IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche comunitarie  riguardanti l'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e  l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti  normativi comunitari  e, in  particolare, gli  articoli 2  e 3,
relativi  ai  compiti del  CIPE  in  ordine all'armonizzazione  della
politica economica  nazionale con  le politiche  comunitarie, nonche'
l'art.  5 che  ha istituito  il Fondo  di rotazione  per l'attuazione
delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge  19 febbraio 1992, n. 142  (legge comunitaria 1991),
ed  in particolare  gli articoli  74 e  75 concernenti  il richiamato
Fondo di rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 ( legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale,  in attuazione  del predetto art.  56, e'  stato modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568 / 1988;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione della  legge n. 183 / 1987 e  del decreto legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visto la  legge 8 agosto  1995, n.  341, recante misure  dirette ad
accelerare   il  completamento   degli  interventi   pubblici  e   la
realizzazione  dei  nuovi  interventi nelle  aree  depresse,  nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Vista  la  legge   n.  845  del  21  dicembre   1978  e  successive
modificazioni, che all'art.  25 prevede l'istituzione di  un Fondo di
rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;
  Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione;
  Visto l'art.  1, comma 72,  della legge  28 dicembre 1995,  n. 549,
rcante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto  il  decreto del  Ministro  del  tesoro  di concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di
attuazione  delle misure  di cui  alla richiamata  legge 28  dicembre
1995, n. 549;
  Visto il Regolamento (CEE) del  Consiglio delle Comunita europee n.
2081 / 93  relativo alle missioni dei Fondi  a finalita' strutturali,
alla  loro efficacia  e al  coordinamento  dei loro  interventi e  di
quelli  della  Banca  Europea  per gli  Investimenti  e  degli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2082 / 93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi
strutturali, da un lato, e tra  tali interventi e quelli per la Banca
Europea  per  gli Investimenti  e  degli  altri strumenti  finanziari
esistenti;
  Visto il Regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2084 /93 relativo al Fondo sociale europeo;
  Visti  i Regolamenti  (CEE)  n. 2083  /93 e  n.  2085 /93,  recanti
disposizioni per l'applicazione  degli interventi rispettivamente del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del FEOGA orientamento;
  Visti  i  quadri  comunitari  di  sostegno  e  documenti  unici  di
programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi
1, 3 e 4 di cui al regolamento CEE n. 2081 /93;
  Visti   i   programmi   operativi   a   titolarita'   regionali   e
multiregionali,  approvati  dalla   Commissione  dell'Unione  europea
contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo, per gli anni 1997
e 1998, a titolo degli obiettivi 1, 3 e 4 di cui al regolamento (CEE)
2081 /93;
  Viste  le determinazioni  del comitato  di sorveglianza  del quadro
comunitario di sostegno obiettivo 1 del 19 luglio 1996, relative alla
soppressione del finanziamento privato previsto per i POM: "Emergenza
occupazionale  Sud"  e  "Azioni   Innovative  e  A.T."  nonche'  alla
riduzione al 10% del contributo  privato per i P.O. contenenti azioni
di formazione continuasse 7.3;
  Vista  la determinazione  del Comitato  di sorveglianza  del Quadro
comunitario di  sostegno obiettivo 1  del 20 febbraio  1997, relative
alla rimodulazione al 75% del contributo di Fondo sociale europeo;
  Vista la nota  del Ministero del lavoro e  della previdenza sociale
n. 13514 del 14 marzo 1997, concernente il programma degli interventi
finanziari  relativi  al  1997  e 1998  per  il  cofinanziamento  dei
programmi  ammessi a  beneficiare  del contributo  del Fondo  sociale
europeo;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Le  risorse finanziarie  per il cofinanziamento  nazionale delle
azioni del Fondo  sociale europeo, pari a  complessive lire 2.049,376
miliardi, relative ai  quadri comunitari di sostegno  ed ai documenti
unici di  programmazione degli obiettivi  1, 3 e 4,  quali risultanti
dalle allegate tabelle A, B, e C sono assicurate, per gli anni 1997 e
1998, quanto a lire 1.524,752 miliardi dalle disponibilita' del Fondo
di rotazione di  cui all'art. 5 della  legge n. 183 /  1987, quanto a
lire 274,171  miliardi dai bilanci  regionali, quanto a  lire 155,538
miliardi da  contributi di operatori  privati e quanto a  lire 94,915
miliardi da altri interventi pubblici di settore.
  2. Il finanziamento a carico del  Fondo di rotazione grava per lire
730,492 miliardi a carico dell'esercizio  finanziario 1997 e per lire
794,260 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1998.
  3. Ai fini dell'attuazione delle  azioni di cui al precedente comma
1,  il predetto  Fondo  di rotazione  provvede,  in conformita'  alle
richiamate disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base di
apposite  richieste fatte  pervenire  al Fondo  predetto  a cura  dei
titolari dei programmi operativi.
  4.  Il  Fondo  di  rotazione e'  autorizzato  a  proseguire,  negli
esercizi successivi  agli anni 1997 e  1998 e comunque fino  a quando
perdura l'intervento  comunitario, le  erogazioni non  effettuate nel
corso dei predetti esercizi in favore degli aventi diritto.
  5. I  titolari dei  programmi verificano  che gli  operatori, nella
elaborazione  dei  progetti  formativi, inseriscano  fra  i  relativi
costi,  anche quelli  gravanti  sulla finanza  pubblica  a titolo  di
indennita' per  cassa integrazione mobilita', sgravi  contributivi ed
istituti  similari, nonche'  limitatamente  alle  regioni del  centro
nord, i costi ammissibili al finanziamento di cui alla legge n. 492 /
1988, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico
del Fondo di  rotazione e dei bilanci regionali,  come determinate al
precedente  comma  1.  I  titolari  di  detti  programmi  verificano,
altresi' che per i progetti  presentati dagli enti pubblici economici
e societa'  pubbliche, la relativa quota  nazionale di cofinanziameno
sia assicurata con risorse dei  propri bilanci. Le risultanze di tale
verifica  sono comunicate,  a cura  delle regioni,  al Ministero  del
lavoro e previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della
sottoposizione  al CIPE  di  apposita delibera  di rimodulazione  del
cofinanziamento nazionale pubblico.
  6. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed
i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i
finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi.
A tal  fine essi  dovranno adeguarsi tempestivamente  alle iniziative
assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato.
  7.  A seguito  delle  verifiche di  cui  al punto  5,  il CIPE,  su
proposta del Ministero del lavoro  e della previdenza sociale, adotta
le necessarie variazioni alla presente delibera.
   Roma, 21 marzo 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti l'8 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 122