IL GOVERNATORE
  Visto l'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 415/96;
  Viste  le "Disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione
ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia"  emanate
in data 16 marzo 1992, come successivamente modificate e integrate da
ultimo con provvedimento del 9 aprile 1997;
  Visto  l'art.  17, comma 2, delle suddette disposizioni che prevede
che gli aderenti al servizio di compensazione e di  liquidazione  che
presentano  al  servizio  stesso  saldi  aventi  ad  oggetto  azioni,
obbligazioni convertibili e warrant negoziati in Borsa, ad  eccezione
della  Banca  d'Italia,  versino un margine proporzionale al Fondo di
garanzia della  liquidazione  a  contante,  gestito  dalla  Cassa  di
compensazione e garanzia;
  Visto  l'art.  25,  comma  3,  delle  richiamate  disposizioni  che
stabilisce che i partecipanti alle negoziazioni  versino  margini  al
Fondo di garanzia dei contratti, gestito dalla Cassa di compensazione
e garanzia;
  Visti  inoltre gli artt. 17, comma 4, e 25, comma 3, delle medesime
disposizioni che prevedono che la Banca  d'Italia,  d'intesa  con  la
Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la borsa, stabilisca la
misura, rispettivamente, del  margine  proporzionale  da  versare  al
Fondo  di  garanzia  della  liquidazione  a contante e dei margini da
versare al Fondo di garanzia dei contratti;
  Considerata la necessita' di procedere  alla  determinazione  della
misura dei suddetti margini;
  D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  misura  del  margine  proporzionale  da versare al Fondo di
garanzia della liquidazione a contante da parte di  ciascun  aderente
al  servizio di compensazione e di liquidazione e' pari allo 0,50 per
cento della media giornaliera del controvalore dei  saldi  bilaterali
in  titoli  aventi  ad  oggetto  azioni,  obbligazioni convertibili e
warrant presentati dall'aderente nelle liquidazioni  giornaliere  dei
due  mesi  precedenti  la  data  di  calcolo  (cosiddetto  periodo di
riferimento); per ciascuna liquidazione giornaliera  il  controvalore
e'  ottenuto  valutando i saldi bilaterali relativi a ciascuna specie
titolo  al  prezzo  ufficiale  del  giorno  precedente  a  quello  di
liquidazione.
  2.  Il margine proporzionale dovuto da ciascun aderente al servizio
di compensazione e di liquidazione viene calcolato, secondo i criteri
definiti  al  comma  1,  con  cadenza  mensile;   qualora   l'importo
risultante  da  detto  calcolo  sia  inferiore  a  10.000.000  (dieci
milioni) di lire il margine dovuto dall'aderente e' in ogni caso pari
a 10.000.000 di lire.
  3. Gli intermediari che aderiscono al servizio di  compensazione  e
di  liquidazione  successivamente all'avvio del Fondo di cui all'art.
17 delle disposizioni, e per i quali  il  margine  proporzionale  non
possa  essere  determinato  secondo le modalita' indicate al comma 1,
sono tenuti al versamento di un margine proporzionale nella misura di
10.000.000 (dieci milioni) di lire.
  4.  Gli  aderenti  ricevono  la comunicazione del margine dovuto da
parte della Cassa di compensazione e garanzia e, sulla base  di  tale
comunicazione,  procedono  all'adeguamento  del  margine  stesso  nei
termini e secondo le modalita' fissati nel regolamento della Cassa di
compensazione e garanzia.
  5. La comunicazione di cui al comma 4 da parte della Cassa,  ed  il
conseguente   adeguamento   del   margine   proporzionale   da  parte
dell'aderente, hanno luogo a condizione che la variazione del margine
proporzionale rispetto all'ammontare gia' costituito sia superiore  a
un ammontare determinato come segue:
   per  i margini dovuti fino a un importo di 200 milioni di lire: al
10% con un minimo di 5 milioni di lire;
   per i margini dovuti, maggiori di 200 milioni e fino a un miliardo
di lire: al 5% con un minimo di 20 milioni di lire;
   per i margini dovuti oltre un miliardo di lire:  al  2,5%  con  un
minimo di 50 milioni di lire.