IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  12  giugno   1990,   n.   146,   recante   "Norme
sull'esercizio   del   diritto   di  sciopero  nei  servizi  pubblici
essenziali  e  sulla   salvaguardia   dei   diritti   della   persona
costituzionalmente   tutelati.   Istituzione   della  Commissione  di
garanzia dell'attuazione della legge";
  Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, della  predetta  legge  n.
146/1990  che  recita "Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei
servizi, nel rispetto del  diritto  di  sciopero  e  delle  finalita'
indicate  dal  comma  2  dell'art. 1, ed in relazione alla natura del
servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei  contratti
collettivi  o  negli  accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93,
nonche' nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi
con  le  rappresentanze  sindacali  aziendali  o  con  gli  organismi
rappresentativi  del  personale,  di  cui  all'art. 25 della medesima
legge,  sentite  le  organizzazioni  degli  utenti,  le   prestazioni
indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi
di  cui  all'art.  1,  le modalita' e le procedure di erogazione e le
altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al  comma  1
del presente articolo";
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25  gennaio  1994,
n.  144,  e  successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme
per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  dell'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
  Vista  la  direttiva  del 5 settembre 1994 impartita dal Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  all'Agenzia  per   la   rappresentanza
negoziale  delle  pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con
le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  per
il  personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo
avere acquisito il  parere  dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
  Vista  la lettera prot. n. 590 del 28 gennaio 1997 (pervenuta il 30
gennaio 1997), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51,
comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni - ha trasmesso, ai
fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo dell'accordo
relativo alle norme  di  garanzia  sui  servizi  pubblici  essenziali
riguardante  il  personale  con  qualifica  dirigenziale  e  relative
specifiche tipologie professionali, dipendente dalle  Amministrazioni
pubbliche  ricomprese  nel comparto del personale degli enti pubblici
non economici,  concordato  il  23  gennaio  1997  tra  l'ARAN  e  le
confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, CONFEDIR,
CONFSAL,  RDB/CUB,  USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali
di  categoria  CISL/Enti   pubblici   dirigenti,   UIL/DEP/Dirigenti,
CIDA/FENDEP, CISAL/FIALP e FLEPAR.
  Visto  il  "testo  concordato"  in precedenza indicato, il quale e'
stato inviato unitamente ad una relazione tecnica;
  Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n.  29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.  546  -  il  quale
prevede  che,  ai  fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il
Governo, nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
  Considerato che la commissione di garanzia per  l'attuazione  della
legge   sullo   sciopero   dei   servizi   pubblici  essenziali,  con
deliberazione n. 96/24-6.1 del 7 novembre 1996, ha valutato idoneo il
predetto testo concordato;
  Considerato che il  predetto  testo  concordato,  non  risulta,  in
generale,  in contrasto con la citata direttiva del 5 settembre 1994,
impartita, a seguito di  intesa  intervenuta  con  il  Ministero  del
tesoro,  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa
intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e dopo  avere  acquisito  il
parere dell'ANCI e dell'UPI;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 14  febbraio  1997  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni e
le  organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul piano
nazionale in precedenza citato;
 Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei  Ministri  del  31
maggio  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen.  Franco
Bassanini,  e'  stato  delegato a provvedere alla "attuazione  .. del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni   .." e ad "esercitare  .. ogni altra
funzione attribuita dalle  vigenti  disposizioni  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano
 .. 1) Funzione pubblica";
  A nome del Governo;
                               Autorizza
ai  sensi  dell'art.  51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'Accordo  relativo
alle norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali riguardante il
personale  con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie
professionali, dipendente dalle Amministrazioni pubbliche  ricomprese
nel  comparto  del  personale  degli  enti  pubblici  non  economici,
concordato  il  23  gennaio  1997  tra  l'ARAN  e  le  confederazioni
sindacali CGIL, CISL,  UIL,  CIDA,  CISAL,  UGL,  CONFEDIR,  CONFSAL,
RDB/CUB,  USPPI  e  UNIONQUADRI  e  le  organizzazioni  sindacali  di
categoria   CISL/Enti    Pubblici    Dirigenti,    UIL/DEP/Dirigenti,
CIDA/FENDEP, CISAL/FIALP e FLEPAR.
  Ai  sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  la  presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 14 febbraio 1997
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              Il Ministro per la funzione pubblica
                                             Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 4