IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 ( legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568 / 1988; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183 / 1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Visto la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo; Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, rcante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di attuazione delle misure di cui alla richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita europee n. 2081 / 93 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca Europea per gli Investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2082 / 93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca Europea per gli Investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2084 /93 relativo al Fondo sociale europeo; Visti i Regolamenti (CEE) n. 2083 /93 e n. 2085 /93, recanti disposizioni per l'applicazione degli interventi rispettivamente del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FEOGA orientamento; Visti i quadri comunitari di sostegno e documenti unici di programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi 1, 3 e 4 di cui al regolamento CEE n. 2081 /93; Visti i programmi operativi a titolarita' regionali e multiregionali, approvati dalla Commissione dell'Unione europea contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo, per gli anni 1997 e 1998, a titolo degli obiettivi 1, 3 e 4 di cui al regolamento (CEE) 2081 /93; Viste le determinazioni del comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 del 19 luglio 1996, relative alla soppressione del finanziamento privato previsto per i POM: "Emergenza occupazionale Sud" e "Azioni Innovative e A.T." nonche' alla riduzione al 10% del contributo privato per i P.O. contenenti azioni di formazione continuasse 7.3; Vista la determinazione del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 del 20 febbraio 1997, relative alla rimodulazione al 75% del contributo di Fondo sociale europeo; Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13514 del 14 marzo 1997, concernente il programma degli interventi finanziari relativi al 1997 e 1998 per il cofinanziamento dei programmi ammessi a beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo, pari a complessive lire 2.049,376 miliardi, relative ai quadri comunitari di sostegno ed ai documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 3 e 4, quali risultanti dalle allegate tabelle A, B, e C sono assicurate, per gli anni 1997 e 1998, quanto a lire 1.524,752 miliardi dalle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 / 1987, quanto a lire 274,171 miliardi dai bilanci regionali, quanto a lire 155,538 miliardi da contributi di operatori privati e quanto a lire 94,915 miliardi da altri interventi pubblici di settore. 2. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione grava per lire 730,492 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1997 e per lire 794,260 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1998. 3. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al precedente comma 1, il predetto Fondo di rotazione provvede, in conformita' alle richiamate disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base di apposite richieste fatte pervenire al Fondo predetto a cura dei titolari dei programmi operativi. 4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi agli anni 1997 e 1998 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso dei predetti esercizi in favore degli aventi diritto. 5. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennita' per cassa integrazione mobilita', sgravi contributivi ed istituti similari, nonche' limitatamente alle regioni del centro nord, i costi ammissibili al finanziamento di cui alla legge n. 492 / 1988, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1. I titolari di detti programmi verificano, altresi' che per i progetti presentati dagli enti pubblici economici e societa' pubbliche, la relativa quota nazionale di cofinanziameno sia assicurata con risorse dei propri bilanci. Le risultanze di tale verifica sono comunicate, a cura delle regioni, al Ministero del lavoro e previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al CIPE di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico. 6. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato. 7. A seguito delle verifiche di cui al punto 5, il CIPE, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adotta le necessarie variazioni alla presente delibera. Roma, 21 marzo 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti l'8 maggio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 122