LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
 Visto il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare
riferimento all'art. 7;
 Visto il proprio provvedimento  30  dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei  medicinali,
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  proprio  provvedimento  9  luglio  1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  118  del  15  luglio  1996,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,  con  cui  si  e'  proceduto  alla
riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma  1  e  5
del  decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425
dell'8 agosto 1996;
  Ritenuto   di   dover   apportare    ulteriori    modifiche    alla
riclassificazione   dei   farmaci   a  seguito  di  una  approfondita
valutazione delle caratteristiche  di  alcuni  medicinali  secondo  i
criteri  di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 e all'allegato 1 al  proprio  provvedimento  del  30  dicembre
1993;
  Viste  le proprie deliberazioni assunte nelle sedute dell'8 gennaio
1997 e 20 gennaio 1997;
  Viste le note con  cui  le  ditte  hanno  dichiarato  di  accettare
l'allineamento al prezzo piu' basso della specialita' analoga gia' in
commercio  ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le specialita' medicinali  indicate  nell'allegato  1  al  presente
provvedimento,  di  cui  e'  parte integrante, sono classificate come
indicato nell'allegato stesso.