IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed in particolare la
parte riguardante la facolta' di lettere e filosofia;
 Visto   l'art.   38,   comma   2,   dello   statuto   di   autonomia
dell'Universita'   degli   studi  di  Trieste,  emanato  con  decreto
rettorale n. 943 del 30 settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996;
  Considerato  che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle scuole di specializzazione  vengono  operate  sul  preesistente
statuto  emanato  ai  sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1995 (Gazzetta Ufficiale 18
gennaio  1996,  n.  14),  relativo  a  "Modificazioni all'ordinamento
didattico universitario relativamente al corso di laurea in lettere";
  Viste  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate   dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 23 gennaio 1997;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Trieste,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato nella parte relativa alla facolta' di lettere e filosofia,
corso di laurea  in  lettere,  sostituendo  l'art.  67  con  i  nuovi
articoli con il conseguente scorrimento della numerazione;
                     Corso di laurea in lettere
 Art.  67  (Afferenza  e accesso). - 1. Il corso di laurea in lettere
afferisce alla facolta' di lettere e filosofia.
  2. L'accesso al corso di laurea e'  regolato  in  conformita'  alle
vigenti disposizioni di legge.
 Art.  68 (Finalita' del corso di laurea). - 1. Il corso di laurea in
lettere ha lo scopo  di  fornire  le  conoscenze  scientifiche  e  le
capacita'  critiche  necesarie  cosi' per ogni attivita' profesionale
che richieda attitudini e competenze di ambito letterario,  come  per
la   ricerca   scientifica   in   ciascuna  delle  aree  disciplinari
caratterizzanti di cui all'art. 69, con particolare riferimento  agli
studi  letterari  e  umanistici  propri  della  tradizione  culturale
italiana ed europea.
 Art.   69   (Aree   disciplinari   caratterizzanti).   -   1.   Sono
caratterizzanti del corso di  laurea  in  lettere  le  seguenti  aree
disciplinari:
   1) area delle scienze letterarie;
   2) area delle scienze filologiche;
   3) area delle scienze glottologiche e linguistiche;
   4) area delle scienze storiche;
   5) area delle scienze archeologiche;
   6) area delle scienze storico-artistiche;
   7) area delle scienze antropologiche e geografiche;
   8) area delle scienze musicologiche e dello spettacolo;
   9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche.
  2.  Altre aree disciplinari caratterizzanti possono essere indicate
dai singoli corsi di  laurea,  in  relazione  con  i  loro  peculiari
interessi culturali, didattici, scientifici.
 3.  Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art.
74, comma 3, i settori scientifico-disciplinari, come determinati dal
decreto del Presidene  della  Repubblica  12  aprile  1994  (Gazzetta
Ufficiale  8  agosto  1994,  n.  184;  supplemento ordinario n. 112),
vengono  collocati  dal  corso  di  laurea  nelle  aree  disciplinari
caratterizzanti. Ogni settore scientifico-disciplinare puo' far parte
di una sola area discilinare caratterizzante.
 Art.  70 (Durata e articolazione del corso di laurea). - 1. Il corso
di laurea in lettere dura 4 anni e comprendere da un minimo di 21  ad
un massimo di 23 annualita' di insegnamento.
  2. Il corso di laurea e' articolato in due indirizzi:
   1) classico;
   2) moderno.
 Art.  71 (Organizzazione degli studi). - 1. Il consiglio di corso di
laurea puo' stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di
durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticita' e le
modalita' delle prove scritte previste dal curricolo didattico  (art.
74)  come  di  ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto
opportuno.
  2. Dopo aver superato tutte le  prove  di  esame  delle  discipline
incluse  nel  piano  di  studio,  lo  studene  puo'  essere ammesso a
sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella  discussione  di
una  dissertazione  scritta  su un argomento coerente con il piano di
studio seguito.
 Art. 72 (Affinita' e riconoscimenti). - 1. Il  corso  di  laurea  in
lettere  e'  affine  ai  corsi  di laurea e ai corsi di diploma delle
facolta' di lettere e filosofica,  magistero,  lingue  e  letterature
straniere, conservazione dei beni culturali, nonche' della istituenda
facolta' di scienze della formazione.
  2.  Per  il  riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli
didattici diversi da  quello  del  corso  di  laurea  in  lettere,  i
consigli degli organi competenti valutano l'utilita' delle discipline
oggetto  di  tali  prove  nel contesto culturale proprio del corso di
laurea in lettere, determinando altresi' l'anno di  corso  a  cui  lo
studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.
 Art. 73 (Manifesto degli studi). - 1. Con apposite norme da inserire
nel manifesto annuale degli studi di consiglio di facolta' provvede a
disciplinare,  per quanto di suo interesse, il complesso dele materie
indicate dall'art. 11, comma  2,  della  legge  n.  341/1990.  Indica
inoltre  le  discipline  da  inserire  necessariamente  nel  piano di
studio, ai fini della partecipazione alle diverse classi di  concorso
per l'insegnamento nella scuola secondaria.
 Art.  74 (Curricolo didattico). - 1. Sono insegnamenti istituzionali
comuni:
   1) letteratura italiana (L12A)*;
   2) letteratura latina (L07A)**;
   3)  una  disciplina  a  scelta  fra  quelle  dei   settori   L09A.
Glottologia e linguistica; L11A. Linguistica italiana;
   4)  una  disciplina a scelta fra quelle dei sottori L16A. Lingua e
letteratura francese; L17A.  Lingua  e  letteratura  spagnola;  L18A.
Lingua  e  letteratura  inglese;  L19A. lingua e letteratura tedesca;
L21B. Lingue e letterature slavo-orientali;
   5) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M06A. Geografia;
M06B. Geografia economico-politica.
  2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo:
  A. Indirizzo classico:
   6-7)  due  discipline  a  scelta  fra  quelle  dei  settori  L06C.
Letteratura   greca;  L06D.  Civilta'  bizantina;  L07B.  Letteratura
latina, medievale  e  umanistica;  L08A.  Filologia  classica,  L08B.
Letteratura  cristiana antica; L12E. Letteratura dell'eta' medievale,
umanistica e  rinascimentale.  Fra  le  due  discipline  e'  compresa
necessariamente la letteratura greca ***;
   8) storia greca (L02A);
   9) storia romana (L02B);
   10)   una  disciplina  a  scelta  fra  quelle  dei  settori  L03B.
Archeologia classica; L03C. Archeologia cristiana; L03D.  Archeologia
medievale; L04X. Topogafia antica;
   11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A. Filosofia
teoretica;  M07C.  Filosofia  morale; M07D. Estetica; M07E. Filosofia
del linguaggio; M08A. Storia  della  filosofia;  M08B.  Storia  della
filosofia  antica;  M08C.  Storia  della  filosofia  medievale; M08D.
Storia della filosofia arabo-islamica.
  B. Indirizzo moderno:
   6-7)  due  discipline  a  scelta  fra  quelle  dei  settori  L07B.
Letteratura  latina  medievale e umanistica; L10A. Filologia romanza;
L11B. Filologia italiana; L12D. Letterature comparate;
   L12E.    Letteratura    dell'eta'    medievale,    umanistica    e
rinascimentale.  Fra le due discipline e' compresa necessariamente la
filologia romanza;
____________
   * L'esame orale e' integrato da una prova scritta.
   ** L'esame orale e' integrato da una prova scritta  di  conoscenza
linguistica.  Tale  prova  e' obbligatoria per l'indirizzo classico e
consigliata per l'indirizzo moderno.
   *** L'esame orale puo' essere integrato da forme  di  accertamento
scritto di conoscenza linguistica.
   8-9)  due  discipline a scelta fra quelle dei settori M01X. Storia
medievale; M02A. Storia moderna; M04X. Storia contemporanea.  Fra  le
due  discipline  e'  compresa  necessariamente  la  storia medievale,
oppure la storia moderna, oppure la storia contemporanea;
   10)   una  disciplina  a  scelta  fra  quelle  dei  settori  L03D.
Archeologia medievale; L25A. Storia dell'arte medievale; L25B. Storia
dell'arte moderna; L25C. Storia dell'arte contemporanea;
   11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A. Filosofia
teoretica; M07C. Filosofia morale; M07D.  Estetica;  M07E.  Filosofia
del  linguaggio;  M08A.  Storia  della  filosofia; M08C. Storia della
filosofia medievale; M08D. Storia della filosofia araboislamica.
  3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti annualita' (da un minimo di
10  ad  un  massimo  di  12)  sono  da  utilizzare  in  rapporto  con
l'indirizzo   scelto  dallo  studente  e  in  funzione  dei  percorsi
didattici definiti da ciascun corso di laurea, anche per le opportune
biennalizzazioni e/o triennalizzazioni di insegnamenti; due  di  tali
annualita' possono essere scelte liberamente dallo studente.
  Fra  le discipline scelte sono necessariamente rappresentate almeno
3 delle aree disciplinari di cui all'art. 74, comma 1. La  scelta  e'
effettuata,  comunque, in modo da garantire l'organicita' culturale e
l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.
  4.  Per  essere  ammeso  all'esame  di  laurea,  lo  studente  deve
dimostrare   di  avere  adeguata  conoscenza  di  almeno  due  lingue
straniere. Le relative prove di idoneita', da  collocare,  di  norma,
non  prima  del terzo anno, si svolgono secondo le modalita' definite
dal corso di laurea.
 Art. 75  (Norme  transitorie).  -  1.  Una  volta  che  il  presente
ordinamento  sia  recepito dalla facolta', gli studenti gia' iscritti
potranno completare gli  studi  secondo  il  curricolo  previsto  dal
presente ordinamento.
  2.   La  facolta'  e'  tenuta  a  stabilire  le  modalita'  per  il
riconoscimento degli esami  sostenuti  dagli  studenti  iscritti  che
optino   per   il  nuovo  ordinamento.  Tale  opzione  potra'  essere
esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Trieste, 15 aprile 1997
                                                           Il rettore