662 del 1996, stabilisce che dal 1 gennaio 1997 sono assoggettati al sistema di tesoreria unica, di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, anche i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con la temporanea esclusione dei comuni il cui servizio di tesoreria e' gestito da soggetti diversi da quelli (banca autorizzata o concessionaria della riscossione) previsti dall'art. 50 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, modificato dal decreto legislativo dell'11 giugno 1996, n. 336. Tali enti subentrano nelle disposizioni della tesoreria unica dal giorno successivo alla scadenza del contratto stipulato con il tesoriere non abilitato. A tale proposito, questo Ministero con la circolare F.L. 2/97 del 3 gennaio 1997 ha invitato tutti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti a produrre apposita attestazione per l'individuazione del soggetto incaricato del servizio di tesoreria. Altra importante innovazione introdotta con i provvedimenti in argomento e' rappresentata dai tempi di erogazione dei trasferimenti erariali e dalle modalita' di pagamento degli stessi. Infatti, diversamente da quanto disciplinato negli anni dal 1994 al 1996, per il 1997 i contributi ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalita' locale vengono corrisposti con cadenza quadrimestrale, mentre la quasi totalita' dei restanti trasferimenti vengono corrisposti in una o piu' soluzioni con scadenza predeterminata. Inoltre, tutti i trasferimenti erariali sono comunicati o accreditati presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti nei modi di seguito specificati, ad eccezione di quelli in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il cui servizio di tesoreria e' gestito da soggetti diversi da quelli previsti dal citato art. 50, del decreto legislativo n. 77 del 1995 per i quali permane il sistema di accreditamento presso i rispettivi conti correnti postali. In particolare, con l'unica eccezione suddetta, le modalita' di accreditamento dei trasferimenti erariali, limitatamente alla prima quadrimestralita', sono diversamente articolate a seconda che gli enti locali siano gia' titolari di conto aperto in tesoreria unica (enti con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti) ovvero intestatari fino al 1996 di conto corrente postale (enti con popolazione non superiore a 5.000 abitanti). Cio' premesso, si ritiene opportuno far presente quanto segue in merito alla corresponsione dei trasferimenti erariali agli enti locali e alle modalita' di erogazione dei trasferimenti stessi. 2. Assegnazione dei trasferimenti erariali. Come accennato in premessa, ai sensi dell'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 669 del 1996, i trasferimenti erariali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, spettanti agli enti locali nel 1997, vengono assegnati con scadenze diverse da quelle previste nei precedenti esercizi. 2.1. Contributi ordinari, consolidati e perequativi per la fiscalita' locale. In virtu' delle norme contenute all'art. 9 del citato decreto-legge n. 669 del 1996, i contributi ordinari, consolidati e perequativi per la fiscalita' locale vengono assegnati in tre quadrimestralita' di pari importo entro i mesi di febbraio, maggio e ottobre 1997. Restano esclusi dalla terza quadrimestralita' gli enti che alla data del 15 settembre 1997 non hanno fatto pervenire a questo Ministero la certificazione sul bilancio di previsione dell'anno 1997 e sul conto consuntivo dell'anno 1995. 2.2. Altri contributi. Le norme stesse stabiliscono, inoltre, che il contributo erariale a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti viene assegnato, sulla base della spettanza al 10 gennaio 1997, nella misura del 40 per cento entro il 30 aprile 1997 nella misura del 50 per cento entro il 31 luglio 1997. Entro il 31 ottobre 1997, infine, viene assegnato il saldo corrispondente alla differenza tra gli acconti versati e l'ammontare complessivo della nuova spettanza del medesimo anno rideterminata sulla base delle certificazioni sui mutui contratti nel 1996, di mutui contratti nel 1995 in ammortamento dal 1 gennaio 1997 e delle variazioni intervenute nel 1996 sui mutui gia' assoggettati ai benefici del fondo in argomento. Viene, altresi', stabilito che il contributo nazionale ordinario per gli investimenti viene assegnato in unica soluzione entro il 31 luglio 1997 e che il contributo per il finanziamento dell'onere derivante dagli incrementi degli stipendi dei segretari comunali viene assegnato entro il 30 giugno 1997. Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 156, della citata legge n. 662, del 1996, a decorrere dall'anno 1997, e' attribuito a favore di tutti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti un contributo di complessive lire 180 miliardi, commisurato al 6 per cento delle disponibilita' liquide al 31 dicembre 1996 di cui al precedente comma 155. A tale riguardo, e' stata predisposta da questo Ministero la circolare F.L. 4 del 23 gennaio 1997, integrata dalle circolari telegrafiche n. 9 e n. 11 rispettivamente del 4 febbraio e 6 marzo 1997, per l'acquisizione, da parte degli enti interessati, della base di calcolo del contributo in argomento. Come indicato nella circolare di base, nel caso in cui l'ammontare del fondo non sia sufficiente per l'erogazione del contributo fino al 6 per cento delle disponibilita' certificate dai comuni, l'attribuzione del trasferimento verra' operata in proporzione allo stanziamento in argomento. Il contributo viene assegnato in unica soluzione entro il 30 giugno 1997. 3. Modalita' di erogazione dei contributi. L'assegnazione dei trasferimenti erariali non coincide piu' con l'erogazione dei trasferimenti stessi. In particolare, ai sensi delle disposizioni contenute nel citato art. 9, del decreto-legge n. 669 del 1997 i contributi erariali vengono erogati con le seguenti metodologie: 3.1. Contributi agli enti locali con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, gia' intestatari di conti presso le tesorerie. Si precisa che questo Ministero si limita a comunicare alle tesorerie territorialmente competenti, entro le suindicate scadenze, i trasferimenti erariali spettanti ad ogni singolo ente. Contestualmente ad ogni ente locale interessato viene inviato, per il tramite della competente prefettura, avviso di comunicazione dell'importo normativamente maturato. Le sezioni di tesoreria, su richiesta degli enti, anticipano le somme in argomento previo accertamento che le disponibilita' al 1 gennaio 1997 siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 214, della citata legge 662 del 1996. E' nell'interesse dell'ente locale, pertanto, attivarsi presso il proprio tesoriere per ottenere la tempestiva segnalazione del raggiungimento del citato limite di legge. Al verificarsi della condizione di legge va comunque effettuata apposita domanda alla sezione di tesoreria territorialmente competente. 3.2. Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non assoggettati alla disciplina della tesoreria unica fino al 1996. Il Ministero emette a favore delle tesorerie territorialmente competenti ordinativi diretti cumulativi relativi alla prima quadrimestralita' dei contributi ordinari, consolidati e perequativi degli squilibri di fiscalita' locale, utilizzabili dagli enti solo dopo l'esaurimento delle disponibilita' liquide al 31 dicembre 1996. Dalla seconda quadrimestralita' e per i restanti trasferimenti erariali, analogamente al sistema previsto per gli enti con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, questo Ministero comunica alle tesorerie gli importi normativamente maturati. Le sezioni di tesoreria, nel rispetto del citato art. 3, comma 214, della legge 662 del 1996 e su richiesta degli enti, anticipano le somme in argomento previo accertamento che le disponibilita' sulle contabilita' speciali al 1 gennaio 1997 siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento dell'importo della prima quadrimestralita'. Anche in tale circostanza, come indicato per gli enti con popolazione non inferiore a 5.000, e' necessario che gli enti locali si attivino presso il proprio tesoriere per la verifica delle disponibilita' giacenti. Si ribadisce, che al raggiungimento del limite di legge l'ente dovra', comunque, produrre apposita richiesta alla sezione di tesoreria territorialmente competente. 3.3. Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, temporaneamente esclusi dalle disposizioni della tesoreria unica. Il pagamento dei contributi in argomento avviene mediante emissione di mandati cumulativi con accreditamento diretto presso i rispettivi conti correnti postali. Dall'attribuzione successiva alla scadenza del contratto con il tesoriere non abilitato, gli enti interessati vengono assoggettati alle medesime modalita' di pagamento degli altri enti locali. 3.4. Eccezione al principio fissato dall'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, i titoli di spesa relativi al pagamento di servizi resi dall'ente all'amministrazione emittente e quelli di importo non superiore a lire 500.000 restano esclusi dalla verifica da parte delle tesorerie provinciali dello Stato del raggiungimento del limite del 20 per cento rispetto alle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997. 4. Modalita' e tempi di accreditamento da parte delle tesorerie provinciali dello Stato. Indipendentemente dalla tipologia degli enti locali e ad esclusione della prima quadrimestralita' dei contributi ordinari, consolidati e perequativi per le fiscalita' locale a favore degli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti assoggettati alla disciplina della tesoreria unica, ai sensi del comma 5, del citato art. 9, del decreto-legge n. 669 del 1996, le tesorerie territorialmente competenti in caso di piu' assegnazioni spettanti per legge anticipano in contabilita' speciale quella cronologicamente precedente e, in caso di analoga scadenza, quella di importo inferiore. 5. Modalita' di erogazione dei trasferimenti erariali pregressi e di quelli non previsti dalla vigente normativa di finanza locale per l'anno 1997. La normativa esposta nel disporre le nuove modalita' di pagamento dei trasferimenti statali esplicitamente si riferisce solo all'esercizio 1997 ed ai contributi erariali ivi indicati. Nulla dispone sulle modalita' di erogazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali antecedentemene al 1997, comunque dovuti, ed a quelli non espressamente indicati nella stessa normativa. Ne consegue, che per tutti i trasferimenti non previsti dall'art. 9, del citato decreto- legge n. 669 del 1996, si provvedera' ai relativi pagamenti mediante l'emissione di mandati presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. L'utilizzo dei contributi in argomento resta, comunque, subordinato al riscontro da parte delle tesorerie territorialmente competenti che le disponibilita' al 1 gennaio 1997 siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento. 6. Utilizzo dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali nel 1997 giacenti presso le tesorerie territorialmente competenti. La normativa in argomento ha ingenerato numerosi dubbi sull'utilizzo da parte degli enti locali dei trasferimenti erariali che affluiscono nel 1997 sui conti aperti presso le tesorerie territorialmente competenti. Si ritiene opportuno, pertanto, esporre quanto convenuto con la Ragioneria generale dello Stato sui quesiti pervenuti attinenti le sottoindicate problematiche. 6.1. Utilizzo per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti delle disponibilita' liquide al 31 dicembre 1996 (anche vincolate) per operazioni finanziarie. Indipendentemente dal vincolo di destinazione delle disponibilita' liquide al 31 dicembre 1996 non sussistono divieti normativi nel reimpiego delle somme in operazioni finanziarie a breve o medio termine. In tale circostanza l'ente dovra' comunque valutare l'immediata esigibilita' delle somme investite per far fronte ai pagamenti da sostenere in quanto nessun prelevamento potra' essere effettuato in contabilita' speciale fino all'esaurimento delle stesse. 6.2. Riversamento di somme provenenti da disinvestimenti relativi ad operazioni finanziarie poste in essere prima del 1 gennaio 1997 da comuni con popolazione non superiore a 5.000. Gli enti suddetti devono riversare presso il tesoriere comunale le somme provenienti da disinvestimenti relativi ad operazioni finanziarie poste in essere prima del 1 gennaio 1997. Infatti, il ritorno delle somme investite antecedentemente al 31 dicembre 1996 va configurato come ricostituzione dell'originaria liquidita'. Pertanto, le stesse devono essere riversate al tesoriere dell'ente locale. 6.3. Utilizzo dei trasferimenti erariali in presenza di un fondo di cassa costituito prevalentemente da entrate a specifica destinazione. E' facolta' degli enti locali, ivi compresi gli enti in stato di dissesto finanziario e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza, disporre delle entrate a specifica destinazione nei limiti delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 38, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e sue successive modificazioni. Qualora nonostante le citate anticipazioni l'ente non abbia ancora raggiunto il limite di legge necessario per accedere ai trasferimenti erariali giacenti presso la tesoreria, e' facolta' degli stessi eccedere i limiti di cui al citato art. 38 purche' venga contenuto in misura non superiore all'ammontare dei trasferimenti erariali senza vincolo di destinazione che di volta in volta si renderanno disponibili presso le tesorerie. 6.4. Utilizzo dei trasferimenti erariali in presenza di un fondo di cassa costituito da liquidita' a disposizione di giustizia. E' stata rappresentata da diversi enti locali l'eventualita' che a seguito di somme pignorate o comunque a disposizione di giustizia, gli stessi si trovino impossibilitati ad accedere ai trasferimenti erariali per il mancato raggiungimento del limite del 20 per cento delle disponibilita' liquide al 1 gennaio 1997. In tale circostanza la Ragioneria generale dello Stato e' dell'avviso che dette somme non devono ricomprendersi tra le disponibilita' liquide a disposizione degli enti locali. La stessa Ragioneria ha ravvisato, infatti, l'opportunita' di diramare apposite istruzioni alle tesorerie provinciali dello Stato affinche' nella valutazione degli accreditamenti da disporre, la determinazione del 20 per cento delle disponibilita' liquide al 1 gennaio 1997 venga maggiorata delle somme a disposizione di giustizia, eventualmente attestate dal tesoriere dell'ente locale. Sulla questione si e' in attesa di conoscere il definitivo parere della Direzione generale del Tesoro. Il direttore generale dell'Amministrazione civile Gelati