IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 53 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, recante delega per l'attuazione della direttiva n. 94/46/CE in relazione alle comunicazioni via satellite; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, che ha recepito la predetta direttiva ed in particolare l'art. 12; Ritenuto che e' necessario fissare i contributi ed i canoni riguardanti le stazioni tipo VSAT (very small aperture terminal), SNG (satellite news gathering) e MSS (mobile satellite services); Considerato che, al momento attuale, possono essere determinati, per le stazioni dedicate ai servizi fissi di telecomunicazioni e per quelle dedicate (gateway) ai servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS), soltanto i contributi relativi all'installazione e quelli riguardanti i controlli e le verifiche, mentre saranno fissati con separati provvedimenti i canoni per i servizi di rete; Decreta: Art. 1. Contributo per l'autorizzazione dei servizi di rete 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, all'atto della richiesta di autorizzazione a fornire servizi di rete via satellite o della domanda di rinnovo, gli interessati sono tenuti a versare la somma di lire un milione a titolo di contributo per le spese riguardanti l'istruttoria amministrativa. 2. Il contributo di cui al comma 1, relativo alla richiesta di autorizzazione a fornire servizi di rete via satellite, e' elevato a lire quattro milioni nei casi in cui, ai sensi del regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, sia richiesto il coordinamento internazionale di frequenza.