Ai prefetti della Repubblica
                                  A tutti i comuni
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  la
                                  funzione  pubblica  e  gli   affari
                                  regionali
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo atti Ministero interno  -
                                  Sezione enti locali
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello  Stato  -
                                  I.GE.S.P.A.  -  Direzione  generale
                                  del Tesoro - Servizio II
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Dipartimento    delle   entrate   -
                                  Direzione    centrale    per     la
                                  fiscalita' locale
                                  Al  Ministero  del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo    del     Ministero
                                  dell'interno  presso  le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione         civile
                                  dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
1. Premessa.
La   legge   23   dicembre   1996,   n.   662,   recante  "Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica", provvedimento  "collegato"
alla  legge  finanziaria  per  l'anno  1997,  contiene, unitamente al
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con  modificazioni
dalla  legge  28  febbraio  1997,  n.  30,  importanti innovazioni in
materia di tesoreria unica, determinazione e modalita' di  erogazione
dei trasferimenti erariali agli enti locali.
In particolare, il comma 155, dell'art. 1, della citata legge n.  662
del  1996,  stabilisce  che  dal  1 gennaio 1997 sono assoggettati al
sistema di tesoreria unica, di cui alla tabella A allegata alla legge
29 ottobre 1984, n. 720, anche i comuni con popolazione inferiore  ai
5.000  abitanti,  con  la  temporanea  esclusione  dei  comuni il cui
servizio di tesoreria e' gestito da soggetti diversi da quelli (banca
autorizzata o concessionaria della riscossione) previsti dall'art. 50
del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77,  modificato  dal
decreto   legislativo  dell'11  giugno  1996,  n.    336.  Tali  enti
subentrano  nelle  disposizioni  della  tesoreria  unica  dal  giorno
successivo alla scadenza del contratto stipulato con il tesoriere non
abilitato.  A  tale proposito, questo Ministero con la circolare F.L.
2/97 del 3 gennaio 1997 ha invitato tutti i  comuni  con  popolazione
inferiore  a  5.000  abitanti  a  produrre  apposita attestazione per
l'individuazione del soggetto incaricato del servizio di tesoreria.
Altra  importante  innovazione  introdotta  con  i  provvedimenti  in
argomento  e' rappresentata dai tempi di erogazione dei trasferimenti
erariali e dalle modalita' di pagamento degli stessi.
Infatti, diversamente da quanto disciplinato negli anni dal  1994  al
1996,  per  il 1997 i contributi ordinario, consolidato e perequativo
degli squilibri di fiscalita' locale vengono corrisposti con  cadenza
quadrimestrale,  mentre la quasi totalita' dei restanti trasferimenti
vengono  corrisposti  in  una   o   piu'   soluzioni   con   scadenza
predeterminata.   Inoltre,   tutti   i  trasferimenti  erariali  sono
comunicati   o   accreditati   presso   le   sezioni   di   tesoreria
territorialmente  competenti  nei  modi  di  seguito  specificati, ad
eccezione di quelli in favore dei comuni con popolazione inferiore  a
5.000  abitanti,  il cui servizio di tesoreria e' gestito da soggetti
diversi  da  quelli  previsti  dal  citato  art.  50,   del   decreto
legislativo  n.  77  del  1995  per  i  quali  permane  il sistema di
accreditamento presso i rispettivi conti correnti postali.
In particolare, con  l'unica  eccezione  suddetta,  le  modalita'  di
accreditamento  dei  trasferimenti erariali, limitatamente alla prima
quadrimestralita', sono diversamente articolate  a  seconda  che  gli
enti  locali  siano  gia' titolari di conto aperto in tesoreria unica
(enti  con  popolazione  non  inferiore  a  5.000  abitanti)   ovvero
intestatari  fino  al  1996  di  conto  corrente  postale  (enti  con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti).
Cio' premesso, si ritiene opportuno  far  presente  quanto  segue  in
merito  alla  corresponsione  dei  trasferimenti  erariali  agli enti
locali e alle modalita' di erogazione dei trasferimenti stessi.
2. Assegnazione dei trasferimenti erariali.
Come accennato in premessa,  ai  sensi  dell'art.  9  del  menzionato
decreto-legge  n. 669 del 1996, i trasferimenti erariali previsti dal
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504,   e   successive
modificazioni, spettanti agli enti locali nel 1997, vengono assegnati
con scadenze diverse da quelle previste nei precedenti esercizi.
2.1. Contributi ordinari, consolidati e perequativi per la fiscalita'
locale.
In  virtu'  delle norme contenute all'art. 9 del citato decreto-legge
n. 669 del 1996, i contributi ordinari, consolidati e perequativi per
la fiscalita' locale vengono assegnati in  tre  quadrimestralita'  di
pari  importo  entro  i  mesi  di  febbraio,  maggio  e ottobre 1997.
Restano esclusi dalla terza quadrimestralita' gli enti che alla  data
del 15 settembre 1997 non hanno fatto pervenire a questo Ministero la
certificazione  sul bilancio di previsione dell'anno 1997 e sul conto
consuntivo dell'anno 1995.
                       2.2. Altri contributi.
Le  norme  stesse stabiliscono, inoltre, che il contributo erariale a
valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti viene  assegnato,
sulla  base  della  spettanza al 10 gennaio 1997, nella misura del 40
per cento entro il 30 aprile 1997 nella misura del 50 per cento entro
il 31 luglio 1997. Entro il 31 ottobre 1997, infine, viene  assegnato
il  saldo  corrispondente  alla  differenza tra gli acconti versati e
l'ammontare complessivo  della  nuova  spettanza  del  medesimo  anno
rideterminata sulla base delle certificazioni sui mutui contratti nel
1996,  di mutui contratti nel 1995 in ammortamento dal 1 gennaio 1997
e delle variazioni intervenute nel 1996 sui mutui  gia'  assoggettati
ai benefici del fondo in argomento.
Viene,  altresi', stabilito che il contributo nazionale ordinario per
gli investimenti viene assegnato  in  unica  soluzione  entro  il  31
luglio  1997  e  che  il  contributo  per il finanziamento dell'onere
derivante dagli incrementi  degli  stipendi  dei  segretari  comunali
viene assegnato entro il 30 giugno 1997.
Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 156, della citata
legge  n.  662, del 1996, a decorrere dall'anno 1997, e' attribuito a
favore di tutti i comuni con popolazione inferiore a  5.000  abitanti
un  contributo di complessive lire 180 miliardi, commisurato al 6 per
cento delle disponibilita' liquide al 31  dicembre  1996  di  cui  al
precedente comma 155. A tale riguardo, e' stata predisposta da questo
Ministero  la  circolare  F.L. 4 del 23 gennaio 1997, integrata dalle
circolari telegrafiche n. 9 e n. 11 rispettivamente del 4 febbraio  e
6  marzo  1997,  per l'acquisizione, da parte degli enti interessati,
della base di calcolo del  contributo  in  argomento.  Come  indicato
nella  circolare  di  base, nel caso in cui l'ammontare del fondo non
sia sufficiente per l'erogazione del contributo fino al 6  per  cento
delle  disponibilita'  certificate  dai  comuni,  l'attribuzione  del
trasferimento verra' operata  in  proporzione  allo  stanziamento  in
argomento.  Il contributo viene assegnato in unica soluzione entro il
30 giugno 1997.
             3. Modalita' di erogazione dei contributi.
L'assegnazione dei  trasferimenti  erariali  non  coincide  piu'  con
l'erogazione dei trasferimenti stessi. In particolare, ai sensi delle
disposizioni  contenute  nel  citato art. 9, del decreto-legge n. 669
del 1997 i  contributi  erariali  vengono  erogati  con  le  seguenti
metodologie:
3.1.  Contributi  agli  enti  locali  con popolazione non inferiore a
5.000 abitanti, gia' intestatari di conti presso le tesorerie.
Si precisa che questo Ministero si limita a comunicare alle tesorerie
territorialmente  competenti,  entro  le   suindicate   scadenze,   i
trasferimenti    erariali    spettanti    ad   ogni   singolo   ente.
Contestualmente ad ogni ente locale interessato viene inviato, per il
tramite  della  competente  prefettura,   avviso   di   comunicazione
dell'importo  normativamente  maturato.  Le  sezioni di tesoreria, su
richiesta  degli  enti,  anticipano  le  somme  in  argomento  previo
accertamento che le disponibilita' al 1 gennaio 1997 siano ridotte ad
un  valore  non  superiore  al  20  per  cento,  cosi'  come previsto
dall'art.  3,  comma  214,  della  citata  legge  662  del  1996.  E'
nell'interesse   dell'ente  locale,  pertanto,  attivarsi  presso  il
proprio  tesoriere  per  ottenere  la  tempestiva  segnalazione   del
raggiungimento  del  citato  limite  di  legge.  Al verificarsi della
condizione di legge va  comunque  effettuata  apposita  domanda  alla
sezione di tesoreria territorialmente competente.
3.2. Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
non assoggettati alla disciplina della tesoreria unica fino al 1996.
Il   Ministero  emette  a  favore  delle  tesorerie  territorialmente
competenti  ordinativi  diretti  cumulativi   relativi   alla   prima
quadrimestralita'  dei contributi ordinari, consolidati e perequativi
degli squilibri di fiscalita' locale, utilizzabili  dagli  enti  solo
dopo  l'esaurimento delle disponibilita' liquide al 31 dicembre 1996.
Dalla  seconda  quadrimestralita'  e  per  i  restanti  trasferimenti
erariali,   analogamente   al  sistema  previsto  per  gli  enti  con
popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, questo Ministero comunica
alle tesorerie gli importi normativamente  maturati.  Le  sezioni  di
tesoreria,  nel  rispetto  del citato art.  3, comma 214, della legge
662 del 1996 e su  richiesta  degli  enti,  anticipano  le  somme  in
argomento   previo   accertamento   che   le   disponibilita'   sulle
contabilita' speciali al 1 gennaio 1997 siano ridotte  ad  un  valore
non   superiore   al   20   per   cento   dell'importo   della  prima
quadrimestralita'. Anche in tale circostanza, come indicato  per  gli
enti  con  popolazione  non  inferiore a 5.000, e' necessario che gli
enti locali si attivino presso il proprio tesoriere per  la  verifica
delle  disponibilita'  giacenti.  Si ribadisce, che al raggiungimento
del limite  di  legge  l'ente  dovra',  comunque,  produrre  apposita
richiesta alla sezione di tesoreria territorialmente competente.
3.3. Contributi ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
temporaneamente esclusi dalle disposizioni della tesoreria unica.
Il  pagamento  dei contributi in argomento avviene mediante emissione
di mandati cumulativi con accreditamento diretto presso i  rispettivi
conti  correnti  postali.  Dall'attribuzione successiva alla scadenza
del contratto con il tesoriere non abilitato,  gli  enti  interessati
vengono assoggettati alle medesime modalita' di pagamento degli altri
enti locali.
3.4.  Eccezione  al  principio  fissato dall'art. 3, comma 214, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del citato decreto-legge  n.  669  del
1996,  i  titoli  di  spesa  relativi  al  pagamento  di servizi resi
dall'ente all'amministrazione  emittente  e  quelli  di  importo  non
superiore  a  lire  500.000  restano  esclusi dalla verifica da parte
delle tesorerie provinciali dello Stato del raggiungimento del limite
del 20 per cento rispetto alle disponibilita' rilevate al  1  gennaio
1997.
4.  Modalita'  e  tempi  di  accreditamento  da parte delle tesorerie
provinciali dello Stato.
Indipendentemente dalla tipologia degli enti locali e  ad  esclusione
della  prima quadrimestralita' dei contributi ordinari, consolidati e
perequativi  per  le  fiscalita'  locale  a  favore  degli  enti  con
popolazione  inferiore  a 5.000 abitanti assoggettati alla disciplina
della tesoreria unica, ai sensi del comma 5, del citato art.  9,  del
decreto-legge   n.   669  del  1996,  le  tesorerie  territorialmente
competenti  in  caso  di  piu'  assegnazioni  spettanti   per   legge
anticipano   in   contabilita'   speciale   quella   cronologicamente
precedente  e,  in  caso  di  analoga  scadenza,  quella  di  importo
inferiore.
5.  Modalita' di erogazione dei trasferimenti erariali pregressi e di
quelli non previsti dalla vigente normativa  di  finanza  locale  per
l'anno 1997.
La normativa esposta nel disporre le nuove modalita' di pagamento dei
trasferimenti  statali esplicitamente si riferisce solo all'esercizio
1997 ed ai contributi erariali  ivi  indicati.  Nulla  dispone  sulle
modalita'  di  erogazione  dei  trasferimenti erariali spettanti agli
enti locali antecedentemene al 1997, comunque dovuti, ed a quelli non
espressamente indicati nella stessa normativa. Ne consegue,  che  per
tutti  i  trasferimenti non previsti dall'art. 9, del citato decreto-
legge n. 669 del 1996, si provvedera' ai relativi pagamenti  mediante
l'emissione  di  mandati  presso  le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato.
L'utilizzo dei contributi in argomento resta,  comunque,  subordinato
al riscontro da parte delle tesorerie territorialmente competenti che
le  disponibilita' al   1 gennaio 1997 siano ridotte ad un valore non
superiore al 20 per cento.
6. Utilizzo dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali nel
1997 giacenti presso le tesorerie territorialmente competenti.
La normativa in argomento ha ingenerato numerosi dubbi  sull'utilizzo
da parte degli enti locali dei trasferimenti erariali che affluiscono
nel  1997  sui  conti  aperti  presso  le  tesorerie territorialmente
competenti. Si ritiene opportuno, pertanto, esporre quanto  convenuto
con   la  Ragioneria  generale  dello  Stato  sui  quesiti  pervenuti
attinenti le sottoindicate problematiche.
6.1. Utilizzo per i comuni con  popolazione  non  superiore  a  5.000
abitanti  delle  disponibilita'  liquide  al  31 dicembre 1996 (anche
vincolate) per operazioni finanziarie.
Indipendentemente dal vincolo di  destinazione  delle  disponibilita'
liquide  al  31  dicembre  1996  non sussistono divieti normativi nel
reimpiego delle somme in  operazioni  finanziarie  a  breve  o  medio
termine.   In   tale  circostanza  l'ente  dovra'  comunque  valutare
l'immediata esigibilita' delle somme  investite  per  far  fronte  ai
pagamenti  da  sostenere  in quanto nessun prelevamento potra' essere
effettuato in  contabilita'  speciale  fino    all'esaurimento  delle
stesse.
6.2.  Riversamento di somme provenenti da disinvestimenti relativi ad
operazioni finanziarie poste in essere prima del 1  gennaio  1997  da
comuni con popolazione non superiore a 5.000.
Gli  enti  suddetti  devono riversare presso il tesoriere comunale le
somme  provenienti  da   disinvestimenti   relativi   ad   operazioni
finanziarie  poste  in  essere  prima del 1 gennaio 1997. Infatti, il
ritorno delle somme investite antecedentemente al 31 dicembre 1996 va
configurato   come   ricostituzione    dell'originaria    liquidita'.
Pertanto,  le  stesse  devono essere riversate al tesoriere dell'ente
locale.
6.3. Utilizzo dei trasferimenti erariali in presenza di un  fondo  di
cassa costituito prevalentemente da entrate a specifica destinazione.
E'  facolta'  degli  enti  locali,  ivi compresi gli enti in stato di
dissesto finanziario e di quelli che non hanno ricostituito  i  fondi
vincolati   utilizzati   in  precedenza,  disporre  delle  entrate  a
specifica destinazione nei limiti delle anticipazioni di tesoreria di
cui all'art. 38, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.   77  e
sue   successive   modificazioni.   Qualora   nonostante   le  citate
anticipazioni l'ente non abbia ancora raggiunto il  limite  di  legge
necessario  per accedere ai trasferimenti erariali giacenti presso la
tesoreria, e' facolta' degli stessi  eccedere  i  limiti  di  cui  al
citato  art.  38  purche'  venga  contenuto  in  misura non superiore
all'ammontare   dei   trasferimenti   erariali   senza   vincolo   di
destinazione  che  di volta in volta si renderanno disponibili presso
le  tesorerie.
6.4. Utilizzo dei trasferimenti erariali in presenza di un  fondo  di
cassa costituito da liquidita' a disposizione di giustizia.
E'  stata  rappresentata  da diversi enti locali l'eventualita' che a
seguito di somme pignorate o comunque a  disposizione  di  giustizia,
gli  stessi  si  trovino impossibilitati ad accedere ai trasferimenti
erariali per il mancato raggiungimento del limite del  20  per  cento
delle  disponibilita' liquide al 1 gennaio 1997.  In tale circostanza
la Ragioneria generale dello Stato e' dell'avviso che dette somme non
devono ricomprendersi tra le disponibilita'  liquide  a  disposizione
degli  enti  locali.  La  stessa  Ragioneria  ha  ravvisato, infatti,
l'opportunita'  di  diramare  apposite  istruzioni   alle   tesorerie
provinciali   dello   Stato   affinche'   nella   valutazione   degli
accreditamenti da disporre, la determinazione del 20 per cento  delle
disponibilita' liquide al 1 gennaio 1997 venga maggiorata delle somme
a  disposizione  di  giustizia, eventualmente attestate dal tesoriere
dell'ente locale.  Sulla questione si e' in attesa  di  conoscere  il
definitivo parere della Direzione generale del Tesoro.
                                     Il direttore generale
                                  dell'Amministrazione civile
                                            Gelati