IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europeee l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, agli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 contenente disposizioni per l'adeguamento derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria 1994); Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568 / 1988; Vista la convenzione tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunita' europee, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1990, intesa a stabilire le modalita' e le condizioni per la concessione delle sovvenzioni previste all'art. 56, paragrafo 2, lettera b), del trattato CECA per progetti da attivare a seguito di mutamenti profondi nel mercato del carbone e dell'acciaio; Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 2 / 2373 / B.13.7 del 4 dicembre 1996, in allegato alla quale figurano i progetti aventi per oggetto premi di partenza, azioni di ricollocamento - outplacement - previsti dalla convenzione citata, per i quali si richiede che il Fondo di rotazione predetto assicuri la quota di cofinanziamento nel corso degli anni 1995 (integrazione), 1996 (integrazione) ed integrazione 1991 ( attivita' formative); Riconosciuta l'esigenza di assicurare il finanziamento della quota nazionale dei progetti ammessi dalla Commissione della Comunita' europea ai benefici di cui al citato art. 56, paragrafo 2, lettera B), del trattato CECA, secondo i criteri della convenzione sopra indicata. Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione dell'Unione europea, ammontanti a circa 43,961 miliardi di lire per gli anni 1995 (integrazione), 1996 (integrazione) e integrazione 1991, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali, valutate complessivamente in lire 39,545 miliardi; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Il programma degli interventi finanziari, per gli anni 1995 (integrazione), 1996 (integrazione) ed integrazione 1991, relativo al cofinanziamento dei progetti ammessi al beneficio degli aiuti finanziari previsti dall'art. 56, paragrafo 2, lettera B), del trattato della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio ammonta a complessive lire 39,545 miliardi, a carico del Fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge n. 183 / 1997. L'elenco dei progetti ammessi e' riportato nelle allegate tabelle A - B che fanno parte integrante della presente delibera. 2. Nel limite dell'ammontare predetto, e secondo le modalita' previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, provvede ad erogare ai singoli beneficiari, su documentata richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riferita a ciascun progetto attuato, la quota di finanziamento di parte nazionale, nella misura massima indicata nei richiamati allegati. 3. Le sovvenzioni comunitarie a titolo dell'art. 56, paragrafo 2, lettera B), del trattato CECA, saranno versate ai beneficiari, per il tramite del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.FO.R.). 4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire negli anni successivi al 1995 e 1996 le erogazioni non effettuate nel corso dei predetti esercizi, e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario. 5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione puo' procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 21 marzo 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 112