IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
 Vista  la  legge  5  febbraio   1992, n. 72, concernente il fondo di
solidarieta' nazionale della pesca;
 Visto l'art. 1 che stabilisce  la  destinazione  delle  risorse  del
Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a
parziale  copertura  del  danno,  a  favore  di  pescatori  singoli o
associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in  particolari
condizioni  di  bisogno  per  la  ripresa  produttiva  della  propria
azienda,  in  conseguenza  di  calamita'  naturali  o  di  avversita'
meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;
 Visto  il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile,
recante: "Modalita' tecniche e  criteri  relativi  alle  provvidenze"
previste dalla citata legge n. 72/1992;
 Visto  il  decreto-legge  30  settembre  1994, n. 561, convertito in
legge 30 novembre 1994, n. 655, recante: "Misure urgenti  in  materia
di pesca e di acquacoltura";
 Visto  l'art.  1,  comma  2,  di detto decreto-legge con il quale si
dispone che,  con  decreto  del  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali,  sentita la Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima,  sono  approvate  le  modalita'  tecniche  di
attuazione in materia di Fondo di solidarieta' nazionale della pesca;
 Vista  l'istanza  in  data  22  dicembre  1995,  n. 776, ed allegata
documentazione con la quale la Lega Pesca, ai sensi del comma 2, art.
2, del gia' citato decreto ministeriale 3  marzo  1992,  richiede  il
riconoscimento  di  eccezionale  calamita'  naturale  per la violenta
mareggiata verificatasi nella giornata del 13  dicembre  1995,  nella
Baia  di  Mattinatella, a sud del Gargano, in conseguenza della quale
e' stato seriamente danneggiato un impianto  di  maricoltura  gestito
dalla  Cooperativa  "Maricoltura  Mattinatese  Soc. coop. a r.l." con
sede in Mattinata;
 Vista la relazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
e tecnologica applicata alla pesca,  cui  ai  sensi  del    comma  3,
articolo 2, del decreto ministeriale 3 marzo 1992, e' stato demandato
l'incarico   di  effettuare  accertamenti  sulla  esistenza  e  sulla
rilevanza del fenomeno  nonche'  sulla  incidenza  dello  stesso  sui
bilanci  economici dell'impresa, che ha riconosciuto l'eccezionalita'
del fenomeno ed una incidenza del  danno  causato  dallo  stesso  sul
bilancio  economico  della  produzione  globale  dell'impresa pari al
41,4% e pertanto superiore al limite del 35% previsto  dal  comma  6,
art. 2, del decreto gia' citato;
 Sentita  la  Commissione  consultiva centrale per la pesca marittima
che nella riunione del 10 febbraio 1997 ha reso  al  riguardo  parere
favorevole;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 In considerazione dell'eccezionalita' dell'evento verificatosi nella
giornata  del 13 dicembre 1995, nella Baia di Mattinatella, a sud del
Gargano, in premessa citato, e' riconosciuta la eccezionale calamita'
naturale.