IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto - legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse; Visti il decreto - legge 24 aprile 1995, n. 123, ed il successivo in data 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, ed in particolare l'art. 2, comma 2, che demanda al CIPE l'individuazione dei criteri, delle modalita' e le procedure di funzionamento del Fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea; Vista la decisione della Commissione europea del 1 marzo 1995, notificata con lettera prot. n. SG(95) D / 3693 del 24 marzo 1995; Vista la propria deliberazione del 10 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio1995; Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, oggetto della comunicazione della Commissione europea n. 96 / C 213 / 04 del 23 luglio 1996; Visto l'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996 n 662, in tema di acquisizioni di partecipazioni azionarie da parte della RIBS S.p.a. Considerato che appare necessario apportare modifiche ed integrazioni ai criteri, alle modalita' ed alle procedure di funzionamento del Fondo, tali da rendere lo strumento agevolativo in discorso maggiormente rispondente alle finalita' della legge istitutiva ed a quanto stabilito dalla Commissione europea nella summenzionata decisione del 1 marzo 1995; Vista la nota del Ministero del tesoro n. 170438 del 14 marzo 1997; Ritenuta, per esigenze di maggior chiarezza, l'opportunita' di approvare anche il testo della summenzionata deliberazione del 10 maggio 1995 coordinato con le modifiche ed integrazioni approvate con la presente deliberazione; Udita la proposta del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla quale ha espresso il previsto concerto il sottosegretario delegato dal Ministro dell'indutria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: 1. Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione del 10 maggio 1995 di cui alle premesse: Punto 4: sostiture con il seguente testo: "Possono beneficiare degli interventi del fondo le imprese aventi sede legale e amministrativa, o amministrativa se diversa da quella legale, nelle zone dell'obiettivo 1 e rispondenti ai parametri di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della domanda alla banca". Punto 8: sostituire "1,50" con "2%"; dopo le parole "4,50% annuo" inserire le parole "(equivalente al 2,225% semestrale)". Punto 9: abrogato. Punto 11: sostituire con il seguente testo: "La garanzia del Fondo e' cumulabile con altre forme di garanzia private e consortili ed e' attivabile dopo l'avvio da parte della banca delle procedure di recupero del credito nei confronti del debitore, procedure che la stessa curera' anche nell'interesse del Fondo. La garanzia opera a copertura del 60% del credito vantato dalla banca (rate scadute e non pagate, interessi anche di mora in misura non superiore al tasso contrattuale sino all'avvio della procedura di recupero e capitale a scadere) nei confronti del debitore al momento di avvio delle procedure di recupero, nei limiti dell'importo massimo di cui al punto 8 e salvo quanto disposto al punto 13. Le somme successivamente recuperate andranno dapprima a decurtazione del credito della banca rimasto scoperto e, per il residuo, al Fondo a ristoro parziale o totale della somma da questo precedentemente liquidata". Punto 12: abrogato. Punto 18: sostituire "0,75%" con "1%". Punto 19: dopo le parole "quanto stabilito" sostituire le parole "ai punti 9, 11 e 12" con le parole "al punto 11". Punto 20: sostituire con il seguente testo: "La garanzia del Fondo opera nei confronti delle acquisizioni di partecipazioni compiute da banche, fondi chiusi e istituti finanziari iscritti nell'albo di cui al richiamato art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con esclusione delle societa' ed enti interamente posseduti, direttamente o indirettamente, dallo Stato, in favore di PMI costituite sotto forma di societa' di capitali. Ai sensi dell'art. 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la RIBS S.p.a., puo' partecipare ad operazioni di aumento di capitale, restando comunque escluso l'intervento del Fondo a garanzia delle predette operazioni". Punto 21: sostituire con il seguente testo: "Il Fondo puo' prestare una garanzia pari al 60% dell'ammontare della partecipazione, a fronte di un versamento una tantum pari allo 0,75% dello stesso ammontare. Sono escluse dalla garanzia, oltre alle operazioni effettuate dalle societa' ed enti interamente posseduti direttamente o indirettamente dello Stato, anche quelle operazioni che comportino per i soci dell'impresa l'impegno, in qualunque forma espresso, al riacquisto delle azioni o quote acquisite dalle banche, dai fondi chiusi o dagli istituti finanziari di cui al precedente punto 20". Punto 26: dopo le parole "indebitamento esistente" sostituire le parole "alla data di cui al punto 6" con le parole "alle date di cui al successivo punto 30". Punto 30: sostituire con il seguente testo: "L'intervento del Fondo sara' possibile con riferimento a operazioni di consolidamento che rimangano entro il minore dei tre limiti costituiti: dall'indebitamento a breve esistente alla data del 30 settembre 1994; dall'indebitamento a breve risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla documentazione sostitutiva di cui al punto 25 per le ditte individuali e le societa' di persone. Qualora l'esercizio cui l'ultimo bilancio approvato o la documentazione sostitutiva si riferiscono sia chiuso da oltre otto mesi, andra' redatta apposita situazione patrimoniale semestrale approvata dagli organi sociali o, per le ditte individuali e le societa' di persone; dal titolare o dai soci, come prescritto al punto 25; dall'importo ottenuto moltiplicando per 10 il potenziale flusso finanziario generato dalla gestione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla documentazione sostitutiva di cui al punto 25, in data comunque non anteriore a 15 mesi dalla presentazione della domanda". Punto 37: primo e terzo capoverso abrogati. Punto 44: sostituire le parole "3 gennaio 1995" con le parole "1 marzo 1995". 2. E' approvato in allegato il testo della deliberazione del 10 maggio 1995, coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1. L'allegato fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 21 marzo 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 27 maggio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 194