IL RETTORE
-  Veduto  il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Istruzione  Superiore
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
-  Veduto  il  Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito
nella Legge 2 gennaio 1936 n. 7')
- Veduto il regio decreto 30 Settembre  1938  n.  1652  e  successive
modificazioni;
- Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217;
- Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28;
- Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162;
- Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341;
- Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257;
- Veduto il D.M. 11 maggio 1995;
- Veduto il D.P.R . 30 dicembre 1995 relativo all'aprovazione del pi-
ano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96;
- Veduto il D.M. 3 luglio 1996;
-  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  Statuto formulate dalle
Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia;
- Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592;
- Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996;
- Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi  di
Pavia,   emanato   con  decreto  rettorale  del  12  settembre  1996,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta  Ufficiale
n.  224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici
e che il loro inserimento e' previsto nel  regolamento  didattico  di
Ateneo;
-  Considerato  che  nelle more dell'approvazione e di emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi  di  laurea,  di  diploma  e  delle  scuole  di
specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio  statuto, emanato ai
sensi dell'art. 17 del Testo Unico piu' sopra citato e approvato  con
Regio  Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con R.D. 13.10.1927 n.
2229 e successive modificazioni;
- Considerata la necessita'  di  procedere,  ad  una  riarticolazione
dello  Statuto  contenente  gli  ordinamenti  didattici  dei corsi di
laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione
                               DECRETA
Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di  Pavia  approvato   e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           ARTICOLO UNICO
Dopo l'art. 653 del vigente testo dello Statuto, al titolo XV  e  con
scorrimento  automatico  degli articoli successivi, viene inserita la
Scuola di Specializzazione in GINECOLOGIA ED  OSTETRICIA  secondo  il
seguente  articolato  che  sostituisce  interamente  quello rubricato
sotto  il  titolo  "scuola  di  specializzazione  in  ginecologia  ed
ostetricia" del vigente statuto:
Art.  1  E' costituita la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e
Ostetricia presso l'universita' degli Studi di Pavia (Sede di Pavia).
La scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia  articolata
in due indirizzi:
a) Ginecologia e Ostetricia;
b) Fisiopatologia della riproduzione umana;
risponde   alle  norme  generali  delle  Scuole  di  Specializzazione
dell'area medica.
Art. 2 La Scuola ha  lo  scopo  di  formare  medici  specialisti  nel
settore  professionale  delle  scienze  ostetriche  e  ginecologiche,
compresa la fisiopatologia della riproduzione umana.
Art. 3 La Scuola rilascia il titolo di Specialista in  Ginecologia  e
Ostetricia.
Art. 4 Il corso ha la durata di 5 anni.
Art.  5 Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della I
Facolta' di Medicina e  Chirurgia  dell'Universita'  degli  Studi  di
Pavia   (sede   di  Pavia),  dell'Istituto  di  Clinica  Ostetrica  e
Ginecologica dell'Universita' di  Pavia,  Sede  Amministrativa  della
Scuola,  e  quelle  dell'I.R.C.C.S.  Policlinico  S.  Matteo di Pavia
individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6  comma  2  del
D.l.  502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai
settori scientifico-disciplinari di cui  al  successivo  art.  8  del
presente statuto e a quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti
aree funzionari e discipline.
Art.  6 In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
5 per ciascun anno (4 con indirizzo Ginecologia e Ostetricia e 1  con
indirizzo  Fisiopatologia  della riproduzione umana) di corso, per un
totale di 25 specializzandi.
Art. 7 Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione  i  laureati
in Medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla Scuola e' richiesto il
possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.
Art.  8  Gli  insegnamenti  relativi a ciascuna area di addestramento
professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari  sono
i seguenti:
A. Area propedeutica
Obiettivo:   lo   specializzando   deve   apprendere   le  conoscenze
fondamentali di biologia cellulare e molecolare del  differenziamento
e della proliferazione cellulare.
Settori:        E04B    Biologia molecolare
                E09B    Istologia
                E11B    Biologia Applicata
                F03X    Genetica Medica
B. Area di Oncologia
Obiettivo:  lo  specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  eziopatogenetici  che  determinano  lo   sviluppo   della
malattia neoplastica.
Settori:        F04A    Patologia generale
                F04C    Oncologia medica
C. Area di Laboratorio e Diagnostica oncologica
Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche nei settori di  laboratorio  applicati
alla  patologia  ostetrica  e ginecologica, comprese citopatologia ed
istopatologia, e diagnostica per immagini
Settori:        F04B    Patologia clinica
                F06A    Anatomia Patologica
                F18X    Diagnostica per immagini
D. Area di Oncologia medica
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e
tecniche   e   la  pratica  clinica  necessarie  per  la  valutazione
epidemiologica e per la  prevenzione,  diagnosi  e  cura  dei  tumori
solidi.
Settori:        F04B    Patologia Clinica
                F04C    Oncologia Medica
E. Area di Epidemiologia e prevenzione
Obiettivo:  conoscere  i  principi  di  epidemiologia  e  di medicina
preventiva applicati all'Oncologia.
Settori:        F01X    Statistica medica
                F22A    Igiene generale ed applicata
F. Area di Ginecologia
Obiettivo:  lo  specializzando   deve   acquisire   le   fondamentali
conoscenze  teoriche  e  tecniche  necessarie per la diagnostica e la
terapia, in particolare chirurgica,  delle  patologie  ginecologiche;
deve  infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le
norme di buona pratica clinica.
Settori:         F08A   Chirurgia generale
                 F08B   Chirurgia plastica
                 F10X   Urologia
                 F20X   Ginecologia ed ostetricia
                 F21X   Anestesiologia
G. Area dell'Ostetricia
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e
pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza  e  del  parto,
alle attivita' diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle
attivita'  terapeutiche,  in particolare di tipo chirurgico, indicate
per tali patologie
Settori:        F20X    Ginecologia ed ostetricia
                F21X    Anestesiologia
a) indirizzo di ginecologia ed ostetricia
H. Area della ginecologia oncologica
Obiettivo: lo  specializzando  deve  conseguire  conoscenze  avanzate
teoriche  e  di  pratica  clinica  necessarie per la diagnosi, cura e
trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.
Settori:        F04C    Oncologia medica
                F18X    Diagnostica per immagini e radioterapia
                F20X    Ginecologia ed ostetricia
                F21X    Anestesiologia
b) indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana
I. Area della Fisiopatologia della riproduzione umana
Obiettivo: lo specializzando deve saper mettere in essere le tecniche
di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge e  della
deontologia.
Settori:        E09B    Istologia
                F07F    Endocrinologia
                F20X    Ginecologia ed ostetricia
                F22B    Medicina legale
Art.  9.  L'attivita'  didattica  comprende  ogni  anno  200 ore   di
didattica formale e seminariale ed  attivita'  di  tirocinio  guidate
sino  a  raggiungere  l'orario  annuo  complessivo  previsto  per  il
personale medico  a  tempo  pieno  operante  nel  Servizio  Sanitario
Nazionale.
   La  frequenza  della didattica formale e seminariale avviene nelle
diverse aree come segue:
     I Anno
Area propedeutica (ore 80)
E04B   Biologia molecolare            ore 15
E09B   Istologia                      ore 30
E11B   Biologia Applicata             ore 15
F03X   Genetica medica                ore 20
Area della ginecologia (ore 60)
F20X   Ginecologia e ostetricia       ore 60
Area dell'ostetricia (ore 60)
F20X   Ginecologia e ostetricia       ore 60
     II Anno
Area di oncologia (ore 30)
F04A   Patologia Generale             ore 15
F04C   Oncologia Medica               ore 15
Area di laboratorio e diagnostica oncologica (ore 70)
F04B   Patologia Clinica              ore 10
F06A   Anatomia Patologica            ore 30
F18X   Diagnostica per Immagini       ore 30
Area di ginecologia (ore 70)
F20X   Ginecologia e ostetricia       ore 30
F08A   Chirurgia Generale             ore 40
Area dell'ostetricia (ore 30)
F20X   Ginecologia e Ostetricia       ore 30
     III Anno
Area di oncologia medica (ore 30)
F04B   Patologia Clinica              ore 15
F04C   Oncologia Medica               ore 15
Area di epidemiologia e prevenzione (ore 30)
F01X   Statistica Medica              ore 15
F06A   Igiene generale e applicata    ore 15
Area di ginecologia (ore 70)
F20X   Ginecologia e ostetricia       ore 40
F08A   Urologia                       ore 30
Area di ostetricia (ore 70)
F20X   Ginecologia e ostetricia       ore 40
F21X   Anestesiologia                 ore 30
     IV Anno
Area di ginecologia (ore 55)
F20X   Ginecologia e ostetricia       ore 30
F08B   Chirurgia plastica             ore 15
F21X   Anestesiologia                 ore 10
Area dell'ostetricia (ore 40)
F20X   Ginecologia e ostetricia       ore 30
F21X   Anestesiologia                 ore 10
Area della ginecologia oncologica (ore 35)
F04C   Oncologia medica               ore 20
F18X   Diagnostica per immagini       ore 15
Area della fisiopatologia della riproduzione umana (ore 70)
F09B   Istologia                      ore 10
F07E   Endocrinologia                 ore 40
F22B   Medicina legale                ore 20
V anno
a) indirizzo di ginecologia e ostetricia
Area della ginecologia oncologica (ore 200)
F04C   Oncologia Medica               ore 50
F18X   Diagnostica per immagini       ore 50
F20X   Ginecologia e ostetricia       ore 50
F21X   Anestesiologia                 ore 50
b) indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana
Area della fisiopatologia della riproduzione umana (ore 200)
F09B   Istologia                      ore 50
F07E   Endocrinologia                 ore 50
F20X   Ginecologia e ostetricia       ore 50
F22B   Medicina legale                ore 50
Art.  10.  Durante  5  anni  di  corso  e' richiesta la frequenza nei
seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori che garantiscono,
oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un  congruo  addestramento
professionale  pratico  compreso  il tirocinio nella misura stabilita
dalle normative comunitarie (l.428/1990 e D.lgs 257/1991):
- Istituto di Clinica Ostetrica e  Ginecologica  dell'Universita'  di
Pavia  della  Facolta'  di Medicina e Chirurgia I dell'Universita' di
Pavia.
-  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  attivare  convenzioni  con
Divisioni Universitarie o Ospedaliere o altre Strutture Convenzionate
con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale  della  Lombardia  o di altre
Regioni Italiane secondo i requisiti di idoneita' di cui  all'art.  7
del  D.L/vo 257/1991, o comunque che abbiano i requisiti di idoneita'
richiesti.
   La frequenza nelle varie aree per 200  ore  annue  complessive  di
didattica  formale e seminariale piu' le ore di tirocinio guidate, da
effettuare frequentando le strutture sanitarie della Scuola,  sino  a
raggiungere  l'orario  annuo  complessivo  previsto  per il personale
medico a tempo  pieno  operante  nel  servizio  Sanitario  Nazionale,
avverra'  secondo  delibera  del consiglio della Scuola, nel rispetto
degli obiettivi generali e di quelli  da  raggiungere  nelle  diverse
aree,  degli  obiettivi specifici e' dei relativi settori scientifico
disciplinari riportati all'art. 8.
Art. 11 Il Consiglio della Scuola, al fine di ottenere la  formazione
di  medici  specialisti  in  Ginecologia  e  Ostetricia  secondo  gli
obiettivi generali e  quelli  specifici  delle  diverse  aree  e  dei
relativi   settori  scientifico-disciplinari  riportati  all'art.  8,
nonche' gli standards  complessivi  di  addestramento  professionale,
determina, nel rispetto dei diritti dei malati:
        a)  la  tipologia  delle  opportune  attivita' didattiche ivi
comprese  le  attivita'  pratiche  cliniche,  di  laboratorio  e   di
tirocinio;
        b)  la  suddivisione  nei  periodi  temporali  dell'attivita'
didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di
tutorato.
        Il piano dettagliato delle attivita' formative e'  deliberato
dal  Consiglio  della  Scuola  e  reso pubblico nel Manifesto annuale
degli  Studi.
Art 12.  Per tutta la durata della  Scuola  gli  specializzandi  sono
guidati  nel  loro percorso formativo da tutori designati annualmente
dal  Consiglio  della  Scuola.    Lo  svolgimento  dell'attivita'  di
tirocinio  e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia stata affidata la responsabilita' didattica, in servizio
nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
Art.  13.    Il  Consiglio della Scuola puo' autorizzare la frequenza
all'estero di strutture universitarie ed extrauniversitarie  coerenti
con  le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,   il   Consiglio  della  Scuola  puo'  riconoscere  utile
l'attivita' svolta nelle suddette strutture,  sulla  base  di  idonea
documentazione.
Art.  14.    Per  essere  ammesso  all'esame  finale  di  diploma, lo
specializzando  deve  dimostrare  d'aver   raggiunto   una   completa
preparazione  professionale  specifica,  basata  sulla  dimostrazione
d'aver personalmente eseguito  atti  medici  specialistici,  come  di
seguito indicato:
- 6 mesi di chirurgia generale;
-  attivita'  di  diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica
per almeno 250 casi
- attivita' diagnostica e  prevenzione  di  patologie  gravidiche  in
almeno 250 casi;
-  almeno  50  interventi  di alta chirurgia, dei quali almeno il 15%
condotti come primo operatore
- almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno  il  20%
condotti come primo operatore;
- almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40%
condotti come primo operatore.
Per  l'indirizzo  in Fisiopatologia della riproduzione umana la parte
chirurgica e' ridotta del 20% e lo Specializzando deve aver  eseguito
procedure  di  fecondazione assistita in almeno 150 casi dei quali il
25% condotte come responsabile delle procedure.
Infine, lo specializzando  deve  aver  partecipato  alla  conduzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
Art. 15. Per tutto quanto non previsto dal  presente  statuto  si  fa
riferimento alle norme generali delle Scuole di Specializzazione.
Norme  transitorie.  A  partire  dall'anno  accademico  in  cui avra'
applicazione il presente Statuto, si avra' annualmente  l'attivazione
progressiva   della   Scuola   secondo   il   nuovo   ordinamento   e
corrispondentemente,  la  disattivazione  progressiva  della   Scuola
secondo il vecchio ordinamento.
Pavia, li' 5 maggio 1997
                                                   Il rettore: SCHMID