Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai Ministeri Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al Ministero del tesoro - Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro Alle direzioni provinciali del Tesoro Al Comando generale della Guardia di finanza All'Istituto nazionale della previdenza sociale Ai centri autorizzati di assistenza fiscale e, per conoscenza: Alle direzioni centrali del Ministero delle finanze Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle ragionerie centrali dei Ministeri Alle ragionerie provinciali dello Stato Al Servizio centrale degli ispettori tributari Al Consorzio nazionale concessionari 1. Adempimenti dei sostituti d'imposta. 1.1. Soggetti che prestano l'assistenza fiscale. L'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e succes- sive modificazioni, dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando apposita dichiarazione dei redditi (mod. 730) ai soggetti che hanno erogato i redditi stessi. I soggetti obbligati a prestare l'assistenza fiscale sono, pertanto, sia i sostituti d'imposta di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia le amministrazioni di cui all'art. 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 e cioe': a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R.; b) le persone fisiche che esercitano imprese agricole; c) le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del T.U.I.R.; d) le societa' di persone e le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R.; e) gli enti e le societa' indicati nell'art. 87 del T.U.I.R.; f) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo; g) le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale nonche' della Presidenza della Repubblica. Nei riguardi dei percettori di trattamenti pensionistici l'assistenza fiscale e' prestata dai soggetti che erogano tali trattamenti, ivi compresi quelli diversi dagli enti pensionistici. Nei confronti dei percettori dei redditi di cui all'art. 47, lettera d), del T.U.I.R. l'assistenza fiscale e' prestata dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero, il quale effettua le ritenute su detti redditi ai sensi dell'art. 25 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Tuttavia i sostituti d'imposta che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori fino alle 100 unita', hanno la facolta' di non prestare l'assistenza fiscale. Gli enti che erogano trattamenti pensionistici sono comunque tenuti a prestare assistenza fiscale nei confronti dei soggetti percipienti tali trattamenti. Ai fini dell'assistenza fiscale da prestare nell'anno 1997 occorre fare riferimento al numero totale di lavoratori, compresi i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto a tempo parziale, esistenti alla data del 31 dicembre 1996. I sostituti d'imposta obbligati a prestare assistenza e quelli che la prestano facoltativamente sono tenuti a fornire l'assistenza ai lavoratori dipendenti che, presentando il modello 730-6, hanno espresso l'intendimento di fruire dell'assistenza fiscale del proprio datore di lavoro o ente pensionistico. Si rammenta che nei confronti dei sostituti obbligati a prestare l'assistenza che non ottemperano al proprio obbligo l'Amministrazione finanziaria applichera' la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni prevista dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 1.1a. Amministrazioni dello Stato. Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute, senza tener conto del limite dei cento dipendenti, a prestare assistenza fiscale ai dipendenti che ne fanno richiesta. Di conseguenza anche le strutture periferiche o decentrate delle amministrazioni in argomento, come gli istituti scolastici, costituendo una derivazione dell'organo di appartenenza sono tenute al rispetto di tale obbligo. Tali amministrazioni hanno l'obbligo di fornire direttamente l'assistenza ai propri dipendenti, considerato che, alle stesse, non e' data la possibilita' di stipulare le convenzioni con i centri autorizzati di assistenza fiscale. Alle Amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti dal comma 16 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come precisato dal Ministero del tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993. Anche alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte costituzionale e alla Presidenza della Repubblica non spettano detti compensi, come specificato dal Ministero del tesoro con nota prot. n. 119283 del 22 aprile 1996. 1.2. Soggetti che possono fruire dell'assistenza fiscale. L'assistenza fiscale e' prestata nei confronti dei: lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui all'art. 46 del T.U.I.R. e possessori dei redditi a questi equiparati; lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca possessori dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera a), del T.U.I.R.; sacerdoti possessori dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera d), del T.U.I.R. A decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 1996, possono avvalersi dell'assistenza fiscale anche i lavoratori dipendenti e i pensionati che in aggiunta al reddito di lavoro dipendente o di pensione hanno posseduto anche alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. La stessa facolta' e' data ai produttori agricoli, tenuti al versamento dei contributi previdenziali, per i quali e' stata prevista una apposita sezione nel corpo del modello 730/97. Non possono fruire dell'assistenza i possessori di redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto; cio' in quanto detti redditi sono esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), del T.U.I.R. Possono richiedere l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico anche i soggetti che hanno instaurato il rapporto con detti sostituti d'imposta nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi ovvero nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno successivo. Per quanto concerne i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato per periodo inferiore all'anno l'assistenza puo' essere prestata soltanto se il rapporto di lavoro riguarda almeno il periodo compreso tra il mese di marzo e quello di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. Puo' essere consentito ai lavoratori dipendenti assunti nel mese di aprile di usufruire dell'assistenza fiscale presentando la dichiarazione mod. 730 ad un CAAF autonomamente prescelto. In via generale possono ottenere l'assistenza fiscale i lavoratori dipendenti i quali hanno uno stesso sostituto d'imposta che sia in grado di gestire le varie fasi dell'assistenza e che possa eseguire i conseguenti conguagli d'imposta entro il mese di luglio. 1.3. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale. I soggetti individuati nel primo paragrafo sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei riguardi degli interessati che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 gennaio 1997. Per quanto riguarda i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, detta richiesta va comunque presentata all'ufficio che effettivamente svolge la funzione di sostituto d'imposta, poiche' e' l'unita' operativa che rilascia il certificato relativo agli emolumenti e alle ritenute, modello 101 e 201, a prestare l'assistenza fiscale, o altro ufficio all'uopo designato. Qualora il contribuente abbia in corso piu' rapporti di lavoro dipendente e/o di pensione deve richiedere l'assistenza al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico che eroga la retribuzione o la pensione di importo maggiore. La richiesta di assistenza va effettuata mediante una apposita comunicazione dalla quale devono risultare i dati contenuti nel modello 730-6 approvato con il decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1996. La comunicazione puo' contenere anche altri dati necessari ai fini della programmazione dell'assistenza. Sono esonerati dall'onere della comunicazione i soggetti per i quali il rapporto con il datore di lavoro o ente pensionistico si instaura successivamente alla data del 15 gennaio 1997. Il sostituto d'imposta deve rilasciare ricevuta delle comunicazioni modello 730-6 a lui pervenute. Il sostituto e' esonerato dall'obbligo di assistenza qualora le predette comunicazioni gli siano state consegnate ovvero gli siano comunque pervenute successivamente alla data del 15 gennaio 1997. Il lavoratore dipendente o pensionato, per ottenere l'assistenza fiscale, deve rivolgersi al proprio datore di lavoro o ente pensionistico o, in alternativa, ad un C.A.A.F. per lavoratori dipendenti e pensionati. E' previsto che coloro che intendono avvalersi dell'assistenza di un centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati ne diano comunicazione, entro il 15 gennaio, al sostituto di imposta. Se il lavoratore dipendente non ha prodotto, entro i termini stabiliti, la predetta comunicazione puo' comunque rivolgersi ad un C.A.A.F.; anche in questo caso il sostituto e' tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla scorta dei dati comunicati dal C.A.A.F. al quale il dipendente si e' rivolto. La comunicazione di volersi avvalere di un C.A.A.F per l'assistenza fiscale non e' necessaria nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti che erogano pensioni. Il sostituto d'imposta, nell'esecuzione delle varie operazioni di assistenza, puo' anche avvalersi dell'opera di professionisti o di imprese esterne alla propria organizzazione. In tali ipotesi resta comunque ferma la responsabilita' del sostituto d'imposta stesso per l'esecuzione di tutte le fasi dell'assistenza prestata. Il sostituto d'imposta e' esonerato dall'obbligo di assistenza fiscale, qualora abbia costituito un C.A.A.F. di cui all'art. 78, comma 20, della legge n. 413/1991, o abbia stipulato le convenzioni di cui al comma 13-bis dello stesso art. 78. In entrambi i casi e' il C.A.A.F. che assume la responsabilita' dell'assistenza fiscale prestata. I soggetti che hanno richiesto, con il modello 730-6, l'assistenza fiscale al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico devono presentare le dichiarazioni modello 730/97 entro il 1 aprile 1997, in quanto il previsto termine di scadenza del 31 marzo e' giorno festivo. Non si ritiene invece che detto termine vada osservato in caso di avvenuta costituzione di un C.A.A.F. da parte del datore di lavoro, in quanto in tale ipotesi la norma consente originariamente a questo ultimo di sottrarsi agli obblighi di assistenza, salvo il caso di raccolta delle dichiarazioni effettuata dal datore di lavoro per conto del C.A.A.F., in questa ultima ipotesi, infatti, rimane fermo lo stesso termine del 1 aprile. Se, invece, il lavoratore dipendente richiede l'assistenza fiscale ad un C.A.A.F./dipendenti e pensionati da lui autonomamente prescelto, l'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sostituito dall'art. 5, comma 2, lettera m) del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, stabilisce che il modello 730 deve essere presentato entro il mese di aprile, sempreche' sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovra' provvedere alle operazioni di conguaglio. Resta comunque fermo per tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che si avvalgono della facolta' di non prestare assistenza fiscale per avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore a cento, l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, modello 730, presentate autonomamente dai lavoratori dipendenti e pensionati al centro autorizzato di assistenza fiscale da loro prescelto, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato a suo tempo il modello 730-6. Lo stesso obbligo di effettuazione dei conguagli sussiste anche per i sostituti d'imposta che hanno costituito un C.A.A.F. o che hanno stipulato le apposite convenzioni previste dall'art. 78, comma 13-bis, della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni. Tutte le operazioni dell'assistenza fiscale devono essere svolte secondo le modalita' previste dal Titolo I del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992, e suc- cessive modificazioni e integrazioni. Per l'assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti spetta ai sostituti d'imposta il compenso di cui al comma 16 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, nella misura unitaria di lire 20.000 per ogni dichiarazione presentata. Il compenso e' erogato secondo le modalita' previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395. Il suddetto compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473. I sostituti d'imposta con un numero di lavoratori dipendenti inferiore alle venti unita' che presentano la dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770, su supporto magnetico hanno diritto, oltre al compenso di lire 20.000, ad un ulteriore compenso di lire 5.000 per ogni dipendente a cui hanno prestato assistenza fiscale; resta infatti ferma anche dopo la modifica apportata al comma 16 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, la maggiorazione di lire 5.000 per i soli sostituti d'imposta che presentano la dichiarazione di sostituto d'imposta modello 770 su supporto magnetico, pur non essendone obbligati ai sensi del comma 15 dello stesso art. 78. Ai sostituti d'imposta non spetta alcun compenso per l'effettuazione dei conguagli conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei C.A.A.F. che hanno prestato assistenza ai dipendenti. Per il lavoratore dipendente o pensionato l'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' gratuita, sia che la stessa sia prestata direttamente dal datore di lavoro sia che venga prestata in regime di convenzione. 1.4. Convenzioni art. 78, comma 13-bis, legge numero 413/1991. Ai sensi di quanto disposto dal comma 13-bis dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni, l'assistenza fiscale, alla quale il sostituto d'imposta e' obbligato, puo' essere prestata anche mediante apposita convenzione da stipulare fra il medesimo sostituto e uno o piu' centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese costituiti da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e da quelle alle quali e' riconosciuta la rilevanza nazionale con apposito decreto del Ministro delle finanze. Dette convenzioni possono inoltre essere stipulate con i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, promossi dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ovvero dalle associazioni di soli pensionati, come chiarito con circolare n. 5 prot. IV-7-029/1994, del 25 gennaio 1994, del Dipartimento delle entrate, nonche' con quelli costituiti da uno o piu' sostituti d'imposta. E' esclusa, invece, per i sostituti d'imposta, la possibilita' di stipulare convenzioni con i C.A.A.F. costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, secondo le modifiche apportate al comma 13-bis dell'art. 78 della legge n. 413/1991, dall'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, non convertito, e successivamente reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. Considerato il carattere vincolante delle disposizioni contenute nel comma 13-bis dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, resta conseguentemente esclusa la possibilita' di stipulare le convenzioni di cui al detto comma con qualsiasi altro soggetto diverso dai C.A.A.F. abi-litati. Le convenzioni, di cui sopra devono essere stipulate direttamente tra il sostituto d'imposta ed il centro di assistenza fiscale abilitato. Eventuali convenzioni stipulate in contrasto con la normativa sopra richiamata non possono essere utilmente considerate ai fini dell'assistenza fiscale, anche nei confronti del contribuente. Stante la necessita' di assicurare uniformita' di trattamento nei rapporti di assistenza fra datori di lavoro e lavoratori che l'hanno richiesta, la consegna del modello 730/97 deve avvenire entro il 1 aprile 1997 anche nelle ipotesi di stipula delle apposite convenzioni, intese a far svolgere dal C.A.A.F. tutte le operazioni di controllo formale delle dichiarazioni e di liquidazione della relativa imposta, del contributo al Servizio sanitario nazionale e degli eventuali acconti compreso quello relativo all'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata e del contributo straordinario per l'Europa. Detto termine deve essere osservato anche quando il C.A.A.F. convenzionato provvede alla raccolta delle dichiarazioni non direttamente ma per il tramite del datore di lavoro. Qualora il sostituto d'imposta abbia stipulato convenzioni con uno o piu' C.A.A.F., e' opportuno che ne dia comunicazione ai lavoratori dipendenti che hanno chiesto l'assistenza fiscale in quanto questi ultimi diversamente dai lavoratori che fruiscono dell'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, devono indicare nel quadro C del modello 730 anche i dati relativi ai redditi erogati dal sostituto stesso. Ovviamente tale incombenza sussiste per l'assistito anche nell'ipotesi che il C.A.A.F. convenzionato effettui la raccolta delle dichiarazioni per il tramite del sostituto. Per tutte le operazioni relative all'assistenza fiscale oggetto delle predette convenzioni, la responsabilita' e' assunta interamente dal centro autorizzato di assi-stenza fiscale convenzionato il quale, ai sensi dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni, deve eseguire le operazioni previste dal comma 21 del medesimo art. 78, e dall'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992, e successive modificazioni. Ai sostituti d'imposta che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 13-bis del precitato art. 78 non spetta il compenso di cui al successivo comma 16. Detto compenso spetta al C.A.A.F. convenzionato ai sensi del comma 22 dello stesso art. 78 anche se le operazioni di raccolta e restituzione delle dichiarazioni sono effettuate per il tramite del sostituto d'imposta convenzionato. 1.5. Adempimenti relativi all'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta che hanno assunto tale funzione nei primi mesi dell 'anno 1997. Il comma 15 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che i sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti devono indicare nella dichiarazione modello 770 anche gli elementi rilevati dalle dichiarazioni modello 730 presentate dai dipendenti e provvedere ad inviare all'Amministrazione finanziaria le buste modello 730-1, ricevute dagli assistiti. I sostituti d'imposta che hanno assunto tale veste successivamente al 31 dicembre 1996 e che hanno prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti, non essendo tenuti a presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta modello 770/97, per il periodo d'imposta 1996, non sono in grado di inviare all'Amministrazione finanziaria nei termini previsti le dichiarazioni modello 730/97, i prospetti di liquidazione modello 730-3, le buste modello 730-1 e le altre indicazioni relative ai conguagli per l'assistenza fiscale prestata nel primo anno di attivita' di sostituto d'imposta. Pertanto le dichiarazioni modello 730/97, sia su supporto magnetico che cartaceo nonche' le indicazioni relative ai conguagli dovranno essere trasmesse nell'anno 1998 unitamente alla prima dichiarazione modello 770 che il sostituto d'imposta e' tenuto a presentare. Le buste modello 730-1 devono essere consegnate all'Amministrazione finanziaria nei modi e nei termini indicati dallo specifico decreto. 1.6. Certificazione dei redditi e delle ritenute effettuate a titolo di acconto. I certificati modelli 101 e 201 relativi ai redditi erogati nell'anno 1996, rilasciati agli interessati entro il mese di febbraio 1997, devono contenere ai fini della compilazione della dichiarazione modello 730 le indicazioni relative agli importi del primo e secondo acconto IRPEF e del contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuti ai lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel precedente periodo d'imposta nonche' i crediti non rimborsati dal sostituto d'imposta. I sostituti d'imposta devono, inoltre, indicare nello spazio riservato alle annotazioni l'ammontare dei redditi soggetti al contributo straordinario per l'Europa, quello del contributo dovuto e l'ammontare delle detrazioni spettanti. Negli stessi certificati e' data facolta' ai datori di lavoro di indicare l'indirizzo della particolare sede operativa dove desiderano che pervengano le comunicazioni da parte dei C.A.A.F. che hanno prestato l'assistenza fiscale ai dipendenti. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, la sottoscrizione dei predetti certificati puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica a condizione che la dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770, venga presentata su supporto magnetico. 1.7. Contributo straordinario per l'Europa. La legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi da 194 a 203, ha istituito, relativamente ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 1996, il contributo straordinario per l'Europa. Per quanto concerne i lavoratori dipendenti e i pensionati, detto contributo e' trattenuto direttamente dal sostituto d'imposta o dall'ente pensionistico sulle retribuzioni o sulle rate di pensione corrisposte nel periodo che va dal mese di marzo al mese di novembre 1997, in base all'ammontare indicato nelle annotazioni del modello 101 o 201 relativo ai redditi dell'anno 1996. Qualora il lavoratore dipendente o il pensionato abbia posseduto nell'anno 1996 altri redditi in aggiunta a quelli di lavoro dipendente e/o di pensione e si avvalga dell'assistenza fiscale, prestata direttamente dal sostituto o dall'ente pensionistico o si rivolga ad un C.A.A.F., il soggetto che presta l'assistenza deve ricalcolare l'ammontare del contributo straordinario dovuto dall'assistito. Il sostituto d'imposta o l'ente pensionistico, tenuto conto di quanto da lui stesso trattenuto per contributo straordinario, deve effettuare il relativo conguaglio suddiviso in due rate di uguale importo, che verranno trattenute sulle retribuzioni o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di giugno e nel mese di novembre 1997. L'eventuale incapienza di detti emolumenti deve essere considerata in analogia a quanto stabilito per il verificarsi dell'incapienza per i conguagli conseguenti all'assistenza fiscale, relativi al pagamento dell'IRPEF e del contributo al Servizio sanitario nazionale. Nel caso dal suddetto conguaglio dovesse risultare un credito per il contribuente, lo stesso sara' rimborsato dal sostituto o dall'ente pensionistico con la retribuzione o la rata di pensione corrisposta nel mese di giugno. Se si verifica l'interruzione dell'assistenza fiscale ed il sostituto o l'ente pensionistico non e' in grado di portare a compimento i conguagli relativi al contributo in questione per mancanza di retribuzione, il lavoratore dipendente o il pensionato dovra' autonomamente effettuare i versamenti delle somme che non gli sono state trattenute o richiedere l'eventuale rimborso con le stesse modalita' disciplinate nel paragrafo 1.12 per i casi di interruzione dell'assistenza fiscale. 1.8. Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi, mod. 730/1997. I lavoratori dipendenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando, entro il primo aprile 1997, al sostituto d'imposta o all'ente che eroga la pensione l'apposita dichiarazione dei redditi redatta su stampato conforme al modello 730/1997 approvato con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996. Qualora, per eventi eccezionali, siano previste proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per il versamento dei relativi tributi, si ritiene che le stesse non possano trovare applicazione per quanto concerne spostamenti dei termini previsti per le varie fasi dell'assistenza fiscale: l'applicazione di tali proroghe, infatti, non e' attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza, che vede coinvolti oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i C.A.A.F. I contribuenti che intendono avvalersi della proroga dei termini, potranno usufruirne presentando la dichiarazione dei redditi mod. 740 nei nuovi termini previsti. I modelli 730/1997 e le buste modello 730-1, possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali. La dichiarazione dei redditi mod. 730/1997 e la busta, contenente la scheda, modello 730-1, per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF e la scheda per la scelta della destinazione del 4 per mille dell'IRPEF, devono essere consegnate al soggetto che presta l'assistenza. La scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF va compilata dal lavoratore dipendente o pensionato in totale autonomia e riservatezza anche nel caso di predisposizione meccanografica del modello, alla presenza dell'interessato, da parte del soggetto che presta l'assistenza. La legge 20 dicembre 1996, n. 638, stabilisce che la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, a partire dalla dichiarazione da presentare per l'anno d'imposta 1996, puo' essere effettuata dal contribuente anche a favore della Unione delle Comunita' ebraiche italiane. Tale scelta, non essendo prevista la relativa casella nel modello 730/1997 pubblicato in data antecedente alla citata legge, puo' essere effettuata dal contribuente, come previsto dal decreto ministeriale 13 febbraio 1997, art. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997, apponendo, in calce al modello 730/1, la propria firma preceduta dalla dicitura: "Dichiarante: otto per mille dell'IRPEF Unione delle Comunita' ebraiche italiane". Qualora sia presentata la dichiarazione congiunta ed il coniuge intenda effettuare tale scelta dovra' indicare, anteponendola alla propria firma, la dicitura: "Coniuge: otto per mille dell'IRPEF Unione delle Comunita' ebraiche italiane". A partire dal periodo d'imposta 1996, ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2, art. 1, comma 1, i contribuenti possono effettuare la scelta per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici compilando l'apposita scheda da inserire nella busta modello 730-1, con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997. In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge potra' effettuare tale scelta compilando il riquadro coniuge dichiarante. Il sostituto che riceve la dichiarazione, anche se non richiesto, deve rilasciare apposita ricevuta contenente gli elementi indicati nel modello 730-2, approvato con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996. In base all'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la raccolta delle dichiarazioni modello 730 puo' essere effettuata dal C.A.A.F. convenzionato o da quello costituito dal sostituto d'imposta anche per il tramite del sostituto stesso. In questo caso la ricevuta modello 730-2 e' sottoscritta dal sostituto d'imposta quale incaricato della raccolta. Prima di rilasciare la ricevuta, modello 730-2, il sostituto d'imposta verifichera' che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente e, nei casi di dichiarazione congiunta anche dal coniuge dichiarante e che sia sempre accompagnata dalla busta modello 730-1. Le dimensioni della busta, in conformita' al citato decreto di approvazione del modello 730, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza da cm 23 a cm 25, altezza da cm 11 a cm 16. La busta modello 730-1 va consegnata chiusa e siglata sui lembi di chiusura. Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate dalle buste modello 730-1 non possono essere accettate. 1.9. Prospetto di liquidazione della dichiarazione. Il sostituto d'imposta che presta l'assistenza, deve integrare i redditi esposti dall'assistito riportando nel quadro C i dati relativi agli emolumenti da lui stesso erogati. Qualora in sede di ritenuta il sostituto abbia tenuto conto, su richiesta del lavoratore dipendente, delle somme corrisposte e delle ritenute operate da precedenti datori di lavoro, il sostituto che presta assistenza deve tener conto anche di detti elementi nella integrazione del quadro C. I sostituti che hanno trattenuto gli importi relativi agli acconti per il 1996 devono inoltre integrare la sezione prima del quadro F. Nelle ipotesi in cui il sostituto d'imposta si avvalga al proprio interno di una struttura articolata, ad esempio sezione retribuzioni distinta dalla sezione assistenza fiscale, e quest'ultima debba integrare i dati esposti dal lavoratore nel quadro C del modello 730 e debba tenere conto di eventuali acconti trattenuti, dovendo attingere i dati dall'altra sezione, e' necessario che vi sia un opportuno coordinamento fra le stesse, al fine di garantire sia la corretta redazione della dichiarazione modello 730, e del prospetto di liquidazione sia la regolare effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni. Comunque, qualora all'interno della struttura articolata si dovesse verificare un ritardo nelle comunicazioni, i conguagli dovranno essere effettuati nel primo periodo di paga utile successivo a quello di ricezione dei dati occorrenti, purche' compreso nello stesso anno d'imposta. Dopo aver eseguito le operazioni di controllo formale e di liquidazione dei modelli 730 apportando le eventuali correzioni, il sostituto deve consegnare al contribuente o ad un suo incaricato, entro il termine del 15 maggio 1997, in unico esemplare, copia della dichiarazione, corredata del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3 nel quale sono indicati gli importi dovuti per IRPEF, contributi al Servizio sanitario nazionale e relativi acconti, e nel riquadro messaggi gli importi dovuti per acconto sull'imposta relativa ai redditi soggetti a tassazione separata e quelli per contributo straordinario per l'Europa. Si rammenta che la mancata consegna entro il termine del 15 maggio al contribuente assistito della dichiarazione controllata ed elaborata e' sanzionabile da parte dell'amministrazione finanziaria mediante l'applicazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il rispetto di tale termine e' necessario onde consentire all'assistito il riscontro dei dati reddituali contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione, al fine di segnalare eventuali errori commessi dal sostituto d'imposta onde permettergli, nei successivi trenta giorni, di poter rettificare i modelli precedentemente elaborati, nonche' di valutare la propria posizione tributaria anche ai fini della presentazione nei termini previsti di una eventuale dichiarazione dei redditi modello 740, integrativa del modello 730 gia' presentato, come previsto dall'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992. Detto modello 740 puo' essere presentato sia per indicare ulteriori redditi non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, sia per indicare o modificare oneri deducibili o detraibili. In tal caso il lavoratore dipendente o pensionato dovra' provvedere ad effettuare autonomamente il versamento delle maggiori imposte o del maggior contributo al Servizio sanitario nazionale o del maggior contributo straordinario per l'Europa (o del minor credito) eventualmente dovuti, o in caso di eccedenza d'imposta o contributi dovra' provvedere all'autonoma gestione del rimborso. La presentazione della dichiarazione integrativa non interrompe l'assistenza fiscale e, pertanto, il sostituto d'imposta procedera' nella gestione della dichiarazione modello 730 a suo tempo presentata, senza tenere in alcun conto la dichiarazione integrativa, ove il lavoratore dipendente gliene abbia data notizia. Sara' l'amministrazione finanziaria che, nella effettuazione delle operazioni di controllo e di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, provvedera' ad unificare le due dichiarazioni presentate per lo stesso periodo d'imposta dal contribuente. Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente potra' avvalersi della facolta' di presentare la dichiarazione integrativa di cui all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. A differenza della precedente dichiarazione integrativa di cui si e' detto, si rammenta che la dichiarazione prevista dall'art. 14 della legge n. 408/1990, dovra' sempre evidenziare un maggior imponibile o una maggiore imposta o minore rimborso; in nessun caso da quest'ultima dichiarazione potra' mai scaturire un rimborso d'imposta. Nel caso in cui nello svolgimento delle operazioni di controllo e liquidazione delle dichiarazioni modello 730 vengano riscontrate anomalie e/o incongruenze, che comportano la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare, le stesse devono essere tempestivamente comunicate all'assistito. Cio' determina l'interruzione dell'assistenza fiscale e comporta l'obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione mod. 740 nei termini previsti dall'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e succes- sive modificazioni ed integrazioni. Nella redazione del prospetto di liquidazione, ai fini dell'indicazione degli acconti il sostituto d'imposta deve tenere conto di eventuali minori importi che il contribuente intende versare. Pertanto se l'assistito ritiene di dover corrispondere un minore importo per l'acconto dell'IRPEF e/o del contributo al Servizio sanitario nazionale deve comunicare, sotto la propria responsabilita', al datore di lavoro o all'ente pensionistico, i rispettivi minori acconti utilizzando l'apposito spazio previsto nel modello 730. Se, invece, non intende effettuare alcun versamento l'assistito dovra' barrare le apposite caselle del rigo F4 del modello 730/1997. La ripartizione fra primo e secondo acconto sara' effettuata dal datore di lavoro (o dal C.A.A.F.) ed indicata sul prospetto di liquidazione modello 730-3. Il lavoratore dipendente puo' comunque richiedere, entro il 30 settembre 1997, con apposita comunicazione diretta al proprio sostituto d'imposta, la riduzione della rata di acconto da versare a novembre o la propria intenzione di non effettuare alcun versamento, affinche' il sostituto stesso ne tenga conto ai fini del conseguente conguaglio da effettuare sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre. Anche nei casi di assistenza fiscale prestata dal C.A.A.F. detta comunicazione va presentata al datore di lavoro. Il prospetto di liquidazione, nel quale sono analiticamente indicate le operazioni di determinazione dell'imposta dovuta, dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, degli acconti e del contributo straordinario per l'Europa che dovranno essere oggetto di conguaglio, deve essere sottoscritto dal sostituto. La sottoscrizione puo' avvenire anche mediante sistemi di elaborazione automatica da parte dei soggetti che presentano le dichiarazioni di sostituto d'imposta, modello 770, su supporto magnetico. 1.10. Effettuazione del conguaglio relativo alle imposte e ai contributi risultanti dal prospetto di liquidazione. L'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, modificato dall'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, dispone che l'importo dell'imposta e del contributo risultante dal prospetto di liquidazione, modello 730-3, eventualmente aumentato delle prime rate di acconto e nei casi di assistenza prestata da un C.A.A.F. l'analogo importo risultante dal modello 730-4, e' trattenuto dalla retribuzione o dalla rata di pensione erogata nel mese di giugno. Nello stesso mese di giugno e' trattenuta la prima rata del contributo straordinario eventualmente dovuto nonche' ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 3, l'eventuale acconto sull'imposta relativa ad alcuni redditi soggetti a tassazione separata, dovuto nella misura del venti per cento del relativo imponibile. Al fine della legittima effettuazione dei conguagli e per la salvaguardia della posizione dichiarativa degli assistiti e' opportuno, che i sostituti d'imposta prima di effettuare i conguagli sulle retribuzioni, verifichino la regolare provenienza del mod. 730-4. Qualora al sostituto d'imposta pervengano da un C.A.A.F. comunicazioni modello 730-4 relative a lavoratori dipendenti con i quali lo stesso non ha mai instaurato un rapporto di lavoro, le deve restituire sollecitamente al C.A.A.F. che le ha inviate, affinche' quest'ultimo possa porre in essere le opportune iniziative dirette ad individuare tempestivamente il sostituto d'imposta che deve effettuare tali conguagli. L'importo dell'imposta e del relativo acconto e' versato unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese. Pertanto, il sostituto d'imposta, nello stesso termine di versamento delle ritenute, dovra' versare l'IRPEF trattenuta al dipendente utilizzando l'apposito codice tributo stabilito per i versamenti al concessionario della riscossione. I soggetti indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che versano le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, devono indicare l'apposito capitolo anziche' il codice tributo. L'importo relativo all'acconto sull'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno, deve essere versato utilizzando l'apposito codice tributo. L'importo del contributo al Servizio sanitario nazionale e del relativo acconto dovra' essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno 1997 e versato alla regione territorialmente competente nei termini e con le modalita' previste per tutte le contribuzioni per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale relative alle retribuzioni erogate utilizzando il modello DM/10/S. La prima rata del contributo straordinario per l'Europa eventualmente dovuta e' trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno. Nei casi di conguagli effettuati dopo il mese di giugno, esclusi quelli conseguenti a rettifica operati entro il mese di luglio e quelli derivanti da insufficienza della retribuzione, si applicano le disposizioni specifiche che disciplinano il tardivo versamento dei tributi e le relative sanzioni. Per i suddetti conguagli tardivi i sostituti d'imposta si limiteranno a trattenere sulle retribuzioni esclusivamente l'imposta dovuta dal lavoratore dipendente. La soprattassa sara' comminata al sostituto d'imposta, nella misura del 40 per cento delle somme versate tardivamente ai sensi di quanto disposto dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, a cura dell'amministrazione finanziaria. Gli interessi per il tardivo versamento saranno successivamente applicati dall'amministrazione finanziaria al contribuente nella misura ordinaria prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Per porre in grado l'amministrazione finanziaria di effettuare il calcolo relativo agli interessi e procedere alla conseguente iscrizione a ruolo, i sostituti d'imposta dovranno evidenziare nella dichiarazione modello 770 i nominativi nei confronti dei quali e' stato operato il recupero d'imposta a seguito di tardiva effettuazione di conguaglio. Nel caso in cui la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'IRPEF, del contributo al Servizio sanitario nazionale e dei relativi acconti, la parte residua e' trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese di luglio, come disposto dall'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395. Le stesse modalita' devono essere osservate nell'effettuazione delle trattenute relative all'acconto dovuto sull'imposta relativa ai redditi soggetti a tassazione separata e al contributo straordinario per l'Europa. Ove si verifichi incapienza anche nella retribuzione corrisposta nel mese di luglio, si procedera' al recupero delle somme occorrenti per i pagamenti mediante trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. Per il differito pagamento, per incapienza della retribuzione corrisposta nel mese di giugno, si applica sulle somme trattenute nel mese di luglio, e nei mesi successivi per ulteriore incapienza, l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, trattenuto anch'esso sulla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, ma va riportato unitamente all'imposta e/o ai contributi; pertanto, lo spazio dei modelli riservato all'indicazione degli interessi va utilizzato dal sostituto d'imposta solo nell'ipotesi di ritardato versamento dell'imposta e/o dei contributi. Dalla retribuzione o rata di pensione del mese di novembre 1997 e' trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto relativo all'IRPEF e/o al contributo al Servizio sanitario nazionale nonche' della seconda rata del contributo straordinario per l'Europa. Nell'ipotesi in cui tale retribuzione risulti insufficiente, l'importo residuo sara' trattenuto sulla retribuzione o rata di pensione del mese di dicembre, applicando su detto importo l'interesse dell'1 per cento. Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha potuto trattenere l'intero importo dell'imposta, del contributo al Servizio sanitario nazionale e degli acconti, dell'acconto sull'imposta relativa ai redditi soggetti a tassazione separata e del contributo straordinario, dovuto dal dipendente per insufficienza delle retribuzioni o delle rate di pensione erogate nei vari periodi di paga, la parte residua e il relativo interesse dell'1 per cento mensile comprensivo di quello del mese di gennaio, dovranno essere versati direttamente al concessionario della riscossione, a cura del lavoratore dipendente o pensionato, nello stesso mese di gennaio, con le modalita' previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche mod. 740. A tal fine il sostituto d'imposta comunica, entro il mese di dicembre 1997, al lavoratore dipendente gli importi che devono essere ancora versati direttamente da quest'ultimo, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, completate dai dati che devono essere indicati nel riquadro messaggi. Nel caso in cui dal prospetto di liquidazione risultino somme a credito dell'assistito per IRPEF, il relativo rimborso sara' effettuato unicamente mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al dichiarante nel mese di giugno. Ove tale ammontare risulti insufficiente, il rimborso avverra utilizzando l'intero importo delle ritenute operate dallo stesso sostituto sui redditi corrisposti a tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno. Qualora risulti insufficiente anche il predetto ammontare complessivo delle ritenute, il sostituto rimborsera' agli interessati l'importo residuo utilizzando le analoghe ritenute d'acconto operate nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta, fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi. In presenza di una pluralita' di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile sulla base di una percentuale uguale per tutti i dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti (compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese e' calcolato al netto dei compensi di cui agli articoli 6 e 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992. Le somme per contributo al Servizio sanitario nazionale che dal prospetto di liquidazione, modello 730-3, risultano a credito sono rimborsate utilizzando gli importi dei contributi riscossi a seguito della liquidazione dei modelli 730 nell'ambito di spettanza di ciascuna regione. Se l'ammontare complessivo dei predetti contributi non dovesse risultare sufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il datore di lavoro rimborsera' gli importi residui utilizzando i contributi al Servizio sanitario nazionale, di spettanza della regione interessata, relativi alle retribuzioni erogate anche nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha ancora avuto la possibilita' di rimborsare per intero l'importo dell'imposta e/o del contributo al Servizio sanitario nazionale, e del contributo straordinario, si asterra' dal continuare ad effettuare detti rimborsi e comunichera' all'interessato utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nel modello 101 (o 201). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente computandoli, partitamente, in diminuzione dell'imposta e del contributo, nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata qualora l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. Il debito o il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione mod. 730 ed esposto nel modello 730-3 anche se d'importo inferiore a lire 20.000 va, comunque, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato. 1.11. Modalita' di rettifica di eventuali errori commessi dal sostituto d'imposta nel prospetto di liquidazione. Qualora successivamente all'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla retribuzione o rata di pensione erogata nel mese di giugno vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di liquidazione modello 730-3, gli stessi devono essere corretti rideterminando gli importi a debito o a credito per il soggetto interessato. A seguito delle predette rideterminazioni sara' elaborato un nuovo modello 730-3, sul quale sara' riportata, nel riquadro "messaggi", la seguente dicitura: "il presente modello sostituisce quello precedentemente elaborato". Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovra' parimenti essere rettificata la copia del modello di dichiarazione, che andra' consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell'effettuazione del conguaglio a rettifica. Il sostituto effettuera' il conguaglio a rettifica nel successivo mese di luglio. Qualora il rapporto di lavoro abbia subito una interruzione nel periodo precedente alla predisposizione della liquidazione a rettifica, il sostituto dovra' comunicare all'assistito o al suo erede gli importi rettificati che dovranno essere versati o rimborsati. In tale ipotesi si applica, come disposto dall'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, a carico del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento sulle maggiori somme dovute dal contribuente; non e' dovuto l'interesse dell'1 per cento a carico del contribuente. Tale interesse va, invece, applicato a partire dal mese di agosto qualora la retribuzione corrisposta nel mese di luglio e nei mesi successivi risulti insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo. Per l'effettuazione del versamento della soprattassa va utilizzato l'apposito codice tributo di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1994, nei termini previsti per il versamento delle somme alle quali si riferisce. Se il conguaglio a rettifica e' effettuato dal sostituto oltre il mese di luglio, non per incapienza della retribuzione, si applicano le disposizioni che disciplinano il tardivo versamento dei tributi e le relative sanzioni come previsto nel caso dei conguagli tardivi. 1.12. Casi particolari. Nei casi in cui, prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta che ha ricevuto la dichiarazione modello 730, lo stesso non deve effettuare tali operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (saldo ed acconti), risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall'interessato secondo le modalita' ed i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi modello 740; ove tali termini siano scaduti, il versamento dovra' essere effettuato unicamente presso il competente concessionario per la riscossione, utilizzando gli appositi codici tributo. In caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuto prima del completamento delle operazioni di conguaglio, in presenza di conguagli protratti oltre il mese di giugno, in conseguenza di rettifica o derivanti da insufficienza della retribuzione, il sostituto deve ugualmente comunicare al lavoratore dipendente le somme ancora a debito che l'interessato dovra' autonomamente versare al concessionario per la riscossione, unitamente all'interesse dell'1 per cento mensile in caso di conguagli protratti oltre il mese di giugno per insufficienza della retribuzione. Se, invece, nei cennati casi di interruzione del rapporto di lavoro dovessero risultare somme a credito, il lavoratore dipendente potra' computarle in diminuzione dell'acconto e/o dell'imposta dovuta per la successiva dichiarazione. Se il lavoratore dipendente e' posto in aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, viene a trovarsi in una situazione in cui, pur non essendo intervenuta interruzione del rapporto di lavoro, vi e' tuttavia sospensione del trattamento economico. Conseguentemente la persistenza del rapporto di lavoro, da' diritto al lavoratore dipendente ad ottenere l'assistenza fiscale, anche se la mancanza della retribuzione impedisce al sostituto d'imposta l'effettuazione delle operazioni di conguaglio. Pertanto, allorche' il dipendente si venga a trovare in detta posizione di aspettativa, il sostituto d'imposta non interrompe l'assistenza ma si astiene dall'effettuare i conguagli, le cui operazioni dovranno essere autonomamente gestite dal lavoratore dipendente con le stesse modalita' disciplinate nei sopracitati casi di cessazione del rapporto di lavoro. Rimane a carico del lavoratore dipendente la gestione delle operazioni di conguaglio anche nel caso in cui la posizione di aspettativa dovesse cessare prima della fine del periodo d'imposta cio' al fine di evitare che il contribuente altrimenti incorra, per il periodo di aspettativa senza retribuzione, nel pagamento degli interessi nella misura dell'1 per cento mensile. Per tutte le situazioni sopraindicate, di cessazione del rapporto di lavoro e di aspettativa, il sostituto d'imposta dovra' rilasciare tempestivamente apposita comunicazione contenente gli importi che dovranno essere versati o che risultano a credito, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, completate dai dati che devono essere indicati nel riquadro messaggi. Gli importi a credito eventualmente non rimborsati dovranno essere indicati anche nel modello 101. Nel caso di decesso del lavoratore dipendente assistito, avvenuto prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio indicate nell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, non sussiste piu' per il sostituto l'obbligo di effettuare le operazioni conseguenti alla liquidazione della dichiarazione modello 730 in quanto nell'ambito dell'assistenza fiscale il sostituto d'imposta puo' effettuare le operazioni di conguaglio solo in vigenza del rapporto di lavoro. Pertanto, nei casi di decesso avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio ed in presenza di un risultato a debito, ai sensi di quanto disposto nei commi 3 e 4 dell'art. 5 del Regolamento, il sostituto d'imposta si astiene dall'effettuare i conguagli e comunica agli eredi che le somme dovute dal de cuius devono essere versate dagli stessi ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto riguarda il caso di decesso del lavoratore dipendente il cui prospetto di liquidazione evidenzia un credito, similmente a quanto previsto per la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta si astiene dall'effettuazione delle operazioni di conguaglio e comunica agli eredi gli importi risultanti a credito utilizzando le stesse voci contenute nel prospetto di liquidazione, completate dai dati che devono essere indicati nel riquadro messaggi, provvedendo ad indicarli anche nel modello 101 (o 201). Il predetto credito risultante dalla dichiarazione modello 730, a simiglianza di quanto si puo' verificare per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione modello 740, potra' essere computato nella successiva dichiarazione, che gli eredi devono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'art. 65, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ove in considerazione della situazione reddituale del de cuius gli eredi non siano tenuti a presentare la dichiarazione del dante causa, gli stessi, nell'ipotesi di credito sopra evidenziato, possono comunque presentare detta dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cosi' come modificato dal decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, successivamente reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, e dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473. Rimane comunque impregiudicata la possibilita' per gli eredi di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso l'erede rilevasse delle incongruenze dalla dichiarazione, rispetto alla effettiva situazione reddituale del de cuius, lo stesso puo' presentare la dichiarazione dei redditi modello 740, integrativa del modello 730 gia' presentato, per esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte fruendo del piu' ampio termine previsto dall'art. 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione modello 740 di cui sopra, l'erede potra' avvalersi della facolta' di presentare la dichiarazione integrativa di cui all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le stesse modalita' vanno osservate per quanto riguarda il versamento (o il rimborso) dei contributi da parte dei lavoratori dipendenti per i quali e' intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o degli eredi del contribuente deceduto. In tutti i casi particolari sopra illustrati la dichiarazione modello 730 risulta comunque validamente presentata a tutti gli effetti. Anche nel caso in cui il contribuente si sia rivolto ad un C.A.A.F., il sostituto d'imposta deve comunicare all'assistito o al suo erede gli importi che dovranno essere versati o rimborsati, ancorche' a seguito di una comunicazione modello 730-4 rettificativa, purche' la presentazione della dichiarazione mod. 730 al C.A.A.F. sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro. Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro - obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro - e' tenuto alla prosecuzione delle operazioni di assistenza fiscale. Tale obbligo sussiste anche per il datore di lavoro con meno di cento dipendenti, qualora il precedente rapporto di lavoro sia cessato dopo la presentazione da parte dell'assistito della dichiarazione modello 730. Nel caso, invece, di passaggio di lavoratori dipendenti da un datore di lavoro ad un altro di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto-legge n. 503/1993, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, il nuovo datore di lavoro tiene conto di quanto operato dal precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute dell'IRPEF, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione e non as- sume in relazione a quanto sopra precisato alcun obbligo di prosecuzione dell'assistenza iniziata dall'altro soggetto. 2. Adempimenti dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati. 2.1. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale. Il lavoratore dipendente o pensionato per ottenere l'assistenza fiscale puo' rivolgersi, oltre che al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, ad uno dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati. I Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati hanno l'obbligo di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, a tutti i lavoratori dipendenti e pensionati che si trovano nella condizione di presentare il modello 730 ed individuati al punto 1.2. Si rammenta che, nei confronti dei Centri che non ottemperano all'obbligo di prestare l'assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, l'Amministrazione finanziaria applichera' la pena pecuniaria prevista dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per ottenere l'assistenza fiscale dal C.A.A.F. e' necessario che il lavoratore dipendente nel periodo da aprile a luglio abbia uno stesso sostituto che possa eseguire i conguagli alle scadenze previste. I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare il modello 730 ai C.A.A.F. anche se non hanno comunicato, entro il 15 gennaio 1997, al datore di lavoro o ente pensionistico di volersi avvalere dell'assistenza del C.A.A.F./dip. (modello 730-6). L'Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e pensionati una guida esplicativa dell'assistenza fiscale, comprendente l'indicazione delle sedi di tutti i Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati dislocate sull'intero territorio nazionale. Sara' cura dei C.A.A.F. interessati pubblicizzare l'ubicazione delle proprie sedi mediante opportune iniziative che ne facilitino l'individuazione. Al fine altresi' di favorire la correntezza e la trasparenza dei rapporti con gli utenti, i C.A.A.F. medesimi provvederanno ad esporre, nei locali adibiti all'assistenza, fotocopia del provvedimento di autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale e ad affiggere il manifesto predisposto dal Ministero delle finanze recante indicazioni sintetiche sulle modalita' che disciplinano l'assistenza fiscale prestata dai C.A.A.F., nonche' la comunicazione del proprio orario di apertura. Per l'assistenza fiscale prestata, spetta ai C.A.A.F. il compenso a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Pertanto per i rapporti intercorrenti fra il C.A.A.F. ed i soggetti che presentano il modello 730 integralmente compilato nulla e' dovuto a carico di questi ultimi. Nei confronti dei C.A.A.F. di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, quando svolgono le funzioni di assistenza a seguito della stipula con i sostituti d'imposta delle convenzioni di cui al comma 13-bis del citato articolo 78, trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso articolo. L'assistenza fiscale deve essere svolta secondo le modalita' previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, e successive modificazioni ed integrazioni. Vengono qui di seguito forniti chiarimenti in ordine a particolari questioni riguardanti gli adempimenti da effettuare nelle varie fasi della procedura di assistenza prestata dai C.A.A.F., diversi da quelli che hanno gia' formato oggetto di esame con riguardo all'assistenza prestata dai sostituti d'imposta cui si rinvia. 2.2. Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730/1997). I lavoratori dipendenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1996, consegnando al C.A.A.F./dip., l'apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello 730, entro il 30 aprile 1997. Qualora per eventi eccezionali siano previste proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per i versamenti dei relativi tributi, si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo 1.8. Il C.A.A.F., al momento della presentazione della dichiarazione mod. 730 deve verificare che per l'assistito sussistano i requisiti necessari per poter fruire dell'assistenza fiscale, e accertare che nella dichiarazione prodotta siano esattamente indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovra' eseguire i conguagli per imposta, contributo al S.S.N. e relativi acconti, acconto sull'imposta relativa ai redditi soggetti a tassazione separata e contributo straordinario sulla retribuzione o sulla rata di pensione erogata nel mese di giugno 1997. Se il sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, l'assistito non dovra' indicare i dati relativi a quest'ultimo ma dovra', invece, compilare il modello 730 con i dati del sostituto che effettua il conguaglio. Si precisa che nei casi di assistenza prestata mediante convenzione con un C.A.A.F., anche nelle ipotesi in cui la raccolta delle dichiarazioni viene effettuata per il tramite del sostituto, non devono essere seguite le indicazioni di carattere generale riportate nella testata del quadro C del modello 730. Infatti, in questi casi, il lavoratore dipendente deve indicare tutti gli elementi richiesti nello stesso quadro C, relativi al reddito erogato dal sostituto d'imposta che ha stipulato la convenzione. I C.A.A.F. impresa non possono accettare dichiarazioni mod. 730 presentate autonomamente dai singoli contribuenti, ma possono operare solo in regime di convenzione come previsto dal comma 13-bis dell'articolo 78 della legge n. 413/1991. La dichiarazione dei redditi modello 730/1997 e la corrispondente busta chiusa, siglata sui lembi di chiusura, contenente il modello 730-1 devono essere consegnate direttamente al C.A.A.F. La scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF va compilata dal lavoratore dipendente o pensionato in totale autonomia e riservatezza anche nel caso di predisposizione meccanografica del modello, alla presenza dell'interessato, da parte del soggetto che presta l'assistenza. La legge 20 dicembre 1996, n. 638, stabilisce che la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, a partire dalla dichiarazione da presentare per l'anno d'imposta 1996, puo' essere effettuata dal contribuente anche a favore della Unione delle Comunita' ebraiche italiane. Tale scelta, non essendo prevista la relativa casella nel modello 730/1997 pubblicato in data antecedente alla citata legge, puo' essere effettuata dal contribuente, come previsto dal decreto ministeriale 13 febbraio 1997, art. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997, apponendo, in calce al modello 730/1, la propria firma preceduta dalla dicitura: "Dichiarante: otto per mille dell'Irpef Unione delle Comunita' ebraiche italiane". Qualora sia presentata la dichiarazione congiunta ed il coniuge intenda effettuare tale scelta dovra' indicare, anteponendola alla propria firma, la dicitura: "Coniuge: otto per mille dell'Irpef Unione delle Comunita' ebraiche italiane". A partire dal periodo d'imposta 1996, ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2, art. 1, comma 1, i contribuenti possono effettuare la scelta per la destinazione del 4 per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici compilando l'apposita scheda da inserire nella busta modello 730-1, con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997. In caso di dichiarazione congiunta il coniuge potra' effettuare tale scelta compilando il riquadro coniuge dichiarante. Il C.A.A.F., anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta redatta in conformita' al modello 730-2 approvato con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996. Prima di rilasciare detta ricevuta, il C.A.A.F. dovra' verificare che la dichiarazione sia stata sottoscritta dal contribuente e, nei casi di dichiarazione congiunta, anche dal coniuge dichiarante, e che sia sempre accompagnata dalla busta modello 730-1. Le dimensioni della busta possono variare da cm 23 a cm 25 di larghezza e da cm 11 a cm 16 di altezza. Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate dalle buste modello 730-1, non possono essere accettate. 2.3. Prospetto di liquidazione della dichiarazione e relativa comunicazione al sostituto d'imposta. Il C.A.A.F., entro il 15 maggio 1997, deve consegnare al contribuente assistito copia della dichiarazione dei redditi modello 730/1997, predisposta tenendo anche conto delle eventuali rettifiche conseguenti alle operazioni di controllo formale, corredata del relativo prospetto di liquidazione dell'imposta, del contributo al S.S.N., degli eventuali relativi acconti, dell'acconto sull'imposta relativa ai redditi soggetti a tassazione separata nonche' del contributo straordinario per l'Europa (modello 730-3). Si rammenta che la mancata consegna entro il termine del 15 maggio al contribuente assistito della dichiarazione controllata ed elaborata e' sanzionabile da parte dell'Amministrazione finanziaria mediante l'applicazione della pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il rispetto del predetto termine di consegna consente all'assistito il riscontro dei dati reddituali contenuti nella dichiarazione liquidata, onde permettere nei successivi trenta giorni la rettifica degli eventuali errori commessi dal C.A.A.F., ovvero per valutare la propria posizione tributaria ai fini della presentazione di una eventuale dichiarazione mod. 740, integrativa della dichiarazione mod. 730 gia' presentata. La sottoscrizione del prospetto di liquidazione, modello 730-3 e della corrispondente comunicazione al sostituto d'imposta del risultato contabile, modello 730-4, puo' essere effettuata anche mediante gli stessi sistemi di elaborazione automatica utilizzati per la compilazione dei relativi modelli. I modelli 730-4 devono essere consegnati al sostituto d'imposta utilizzando il modello 730-5; una copia del modello 730-5 deve essere restituita, per ricevuta, alla struttura del C.A.A.F., che ha prestato l'assistenza fiscale, indicata nel modello stesso. I modelli 730-4 e 730-5, di cui all'allegato A del decreto ministeriale 29 ottobre 1996, sono stati sostituiti da quelli previsti negli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997. I risultati contabili, modello 730-4, relativi alle dichiarazioni presentate dai pensionati devono pervenire entro e non oltre il 5 maggio, agli enti che erogano pensioni, e quelli relativi alle dichiarazioni presentate dai lavoratori dipendenti entro e non oltre il 15 maggio 1997 ai sostituti d'imposta. A titolo esemplificativo, si fa presente che, nei casi di consegna a un sostituto di un esiguo numero di modelli 730-4, ovvero di consegna a sostituti aventi sede in localita' distanti da quella operativa del C.A.A.F., con conseguenti difficolta' dell'esecuzione degli adempimenti previsti, possono essere utilizzati sistemi di trasmissione quali il servizio postale o la trasmissione via fax (cui dovra' seguire la consegna del documento originale), sempreche', beninteso, sia garantita, nei termini sopraindicati, la ricezione dei modelli da parte dei sostituti interessati. La consegna delle comunicazioni dei risultati contabili modello 730-4 deve avvenire mediante supporti magnetici nei riguardi dell'INPS, del Ministero del tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992. Qualora le suddette amministrazioni non siano in condizione di utilizzare supporti magnetici possono richiedere, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine entro il quale i C.A.A.F. devono consegnare le comunicazioni, che queste ultime vengano inviate mediante supporto cartaceo. I sostituti di imposta, diversi da quelli sopra menzionati, a seguito di specifici accordi con i C.A.A.F., possono ottenere da questi ultimi la consegna delle comunicazioni mediante supporti magnetici. I supporti magnetici contenenti i dati relativi alle comunicazioni modello 730-4 devono essere predisposti in conformita' delle specifiche tecniche contenute nell'apposito allegato n. 3 al decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997. Qualora le comunicazioni siano pervenute oltre i suddetti termini ai sostituti d'imposta o agli enti pensionistici e in relazione al ritardo questi non siano stati in grado di operare i relativi conguagli sulle retribuzioni o rate di pensione corrisposte nel mese di giugno, i conguagli stessi vanno effettuati nel primo periodo di paga utile successivo a quello di ricezione della comunicazione del risultato contabile, purche' compreso nel periodo d'imposta in cui e' stata prestata l'assistenza. Parimenti, anche i conguagli a rettifica dovuti ad errori commessi dal C.A.A.F. e non effettuati sulla retribuzione dell'assistito nel mese di luglio possono essere effettuati oltre tale data, ma entro il periodo d'imposta, trattandosi in sostanza di conguagli assimilabili a quelli conseguenti a comunicazioni tardive. Detti conguagli devono comunque essere stati oggetto di rettifica e di conseguente comunicazione all'assistito entro i termini fissati dalla normativa vigente e devono quindi essere registrati nei supporti magnetici predisposti dal soggetto che ha prestato l'assistenza per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni modello 730. In tutti i casi di conguagli effettuati dopo il mese di giugno, esclusi quelli conseguenti a rettifica operati entro il mese di luglio e quelli derivanti da insufficienza della retribuzione, si applicano le disposizioni specifiche che disciplinano il tardivo versamento dei tributi e le relative sanzioni. Per i suddetti conguagli tardivi i sostituti d'imposta si limiteranno a trattenere sulle retribuzioni esclusivamente l'imposta dovuta dal lavoratore dipendente. Per quanto riguarda la soprattassa la stessa e' dovuta nella misura del 40 per cento delle somme versate tardivamente ai sensi di quanto disposto dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973. Detta soprattassa sara' comminata a cura dell'Amministrazione finanziaria al lavoratore dipendente e pensionato, il quale ha diritto di rivalsa nei confronti del C.A.A.F. Per quanto riguarda gli interessi dovuti dal contribuente per il tardivo versamento, gli stessi non si applicano nella misura dell'1 per cento, prevista per l'incapienza delle retribuzioni, ma nella misura ordinaria prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Per porre in grado l'Amministrazione finanziaria di effettuare il calcolo relativo agli interessi e procedere alla conseguente iscrizione a ruolo, i sostituti d'imposta dovranno evidenziare nella dichiarazione modello 770 i nominativi nei confronti dei quali e' stato operato il recupero d'imposta a seguito di tardiva effettuazione di conguaglio. 2.4. Modalita' di rettifica degli errori commessi dal C.A.A.F. nel prospetto di liquidazione. Qualora vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di liquidazione modello 730-3 gli stessi devono essere corretti rideterminando gli importi a debito o a credito per l'assistito. Conseguentemente sara' elaborato un nuovo modello 730-3 sul quale sara' annotata, nel riquadro "messaggi", la dicitura "il presente modello sostituisce quello precedentemente elaborato". Ove la rettifica effettuata riguardi il modello 730/1997, dovra' essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione che andra' consegnata all'assistito. Il predetto modello rettificato dovra' essere consegnato entro il 16 giugno 1997, risultando festivo il previsto termine del 15 giugno, al lavoratore dipendente o pensionato, insieme all'eventuale copia della dichiarazione rettificata. Dovra' essere altresi' compilato un nuovo modello 730-4 sul quale verra' apposta la dicitura "rettifica", che dovra' pervenire entro il 31 maggio 1997 agli enti pensionistici ed entro il 16 giugno 1997 agli altri sostituti d'imposta. Anche nel correlativo modello 730-5 dovra' essere riportata la dicitura "rettifica". Il sostituto d'imposta nell'effettuazione del conguaglio a rettifica tratterra', a carico del contribuente, che potra' rivalersi sul C.A.A.F., la soprattassa del 3 per cento sugli eventuali maggiori importi dovuti. Tale importo sara' versato con le modalita' previste per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse dell'1 per cento. Tale interesse va invece applicato, a partire dal mese di agosto, qualora si verifichi incapienza nella retribuzione corrisposta nel mese di luglio e nei mesi successivi. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano