IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare l'art.
3, commi 5 e 7;
 Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
 Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e,  in  particolare  l'art.
1, comma 9;
 Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219, come modificato ed  integrato  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
 Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664;
 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
 Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 luglio 1995, n. 333, emanato in  applicazione  dell'art.
73 del decreto legislativo n. 29/1993;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri
ha delegato il Ministro per la funzione  pubblica  ad  esercitare  le
funzioni  attribuite in materia di pubblico impiego al Presidente del
Consiglio dei Ministri;
 Vista la tabella A allegata al decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 17 settembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 12
novembre 1990, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 338, con la quale
sono  state  individuate  le  dotazioni  organiche  delle  qualifiche
funzionali e dei profili professionali del  personale  amministrativo
dell'Avvocatura  dello  Stato  nelle  seguenti  misure  riferite alle
qualifiche funzionali: VIII, n. 32; VII, n. 55; VI,  n.  146;  V,  n.
303;  IV,  n.    255;  III,  n.  120  e  II,  n.  40  per complessive
novecentocinquantuno unita';
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data
10  dicembre  1990,  registrato  alla  Corte dei conti il 12 febbraio
1991, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 348, con il quale e'  stata
stabilita  in dieci unita' la dotazione organica della nona qualifica
funzionale del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato;
 Considerato  che,  in  applicazione  dell'art.  3  del   regolamento
approvato  con  il  citato  decreto del Presidente della Repubblica 5
luglio 1995, n. 333, la rilevazione dei carichi di  lavoro  ai  sensi
dell'art.  3  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, ai fini della
determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato, deve  essere  effettuata  con  specifico
riferimento  al  numero  di  affari  contenziosi  e consultivi aperti
nell'ultimo triennio, il cui  esito,  con  la  quantificazione  delle
proposte  delle  predette dotazioni organiche del personale, e' stato
portato  dall'Avvocato  generale  dello  Stato   a   conoscenza   del
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello  Stato-IGOP,  con  nota  n.  26202  dell'11
dicembre 1996, integrata con nota n. 3571 del 17 febbraio 1997;
 Atteso  che  sulla  proposta  di  dotazioni organiche del personale,
cosi'  come  riformulata  nell'ultima   delle   note   sopra   citate
dall'Avvocato  generale dello Stato, si e' concordato nel corso della
riunione del 4 marzo 1997 della Conferenza di servizi, convocata  dal
Ministro  per  la  funzione pubblica con fax n. 19597 del 26 febbraio
1997 (come risulta dal relativo  verbale  e  dalle  tabelle  ad  esso
allegate),  cui  hanno  partecipato  i rappresentanti dell'Avvocatura
generale dello Stato, del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
dello  Stato-IGOP  e  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, pervenendo, quindi,  all'intesa
di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993;
 Previa   informazione  alle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 1. Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei  profili
professionali del personale dell'Avvocatura dello Stato sono determi-
nate   secondo   l'allegata  tabella  A  -  quadri  1,  2  e  3,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto  e  sostituiscono
quelle  di  cui  alla  tabella  annessa al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 settembre 1990 ed al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1990, citati nella premessa.
 Il presente decreto sara' trasmesso alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
  Roma, 20 marzo 1997
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il Ministro per la funzione pubblica
                                           Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 91