Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Ai Ministeri
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al Ministero del tesoro - Direzione
                                  generale per i  servizi  periferici
                                  del Tesoro
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
                                  Ai centri autorizzati di assistenza
                                  fiscale
                                    e, per conoscenza:
                                  Alle   direzioni    centrali    del
                                  Ministero delle finanze
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Alle   ragionerie   centrali    dei
                                  Ministeri
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al        Consorzio       nazionale
                                  concessionari
1. Adempimenti dei sostituti d'imposta.
          1.1. Soggetti che prestano l'assistenza fiscale.
 L'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e succes-
sive modificazioni, dispone che i possessori  di  redditi  di  lavoro
dipendente  e  assimilati,  indicati  agli articoli 46 e 47, comma 1,
lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui  redditi,  possono
adempiere  agli  obblighi di dichiarazione anche presentando apposita
dichiarazione dei redditi (mod. 730) ai soggetti che hanno erogato  i
redditi stessi.
 I soggetti obbligati a prestare l'assistenza fiscale sono, pertanto,
sia  i  sostituti  d'imposta  di  cui all'articolo 23 del decreto del
Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  sia  le
amministrazioni   di   cui  all'art.  29  dello  stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 e cioe':
  a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali  ai  sensi
dell'art. 51 del T.U.I.R.;
  b) le persone fisiche che esercitano imprese agricole;
  c)  le  persone  fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi
dell'art. 49 del T.U.I.R.;
  d) le societa' di persone  e  le  associazioni  senza  personalita'
giuridica  costituite  fra  persone fisiche per  l'esercizio in forma
associata di arti e professioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R.;
  e) gli enti e le societa' indicati nell'art. 87 del T.U.I.R.;
  f)  le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo;
  g) le amministrazioni della Camera dei deputati, del  Senato  della
Repubblica  e  della  Corte  costituzionale  nonche' della Presidenza
della Repubblica.
 Nei   riguardi   dei   percettori   di   trattamenti   pensionistici
l'assistenza  fiscale  e'  prestata  dai  soggetti  che  erogano tali
trattamenti, ivi compresi quelli diversi dagli enti pensionistici.
 Nei confronti dei percettori dei redditi di cui all'art. 47, lettera
d), del  T.U.I.R.  l'assistenza  fiscale  e'  prestata  dall'Istituto
centrale  per  il  sostentamento  del  clero,  il  quale  effettua le
ritenute su detti redditi ai sensi dell'art. 25 della legge 20 maggio
1985, n.  222.
 Tuttavia i sostituti d'imposta che hanno alle proprie dipendenze  un
numero  di  lavoratori fino alle 100 unita', hanno la facolta' di non
prestare l'assistenza  fiscale.  Gli  enti  che  erogano  trattamenti
pensionistici  sono comunque tenuti a prestare assistenza fiscale nei
confronti dei soggetti percipienti tali trattamenti.
 Ai fini dell'assistenza fiscale da prestare nell'anno  1997  occorre
fare   riferimento   al  numero  totale  di  lavoratori,  compresi  i
lavoratori  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  e  con
contratto a tempo parziale, esistenti alla data del 31 dicembre 1996.
 I  sostituti  d'imposta obbligati a prestare assistenza e quelli che
la prestano facoltativamente sono tenuti a  fornire  l'assistenza  ai
lavoratori  dipendenti  che,  presentando  il  modello  730-6,  hanno
espresso l'intendimento di fruire dell'assistenza fiscale del proprio
datore di lavoro o ente pensionistico.
 Si rammenta che nei confronti dei  sostituti  obbligati  a  prestare
l'assistenza che non ottemperano al proprio obbligo l'Amministrazione
finanziaria  applichera'  la  pena  pecuniaria da lire trecentomila a
lire tre milioni prevista dall'art. 53  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
                 1.1a. Amministrazioni dello Stato.
 Le  Amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle con ordinamento
autonomo, sono  tenute,  senza  tener  conto  del  limite  dei  cento
dipendenti,  a prestare assistenza fiscale ai dipendenti che ne fanno
richiesta.    Di  conseguenza  anche  le  strutture   periferiche   o
decentrate  delle  amministrazioni  in  argomento,  come gli istituti
scolastici, costituendo una derivazione dell'organo  di  appartenenza
sono tenute al rispetto di tale obbligo.
 Tali   amministrazioni   hanno  l'obbligo  di  fornire  direttamente
l'assistenza ai propri dipendenti, considerato che, alle stesse,  non
e'  data  la  possibilita'  di  stipulare le convenzioni con i centri
autorizzati di assistenza fiscale.
 Alle Amministrazioni dello Stato non spettano  i  compensi  previsti
dal  comma 16 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come
precisato dal Ministero del tesoro con telegramma-circolare n. 149868
del 9 giugno 1993.
 Anche alla Camera dei deputati, al  Senato  della  Repubblica,  alla
Corte  costituzionale e alla Presidenza della Repubblica non spettano
detti compensi, come specificato dal Ministero del  tesoro  con  nota
prot. n. 119283 del 22 aprile 1996.
      1.2. Soggetti che possono fruire dell'assistenza fiscale.
 L'assistenza fiscale e' prestata nei confronti dei:
  lavoratori  dipendenti  e  pensionati possessori dei redditi di cui
all'art.  46  del  T.U.I.R.  e  possessori  dei  redditi   a   questi
equiparati;
  lavoratori  soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi,
agricole e di prima trasformazione  dei  prodotti  agricoli  e  della
piccola  pesca  possessori  dei  redditi di cui all'art. 47, comma 1,
lettera a), del T.U.I.R.;
  sacerdoti possessori dei redditi  di  cui  all'art.  47,  comma  1,
lettera d), del T.U.I.R.
 A  decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 1996,
possono  avvalersi  dell'assistenza  fiscale   anche   i   lavoratori
dipendenti  e  i  pensionati  che  in  aggiunta  al reddito di lavoro
dipendente  o  di  pensione  hanno  posseduto  anche  alcuni  redditi
assoggettabili  a  tassazione separata. La stessa facolta' e' data ai
produttori   agricoli,   tenuti   al   versamento   dei    contributi
previdenziali, per i quali e' stata prevista una apposita sezione nel
corpo del modello 730/97.
 Non possono fruire dell'assistenza i possessori di redditi derivanti
da  lavoro  dipendente prestato all'estero in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto; cio' in  quanto  detti  redditi  sono
esclusi  dalla base imponibile dell'IRPEF ai sensi dell'art. 3, comma
3, lettera c), del T.U.I.R.
 Possono richiedere l'assistenza fiscale al proprio datore di  lavoro
o  ente  pensionistico  anche  i  soggetti  che  hanno  instaurato il
rapporto con detti sostituti d'imposta nel  corso  dell'anno  cui  si
riferisce  la  dichiarazione  dei redditi ovvero nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo dell'anno successivo.
 Per quanto concerne i lavoratori dipendenti con contratto di  lavoro
a  tempo determinato per periodo inferiore all'anno l'assistenza puo'
essere prestata soltanto se il rapporto di lavoro riguarda almeno  il
periodo  compreso  tra  il mese di marzo e quello di luglio dell'anno
successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.
 Puo' essere consentito ai lavoratori dipendenti assunti nel mese  di
aprile   di   usufruire   dell'assistenza   fiscale   presentando  la
dichiarazione mod. 730 ad un CAAF autonomamente prescelto.
 In via generale possono ottenere l'assistenza fiscale  i  lavoratori
dipendenti  i  quali  hanno uno stesso sostituto d'imposta che sia in
grado di gestire le varie fasi dell'assistenza e che possa eseguire i
conseguenti conguagli d'imposta entro il mese di luglio.
       1.3. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale.
 I soggetti individuati nel primo paragrafo sono  tenuti  a  prestare
l'assistenza  fiscale  nei  riguardi degli interessati che ne abbiano
fatto richiesta entro il 15 gennaio 1997.
 Per quanto riguarda i dipendenti delle Amministrazioni dello  Stato,
detta richiesta va comunque presentata all'ufficio che effettivamente
svolge  la  funzione  di  sostituto  d'imposta,  poiche'  e' l'unita'
operativa che rilascia il certificato relativo agli emolumenti e alle
ritenute, modello 101 e 201, a prestare l'assistenza fiscale, o altro
ufficio all'uopo designato.
 Qualora il contribuente abbia  in  corso  piu'  rapporti  di  lavoro
dipendente  e/o di pensione deve richiedere l'assistenza al sostituto
d'imposta o all'ente pensionistico che eroga  la  retribuzione  o  la
pensione di importo maggiore.
 La  richiesta  di  assistenza  va  effettuata  mediante una apposita
comunicazione dalla quale  devono  risultare  i  dati  contenuti  nel
modello 730-6 approvato con il decreto del Ministro delle finanze del
29  ottobre  1996  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 185 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1996.  La
comunicazione puo' contenere anche altri dati necessari ai fini della
programmazione dell'assistenza.
 Sono esonerati dall'onere della comunicazione i soggetti per i quali
il  rapporto con il datore di lavoro o ente pensionistico si instaura
successivamente alla data del 15 gennaio 1997.
 Il sostituto d'imposta deve rilasciare ricevuta delle  comunicazioni
modello 730-6 a lui pervenute.
 Il  sostituto  e'  esonerato dall'obbligo di assistenza   qualora le
predette comunicazioni gli siano state consegnate  ovvero  gli  siano
comunque pervenute successivamente alla data del 15 gennaio 1997.
 Il  lavoratore  dipendente  o  pensionato, per ottenere l'assistenza
fiscale,  deve  rivolgersi  al  proprio  datore  di  lavoro  o   ente
pensionistico  o,  in  alternativa,  ad  un  C.A.A.F.  per lavoratori
dipendenti e pensionati.
 E' previsto che coloro che intendono avvalersi dell'assistenza di un
centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti  e
pensionati  ne diano comunicazione, entro il 15 gennaio, al sostituto
di imposta. Se il lavoratore dipendente  non  ha  prodotto,  entro  i
termini stabiliti, la predetta comunicazione puo' comunque rivolgersi
ad  un  C.A.A.F.;  anche  in  questo  caso  il  sostituto  e'  tenuto
all'effettuazione delle operazioni di  conguaglio  sulla  scorta  dei
dati comunicati dal C.A.A.F. al quale il dipendente si e' rivolto.
 La  comunicazione di volersi avvalere di un C.A.A.F per l'assistenza
fiscale non e' necessaria nei confronti delle  Amministrazioni  dello
Stato e degli enti che erogano pensioni.
 Il  sostituto  d'imposta,  nell'esecuzione delle varie operazioni di
assistenza, puo' anche avvalersi dell'opera di  professionisti  o  di
imprese  esterne  alla  propria organizzazione. In tali ipotesi resta
comunque ferma la responsabilita' del sostituto d'imposta stesso  per
l'esecuzione di tutte le fasi dell'assistenza prestata.
 Il  sostituto  d'imposta  e'  esonerato  dall'obbligo  di assistenza
fiscale, qualora abbia costituito un C.A.A.F.  di  cui  all'art.  78,
comma  20,  della legge n. 413/1991, o abbia stipulato le convenzioni
di cui al comma 13-bis dello stesso art. 78. In entrambi i casi e' il
C.A.A.F.   che  assume  la  responsabilita'  dell'assistenza  fiscale
prestata.
 I  soggetti  che hanno richiesto, con il modello 730-6, l'assistenza
fiscale  al  sostituto  d'imposta  o  all'ente  pensionistico  devono
presentare le dichiarazioni modello 730/97 entro il 1 aprile 1997, in
quanto  il  previsto    termine  di  scadenza  del 31 marzo e' giorno
festivo.
 Non si ritiene invece che detto termine vada osservato  in  caso  di
avvenuta  costituzione  di un C.A.A.F. da parte del datore di lavoro,
in quanto in tale ipotesi la norma consente originariamente a  questo
ultimo  di  sottrarsi  agli  obblighi di assistenza, salvo il caso di
raccolta delle dichiarazioni effettuata  dal  datore  di  lavoro  per
conto  del  C.A.A.F., in questa ultima ipotesi, infatti, rimane fermo
lo stesso termine del 1 aprile.
 Se,  invece,  il lavoratore dipendente richiede l'assistenza fiscale
ad  un  C.A.A.F./dipendenti  e  pensionati   da   lui   autonomamente
prescelto,  l'art.  14,  comma  4,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sostituito dall'art. 5, comma 2,
lettera m) del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non  convertito
e  da  ultimo  reiterato  dal  decreto-legge  31 maggio 1994, n. 330,
convertito dalla legge 27 luglio 1994,  n.  473,  stabilisce  che  il
modello   730  deve  essere  presentato  entro  il  mese  di  aprile,
sempreche' sia ancora in corso il rapporto di lavoro  dipendente  con
il  sostituto  d'imposta  che  dovra'  provvedere  alle operazioni di
conguaglio.
 Resta comunque fermo  per  tutti  i  sostituti  d'imposta,  compresi
quelli  che  si  avvalgono  della facolta' di non prestare assistenza
fiscale per avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non
superiore a cento, l'obbligo di tenere conto, ai fini del  conguaglio
da  effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile
della liquidazione delle  dichiarazioni  dei  redditi,  modello  730,
presentate  autonomamente  dai  lavoratori dipendenti e pensionati al
centro  autorizzato  di  assistenza  fiscale   da   loro   prescelto,
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato a suo tempo
il modello 730-6.
 Lo  stesso obbligo di effettuazione dei conguagli sussiste anche per
i sostituti d'imposta che hanno costituito un C.A.A.F.  o  che  hanno
stipulato  le  apposite  convenzioni  previste  dall'art.  78,  comma
13-bis, della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni.
 Tutte le operazioni dell'assistenza  fiscale  devono  essere  svolte
secondo  le modalita' previste dal Titolo I del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992,  e  suc-
cessive modificazioni e integrazioni.
 Per  l'assistenza  fiscale  prestata  ai propri dipendenti spetta ai
sostituti d'imposta il compenso di cui al comma 16 dell'art. 78 della
legge n. 413/1991, nella misura unitaria  di  lire  20.000  per  ogni
dichiarazione presentata. Il compenso e' erogato secondo le modalita'
previste  dall'art.  6,  comma  4,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 4  settembre  1992,  n.  395.  Il  suddetto  compenso  non
costituisce   corrispettivo  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto ai sensi dell'art.  5, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal  decreto-legge
31  maggio  1994,  n.  330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n.
473.
 I  sostituti  d'imposta  con  un  numero  di  lavoratori  dipendenti
inferiore  alle  venti  unita'  che  presentano  la  dichiarazione di
sostituto  d'imposta,  modello  770,  su  supporto  magnetico   hanno
diritto,  oltre  al compenso di lire 20.000, ad un ulteriore compenso
di lire 5.000 per ogni dipendente a  cui  hanno  prestato  assistenza
fiscale;  resta  infatti  ferma  anche  dopo la modifica apportata al
comma 16 dell'art. 78 della legge n.  413/1991, la  maggiorazione  di
lire   5.000  per  i  soli  sostituti  d'imposta  che  presentano  la
dichiarazione  di  sostituto  d'imposta  modello  770   su   supporto
magnetico,  pur  non  essendone obbligati ai sensi del comma 15 dello
stesso art. 78.
 Ai sostituti d'imposta non spetta alcun compenso per l'effettuazione
dei conguagli conseguenti alle comunicazioni dei risultati  contabili
da parte dei C.A.A.F. che hanno prestato assistenza ai dipendenti.
 Per  il  lavoratore  dipendente  o  pensionato  l'assistenza fiscale
prevista dall'art. 78 della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  e'
gratuita,  sia  che la stessa sia prestata direttamente dal datore di
lavoro sia che venga prestata in regime di convenzione.
   1.4. Convenzioni art. 78, comma 13-bis, legge numero 413/1991.
 Ai sensi di quanto disposto dal  comma  13-bis  dell'art.  78  della
citata   legge   n.   413   del  1991,  e  successive  modificazioni,
l'assistenza fiscale, alla quale il sostituto d'imposta e' obbligato,
puo' essere prestata anche mediante apposita convenzione da stipulare
fra il  medesimo  sostituto  e  uno  o  piu'  centri  autorizzati  di
assistenza   fiscale   per  le  imprese  costituiti  da  associazioni
sindacali  di  categoria  tra  imprenditori  presenti  nel  Consiglio
nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  e  da  quelle alle quali e'
riconosciuta la rilevanza nazionale con apposito decreto del Ministro
delle finanze.
 Dette convenzioni possono inoltre  essere  stipulate  con  i  centri
autorizzati   di  assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti  e
pensionati, promossi dalle associazioni sindacali  di  categoria  tra
imprenditori  ovvero  dalle  associazioni  di  soli  pensionati, come
chiarito con circolare n. 5 prot. IV-7-029/1994, del 25 gennaio 1994,
del Dipartimento delle entrate, nonche' con quelli costituiti da  uno
o piu' sostituti d'imposta.
 E'  esclusa,  invece,  per i sostituti d'imposta, la possibilita' di
stipulare convenzioni con i C.A.A.F. costituiti dalle  organizzazioni
sindacali   dei   lavoratori  dipendenti  e  pensionati  anche  quali
promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio  1947,  n.
804,  secondo  le  modifiche  apportate  al comma 13-bis dell'art. 78
della legge n.   413/1991, dall'art. 6,  comma  1,  lettera  f),  del
decreto-legge   28   febbraio   1994,   n.  138,  non  convertito,  e
successivamente reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994,  n.  260,
convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.
 Considerato il carattere vincolante delle disposizioni contenute nel
comma  13-bis  dell'art.  78  della  legge  n.  413  del  1991, resta
conseguentemente esclusa la possibilita' di stipulare le  convenzioni
di  cui  al  detto  comma  con  qualsiasi  altro soggetto diverso dai
C.A.A.F.  abi-litati.
 Le convenzioni, di cui sopra devono  essere  stipulate  direttamente
tra  il  sostituto  d'imposta  ed  il  centro  di  assistenza fiscale
abilitato.
 Eventuali convenzioni stipulate in contrasto con la normativa  sopra
richiamata   non   possono   essere  utilmente  considerate  ai  fini
dell'assistenza fiscale, anche nei confronti del contribuente.
 Stante la necessita' di assicurare uniformita'  di  trattamento  nei
rapporti  di assistenza fra datori di lavoro e lavoratori che l'hanno
richiesta, la consegna del modello 730/97 deve avvenire  entro  il  1
aprile   1997   anche   nelle   ipotesi  di  stipula  delle  apposite
convenzioni, intese a far svolgere dal C.A.A.F. tutte  le  operazioni
di  controllo  formale  delle  dichiarazioni  e di liquidazione della
relativa imposta, del contributo al Servizio  sanitario  nazionale  e
degli  eventuali  acconti  compreso  quello  relativo all'imposta sui
redditi soggetti a tassazione separata e del contributo straordinario
per l'Europa.  Detto termine deve essere osservato  anche  quando  il
C.A.A.F. convenzionato provvede alla raccolta delle dichiarazioni non
direttamente ma per il tramite del datore di lavoro.
 Qualora il sostituto d'imposta abbia stipulato convenzioni con uno o
piu'  C.A.A.F.,  e'  opportuno che ne dia comunicazione ai lavoratori
dipendenti che hanno chiesto l'assistenza fiscale  in  quanto  questi
ultimi  diversamente  dai  lavoratori  che  fruiscono dell'assistenza
fiscale  prestata  direttamente  dal  sostituto   d'imposta,   devono
indicare  nel  quadro  C  del  modello  730  anche i dati relativi ai
redditi erogati dal sostituto stesso.
 Ovviamente  tale   incombenza   sussiste   per   l'assistito   anche
nell'ipotesi che il C.A.A.F. convenzionato effettui la raccolta delle
dichiarazioni per il tramite del sostituto.
 Per  tutte  le  operazioni  relative  all'assistenza fiscale oggetto
delle predette convenzioni, la responsabilita' e' assunta interamente
dal centro autorizzato di assi-stenza fiscale convenzionato il quale,
ai sensi dell'art. 78 della legge  n.  413  del  1991,  e  successive
modificazioni,  deve eseguire le operazioni previste dal comma 21 del
medesimo art.  78, e dall'art. 15 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 395/1992, e successive modificazioni.
 Ai  sostituti d'imposta che hanno stipulato le convenzioni di cui al
comma 13-bis del precitato art. 78 non spetta il compenso di  cui  al
successivo  comma 16. Detto compenso spetta al C.A.A.F. convenzionato
ai sensi del comma 22 dello stesso art. 78 anche se le operazioni  di
raccolta  e  restituzione  delle dichiarazioni sono effettuate per il
tramite del sostituto d'imposta convenzionato.
    1.5. Adempimenti relativi all'assistenza fiscale prestata dai
 sostituti d'imposta che hanno assunto tale funzione nei primi mesi
                                dell
'anno 1997.
 Il comma 15 dell'art. 78 della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,
dispone  che  i  sostituti  d'imposta  che  hanno prestato assistenza
fiscale ai propri  dipendenti  devono  indicare  nella  dichiarazione
modello  770  anche gli elementi rilevati dalle dichiarazioni modello
730   presentate   dai   dipendenti   e   provvedere    ad    inviare
all'Amministrazione  finanziaria  le  buste  modello  730-1, ricevute
dagli assistiti.
 I sostituti d'imposta che hanno assunto tale  veste  successivamente
al 31 dicembre 1996 e che hanno prestato assistenza fiscale ai propri
dipendenti,  non  essendo  tenuti  a  presentare  la dichiarazione di
sostituto d'imposta modello 770/97, per il  periodo  d'imposta  1996,
non  sono  in  grado  di  inviare all'Amministrazione finanziaria nei
termini previsti le dichiarazioni  modello  730/97,  i  prospetti  di
liquidazione  modello  730-3,  le  buste  modello  730-1  e  le altre
indicazioni relative ai conguagli per l'assistenza  fiscale  prestata
nel  primo  anno  di  attivita'  di  sostituto d'imposta. Pertanto le
dichiarazioni modello 730/97, sia su supporto magnetico che  cartaceo
nonche'  le  indicazioni  relative  ai    conguagli  dovranno  essere
trasmesse nell'anno 1998 unitamente alla prima dichiarazione  modello
770 che  il sostituto d'imposta e' tenuto a presentare.
 Le  buste modello 730-1 devono essere consegnate all'Amministrazione
finanziaria nei modi e nei termini indicati dallo specifico decreto.
1.6. Certificazione dei redditi e delle ritenute effettuate a titolo
                             di acconto.
 I  certificati  modelli  101  e  201  relativi  ai  redditi  erogati
nell'anno 1996, rilasciati agli interessati entro il mese di febbraio
1997, devono contenere ai fini della compilazione della dichiarazione
modello 730 le indicazioni relative agli importi del primo e  secondo
acconto  IRPEF  e  del  contributo  al  Servizio  sanitario nazionale
trattenuti ai lavoratori dipendenti e pensionati che si sono  avvalsi
dell'assistenza  fiscale  nel  precedente periodo d'imposta nonche' i
crediti non rimborsati dal sostituto d'imposta.
 I  sostituti  d'imposta  devono,  inoltre,  indicare  nello   spazio
riservato  alle  annotazioni  l'ammontare  dei  redditi  soggetti  al
contributo straordinario per l'Europa, quello del contributo dovuto e
l'ammontare delle detrazioni spettanti.
 Negli stessi certificati e' data facolta' ai  datori  di  lavoro  di
indicare l'indirizzo della particolare sede operativa dove desiderano
che  pervengano  le  comunicazioni  da  parte  dei C.A.A.F. che hanno
prestato l'assistenza fiscale ai dipendenti.
 Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 4, del decreto del Presidente  della
Repubblica  n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge
6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e  da  ultimo  reiterato  dal
decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  330,  convertito dalla legge 27
luglio 1994, n. 473, la sottoscrizione dei predetti certificati  puo'
essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica a
condizione  che la dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770,
venga presentata su supporto magnetico.
             1.7. Contributo straordinario per l'Europa.
 La legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi da 194  a  203,  ha
istituito,  relativamente  ai  redditi  prodotti  nell'anno d'imposta
1996, il contributo straordinario per l'Europa.
 Per quanto concerne i lavoratori dipendenti e  i  pensionati,  detto
contributo  e'  trattenuto  direttamente  dal  sostituto  d'imposta o
dall'ente pensionistico sulle retribuzioni o sulle rate  di  pensione
corrisposte  nel periodo che va dal mese di marzo al mese di novembre
1997, in base all'ammontare indicato nelle  annotazioni  del  modello
101 o 201 relativo ai redditi dell'anno 1996.
 Qualora  il  lavoratore  dipendente  o il pensionato abbia posseduto
nell'anno  1996  altri  redditi  in  aggiunta  a  quelli  di   lavoro
dipendente  e/o  di  pensione  e  si avvalga dell'assistenza fiscale,
prestata direttamente dal sostituto o dall'ente  pensionistico  o  si
rivolga  ad  un  C.A.A.F.,  il  soggetto che presta l'assistenza deve
ricalcolare   l'ammontare   del   contributo   straordinario   dovuto
dall'assistito.
 Il  sostituto  d'imposta  o  l'ente  pensionistico,  tenuto conto di
quanto da lui stesso trattenuto per  contributo  straordinario,  deve
effettuare  il  relativo  conguaglio  suddiviso in due rate di uguale
importo, che verranno trattenute sulle retribuzioni o sulle  rate  di
pensione  corrisposte nel mese di giugno e nel mese di novembre 1997.
L'eventuale incapienza di detti emolumenti deve essere considerata in
analogia a quanto stabilito per il verificarsi dell'incapienza per  i
conguagli  conseguenti  all'assistenza fiscale, relativi al pagamento
dell'IRPEF e del contributo al Servizio sanitario nazionale.
 Nel caso dal suddetto conguaglio dovesse risultare un credito per il
contribuente, lo stesso sara' rimborsato dal  sostituto  o  dall'ente
pensionistico  con  la retribuzione o la rata di pensione corrisposta
nel mese di  giugno.
 Se   si   verifica  l'interruzione  dell'assistenza  fiscale  ed  il
sostituto o l'ente  pensionistico  non  e'  in  grado  di  portare  a
compimento  i  conguagli  relativi  al  contributo  in  questione per
mancanza di retribuzione, il lavoratore dipendente  o  il  pensionato
dovra'  autonomamente effettuare i versamenti delle somme che non gli
sono state trattenute o richiedere l'eventuale rimborso con le stesse
modalita' disciplinate nel paragrafo 1.12 per i casi di  interruzione
dell'assistenza fiscale.
    1.8. Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi, mod.
                              730/1997.
 I   lavoratori   dipendenti   possono  adempiere  agli  obblighi  di
dichiarazione presentando, entro il primo aprile 1997,  al  sostituto
d'imposta  o  all'ente che eroga la pensione l'apposita dichiarazione
dei  redditi  redatta  su  stampato  conforme  al  modello   730/1997
approvato con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996,
pubblicato  sul  supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale
n. 256 del 31 ottobre 1996.
 Qualora, per eventi eccezionali, siano previste proroghe dei termini
per la  presentazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi  e  per  il
versamento dei relativi tributi, si ritiene che le stesse non possano
trovare  applicazione  per  quanto  concerne  spostamenti dei termini
previsti per le varie fasi dell'assistenza fiscale: l'applicazione di
tali proroghe, infatti, non e' attuabile  in  un  sistema  complesso,
quale   quello   dell'assistenza,   che   vede   coinvolti  oltre  al
contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti,  quali
i sostituti d'imposta ed i C.A.A.F.
 I  contribuenti  che  intendono avvalersi della proroga dei termini,
potranno usufruirne presentando la  dichiarazione  dei  redditi  mod.
740 nei nuovi termini previsti.
 I modelli 730/1997 e le buste modello 730-1, possono essere ritirati
gratuitamente presso gli uffici comunali.
 La dichiarazione dei redditi mod. 730/1997 e la busta, contenente la
scheda, modello 730-1, per la scelta della destinazione dell'otto per
mille  dell'IRPEF  e la scheda per la scelta della destinazione del 4
per mille dell'IRPEF, devono essere consegnate al soggetto che presta
l'assistenza.
 La scheda per la  scelta  della  destinazione  dell'otto  per  mille
dell'IRPEF  va  compilata  dal  lavoratore dipendente o pensionato in
totale autonomia e riservatezza anche  nel  caso  di  predisposizione
meccanografica  del modello, alla presenza dell'interessato, da parte
del soggetto che presta l'assistenza.
 La legge 20 dicembre 1996, n. 638, stabilisce che la scelta  per  la
destinazione   dell'otto   per  mille  dell'IRPEF,  a  partire  dalla
dichiarazione da presentare per l'anno d'imposta  1996,  puo'  essere
effettuata  dal  contribuente  anche  a  favore  della  Unione  delle
Comunita' ebraiche italiane.
 Tale scelta, non essendo prevista la relativa  casella  nel  modello
730/1997  pubblicato  in  data  antecedente  alla  citata legge, puo'
essere  effettuata  dal  contribuente,  come  previsto  dal   decreto
ministeriale  13  febbraio  1997,  art.  2, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.  39 del 17 febbraio 1997, apponendo, in calce al modello
730/1, la propria firma preceduta dalla dicitura: "Dichiarante:  otto
per mille dell'IRPEF Unione delle Comunita' ebraiche italiane".
 Qualora  sia  presentata  la  dichiarazione  congiunta ed il coniuge
intenda effettuare tale scelta dovra'  indicare,  anteponendola  alla
propria  firma,  la  dicitura:  "Coniuge:  otto  per mille dell'IRPEF
Unione delle Comunita' ebraiche italiane".
 A partire dal periodo d'imposta 1996, ai sensi della legge 2 gennaio
1997, n. 2, art. 1, comma 1, i  contribuenti  possono  effettuare  la
scelta   per   la   destinazione   del  4  per  mille  dell'IRPEF  al
finanziamento dei movimenti e partiti politici compilando  l'apposita
scheda da inserire nella busta modello 730-1, con le modalita' di cui
all'art.    4  del  decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997.
 In caso di dichiarazione congiunta,  il  coniuge  potra'  effettuare
tale scelta compilando il riquadro coniuge dichiarante.
 Il  sostituto  che  riceve la dichiarazione, anche se non richiesto,
deve rilasciare apposita ricevuta contenente  gli  elementi  indicati
nel  modello  730-2, approvato con decreto del Ministro delle finanze
del 29 ottobre 1996.
 In base all'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.
331,  convertito  dalla  legge  29  ottobre 1993, n. 427, la raccolta
delle dichiarazioni modello 730 puo' essere effettuata  dal  C.A.A.F.
convenzionato  o  da  quello costituito dal sostituto d'imposta anche
per il tramite del sostituto  stesso.  In  questo  caso  la  ricevuta
modello   730-2   e'   sottoscritta  dal  sostituto  d'imposta  quale
incaricato della raccolta.
 Prima  di  rilasciare  la  ricevuta,  modello  730-2,  il  sostituto
d'imposta  verifichera'  che  la  dichiarazione  sia sottoscritta dal
contribuente e, nei casi di dichiarazione congiunta anche dal coniuge
dichiarante e che sia sempre accompagnata dalla busta modello  730-1.
Le  dimensioni  della  busta,  in  conformita'  al  citato decreto di
approvazione del  modello  730,  possono  variare  entro  i  seguenti
limiti:  larghezza  da  cm  23  a cm 25, altezza da cm 11 a cm 16. La
busta modello 730-1 va consegnata  chiusa  e  siglata  sui  lembi  di
chiusura.
 Le  dichiarazioni  non  sottoscritte  e non accompagnate dalle buste
modello 730-1 non possono essere accettate.
         1.9. Prospetto di liquidazione della dichiarazione.
 Il sostituto d'imposta che presta  l'assistenza,  deve  integrare  i
redditi  esposti  dall'assistito  riportando  nel  quadro  C  i  dati
relativi agli emolumenti da lui stesso erogati. Qualora  in  sede  di
ritenuta il sostituto abbia tenuto conto, su richiesta del lavoratore
dipendente,  delle  somme  corrisposte  e  delle  ritenute operate da
precedenti datori di lavoro, il sostituto che presta assistenza  deve
tener  conto anche di detti elementi nella integrazione del quadro C.
I sostituti che hanno trattenuto gli importi  relativi  agli  acconti
per il 1996 devono inoltre integrare la sezione prima del quadro F.
 Nelle  ipotesi  in  cui il sostituto d'imposta si avvalga al proprio
interno di una struttura articolata, ad esempio sezione  retribuzioni
distinta  dalla  sezione  assistenza  fiscale,  e  quest'ultima debba
integrare i dati esposti dal lavoratore nel quadro C del modello  730
e  debba  tenere  conto  di  eventuali  acconti  trattenuti,  dovendo
attingere i dati dall'altra sezione, e'  necessario  che  vi  sia  un
opportuno  coordinamento  fra  le stesse, al fine di garantire sia la
corretta redazione della dichiarazione modello 730, e  del  prospetto
di  liquidazione  sia  la  regolare effettuazione dei conguagli sulle
retribuzioni.   Comunque,   qualora   all'interno   della   struttura
articolata  si  dovesse  verificare un ritardo nelle comunicazioni, i
conguagli dovranno essere effettuati nel primo periodo di paga  utile
successivo  a  quello  di  ricezione  dei  dati  occorrenti,  purche'
compreso nello stesso anno d'imposta.
 Dopo  aver  eseguito  le  operazioni  di  controllo  formale  e   di
liquidazione  dei  modelli 730 apportando le eventuali correzioni, il
sostituto deve consegnare al contribuente o  ad  un  suo  incaricato,
entro  il termine del 15 maggio 1997, in unico esemplare, copia della
dichiarazione,  corredata  del  relativo  prospetto  di  liquidazione
modello  730-3  nel quale sono indicati gli importi dovuti per IRPEF,
contributi al Servizio sanitario nazionale e relativi acconti, e  nel
riquadro   messaggi  gli  importi  dovuti  per  acconto  sull'imposta
relativa ai redditi soggetti  a  tassazione  separata  e  quelli  per
contributo straordinario per l'Europa.
 Si  rammenta  che la mancata consegna entro il termine del 15 maggio
al  contribuente  assistito  della   dichiarazione   controllata   ed
elaborata  e'  sanzionabile da parte dell'amministrazione finanziaria
mediante l'applicazione della pena pecuniaria prevista  dall'art.  53
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
 Il  rispetto  di  tale  termine  e'   necessario   onde   consentire
all'assistito  il riscontro dei dati reddituali contenuti nel modello
730 e nel prospetto di liquidazione, al fine di  segnalare  eventuali
errori  commessi  dal  sostituto  d'imposta  onde  permettergli,  nei
successivi  trenta   giorni,   di   poter   rettificare   i   modelli
precedentemente  elaborati,  nonche' di valutare la propria posizione
tributaria anche ai fini della presentazione nei termini previsti  di
una  eventuale dichiarazione dei redditi modello 740, integrativa del
modello 730 gia' presentato, come previsto dall'art. 2, comma 8,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992.
 Detto  modello 740 puo' essere presentato sia per indicare ulteriori
redditi non dichiarati o dichiarati  in  misura  inferiore,  sia  per
indicare  o  modificare oneri deducibili o detraibili. In tal caso il
lavoratore dipendente o pensionato dovra'  provvedere  ad  effettuare
autonomamente  il  versamento  delle  maggiori  imposte o del maggior
contributo al Servizio sanitario nazionale o del  maggior  contributo
straordinario  per  l'Europa  (o  del  minor  credito)  eventualmente
dovuti,  o  in  caso  di  eccedenza  d'imposta  o  contributi  dovra'
provvedere all'autonoma gestione del rimborso.
 La  presentazione  della  dichiarazione  integrativa  non interrompe
l'assistenza fiscale e, pertanto, il sostituto  d'imposta  procedera'
nella   gestione   della   dichiarazione  modello  730  a  suo  tempo
presentata, senza tenere in alcun conto la dichiarazione integrativa,
ove il lavoratore dipendente gliene abbia data notizia.
 Sara' l'amministrazione finanziaria che, nella  effettuazione  delle
operazioni  di  controllo  e  di  liquidazione delle dichiarazioni ai
sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, provvedera' ad unificare le due dichiarazioni
presentate per lo stesso periodo d'imposta dal contribuente.
 Qualora  siano  scaduti  i  termini  per  la   presentazione   della
dichiarazione  dei  redditi,  il  contribuente potra' avvalersi della
facolta' di presentare la dichiarazione integrativa di  cui  all'art.
14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
 A differenza della precedente dichiarazione integrativa di cui si e'
detto,  si  rammenta che la dichiarazione prevista dall'art. 14 della
legge n. 408/1990, dovra' sempre evidenziare un maggior imponibile  o
una   maggiore   imposta   o  minore  rimborso;  in  nessun  caso  da
quest'ultima  dichiarazione  potra'   mai   scaturire   un   rimborso
d'imposta.
 Nel  caso  in  cui nello svolgimento delle operazioni di controllo e
liquidazione delle  dichiarazioni  modello  730  vengano  riscontrate
anomalie  e/o incongruenze, che comportano la non effettuazione delle
operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o
da rimborsare, le stesse  devono  essere  tempestivamente  comunicate
all'assistito.
 Cio' determina l'interruzione  dell'assistenza  fiscale  e  comporta
l'obbligo  da  parte  del contribuente di presentare la dichiarazione
mod. 740 nei termini previsti dall'art. 9, primo comma,  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.
 Nella   redazione   del   prospetto   di   liquidazione,   ai   fini
dell'indicazione  degli  acconti  il  sostituto d'imposta deve tenere
conto  di  eventuali  minori  importi  che  il  contribuente  intende
versare.  Pertanto  se  l'assistito ritiene di dover corrispondere un
minore  importo  per  l'acconto  dell'IRPEF  e/o  del  contributo  al
Servizio  sanitario  nazionale  deve  comunicare,  sotto  la  propria
responsabilita', al datore di  lavoro  o  all'ente  pensionistico,  i
rispettivi  minori acconti utilizzando l'apposito spazio previsto nel
modello 730. Se, invece,  non  intende  effettuare  alcun  versamento
l'assistito  dovra'  barrare  le  apposite  caselle  del  rigo F4 del
modello 730/1997.
 La ripartizione fra primo e secondo  acconto  sara'  effettuata  dal
datore  di  lavoro  (o  dal  C.A.A.F.)  ed  indicata sul prospetto di
liquidazione modello 730-3.
 Il lavoratore dipendente  puo'  comunque  richiedere,  entro  il  30
settembre   1997,  con  apposita  comunicazione  diretta  al  proprio
sostituto d'imposta, la riduzione della rata di acconto da versare  a
novembre  o la propria intenzione di non effettuare alcun versamento,
affinche' il sostituto stesso ne tenga conto ai fini del  conseguente
conguaglio  da  effettuare sulla retribuzione corrisposta nel mese di
novembre.
 Anche nei casi di assistenza fiscale  prestata  dal  C.A.A.F.  detta
comunicazione va presentata al datore di lavoro.
 Il prospetto di liquidazione, nel quale sono analiticamente indicate
le  operazioni  di determinazione dell'imposta dovuta, dell'eventuale
contributo al Servizio  sanitario  nazionale,  degli  acconti  e  del
contributo  straordinario per l'Europa che dovranno essere oggetto di
conguaglio, deve essere sottoscritto dal sostituto. La sottoscrizione
puo' avvenire anche mediante sistemi di  elaborazione  automatica  da
parte  dei  soggetti  che  presentano  le  dichiarazioni di sostituto
d'imposta, modello 770, su supporto magnetico.
    1.10. Effettuazione del conguaglio relativo alle imposte e ai
        contributi risultanti dal prospetto di liquidazione.
 L'art. 3, comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
settembre  1992, n. 395, modificato dall'art. 5, comma 2, lettera f),
del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo
reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito  dalla
legge  27  luglio  1994, n. 473, dispone che l'importo dell'imposta e
del contributo risultante  dal  prospetto  di  liquidazione,  modello
730-3, eventualmente aumentato delle prime rate di acconto e nei casi
di  assistenza  prestata  da un C.A.A.F. l'analogo importo risultante
dal modello 730-4, e' trattenuto dalla retribuzione o dalla  rata  di
pensione  erogata  nel mese di giugno. Nello stesso mese di giugno e'
trattenuta la prima rata del contributo  straordinario  eventualmente
dovuto  nonche'  ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
art. 1, comma 3, l'eventuale acconto sull'imposta relativa ad  alcuni
redditi soggetti a tassazione separata, dovuto nella misura del venti
per cento del relativo imponibile.
 Al  fine  della  legittima  effettuazione  dei  conguagli  e  per la
salvaguardia  della  posizione  dichiarativa   degli   assistiti   e'
opportuno,  che i sostituti d'imposta prima di effettuare i conguagli
sulle retribuzioni, verifichino  la  regolare  provenienza  del  mod.
730-4.
 Qualora   al   sostituto   d'imposta   pervengano   da  un  C.A.A.F.
comunicazioni modello 730-4 relative a lavoratori  dipendenti  con  i
quali  lo stesso non ha mai instaurato un rapporto di lavoro, le deve
restituire sollecitamente al C.A.A.F. che le  ha  inviate,  affinche'
quest'ultimo possa porre in essere le opportune iniziative dirette ad
individuare   tempestivamente   il   sostituto   d'imposta  che  deve
effettuare tali conguagli.
 L'importo dell'imposta e del relativo acconto e' versato  unitamente
alle  ritenute  d'acconto  relative  allo  stesso  mese. Pertanto, il
sostituto  d'imposta,  nello  stesso  termine  di  versamento   delle
ritenute, dovra' versare l'IRPEF trattenuta al dipendente utilizzando
l'apposito   codice   tributo   stabilito   per   i   versamenti   al
concessionario della riscossione.  I soggetti indicati  nell'art.  29
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 600 del 1973, che
versano le ritenute relative ai redditi  di  lavoro  dipendente  alle
sezioni   di  tesoreria  provinciale  dello  Stato,  devono  indicare
l'apposito capitolo anziche' il codice tributo.
 L'importo  relativo  all'acconto  sull'imposta  dovuta  sui  redditi
soggetti   a   tassazione  separata,  trattenuto  dalla  retribuzione
corrisposta nel mese  di  giugno,  deve  essere  versato  utilizzando
l'apposito codice tributo.
 L'importo  del  contributo  al  Servizio  sanitario  nazionale e del
relativo  acconto  dovra'  essere   trattenuto   dalla   retribuzione
corrisposta   nel   mese  di  giugno  1997  e  versato  alla  regione
territorialmente competente nei termini e con le  modalita'  previste
per  tutte le contribuzioni per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale relative alle retribuzioni erogate utilizzando  il  modello
DM/10/S.
 La   prima   rata   del   contributo   straordinario   per  l'Europa
eventualmente dovuta e' trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel
mese di giugno.
 Nei casi di conguagli effettuati dopo il  mese  di  giugno,  esclusi
quelli  conseguenti  a  rettifica  operati  entro il mese di luglio e
quelli derivanti da insufficienza della retribuzione, si applicano le
disposizioni specifiche che disciplinano il  tardivo  versamento  dei
tributi e le relative sanzioni.
 Per   i   suddetti   conguagli  tardivi  i  sostituti  d'imposta  si
limiteranno a trattenere sulle retribuzioni esclusivamente  l'imposta
dovuta dal lavoratore dipendente.
 La  soprattassa sara' comminata al sostituto d'imposta, nella misura
del 40 per cento delle somme versate tardivamente ai sensi di  quanto
disposto  dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 29 settembre 1973, a cura dell'amministrazione finanziaria.
 Gli interessi per  il  tardivo  versamento  saranno  successivamente
applicati  dall'amministrazione  finanziaria  al  contribuente  nella
misura ordinaria prevista dall'art.  9  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni.
 Per  porre  in  grado l'amministrazione finanziaria di effettuare il
calcolo  relativo  agli  interessi  e  procedere   alla   conseguente
iscrizione  a ruolo, i sostituti d'imposta dovranno evidenziare nella
dichiarazione modello 770 i nominativi nei  confronti  dei  quali  e'
stato   operato   il   recupero   d'imposta   a  seguito  di  tardiva
effettuazione di conguaglio.
 Nel caso in cui la retribuzione o rata di pensione  corrisposta  nel
mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'IRPEF, del
contributo al Servizio sanitario nazionale e dei relativi acconti, la
parte residua e' trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo
mese  di  luglio, come disposto dall'art. 3, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395.
 Le stesse modalita' devono essere osservate nell'effettuazione delle
trattenute  relative  all'acconto  dovuto  sull'imposta  relativa  ai
redditi  soggetti a tassazione separata e al contributo straordinario
per l'Europa.
 Ove si verifichi incapienza anche nella retribuzione corrisposta nel
mese di luglio, si procedera' al recupero delle somme occorrenti  per
i pagamenti mediante trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni dei
mesi  successivi  dello  stesso  periodo  d'imposta. Per il differito
pagamento, per incapienza della retribuzione corrisposta nel mese  di
giugno,  si  applica sulle somme trattenute nel mese di luglio, e nei
mesi successivi per  ulteriore  incapienza,  l'interesse  in  ragione
dell'1  per  cento mensile, trattenuto anch'esso sulla retribuzione e
versato in aggiunta alle somme cui afferisce. Tale interesse non deve
essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento,  ma
va  riportato  unitamente all'imposta e/o ai contributi; pertanto, lo
spazio dei  modelli  riservato  all'indicazione  degli  interessi  va
utilizzato  dal  sostituto  d'imposta  solo nell'ipotesi di ritardato
versamento dell'imposta e/o dei contributi.
 Dalla retribuzione o rata di pensione del mese di novembre  1997  e'
trattenuto  l'importo  dell'unica  o  della  seconda  rata di acconto
relativo all'IRPEF e/o al contributo al Servizio sanitario  nazionale
nonche' della seconda rata del contributo straordinario per l'Europa.
Nell'ipotesi   in   cui   tale  retribuzione  risulti  insufficiente,
l'importo residuo sara'  trattenuto  sulla  retribuzione  o  rata  di
pensione   del   mese   di  dicembre,  applicando  su  detto  importo
l'interesse dell'1 per cento.
 Se al termine del periodo  d'imposta  il  sostituto  non  ha  potuto
trattenere  l'intero importo dell'imposta, del contributo al Servizio
sanitario  nazionale  e  degli  acconti,  dell'acconto   sull'imposta
relativa  ai  redditi soggetti a tassazione separata e del contributo
straordinario,  dovuto  dal  dipendente   per   insufficienza   delle
retribuzioni  o  delle  rate  di pensione erogate nei vari periodi di
paga, la parte residua e  il  relativo  interesse  dell'1  per  cento
mensile  comprensivo  di  quello del mese di gennaio, dovranno essere
versati direttamente al concessionario della riscossione, a cura  del
lavoratore dipendente o pensionato, nello stesso mese di gennaio, con
le  modalita'  previste  per i versamenti relativi alle dichiarazioni
dei redditi delle persone fisiche mod.  740.
 A  tal  fine  il  sostituto  d'imposta  comunica,  entro  il mese di
dicembre 1997, al lavoratore dipendente gli importi che devono essere
ancora versati direttamente da quest'ultimo,  utilizzando  le  stesse
voci  contenute  nel  modello  730-3,  completate dai dati che devono
essere indicati nel riquadro messaggi.
 Nel caso in cui dal prospetto  di  liquidazione  risultino  somme  a
credito   dell'assistito   per  IRPEF,  il  relativo  rimborso  sara'
effettuato unicamente mediante  una  corrispondente  riduzione  delle
ritenute   d'acconto   relative   ai  redditi  di  lavoro  dipendente
corrisposti al dichiarante nel mese di  giugno.  Ove  tale  ammontare
risulti  insufficiente,  il  rimborso  avverra  utilizzando  l'intero
importo delle ritenute operate dallo  stesso  sostituto  sui  redditi
corrisposti a tutti i dipendenti nello stesso mese di  giugno.
 Qualora   risulti   insufficiente   anche   il   predetto  ammontare
complessivo delle ritenute, il sostituto rimborsera' agli interessati
l'importo residuo utilizzando le analoghe ritenute d'acconto  operate
nei   mesi   successivi  dello  stesso  periodo  d'imposta,  fino  ad
esaurimento dei rimborsi medesimi.
 In presenza di una pluralita' di aventi diritto, i rimborsi  avranno
cadenza  mensile  sulla  base  di  una percentuale uguale per tutti i
dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo  globale
delle  ritenute  da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i
dipendenti (compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di
conguaglio) e l'ammontare  complessivo  del  credito  da  rimborsare;
l'importo  globale  delle  ritenute  da  operare  nel singolo mese e'
calcolato al netto dei compensi di cui agli  articoli  6  e  18,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992.
 Le  somme  per  contributo  al  Servizio sanitario nazionale che dal
prospetto di liquidazione, modello 730-3, risultano  a  credito  sono
rimborsate  utilizzando gli importi dei contributi riscossi a seguito
della liquidazione  dei  modelli  730  nell'ambito  di  spettanza  di
ciascuna regione.
 Se  l'ammontare  complessivo  dei  predetti  contributi  non dovesse
risultare sufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti
a credito, il  datore  di  lavoro  rimborsera'  gli  importi  residui
utilizzando   i   contributi  al  Servizio  sanitario  nazionale,  di
spettanza  della  regione  interessata,  relativi  alle  retribuzioni
erogate anche nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.
 Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha ancora avuto
la  possibilita'  di rimborsare per intero l'importo dell'imposta e/o
del contributo al Servizio  sanitario  nazionale,  e  del  contributo
straordinario,   si  asterra'  dal  continuare  ad  effettuare  detti
rimborsi e comunichera' all'interessato utilizzando  le  stesse  voci
contenute  nel  modello 730-3, gli importi residui ai quali lo stesso
ha diritto provvedendo anche ad indicarli nel modello 101 (o 201).
 Tali  importi  potranno  essere  fatti   valere   dal   contribuente
computandoli,   partitamente,   in  diminuzione  dell'imposta  e  del
contributo,   nella   successiva   dichiarazione   o   nella    prima
dichiarazione   utilmente   presentata   qualora  l'anno  successivo,
ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta  la
dichiarazione dei redditi.
 Il   debito   o  il  credito  risultante  dalla  liquidazione  della
dichiarazione  mod.  730  ed  esposto  nel  modello  730-3  anche  se
d'importo  inferiore  a  lire  20.000  va, comunque, trattenuto dalle
retribuzioni o rimborsato.
    1.11. Modalita' di rettifica di eventuali errori commessi dal
         sostituto d'imposta nel prospetto di liquidazione.
 Qualora   successivamente   all'effettuazione  delle  operazioni  di
conguaglio sulla retribuzione o rata di pensione erogata nel mese  di
giugno  vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di
liquidazione  modello  730-3,  gli  stessi  devono  essere   corretti
rideterminando  gli  importi  a  debito  o  a credito per il soggetto
interessato.  A  seguito  delle   predette   rideterminazioni   sara'
elaborato  un  nuovo  modello  730-3,  sul quale sara' riportata, nel
riquadro "messaggi",  la  seguente  dicitura:  "il  presente  modello
sostituisce  quello  precedentemente elaborato". Qualora la rettifica
effettuata riguardi anche  il  modello  730  base,  dovra'  parimenti
essere  rettificata la copia del modello di dichiarazione, che andra'
consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto  di  liquidazione
prima dell'effettuazione del conguaglio a rettifica.
 Il  sostituto  effettuera'  il conguaglio a rettifica nel successivo
mese di luglio.
 Qualora il rapporto di lavoro  abbia  subito  una  interruzione  nel
periodo   precedente   alla   predisposizione  della  liquidazione  a
rettifica, il sostituto dovra'  comunicare  all'assistito  o  al  suo
erede   gli   importi  rettificati  che  dovranno  essere  versati  o
rimborsati.
 In tale ipotesi si applica, come disposto dall'art. 3, comma 8,  del
decreto  del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n.  395, a
carico del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento  sulle
maggiori  somme  dovute  dal  contribuente; non e' dovuto l'interesse
dell'1 per cento  a  carico  del  contribuente.  Tale  interesse  va,
invece,   applicato   a   partire  dal  mese  di  agosto  qualora  la
retribuzione corrisposta nel mese di luglio  e  nei  mesi  successivi
risulti insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo.
 Per  l'effettuazione  del versamento della soprattassa va utilizzato
l'apposito codice tributo di cui al decreto ministeriale del 5 maggio
1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13  maggio  1994,
nei  termini  previsti  per  il  versamento delle somme alle quali si
riferisce.
 Se il conguaglio a rettifica e' effettuato dal  sostituto  oltre  il
mese  di  luglio, non per incapienza della retribuzione, si applicano
le disposizioni che disciplinano il tardivo versamento dei tributi  e
le relative sanzioni come previsto nel caso dei conguagli tardivi.
                       1.12. Casi particolari.
 Nei  casi  in  cui,  prima  dell'effettuazione  delle  operazioni di
conguaglio, intervenga la cessazione del rapporto di  lavoro  con  il
sostituto  d'imposta che ha ricevuto la dichiarazione modello 730, lo
stesso non deve effettuare tali operazioni,  ma  deve  comunicare  al
dichiarante  gli  importi dovuti (saldo ed acconti), risultanti dalle
operazioni  di  liquidazione  della  dichiarazione  presentata,   che
dovranno  essere  direttamente  versati  dall'interessato  secondo le
modalita' ed i  termini  ordinariamente  previsti  per  i  versamenti
relativi alla dichiarazione dei redditi modello 740; ove tali termini
siano  scaduti,  il  versamento  dovra'  essere effettuato unicamente
presso il competente concessionario per la  riscossione,  utilizzando
gli appositi codici tributo.
 In  caso  di  interruzione del rapporto di lavoro avvenuto prima del
completamento  delle  operazioni  di  conguaglio,  in   presenza   di
conguagli  protratti  oltre  il  mese  di  giugno,  in conseguenza di
rettifica  o  derivanti  da  insufficienza  della  retribuzione,   il
sostituto  deve  ugualmente  comunicare  al  lavoratore dipendente le
somme ancora a debito che l'interessato dovra' autonomamente  versare
al concessionario per la riscossione, unitamente all'interesse dell'1
per  cento  mensile  in  caso di conguagli protratti oltre il mese di
giugno per insufficienza della retribuzione.
 Se, invece, nei cennati casi di interruzione del rapporto di  lavoro
dovessero  risultare somme a credito, il lavoratore dipendente potra'
computarle in diminuzione dell'acconto e/o dell'imposta dovuta per la
successiva dichiarazione.
 Se il lavoratore dipendente e' posto in aspettativa con  assenza  di
retribuzione  o analoga posizione, viene a trovarsi in una situazione
in cui, pur non essendo  intervenuta  interruzione  del  rapporto  di
lavoro,   vi  e'  tuttavia  sospensione  del  trattamento  economico.
Conseguentemente la persistenza del rapporto di lavoro,  da'  diritto
al  lavoratore  dipendente ad ottenere l'assistenza fiscale, anche se
la mancanza  della  retribuzione  impedisce  al  sostituto  d'imposta
l'effettuazione delle operazioni di conguaglio.
 Pertanto,  allorche'  il  dipendente  si  venga  a  trovare in detta
posizione di  aspettativa,  il  sostituto  d'imposta  non  interrompe
l'assistenza  ma  si  astiene  dall'effettuare  i  conguagli,  le cui
operazioni  dovranno  essere  autonomamente  gestite  dal  lavoratore
dipendente  con le stesse modalita' disciplinate nei sopracitati casi
di cessazione del rapporto di lavoro.
 Rimane  a  carico  del  lavoratore  dipendente  la  gestione   delle
operazioni  di  conguaglio  anche  nel  caso  in  cui la posizione di
aspettativa dovesse cessare prima della fine  del  periodo  d'imposta
cio'  al  fine di evitare che il contribuente altrimenti incorra, per
il periodo di aspettativa senza  retribuzione,  nel  pagamento  degli
interessi nella misura dell'1 per cento mensile.
 Per tutte le situazioni sopraindicate, di cessazione del rapporto di
lavoro  e  di  aspettativa,  il sostituto d'imposta dovra' rilasciare
tempestivamente apposita comunicazione  contenente  gli  importi  che
dovranno  essere  versati  o  che risultano a credito, utilizzando le
stesse voci contenute nel modello  730-3,  completate  dai  dati  che
devono  essere  indicati nel riquadro messaggi. Gli importi a credito
eventualmente non  rimborsati  dovranno  essere  indicati  anche  nel
modello 101.
 Nel  caso  di  decesso del lavoratore dipendente assistito, avvenuto
prima dell'effettuazione  delle  operazioni  di  conguaglio  indicate
nell'art.  3,  comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 1992, n. 395, non sussiste piu' per il sostituto  l'obbligo
di  effettuare  le  operazioni  conseguenti  alla  liquidazione della
dichiarazione  modello  730  in  quanto  nell'ambito  dell'assistenza
fiscale  il  sostituto  d'imposta  puo'  effettuare  le operazioni di
conguaglio solo in vigenza del rapporto di lavoro.
 Pertanto, nei casi di decesso avvenuto  prima  dell'effettuazione  o
della conclusione delle operazioni di conguaglio ed in presenza di un
risultato  a  debito,  ai  sensi  di  quanto disposto nei commi 3 e 4
dell'art. 5  del  Regolamento,  il  sostituto  d'imposta  si  astiene
dall'effettuare i conguagli e comunica agli eredi che le somme dovute
dal  de  cuius  devono essere versate dagli stessi ai sensi di quanto
previsto  dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
 Per quanto riguarda il caso di decesso del lavoratore dipendente  il
cui  prospetto  di  liquidazione  evidenzia  un credito, similmente a
quanto  previsto  per  la  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  il
sostituto d'imposta si astiene dall'effettuazione delle operazioni di
conguaglio  e  comunica  agli  eredi gli importi risultanti a credito
utilizzando le stesse voci contenute nel prospetto  di  liquidazione,
completate dai dati che devono essere indicati nel riquadro messaggi,
provvedendo ad indicarli anche nel modello 101 (o 201).
 Il  predetto  credito  risultante dalla dichiarazione modello 730, a
simiglianza di quanto si puo' verificare per  i  soggetti  che  hanno
presentato  la  dichiarazione  modello  740,  potra' essere computato
nella successiva dichiarazione, che gli eredi devono  presentare  per
conto  del  contribuente deceduto, ai sensi dell'art. 65, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 Ove in considerazione della situazione reddituale del de  cuius  gli
eredi non siano tenuti a presentare la dichiarazione del dante causa,
gli  stessi,  nell'ipotesi  di  credito  sopra  evidenziato,  possono
comunque presentare detta dichiarazione ai sensi dell'art.  1,  comma
6,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, cosi' come modificato dal decreto-legge 4 febbraio 1994, n.  90,
successivamente  reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, e
dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla  legge  27
luglio 1994, n.  473.
 Rimane  comunque  impregiudicata  la  possibilita'  per gli eredi di
presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 Nel  caso  l'erede rilevasse delle incongruenze dalla dichiarazione,
rispetto alla effettiva situazione reddituale del de cuius, lo stesso
puo' presentare la dichiarazione dei redditi modello 740, integrativa
del modello 730 gia' presentato, per esporre redditi  non  dichiarati
in  tutto  o  in  parte,  ovvero  per  evidenziare oneri deducibili o
detraibili non indicati in tutto o in parte fruendo  del  piu'  ampio
termine  previsto  dall'art.  65, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 Qualora  siano  scaduti  i  termini  per  la   presentazione   della
dichiarazione  modello  740  di  cui  sopra, l'erede potra' avvalersi
della facolta' di presentare  la  dichiarazione  integrativa  di  cui
all'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
 Le   stesse   modalita'  vanno  osservate  per  quanto  riguarda  il
versamento (o il rimborso) dei contributi  da  parte  dei  lavoratori
dipendenti  per  i quali e' intervenuta la cessazione del rapporto di
lavoro o degli eredi del contribuente deceduto.
 In tutti  i  casi  particolari  sopra  illustrati  la  dichiarazione
modello  730  risulta  comunque  validamente  presentata  a tutti gli
effetti.  Anche nel caso in cui il contribuente si sia rivolto ad  un
C.A.A.F.,  il  sostituto d'imposta deve comunicare all'assistito o al
suo erede gli importi  che  dovranno  essere  versati  o  rimborsati,
ancorche' a seguito di una comunicazione modello 730-4 rettificativa,
purche' la presentazione della dichiarazione mod. 730 al C.A.A.F. sia
avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro.
 Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo
periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad altro senza interruzione
del  rapporto  di  lavoro,  il  nuovo  datore di lavoro - obbligato a
svolgere  la  funzione   di   sostituto   d'imposta   tenendo   conto
dell'operato  del  precedente  datore  di  lavoro  -  e'  tenuto alla
prosecuzione delle operazioni di  assistenza  fiscale.  Tale  obbligo
sussiste  anche per il datore di lavoro con meno di cento dipendenti,
qualora  il  precedente  rapporto  di  lavoro  sia  cessato  dopo  la
presentazione  da  parte  dell'assistito  della dichiarazione modello
730.
 Nel caso, invece, di passaggio di lavoratori dipendenti da un datore
di lavoro ad un altro di cui all'articolo 23, comma  7,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  600 del 1973, come sostituito
dall'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto-legge  n. 503/1993, non
convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n.
330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, il  nuovo  datore
di  lavoro  tiene conto di quanto operato dal precedente ai soli fini
della  effettuazione  delle   ritenute   dell'IRPEF,   del   relativo
conguaglio  di fine anno e della conseguente certificazione e non as-
sume  in  relazione  a  quanto  sopra  precisato  alcun  obbligo   di
prosecuzione dell'assistenza iniziata dall'altro soggetto.
   2. Adempimenti dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per
                 lavoratori dipendenti e pensionati.
2.1. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale.
 Il  lavoratore  dipendente  o  pensionato  per ottenere l'assistenza
fiscale puo' rivolgersi, oltre che al proprio datore di lavoro o ente
pensionistico, ad uno dei centri autorizzati  di  assistenza  fiscale
per lavoratori dipendenti e pensionati.
 I Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti
e   pensionati  hanno  l'obbligo  di  prestare  l'assistenza  fiscale
prevista dall'art. 78  della  legge  n.  413  del  1991,  a  tutti  i
lavoratori dipendenti e pensionati che si trovano nella condizione di
presentare il modello 730 ed individuati al punto 1.2.
 Si  rammenta  che,  nei  confronti  dei  Centri  che non ottemperano
all'obbligo  di  prestare  l'assistenza  fiscale  nei  confronti  dei
lavoratori dipendenti e dei pensionati, l'Amministrazione finanziaria
applichera'  la pena pecuniaria prevista dall'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 Per ottenere l'assistenza fiscale dal C.A.A.F. e' necessario che  il
lavoratore dipendente nel periodo da aprile a luglio abbia uno stesso
sostituto che possa eseguire i conguagli alle scadenze previste.
 I  lavoratori  dipendenti e pensionati possono presentare il modello
730 ai C.A.A.F. anche se non hanno comunicato, entro  il  15  gennaio
1997,  al  datore  di lavoro o ente pensionistico di volersi avvalere
dell'assistenza del C.A.A.F./dip. (modello 730-6).
 L'Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei lavoratori
dipendenti  e  pensionati  una  guida   esplicativa   dell'assistenza
fiscale,  comprendente  l'indicazione  delle  sedi  di tutti i Centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti   e
pensionati dislocate sull'intero territorio nazionale. Sara' cura dei
C.A.A.F.  interessati  pubblicizzare  l'ubicazione delle proprie sedi
mediante opportune iniziative che ne facilitino l'individuazione.
 Al fine altresi' di favorire la correntezza  e  la  trasparenza  dei
rapporti  con  gli  utenti,  i  C.A.A.F.  medesimi  provvederanno  ad
esporre,   nei   locali   adibiti   all'assistenza,   fotocopia   del
provvedimento    di    autorizzazione    ministeriale   all'esercizio
dell'attivita'  di  assistenza  fiscale  e  ad affiggere il manifesto
predisposto  dal  Ministero   delle   finanze   recante   indicazioni
sintetiche  sulle  modalita'  che  disciplinano  l'assistenza fiscale
prestata dai C.A.A.F., nonche' la comunicazione del proprio orario di
apertura.
 Per l'assistenza fiscale prestata, spetta ai C.A.A.F. il compenso  a
carico  del  bilancio dello Stato di cui all'art. 78, comma 22, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413. Pertanto per i rapporti intercorrenti
fra  il  C.A.A.F.  ed  i  soggetti  che  presentano  il  modello  730
integralmente compilato nulla e' dovuto a carico di questi ultimi.
 Nei  confronti  dei C.A.A.F. di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 78 della legge n. 413/1991, quando svolgono le funzioni  di
assistenza  a  seguito  della stipula con i sostituti d'imposta delle
convenzioni di cui al comma 13-bis del citato  articolo  78,  trovano
applicazione  le  disposizioni  dei  commi  da  21  a 24 dello stesso
articolo.
 L'assistenza  fiscale  deve  essere  svolta  secondo  le   modalita'
previste  dal  regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
 Vengono  qui  di seguito forniti chiarimenti in ordine a particolari
questioni riguardanti gli adempimenti da effettuare nelle varie  fasi
della  procedura  di  assistenza  prestata  dai  C.A.A.F., diversi da
quelli  che  hanno  gia'  formato  oggetto  di  esame  con   riguardo
all'assistenza prestata dai sostituti d'imposta cui si rinvia.
2.2.   Ricezione  delle  apposite  dichiarazioni  dei  redditi  (mod.
730/1997).
 I  lavoratori  dipendenti  possono  adempiere   agli   obblighi   di
dichiarazione  dei  redditi conseguiti nell'anno 1996, consegnando al
C.A.A.F./dip., l'apposita dichiarazione redatta su stampato  conforme
al modello 730, entro il 30 aprile 1997.
 Qualora  per  eventi eccezionali siano previste proroghe dei termini
per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi  e  per  i
versamenti  dei  relativi  tributi, si rinvia a quanto illustrato nel
paragrafo 1.8.
 Il C.A.A.F., al momento della presentazione della dichiarazione mod.
730 deve  verificare  che  per  l'assistito  sussistano  i  requisiti
necessari  per  poter fruire dell'assistenza fiscale, e accertare che
nella dichiarazione prodotta siano esattamente indicati  gli  estremi
del  sostituto d'imposta che dovra' eseguire i conguagli per imposta,
contributo  al  S.S.N.  e  relativi  acconti,  acconto   sull'imposta
relativa  ai  redditi  soggetti  a  tassazione  separata e contributo
straordinario sulla retribuzione o sulla rata di pensione erogata nel
mese di giugno 1997.
 Se il sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio  non  e'
lo  stesso che ha rilasciato la certificazione relativa ai redditi di
lavoro dipendente, l'assistito non dovra' indicare i dati relativi  a
quest'ultimo  ma  dovra', invece, compilare il modello 730 con i dati
del sostituto che effettua il conguaglio.
 Si precisa che nei casi di assistenza prestata mediante  convenzione
con  un  C.A.A.F.,  anche  nelle  ipotesi  in  cui  la raccolta delle
dichiarazioni viene effettuata per  il  tramite  del  sostituto,  non
devono  essere seguite le indicazioni di carattere generale riportate
nella  testata del quadro C del modello 730. Infatti, in questi casi,
il lavoratore dipendente deve indicare tutti gli  elementi  richiesti
nello  stesso  quadro  C,  relativi  al reddito erogato dal sostituto
d'imposta che ha stipulato la convenzione.
 I C.A.A.F. impresa non  possono  accettare  dichiarazioni  mod.  730
presentate autonomamente dai singoli contribuenti, ma possono operare
solo  in  regime  di  convenzione  come  previsto  dal  comma  13-bis
dell'articolo 78 della legge n. 413/1991.
 La dichiarazione dei redditi modello 730/1997  e  la  corrispondente
busta  chiusa,  siglata  sui lembi di chiusura, contenente il modello
730-1 devono essere consegnate direttamente al C.A.A.F.
 La scheda per la  scelta  della  destinazione  dell'otto  per  mille
dell'IRPEF  va  compilata  dal  lavoratore dipendente o pensionato in
totale autonomia e riservatezza anche  nel  caso  di  predisposizione
meccanografica  del modello, alla presenza dell'interessato, da parte
del soggetto che presta l'assistenza.
 La legge 20 dicembre 1996, n. 638, stabilisce che la scelta  per  la
destinazione   dell'otto   per  mille  dell'IRPEF,  a  partire  dalla
dichiarazione da presentare per l'anno d'imposta  1996,  puo'  essere
effettuata  dal  contribuente  anche  a  favore  della  Unione  delle
Comunita' ebraiche italiane.
 Tale scelta, non essendo prevista la relativa  casella  nel  modello
730/1997  pubblicato  in  data  antecedente  alla  citata legge, puo'
essere  effettuata  dal  contribuente,  come  previsto  dal   decreto
ministeriale  13  febbraio  1997,  art.  2, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.  39 del 17 febbraio 1997, apponendo, in calce al modello
730/1, la propria firma preceduta dalla dicitura: "Dichiarante:  otto
per mille dell'Irpef Unione delle Comunita' ebraiche italiane".
 Qualora  sia  presentata  la  dichiarazione  congiunta ed il coniuge
intenda effettuare tale scelta dovra'  indicare,  anteponendola  alla
propria  firma,  la  dicitura:  "Coniuge:  otto  per mille dell'Irpef
Unione delle Comunita' ebraiche italiane".
 A partire dal periodo d'imposta 1996, ai sensi della legge 2 gennaio
1997, n. 2, art. 1, comma 1, i  contribuenti  possono  effettuare  la
scelta   per   la   destinazione   del  4  per  mille  dell'Irpef  al
finanziamento dei movimenti e partiti politici compilando  l'apposita
scheda da inserire nella busta modello 730-1, con le modalita' di cui
all'art.    4  del  decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997.
 In caso di dichiarazione congiunta il coniuge potra' effettuare tale
scelta compilando il riquadro coniuge dichiarante.
 Il C.A.A.F.,  anche  se  non  richiesto,  deve  rilasciare  ricevuta
redatta  in  conformita'  al  modello 730-2 approvato con decreto del
Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996.
 Prima di rilasciare detta ricevuta, il  C.A.A.F.  dovra'  verificare
che  la  dichiarazione sia stata sottoscritta dal contribuente e, nei
casi di dichiarazione congiunta, anche dal coniuge dichiarante, e che
sia sempre accompagnata dalla  busta  modello  730-1.  Le  dimensioni
della  busta possono variare da cm 23 a cm 25 di larghezza e da cm 11
a cm 16 di altezza.
 Le dichiarazioni non sottoscritte e  non  accompagnate  dalle  buste
modello 730-1, non possono essere accettate.
2.3.   Prospetto  di  liquidazione  della  dichiarazione  e  relativa
comunicazione al sostituto d'imposta.
 Il  C.A.A.F.,  entro  il  15  maggio  1997,   deve   consegnare   al
contribuente  assistito copia della dichiarazione dei redditi modello
730/1997, predisposta tenendo anche conto delle eventuali  rettifiche
conseguenti  alle  operazioni  di  controllo  formale,  corredata del
relativo prospetto di liquidazione dell'imposta,  del  contributo  al
S.S.N.,  degli  eventuali relativi acconti, dell'acconto sull'imposta
relativa ai  redditi  soggetti  a  tassazione  separata  nonche'  del
contributo straordinario per l'Europa (modello 730-3).
 Si  rammenta  che la mancata consegna entro il termine del 15 maggio
al  contribuente  assistito  della   dichiarazione   controllata   ed
elaborata  e'  sanzionabile da parte dell'Amministrazione finanziaria
mediante l'applicazione della pena pecuniaria prevista  dall'articolo
53  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
 Il rispetto del predetto termine di consegna consente  all'assistito
il  riscontro  dei  dati  reddituali  contenuti  nella  dichiarazione
liquidata, onde permettere nei successivi trenta giorni la  rettifica
degli  eventuali errori commessi dal C.A.A.F., ovvero per valutare la
propria posizione tributaria  ai  fini  della  presentazione  di  una
eventuale  dichiarazione  mod.  740,  integrativa della dichiarazione
mod. 730 gia' presentata.
 La sottoscrizione del prospetto di  liquidazione,  modello  730-3  e
della   corrispondente   comunicazione  al  sostituto  d'imposta  del
risultato contabile, modello  730-4,  puo'  essere  effettuata  anche
mediante gli stessi sistemi di elaborazione automatica utilizzati per
la compilazione dei relativi modelli.
 I  modelli  730-4  devono  essere  consegnati al sostituto d'imposta
utilizzando il modello 730-5; una copia del modello 730-5 deve essere
restituita,  per  ricevuta,  alla  struttura  del  C.A.A.F.,  che  ha
prestato l'assistenza fiscale, indicata nel modello stesso.
 I  modelli  730-4  e  730-5,  di  cui  all'allegato  A  del  decreto
ministeriale  29  ottobre  1996,  sono  stati  sostituiti  da  quelli
previsti  negli  allegati  1 e 2 del decreto ministeriale 13 febbraio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997.
 I risultati contabili, modello 730-4,  relativi  alle  dichiarazioni
presentate  dai  pensionati  devono  pervenire entro e non oltre il 5
maggio, agli enti  che  erogano  pensioni,  e  quelli  relativi  alle
dichiarazioni  presentate dai lavoratori dipendenti entro e non oltre
il 15 maggio 1997 ai sostituti d'imposta.
 A titolo esemplificativo, si fa presente che, nei casi di consegna a
un sostituto di un esiguo numero di modelli 730-4, ovvero di consegna
a sostituti aventi sede in localita' distanti da quella operativa del
C.A.A.F.,   con   conseguenti   difficolta'   dell'esecuzione   degli
adempimenti   previsti,   possono   essere   utilizzati   sistemi  di
trasmissione quali il servizio postale o la trasmissione via fax (cui
dovra' seguire la  consegna  del  documento  originale),  sempreche',
beninteso, sia garantita, nei termini sopraindicati, la ricezione dei
modelli da parte dei sostituti interessati.
 La  consegna  delle  comunicazioni  dei  risultati contabili modello
730-4  deve  avvenire  mediante  supporti  magnetici   nei   riguardi
dell'INPS,  del  Ministero  del  tesoro e delle altre amministrazioni
dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 395 del 1992.
 Qualora  le  suddette  amministrazioni  non  siano  in condizione di
utilizzare  supporti  magnetici  possono  richiedere,  almeno  trenta
giorni  prima  della  scadenza  del termine entro il quale i C.A.A.F.
devono consegnare le comunicazioni, che queste ultime vengano inviate
mediante supporto cartaceo.
 I sostituti di  imposta,  diversi  da  quelli  sopra  menzionati,  a
seguito  di  specifici  accordi  con  i C.A.A.F., possono ottenere da
questi ultimi  la  consegna  delle  comunicazioni  mediante  supporti
magnetici.
 I  supporti  magnetici contenenti i dati relativi alle comunicazioni
modello  730-4  devono  essere  predisposti  in   conformita'   delle
specifiche  tecniche contenute nell'apposito allegato n. 3 al decreto
ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
39 del 17 febbraio 1997.
 Qualora le comunicazioni siano pervenute oltre i suddetti termini ai
sostituti d'imposta o agli  enti  pensionistici  e  in  relazione  al
ritardo  questi  non  siano  stati  in  grado  di  operare i relativi
conguagli sulle retribuzioni o rate di pensione corrisposte nel  mese
di  giugno,  i conguagli stessi vanno effettuati nel primo periodo di
paga utile successivo a quello di ricezione della  comunicazione  del
risultato contabile, purche' compreso nel periodo d'imposta in cui e'
stata prestata l'assistenza.
 Parimenti,  anche  i conguagli a rettifica dovuti ad errori commessi
dal C.A.A.F. e non effettuati sulla retribuzione  dell'assistito  nel
mese di luglio possono essere effettuati oltre tale data, ma entro il
periodo  d'imposta, trattandosi in sostanza di conguagli assimilabili
a quelli conseguenti a comunicazioni tardive.
 Detti conguagli devono comunque essere stati oggetto di rettifica  e
di  conseguente  comunicazione  all'assistito entro i termini fissati
dalla  normativa  vigente  e  devono  quindi  essere  registrati  nei
supporti   magnetici   predisposti   dal  soggetto  che  ha  prestato
l'assistenza  per  l'invio  all'Amministrazione   finanziaria   delle
dichiarazioni modello 730.
 In  tutti  i  casi  di  conguagli effettuati dopo il mese di giugno,
esclusi quelli conseguenti a  rettifica  operati  entro  il  mese  di
luglio  e  quelli  derivanti  da insufficienza della retribuzione, si
applicano le disposizioni  specifiche  che  disciplinano  il  tardivo
versamento dei tributi e le relative sanzioni.
 Per   i   suddetti   conguagli  tardivi  i  sostituti  d'imposta  si
limiteranno a trattenere sulle retribuzioni esclusivamente  l'imposta
dovuta dal lavoratore dipendente.
 Per  quanto riguarda la soprattassa la stessa e' dovuta nella misura
del 40 per cento delle somme versate tardivamente ai sensi di  quanto
disposto  dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 29 settembre 1973. Detta soprattassa sara' comminata  a  cura
dell'Amministrazione   finanziaria   al   lavoratore   dipendente   e
pensionato, il quale ha diritto di rivalsa nei confronti del C.A.A.F.
 Per quanto riguarda gli interessi dovuti  dal  contribuente  per  il
tardivo  versamento,  gli stessi non si applicano nella misura dell'1
per cento, prevista per l'incapienza  delle  retribuzioni,  ma  nella
misura  ordinaria  prevista  dall'art.  9  del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni.    Per porre in grado l'Amministrazione finanziaria di
effettuare il  calcolo  relativo  agli  interessi  e  procedere  alla
conseguente  iscrizione  a  ruolo,  i  sostituti  d'imposta  dovranno
evidenziare  nella  dichiarazione  modello  770  i   nominativi   nei
confronti  dei quali e' stato operato il recupero d'imposta a seguito
di tardiva effettuazione di conguaglio.
 2.4. Modalita' di rettifica degli errori commessi dal C.A.A.F. nel
                     prospetto di liquidazione.
 Qualora vengano riscontrati errori nei dati indicati  nel  prospetto
di  liquidazione  modello  730-3  gli  stessi  devono essere corretti
rideterminando gli importi a debito  o  a  credito  per  l'assistito.
Conseguentemente  sara'  elaborato  un  nuovo modello 730-3 sul quale
sara' annotata, nel riquadro "messaggi",  la  dicitura  "il  presente
modello   sostituisce   quello  precedentemente  elaborato".  Ove  la
rettifica effettuata riguardi  il  modello  730/1997,  dovra'  essere
rettificata  anche  la  copia del modello di dichiarazione che andra'
consegnata all'assistito.
 Il predetto modello rettificato dovra' essere consegnato entro il 16
giugno 1997, risultando festivo il previsto termine del 15 giugno, al
lavoratore dipendente o pensionato, insieme all'eventuale copia della
dichiarazione rettificata.
 Dovra' essere altresi' compilato un nuovo modello  730-4  sul  quale
verra' apposta la dicitura "rettifica", che dovra' pervenire entro il
31  maggio  1997  agli  enti pensionistici ed entro il 16 giugno 1997
agli altri sostituti d'imposta. Anche nel correlativo  modello  730-5
dovra' essere riportata la dicitura "rettifica".
 Il sostituto d'imposta nell'effettuazione del conguaglio a rettifica
tratterra',  a  carico  del  contribuente,  che  potra' rivalersi sul
C.A.A.F., la soprattassa del 3 per  cento  sugli  eventuali  maggiori
importi dovuti.  Tale importo sara' versato con le modalita' previste
per  le  somme  cui  afferisce; non si applica l'interesse dell'1 per
cento.
 Tale interesse va invece applicato, a partire dal  mese  di  agosto,
qualora  si  verifichi  incapienza nella retribuzione corrisposta nel
mese di luglio e nei mesi successivi.
                                      Il direttore generale
                                  del Dipartimento delle entrate
                                              Romano