IL MINISTRO DEL TESORO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art.  3, comma 214, della  legge 23 dicembre 1996,  n. 662,
che stabilisce che  con decreto del Ministro del  tesoro, di concerto
col  Ministro dell'interno,  sono  disciplinati  modalita' e  termini
degli accreditamenti  di somme spettanti  alle province, ai  comuni e
alle comunita' montane;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che
disciplina  l'accreditamento  ai  predetti enti  locali  delle  somme
attribuite dal  Ministero dell'interno per  l'anno 1997 a  valere sul
fondo ordinario,  fondo consolidato, fondo perequativo,  fondo per lo
sviluppo  degli  investimenti e  fondo  nazionale  ordinario per  gli
investimenti;
  Considerato che, in aggiunta  ai trasferimenti sopra richiamati, il
Ministro  dell'interno  e' tenuto  nell'anno  1997  ad attribuire  ai
medesimi enti locali ulteriori trasferimenti;
  Considerato che la procedura  di accreditamento stabilita dall'art.
9  della citata  legge  n.  30 del  1997  costituisce una  disciplina
speciale che, seppure dettata esclusivamente per i fondi ivi indicati
dovuti per l'anno 1997 agli enti locali, e' preordinata a determinare
i criteri  di accreditamento  dei trasferimenti comunque  dovuti agli
enti locali;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   estendere  detta   procedura   di
accreditamento anche ai trasferimenti  non contemplati dal richiamato
art.  9  ma che  il  Ministero  dell'interno  e' comunque  tenuto  ad
attribuire nel corso dell'anno 1997;
  Considerata  l'opportunita' di  emanare disposizioni  di attuazione
del citato art. 3, comma 214, della legge n. 662 del 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La procedura di accreditamento  dei trasferimenti statali di cui
all'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con
modificazioni dalla legge  28 febbraio 1997, n. 30,  si applica anche
ai trasferimenti,  diversi da quelli  ivi indicati, che  il Ministero
dell'interno e' tenuto ad attribuire nell'anno 1997 alle province, ai
comuni e  alle comunita' montane.  Una volta determinati  gli importi
dovuti ai  singoli enti  il Ministero  dell'interno provvede  a darne
tempestiva  comunicazione   alle  competenti  sezioni   di  tesoreria
provinciale dello Stato.