IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti ammistrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere tabella IX; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla correzione di alcuni errori materiali nella suddetta tabella; Riconosciuta l'opportunita' di procedere alla modifica del gia' citato decreto ministeriale 2 ottobre 1995; Decreta: Nella tabella IX relativa al corso di laurea in lingue e letterature straniere i due ultimi commi dell'art. 6 sono da intendersi come segue: 1) una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio; una dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche; filologia afferente alla lingua quadriennale; 2) all'art. 8, i settori scientifico-disciplinari e le discipline relative K05A (linguaggi e traduttori), K05C (cibernetica), L05B (fondamenti dell'informatica, linguaggi dell'informazione) sono da intendersi come: area L cosi' elencata, dopo l'area K: L) area dei linguaggi informatici (settori scientifico - disciplinari K05A - linguaggi e traduttori; K05C - cibernetica; L05B - fondamenti dell'informatica; linguaggi di programmazione). All'art. 8, comma 2, lettera g), il settore P0VH deve essere rettificato in P01H. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 1997 p. Il Ministro: Guerzoni Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1997 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 25