IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare l'art. 3, commi 5 e 7; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, in particolare l'art. 1, comma 9; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333, emanato in applicazione dell'art. 73 del decreto legislativo n. 29/1993; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attribuite in materia di pubblico impiego al Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1990, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 338, con la quale sono state individuate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato nelle seguenti misure riferite alle qualifiche funzionali: VIII, n. 32; VII, n. 55; VI, n. 146; V, n. 303; IV, n. 255; III, n. 120 e II, n. 40 per complessive novecentocinquantuno unita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1991, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 348, con il quale e' stata stabilita in dieci unita' la dotazione organica della nona qualifica funzionale del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato; Considerato che, in applicazione dell'art. 3 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333, la rilevazione dei carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, deve essere effettuata con specifico riferimento al numero di affari contenziosi e consultivi aperti nell'ultimo triennio, il cui esito, con la quantificazione delle proposte delle predette dotazioni organiche del personale, e' stato portato dall'Avvocato generale dello Stato a conoscenza del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP, con nota n. 26202 dell'11 dicembre 1996, integrata con nota n. 3571 del 17 febbraio 1997; Atteso che sulla proposta di dotazioni organiche del personale, cosi' come riformulata nell'ultima delle note sopra citate dall'Avvocato generale dello Stato, si e' concordato nel corso della riunione del 4 marzo 1997 della Conferenza di servizi, convocata dal Ministro per la funzione pubblica con fax n. 19597 del 26 febbraio 1997 (come risulta dal relativo verbale e dalle tabelle ad esso allegate), cui hanno partecipato i rappresentanti dell'Avvocatura generale dello Stato, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pervenendo, quindi, all'intesa di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993; Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Decreta: Art. 1. 1. Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Avvocatura dello Stato sono determi- nate secondo l'allegata tabella A - quadri 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto e sostituiscono quelle di cui alla tabella annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 1990 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1990, citati nella premessa. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 20 marzo 1997 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1997 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 91