IL MINISTRO DEL TESORO di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, sono disciplinati modalita' e termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle comunita' montane; Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'accreditamento ai predetti enti locali delle somme attribuite dal Ministero dell'interno per l'anno 1997 a valere sul fondo ordinario, fondo consolidato, fondo perequativo, fondo per lo sviluppo degli investimenti e fondo nazionale ordinario per gli investimenti; Considerato che, in aggiunta ai trasferimenti sopra richiamati, il Ministro dell'interno e' tenuto nell'anno 1997 ad attribuire ai medesimi enti locali ulteriori trasferimenti; Considerato che la procedura di accreditamento stabilita dall'art. 9 della citata legge n. 30 del 1997 costituisce una disciplina speciale che, seppure dettata esclusivamente per i fondi ivi indicati dovuti per l'anno 1997 agli enti locali, e' preordinata a determinare i criteri di accreditamento dei trasferimenti comunque dovuti agli enti locali; Ravvisata l'opportunita' di estendere detta procedura di accreditamento anche ai trasferimenti non contemplati dal richiamato art. 9 ma che il Ministero dell'interno e' comunque tenuto ad attribuire nel corso dell'anno 1997; Considerata l'opportunita' di emanare disposizioni di attuazione del citato art. 3, comma 214, della legge n. 662 del 1996; Decreta: Art. 1. 1. La procedura di accreditamento dei trasferimenti statali di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si applica anche ai trasferimenti, diversi da quelli ivi indicati, che il Ministero dell'interno e' tenuto ad attribuire nell'anno 1997 alle province, ai comuni e alle comunita' montane. Una volta determinati gli importi dovuti ai singoli enti il Ministero dell'interno provvede a darne tempestiva comunicazione alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.