IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"; Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, della predetta legge n. 146/1990 che recita "Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalita' e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Vista la direttiva del 5 settembre 1994 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Vista la lettera prot. n. 590 del 28 gennaio 1997 (pervenuta il 30 gennaio 1997), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo dell'accordo relativo alle norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali riguardante il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, concordato il 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, CONFEDIR, CONFSAL, RDB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti pubblici dirigenti, UIL/DEP/Dirigenti, CIDA/FENDEP, CISAL/FIALP e FLEPAR. Visto il "testo concordato" in precedenza indicato, il quale e' stato inviato unitamente ad una relazione tecnica; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che la commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali, con deliberazione n. 96/24-6.1 del 7 novembre 1996, ha valutato idoneo il predetto testo concordato; Considerato che il predetto testo concordato, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 5 settembre 1994, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 febbraio 1997 concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza citato; Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione .. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni .." e ad "esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .. 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'Accordo relativo alle norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali riguardante il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, concordato il 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, CONFEDIR, CONFSAL, RDB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti Pubblici Dirigenti, UIL/DEP/Dirigenti, CIDA/FENDEP, CISAL/FIALP e FLEPAR. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 14 febbraio 1997 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997 Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 4