Con decreto ministeriale n. 22530 del 9 aprile 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 88 dipendenti per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 dicembre 1996 al 31 maggio 1997. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro competente, in data 1 luglio 1996, come da protocollo dello stesso. Con decreto ministeriale n. 22531 del 9 aprile 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintorie Como & Lombarda, con sede in Montano Lucino (Como) e unita' in Montano Lucino (Como), per un massimo di 50 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997. La corresponsione del tratamento di cui sopra e' prorogata dal 29 maggio 1997 al 28 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22532 del 9 aprile 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Impresa Mereu, con sede in Lanusei (Nuoro) e unita' di Lanusei e canteri varie provincia di Nuoro (Nuoro). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del tratamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Mereu, con sede in Lanusei (Nuoro) e unita' di Lanuesi e cantieri vari provincia di Nuoro (Nuoro), per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. L'istanza aziendale presentata il 1 agosto 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22533 del 9 aprile 1997, e' accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 29 luglio 1996 al 28 luglio 1997, della ditta S.p.a. Editrice Quadratum, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Quadratum, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997. Con decreto ministeriale n. 22534 del 9 aprile 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 ottobre 1996 al 24 aprile 1997, della ditta S.p.a. Arti Grafiche Panetto e Petrelli, con sede in Spoleto (Perugia) e unita' di Spoleto (Perugia). Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 dicembre 1995 con effetto dal 25 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Arti Grafiche Panetto e Petrelli, con sede in Spoleto (Perugia) e unita' di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 25 ottobre 1996 al 24 aprile 1997, art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 25 ottobre 1995; contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattameento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o corresponsione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22535 del 9 aprile 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 agosto 1995 all'8 febbraio 1996, della ditta S.p.a. C.E.I. Comp. Elettrotecnica IT.NA. dal 26 giugno 1995 C.E.N., con sede in Milano, filiale di Roma, filiali nazionali Milano e unita' produttiva di Napoli cantiere Socom. Parere comitato tecnico del 4 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. C.E.I. Comp. Elettrotecnica IT.NA. dal 26 giugno 1995 C.E.N., con sede in Milano, filiale di Roma, filiali nazionali Milano e unita' produttiva di Napoli cantiere Socom, per il periodo dal 21 settembre 1995 all'8 febbraio 1996, istanza aziendale presentata il 27 settembre 1995 con decorrenza 9 agosto 1995, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con esclusione lavoratori sospesi per fine fase lavorativa e/o per fine cantiere. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22536 del 9 aprile 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 luglio 1996 al 7 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Ing. Giovanni Rodio & C. - Impresa costruzioni speciali, con sede in Casalmaiocco (Lodi) e unita' Cantieri Italia Casalmaiocco (Lodi) e ufficio di Bari. Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Giovanni Rodio & C. - Impresa costruzioni speciali, con sede in Casalmaiocco (Lodi) e unita' Cantieri Italia Casalmaiocco (Lodi) e ufficio di Bari, per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997, art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. L'istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 8 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22537 del 9 aprile 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Borrini Costruzioni, con sede in Torino, canteri di Torino e provincia, sede amministrativa di Torino. Parere comitato tecnico del 4 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Borrini Costruzioni, con sede in Torino, cantieri di Torino e provincia, sede amministrativa di Torino, per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996; 2) a seguito dell'approvaziuone del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 15 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Borini Costruzioni, con sede in Torino, cantieri di Torino e provincia, sede amministrativa di Torino, per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 15 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22541 del 9 aprile 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. Osvaldo Cariboni Lecco, con sede in Pescate (Lecco) e unita' di Giammoro (Messina) e Treviso. Parere comitato tecnico del 12 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Osvaldo Caribone Lecco, con sede in Pascate (Lecco) e unita' di Giammoro (Messina) e Treviso, per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 1 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Osvaldo Cariboni Lecco, con sede in Pescate (Lecco) e unita' di Giammoro (Messina) e Treviso, per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22542 del 14 aprile 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 luglio 1996 al 4 luglio 1997, della ditta S.p.a. Carbonsulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unita' di Miniera Monte Sinni (Cagliari). Parere comitato tecnico del 3 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carbonsulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unita' di Miniera Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 luglio 1996 al 4 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1996 con decorrenza 5 luglio 1996; 2) a seguito dell'approvaziuone del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 5 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carbonsulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unita' di Miniera Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 7 gennaio 1997 con decorrenza 5 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22543 del 14 aprile 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.c. a r.l. Cooptex 84, con sede in Ottana (Nuoro) e unita' di Ottana (Nuoro). Comitato tecnico del 21 gennaio 1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattaemnto straordinario di integrazione salariale per crisi azinendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooptex 84, con sede in Ottana (Nuoro) e unita' di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996. L'istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22544 del 14 aprile 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 marzo 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997 con effetto dal 27 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unita' di Trieste, per il periodo dal 27 novembre 1996 al 26 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1997 con decorrenza 27 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22548 del 14 aprile 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 ottobre 1996, e' proposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.L. Societa' Editrice Lombarda, con sede in Milano e unita' di Milano e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'I.N.P.G.I. sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22549 del 14 aprile 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996, della ditta S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina e unita' di Latina. Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996 con effetto dal 1 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.Nuova Dublo, con sede in Latina e unita' di Latina, per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 1 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvdere al pagamento del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 giugno 1994 al 6 giugno 1995, della ditta S.p.a. Officine Pangaro, con sede in Francavilla sul Sinni (Potenza) e unita' di Francavilla sul Sinni (Potenza). Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Pangaro, con sede in Francavilla sul Sinni (Potenza) e unita' di Francavilla sul Sinni (Potenza), per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1994 con decorrenza 7 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvdere al pagamento del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 7 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Pangaro, con sede in Francavilla sul Sinni (Potenza) e unita' di Francavilla sul Sinni (Potenza) e per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 1 dicembre 1994 con decorrenza 7 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22550 del 14 aprile 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Tessile Castrovillari, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unita' di Castrovillari (Cosenza). Parere comitato tecnico del 4 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Tessile Castrovillari, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unita' di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22551 del 14 aprile 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 dicembre 1995 al 3 dicembre 1996, della ditta S.r.l. Comeind, con sede in Napoli e unita' di S. Arpino (Caserta). Parere comitato tecnico del 26 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Comeind con sede in Napoli e unita' di S. Arpino, (Caserta), per il periodo dal 4 dicembre 1995 al 31 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 4 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Comeind, con sede in Napoli e unita' di S. Arpino (Caserta), per il periodo dal 4 giugno 1996 al 3 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 4 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22552 del 14 aprile 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 marzo 1996 al 24 marzo 1997, della ditta S.p.a. T.E.LI. Telefonica Elettrica Ligure, con sede in Roma e unita' di Capezzano Pianore (Lucca), Genova-Berzoli (Genova), S. Stefano Magra (La Spezia) e Savona. Parere comitato tecnico del 25 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T.E.LI. Telefonica Ligure, con sede in Roma e unita' di Capezzano Pianore (Lucca), Genova-Berzoli (Genova), S. Stefano Magra (La Spezia) e Savona, per il periodo dal 25 marzo 1996 al 24 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 25 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22553 del 14 aprile 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996, della ditta S.r.l. Gruppo Ceramiche Vavid, con sede in Napoli e unita' di Altavilla Irpina (Avellino), uffici di Altavilla Irpina (Avellino), uffici di Napoli. Parere comitato tecnico del 22 gennaio 1997 e 27 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale 18 luglio 1995 con effetto dal 23 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gruppo Ceramiche Vavid, con sede in Napoli e unita' di Altavilla Irpina (Avellino), uffici di Altavilla Irpina (Avellino) e uffici di Napoli, per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996, art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 18 luglio 1994 n. 1130 contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.