IL GOVERNATORE Visto l'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 415/96; Viste le "Disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia" emanate in data 16 marzo 1992, come successivamente modificate e integrate da ultimo con provvedimento del 9 aprile 1997; Visto l'art. 17, comma 2, delle suddette disposizioni che prevede che gli aderenti al servizio di compensazione e di liquidazione che presentano al servizio stesso saldi aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant negoziati in Borsa, ad eccezione della Banca d'Italia, versino un margine proporzionale al Fondo di garanzia della liquidazione a contante, gestito dalla Cassa di compensazione e garanzia; Visto l'art. 25, comma 3, delle richiamate disposizioni che stabilisce che i partecipanti alle negoziazioni versino margini al Fondo di garanzia dei contratti, gestito dalla Cassa di compensazione e garanzia; Visti inoltre gli artt. 17, comma 4, e 25, comma 3, delle medesime disposizioni che prevedono che la Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, stabilisca la misura, rispettivamente, del margine proporzionale da versare al Fondo di garanzia della liquidazione a contante e dei margini da versare al Fondo di garanzia dei contratti; Considerata la necessita' di procedere alla determinazione della misura dei suddetti margini; D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Decreta: Art. 1. 1. La misura del margine proporzionale da versare al Fondo di garanzia della liquidazione a contante da parte di ciascun aderente al servizio di compensazione e di liquidazione e' pari allo 0,50 per cento della media giornaliera del controvalore dei saldi bilaterali in titoli aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant presentati dall'aderente nelle liquidazioni giornaliere dei due mesi precedenti la data di calcolo (cosiddetto periodo di riferimento); per ciascuna liquidazione giornaliera il controvalore e' ottenuto valutando i saldi bilaterali relativi a ciascuna specie titolo al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello di liquidazione. 2. Il margine proporzionale dovuto da ciascun aderente al servizio di compensazione e di liquidazione viene calcolato, secondo i criteri definiti al comma 1, con cadenza mensile; qualora l'importo risultante da detto calcolo sia inferiore a 10.000.000 (dieci milioni) di lire il margine dovuto dall'aderente e' in ogni caso pari a 10.000.000 di lire. 3. Gli intermediari che aderiscono al servizio di compensazione e di liquidazione successivamente all'avvio del Fondo di cui all'art. 17 delle disposizioni, e per i quali il margine proporzionale non possa essere determinato secondo le modalita' indicate al comma 1, sono tenuti al versamento di un margine proporzionale nella misura di 10.000.000 (dieci milioni) di lire. 4. Gli aderenti ricevono la comunicazione del margine dovuto da parte della Cassa di compensazione e garanzia e, sulla base di tale comunicazione, procedono all'adeguamento del margine stesso nei termini e secondo le modalita' fissati nel regolamento della Cassa di compensazione e garanzia. 5. La comunicazione di cui al comma 4 da parte della Cassa, ed il conseguente adeguamento del margine proporzionale da parte dell'aderente, hanno luogo a condizione che la variazione del margine proporzionale rispetto all'ammontare gia' costituito sia superiore a un ammontare determinato come segue: per i margini dovuti fino a un importo di 200 milioni di lire: al 10% con un minimo di 5 milioni di lire; per i margini dovuti, maggiori di 200 milioni e fino a un miliardo di lire: al 5% con un minimo di 20 milioni di lire; per i margini dovuti oltre un miliardo di lire: al 2,5% con un minimo di 50 milioni di lire.