IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 Vista la legge 25  febbraio  1992,  n.  215:  "Azioni  positive  per
l'imprenditoria femminile";
 Visto  il  decreto  5 dicembre 1996 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro, con  il  quale  sono  state  definite  le  modalita'  per  la
presentazione  delle  domande  e la concessione delle agevolazioni di
cui alla predetta legge n. 215/1992;
 Visto l'art. 5, comma 7, del citato decreto, con il  quale,  per  le
domande  relative  alla promozione di nuova imprenditorialita' e alla
acquisizione  di  servizi  reali,  si  stabilisce  che,  qualora   le
disponibilita'  finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le
richieste presentate, le domande stesse saranno agevolate nell'ordine
risultante dall'applicazione dei criteri di  selezione  definiti  con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato, previo  parere  del  Comitato  per  l'imprenditoria
femminile;
 Visto  l'art. 15, commi 2 e 3, del citato decreto, con il quale, per
le domande relative ai corsi  di  formazione  imprenditoriale  ed  ai
servizi  di  consulenza  ed  assistenza, si stabilisce che qualora le
disponibilita' finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte  le
richieste  presentate le domande stesse saranno agevolate nell'ordine
risultante dall'applicazione dei criteri di  selezione  definiti  con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato, previo  parere  del  Comitato  per  l'imprenditoria
femminile;
 Considerato  che  il  Comitato  per l'imprenditoria femminile, nella
seduta del 28 novembre 1996, ha dato parere favorevole sui criteri di
selezione e sulle specifiche motivazioni;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 I criteri per la selezione delle  domande  di  agevolazione  per  la
promozione  di  nuova  imprenditorialita'  e  per  l'acquisizione  di
servizi reali presentate ai sensi della legge 25  febbraio  1992,  n.
215, sono definiti come segue:
 1 elemento - Composizione della compagine sociale:
  partecipazione  femminile  oltre  il  90% e fino al 100% ed imprese
individuali, punti 10;
  partecipazione femminile oltre l'80% e fino al 90%, punti 8;
  partecipazione femminile oltre il 70% e fino all'80%, punti 5;
  partecipazione femminile oltre il 60% e fino al 70%, punti 3;
 2 elemento - Tipo di attivita' proposta:
  nuove iniziative, punti 10;
  acquisto di attivita' preesistenti e progetti innovativi, punti 8;
  solo servizi reali punti 5.
 3 elemento - Nuovi occupati:
  nuova occupazione prevista oltre 20, punti 8;
  nuova occupazione prevista tra 11 e 20, punti 6;
  nuova occupazione prevista tra 6 e 10, punti 5;
  nuova occupazione prevista tra 3 e 5, punti 4;
  nuova occupazione prevista tra 1 e 2, punti 3.
 4 elemento - Investimenti previsti per ogni nuovo occupato:
  rapporto investimenti/nuova occupazione:
   inferiore a 50 milioni punti, 8;
   superiore a 50 milioni e fino a 100 milioni, punti 7;
   superiore a 100 milioni e fino a 200 milioni, punti 6;
   superiore a 200 milioni e fino a 300 milioni,  punti 5;
   superiore a 300 milioni e fino a 500 milioni,  punti 4;
   superiore a 500 milioni e fino a un miliardo, punti 3.
 5 elemento - Stato di realizzazione del progetto:
  progetti  che  al  momento  della  domanda sono ancora da iniziare,
punti 8;
  progetti che al momento della domanda sono gia' realizzati per meno
del 50%, punti 5;
  progetti che al momento della domanda sono gia' realizzati  dal  50
al 79%, punti 2;
 progetti  che  al momento della domanda sono gia' realizzati dall'80
al 90%, punti 1.
 6 elemento - Importo delle spese previste:
  a) nuove iniziative, acquisto di attivita' preesistenti e  progetti
innovativi:
   inferiore a 50 milioni, punti 5;
   superiore a 50 milioni e fino a 100 milioni, punti 4;
   superiore a 100 milioni e fino a 300 milioni, punti 3;
   superiore a 300 milioni e fino a 500 milioni,  punti 2;
   superiore a 500 milioni e fino a un miliardo, punti 1;
  b) solo servizi reali:
   inferiore a 30 milioni punti 5;
   superiore a 30 milioni e fino 50 milioni, punti 4;
   superiore a 50 milioni e fino a 80 milioni, punti 3;
   superiore a 80 milioni e fino a 100 milioni, punti 2;
   superiore a 100 milioni e fino a 120 milioni, punti 1.
 7 elemento - Predisposizione del progetto:
  progetti  per  i  quali  siano  state gia' intraprese iniziative, o
avviate relazioni per verificarne le possibilita'  di  realizzazione,
punti 1.
 8  elemento  -  Collegamento  con  specifici  programmi  di sviluppo
regionale:
  progetti che si inquadrano nell'ambito di  specifici  programmi  di
sviluppo regionale, punti 2.
 9   elemento   -   Proiezione  extra  regionale  o  extra  nazionale
dell'attivita' prevista:
  progetti con proiezione extra nazionale, punti 2;
  progetti con proiezione extra regionale, punti 1.