IL RETTORE
 Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388,
e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  regio  decreto-legge  2  giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
 Visto il regio decreto 3 settembre 1938,  n.  1652,  e    successive
modificazioni ed integrazioni;
 Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
 Visto  il   decreto del Presidente della Repubblica  11 luglio 1980,
n. 382;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;
 Visto  il  decreto   ministeriale   6   giugno   1995,   concernente
l'ordinamento   didattico   del  diploma  universitario  in  tecniche
erboristiche;
 Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal  consiglio
della  facolta  di farmacia dell'Universita' degli studi di Camerino,
nell'adunanza tenutasi in data 22 maggio 1996;
 Viste  le  deliberazioni  favorevoli  adottate  dal   consiglio   di
amministrazione  e  dal  senato accademico della medesima Universita'
degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data  31
maggio 1996;
 Visto  il  parere favorevole con osservazioni espresso dal Consiglio
universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;
 Vista  la  delibera  del  consiglio  della  facolta'   di   farmacia
nell'adunanza  tenutasi  in  data  10  settembre  1996, che adegua la
proposta di modifica di statuto  alle    osservazioni  formulate  dal
Consiglio universitario nazionale;
 Riconosciuta  la  particolare necessita' di approvare la modifica dl
statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art.   17
dei  citato  testo  unico di cui  al regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592;
 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata  legge  9
maggio 1989, n. 168;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 All'art.  57,  comma  2,  del  vigente  statuto, relativo ai diplomi
conferiti dalla facolta' di farmacia e' aggiunto il seguente diploma:
in tecniche erboristiche.