IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarieta' nazionale della pesca; Visto l'art. 1 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamita' naturali o di avversita' meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale; Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante: "Modalita' tecniche e criteri relativi alle provvidenze" previste dalla citata legge n. 72/1992; Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante: "Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura"; Visto l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge con il quale si dispone che, con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le modalita' tecniche di attuazione in materia di Fondo di solidarieta' nazionale della pesca; Vista l'istanza in data 22 dicembre 1995, n. 776, ed allegata documentazione con la quale la Lega Pesca, ai sensi del comma 2, art. 2, del gia' citato decreto ministeriale 3 marzo 1992, richiede il riconoscimento di eccezionale calamita' naturale per la violenta mareggiata verificatasi nella giornata del 13 dicembre 1995, nella Baia di Mattinatella, a sud del Gargano, in conseguenza della quale e' stato seriamente danneggiato un impianto di maricoltura gestito dalla Cooperativa "Maricoltura Mattinatese Soc. coop. a r.l." con sede in Mattinata; Vista la relazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, cui ai sensi del comma 3, articolo 2, del decreto ministeriale 3 marzo 1992, e' stato demandato l'incarico di effettuare accertamenti sulla esistenza e sulla rilevanza del fenomeno nonche' sulla incidenza dello stesso sui bilanci economici dell'impresa, che ha riconosciuto l'eccezionalita' del fenomeno ed una incidenza del danno causato dallo stesso sul bilancio economico della produzione globale dell'impresa pari al 41,4% e pertanto superiore al limite del 35% previsto dal comma 6, art. 2, del decreto gia' citato; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima che nella riunione del 10 febbraio 1997 ha reso al riguardo parere favorevole; Decreta: Art. 1. In considerazione dell'eccezionalita' dell'evento verificatosi nella giornata del 13 dicembre 1995, nella Baia di Mattinatella, a sud del Gargano, in premessa citato, e' riconosciuta la eccezionale calamita' naturale.