IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto  - legge 23 febbraio 1995, n.  41, convertito, con
modificazioni,  dalla legge  22  marzo 1995,  n.  85, recante  misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione
nelle aree depresse;
  Visti il decreto  - legge 24 aprile 1995, n.  123, ed il successivo
in data 23 giugno 1995,  n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341,  recante misure dirette ad accelerare il
completamento degli interventi pubblici  e la realizzazione dei nuovi
interventi nelle aree depresse, ed  in particolare l'art. 2, comma 2,
che demanda al  CIPE l'individuazione dei criteri,  delle modalita' e
le procedure di funzionamento del Fondo, nel rispetto delle decisioni
dell'Unione europea;
  Vista  la decisione  della Commissione  europea del  1 marzo  1995,
notificata con lettera prot. n. SG(95) D / 3693 del 24 marzo 1995;
  Vista la propria deliberazione del 10 maggio 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio1995;
  Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e
medie imprese, oggetto della  comunicazione della Commissione europea
n. 96 / C 213 / 04 del 23 luglio 1996;
  Visto l'art. 2,  comma 132, della legge 23 dicembre  1996 n 662, in
tema di acquisizioni di partecipazioni  azionarie da parte della RIBS
S.p.a.
  Considerato   che   appare   necessario  apportare   modifiche   ed
integrazioni  ai  criteri,  alle   modalita'  ed  alle  procedure  di
funzionamento del Fondo, tali da  rendere lo strumento agevolativo in
discorso   maggiormente  rispondente   alle  finalita'   della  legge
istitutiva  ed a  quanto  stabilito dalla  Commissione europea  nella
summenzionata decisione del 1 marzo 1995;
  Vista la nota del Ministero del tesoro n. 170438 del 14 marzo 1997;
  Ritenuta,  per esigenze  di  maggior  chiarezza, l'opportunita'  di
approvare  anche il  testo della  summenzionata deliberazione  del 10
maggio 1995 coordinato con le modifiche ed integrazioni approvate con
la presente deliberazione;
  Udita la  proposta del Ministro del  tesoro e del bilancio  e della
programmazione  economica,  sulla  quale   ha  espresso  il  previsto
concerto il sottosegretario delegato  dal Ministro dell'indutria, del
commercio e dell'artigianato;
                              Delibera:
  1.  Sono  approvate  le  seguenti modifiche  ed  integrazioni  alla
deliberazione del 10 maggio 1995 di cui alle premesse:
  Punto 4:
  sostiture  con  il  seguente   testo:  "Possono  beneficiare  degli
interventi del fondo le imprese  aventi sede legale e amministrativa,
o   amministrativa  se   diversa   da  quella   legale,  nelle   zone
dell'obiettivo 1  e rispondenti ai  parametri di cui  alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di  Stato alle PMI, vigente alla data
di presentazione della domanda alla banca".
  Punto 8:
   sostituire "1,50" con "2%";
  dopo le  parole "4,50% annuo"  inserire le parole  "(equivalente al
2,225% semestrale)".
  Punto 9:
   abrogato.
  Punto 11:
  sostituire  con  il  seguente  testo: "La  garanzia  del  Fondo  e'
cumulabile con  altre forme  di garanzia private  e consortili  ed e'
attivabile  dopo l'avvio  da  parte della  banca  delle procedure  di
recupero del  credito nei  confronti del  debitore, procedure  che la
stessa curera'  anche nell'interesse del  Fondo. La garanzia  opera a
copertura del 60% del credito vantato dalla banca (rate scadute e non
pagate,  interessi anche  di mora  in misura  non superiore  al tasso
contrattuale sino all'avvio della procedura  di recupero e capitale a
scadere)  nei  confronti  del  debitore al  momento  di  avvio  delle
procedure  di recupero,  nei limiti  dell'importo massimo  di cui  al
punto 8 e salvo quanto disposto al punto 13. Le somme successivamente
recuperate andranno  dapprima a decurtazione del  credito della banca
rimasto scoperto  e, per il  residuo, al  Fondo a ristoro  parziale o
totale della somma da questo precedentemente liquidata".
  Punto 12:
   abrogato.
  Punto 18:
   sostituire "0,75%" con "1%".
  Punto 19:
  dopo le parole "quanto stabilito" sostituire le parole "ai punti 9,
11 e 12" con le parole "al punto 11".
  Punto 20:
  sostituire con il seguente testo:  "La garanzia del Fondo opera nei
confronti delle  acquisizioni di  partecipazioni compiute  da banche,
fondi  chiusi e  istituti  finanziari iscritti  nell'albo  di cui  al
richiamato art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
con  esclusione   delle  societa'  ed  enti   interamente  posseduti,
direttamente  o  indirettamente,  dallo   Stato,  in  favore  di  PMI
costituite sotto forma di societa' di capitali.
  Ai sensi dell'art.  2, comma 132, della legge 23  dicembre 1996, n.
662, la  RIBS S.p.a.,  puo' partecipare ad  operazioni di  aumento di
capitale, restando comunque escluso l'intervento del Fondo a garanzia
delle predette operazioni".
  Punto 21:
  sostituire  con il  seguente  testo: "Il  Fondo  puo' prestare  una
garanzia pari al 60% dell'ammontare della partecipazione, a fronte di
un versamento una tantum pari allo 0,75% dello stesso ammontare. Sono
escluse  dalla  garanzia,  oltre  alle  operazioni  effettuate  dalle
societa' ed enti interamente  posseduti direttamente o indirettamente
dello  Stato,  anche quelle  operazioni  che  comportino per  i  soci
dell'impresa l'impegno,  in qualunque  forma espresso,  al riacquisto
delle azioni o quote acquisite dalle banche, dai fondi chiusi o dagli
istituti finanziari di cui al precedente punto 20".
  Punto 26:
  dopo le parole "indebitamento esistente" sostituire le parole "alla
data di cui al punto 6" con le parole "alle date di cui al successivo
punto 30".
  Punto 30:
  sostituire  con il  seguente testo:  "L'intervento del  Fondo sara'
possibile  con   riferimento  a  operazioni  di   consolidamento  che
rimangano entro il minore dei tre limiti costituiti:
  dall'indebitamento  a breve  esistente alla  data del  30 settembre
1994;
  dall'indebitamento   a   breve  risultante   dall'ultimo   bilancio
approvato o dalla  documentazione sostitutiva di cui al  punto 25 per
le ditte  individuali e le  societa' di persone.  Qualora l'esercizio
cui l'ultimo  bilancio approvato  o la documentazione  sostitutiva si
riferiscono sia  chiuso da oltre  otto mesi, andra'  redatta apposita
situazione patrimoniale semestrale approvata  dagli organi sociali o,
per le ditte individuali e le societa' di persone; dal titolare o dai
soci, come prescritto al punto 25;
  dall'importo  ottenuto moltiplicando  per 10  il potenziale  flusso
finanziario generato dalla gestione cosi' come risultante dall'ultimo
bilancio approvato ovvero dalla  documentazione sostitutiva di cui al
punto  25,   in  data  comunque   non  anteriore  a  15   mesi  dalla
presentazione della domanda".
  Punto 37:
   primo e terzo capoverso abrogati.
  Punto 44:
  sostituire le parole "3 gennaio 1995" con le parole "1 marzo 1995".
  2. E'  approvato in  allegato il testo  della deliberazione  del 10
maggio 1995,  coordinato con le  modifiche ed integrazioni di  cui al
precedente  punto 1.  L'allegato fa  parte integrante  della presente
deliberazione.
   Roma, 21 marzo 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 27 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 194