Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nelle riunioni tenutesi nei giorni 5 febbraio e 10 aprile 1997; Visti il proprio parere, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 1994, favorevole all'ampliamento della zona di produzione del formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana", riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993, al territorio dei seguenti comuni tutti appartenenti alla provincia di Foggia e rientranti nell'area geografica denominata "Capitanata": Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, S. Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo, Manfredonia, Apricena, Cerignola, Foggia, Lucera e Torremaggiore e la proposta, anch'essa pubblicata nella citata Gazzetta Ufficiale, della conseguente integrazione del disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana", limitatamente all'art. 2, mediante l'aggiunta di un comma recante l'indicazione dei predetti comuni e all'art. 4, mediante l'aggiunta del comma 5, relativo alla qualificazione di "Capitanata" da usare nella designazione e presentazione di detto formaggio, prodotto nella zona sopra individuata; Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati e dalla regione Campania, avverso la delimitazione della zona di produzione ricadente nel territorio sopra descritto in quanto ritenuta, a giudizio degli istanti, di maggiore ampiezza di quella nella quale sussistono i presupposti ed i requisiti; Vista la ulteriore documentazione pervenuta a sostegno della richiesta di ampliamento da parte degli interessati e dall'Assessorato all'agricoltura della provincia di Foggia al fine di mantenere la limitazione territoriale riportata nel citato parere; Vista la istanza presentata dalla regione Campania intesa ad ottenere l'ampliamento della zona di produzione del formaggio di cui trattasi ad alcuni comuni ricadenti in provincia di Napoli; Viste le risultanze di una riunione tecnica tenutasi con gli interessati, con la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni territorialmente interessate Campania e Puglia, non avendo partecipato il rappresentante della regione Lazio, allo scopo sia di definire, nel rispetto della tradizione e della realta' produttiva, l'ambito territoriale della zona geograficamente individuata come Capitanata interessata alla produzione del formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" sia di esaminare la richiesta di integrare la zona di produzione di detto formaggio a denominazione di origine ricadente nel territorio in provinciadi Napoli e di fatto limitata ai comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Pozzuoli e Qualiano e conclusasi con il mandato affidato, da parte dei partecipanti, alla regione Campania e alla regione Puglia di definire, di comune accordo e per le parti di competenza, la perimetrazione delle zone di produzione del formaggio in questione; Vista la nota datata 1 aprile 1996 con la quale la regione Puglia ha inviato la propria decisione e le motivazioni giustificative della nuova delimitazione della zona di produzione costituita dai comuni ricadenti in provincia di Foggia, da comprendere in tutto o in parte nell'area geografica individuata con il nome di Capitanata e con la possibilita' di utilizzare nella designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana", da prodursi in detto territorio, anche la qualificazione "Capitanata"; Visto il regolamento (CE) n. 1107 / 1996 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081 / 1992 del Consiglio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 21 giugno 1966) con il quale il formaggio a denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" e' stato registrato come denominazione di origine protetta (D.O.P.) Vista la nota datata 24 ottobre 1996 con la quale la regione Campania ha trasmesso la propria decisione, corredata delle motivazioni giustificative, concernente l'integrazione della zona di produzione richiesta, relativamente al territorio ricadente nella provincia di Napoli, del formaggio divenuto a denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana"; Considerato che la regione Campania, nella citata comunicazione del 24 ottobre 1996, che richiamava la precedente nota del 2 luglio 1996, ha ritenuto che l'area di produzione del formaggio in argomento oltre al territorio costituito dai comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Pozzuoli e Qualiano debba comprendere anche: l'intero territorio dei comuni di Cardito, Sant'Antimo, Nola, Caivano, Frattamaggiore, Frattaminore, Melito di Napoli, Mugnano, Villaricca, Calvizzano, Arzano, Casoria, Afragola, Marigliano, Palma Campania, San Vitaliano, Casalnuovo, San Gennaro Vesuviano; la parte del comune di Pollena Trocchia, delimitata a nord dal confine con il comune di Casalnuovo, ad ovest dal confine con i comuni di Volla e di Cercola, ad est dal confine con il comune di Sant'Anastasia e a sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana; la parte del territorio del comune di Somma Vesuviana, delimitata a nord dal confine con i comuni di Pomigliano d'Arco, Brusciano e Mariglianella, ad est dal confine con i comuni di Nola e Scisciano, a sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana; la frazione Chiaiano del comune di Napoli; Ritenuto doversi condividere le valutazioni della regione Campania che equiparano le condizioni ambientali del territorio come sopra delimitato a quelle dell'attuale zona di produzione del formaggio a denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana"; Ritenuto che, relativamente all'area sopra individuata cosi' come integrata, i metodi di lavorazione sono quelli tradizionalmente usati e che le caratteristiche chimico - fisiche ed organolettiche del formaggio ivi ottenuto corrispondono a quelle indicate per il formaggio "Mozzarella di bufala campana" nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993; Ritenuto altresi' doversi condividere la successiva perimetrazione dell'area di produzione del formaggio a denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana", ricadente nel territorio della provincia di Foggia, operata dalla regione Puglia, d'intesa con la regione Campania, costituita dall'intero o da parte del territorio amministrativo dei comuni, elencati nel citato parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994, che di seguito si riporta: a) intero territorio dei comuni di Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale; b) parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione: Cerignola - La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la strada statale n. 544, a nord e ad ovest con il comune di Manfredonia; Foggia - La zona abbraccia il perimetro della nuova circonvallazione, ad est in direzione del comune di Manfredonia, ad ovest in direzione del comune di Lucera, a nord ed a sud confina con la rimanente parte del comune di Foggia; Lucera - La zona interessata confina ad ovest con il comune di Foggia, a sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente San Lorenzo, a nord con la strada provinciale n. 16 fino a raggiungere il comune di Torremaggiore e ad est con la strada provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia; Torremaggiore - La zona interessata confina a sud con il comune di Lucera, ad est con il comune di San Severo, ad ovest con la strada provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord confina con il comune di Apricena; Apricena - La zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada "Pedegarganica" ed il comune di Sannicandro Garganico, ad ovest il comune di Lesina e a nord il comune di Poggio Imperiale; Sannicandro Garganico - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il comune di Lesina, ad ovest con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano; Cagnano Varano - La zona interessata si estende a sud verso la strada statale Garganica, ad est verso il lago di Varano, ad ovest verso Sannicandro Garganico e a nord verso il mare; San Giovanni Rotondo - La zona interessata e' quella che a sud va verso la strada statale n. 89, ad est verso il comune di Manfredonia, ad ovest verso il comune di San Marco in Lamis e a nord verso la strada provinciale n. 58 San Marco in Lamis - La zona interessata e' quella che da nord va verso Foggia, ad est verso San Giovanni Rotondo, ad ovest verso Rignano Garganico e a nord verso San Marco in Lamis. Visti i propri pareri espressi nella riunione tenutasi il 5 febbraio 1997 con i quali si accoglieva sia l'integrazione dell'area di produzione del detto formaggio a denominazione di origine protetta ricadente in provincia di Napoli sia la perimetrazione, in precedenza riportata, dell'area di produzione del territorio ricadente in provincia di Foggia; Vista la formalizzazione dei sopra citati pareri avvenuta nella susseguente riunione tenutasi il 10 aprile 1997 nella quale sono state approvate, nella stesura di seguito riportata, le proposte di modifica della zona di produzione del formaggio a denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana" concernenti rispettivamente la regione Campania e la regione Puglia, a parziale modifica e ad integrazione del proprio citato parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 1997; Esprime parere favorevole all'ampliamento della zona di produzione del formaggio a denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana" mediante l'inclusione, per intero o in parte, del territorio dei seguenti comuni ricadenti tutti in provincia di Napoli: l'intero territorio dei comuni di Cardito, Sant'Antimo, Nola, Caivano, Frattamaggiore, Frattaminore, Melito di Napoli, Mugnano, Villaricca, Calvizzano, Arzano, Casoria, Afragola, Marigliano, Palma Campania, San Vitaliano, Casalnuovo, San Gennaro Vesuviano; la parte del comune di Pollena Trocchia, delimitata a nord dal confine con il comune di Casalnuovo, ad ovest dal confine con i comuni di Volla e Cercola, ad est dal confine con il comune di Sant'Anastasia e a sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana; la parte del territorio del comune di Somma Vesuviana, delimitata a nord dal confine con i comuni di Pomigliano d'Arco, Brusciano e Mariglianella, ad est dal confine con i comuni di Nola e Scisciano, a sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana; la frazione Chiaiano del comune di Napoli. Il Comitato conseguentemente propone, per quanto concerne la regione Campania, di integrare il territorio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993 - Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio "Mozzarella di bufala campana" - ricadente in provincia di Napoli e costituito dai comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Pozzuoli e Qualiano con il territorio dei comuni di cui appresso con le delimitazioni a fianco di ciascuno di essi riportate: Cardito, Sant'Antimo, Nola, Caivano, Frattamaggiore, Frattaminore, Melito di Napoli, Mugnano, Villaricca, Calvizzano, Arzano, Casoria, Afragola, Marigliano, Palma Campania, San Vitaliano, Casalnuovo, San Gennaro Vesuviano: intero territorio; Pollena Trocchia: la parte del territorio comunale delimitata a nord dal confine con il comune di Casalnuovo, ad ovest dal confine con i comuni di Volla e di Cercola, ad est dal confine con il comune di Sant'Anastasia e a sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana; Somma Vesuviana: la parte del territorio comunale delimitata a nord dal confine con i comuni di Pomigliano d'Arco, Brusciano e Mariglianella, ad est dal confine con i comuni di Nola e Scisciano, a sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana; Napoli la parte del territorio costituita dalla frazione Chiaiano. Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esprime parere favorevole alla parziale modifica della delimitazione della zona di produzione del formaggio a denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana" ricadente nella provincia di Foggia, di cui al proprio parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994, come di seguito individuata: intero territorio amministrativo dei comuni di Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale; parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente limitazione: Cerignola - La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la strada statale n. 544, a nord e ad ovest con il comune di Manfredonia; Foggia - La zona abbraccia il perimetro della nuova circonvallazione, ad est in direzione del comune di Manfredonia, ad ovest in direzione del comune di Lucera, a nord ed a sud confina con la rimanente parte del comune di Foggia; Lucera - La zona interessata confina ad ovest con il comune di Foggia, a sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente San Lorenzo, a nord con la strada provinciale n. 16 fino a raggiungere il comune di Torremaggiore e ad est con la strada provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia; Torremaggiore - La zona interessata confina a sud con il comune di Lucera, ad est con il comune di San Severo, ad ovest con la strada provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord con il comune di Apricena; Apricena - La zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada "Pedegarganica" ed il comune di Sannicandro Garganico, ad ovest il comune di Lesina e a nord il comune di Poggio Imperiale; Sannicandro Garganico - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il comune di Lesina, ad ovest con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano; Cagnano Varano - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, ad est con il lago di Varano, ad ovest con il comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare; San Giovanni Rotondo - La zona interessata e' quella che a sud confina con la strada statale n. 89, ad est con il comune di Manfredonia, ad ovest con il comune di San Marco in Lamis e a nord con la strada provinciale n. 58; San Marco in Lamis - La zona interessata confina a nord con il comune di Foggia, ad est con il comune di San Giovanni Rotondo, ad ovest con il comune di Rignano Garganico e a nord con la restante parte del comune di San Marco in Lamis. Il Comitato conseguentemente propone di sostituire il testo relativo all'integrazione dell'art. 2 riportato nel proprio parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994 con il testo di seguito formulato: Art. 2. Aggiungere in calce al testo dell'articolo il seguente comma: Regione Puglia Provincia di Foggia: l'intero territorio dei comuni di Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale e parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione: Cerignola - La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la strada statale n. 544, a nord e ad ovest con il comune di Manfredonia; Foggia - La zona abbraccia il perimetro della nuova circonvallazione, ad est in direzione del comune di Manfredonia, ad ovest in direzione del comune di Lucera, a nord e a sud cofina con la rimanente parte del comune di Foggia; Lucera - La zona interessata confina ad ovest con il comune di Foggia, a sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente San Lorenzo, a nord con la strada provinciale n. 16 fino a raggiungere il comune di Torremaggiore e ad est con la strada provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia; Torremaggiore - La zona interessata confina a sud con il comune di Lucera, ad est con il comune di San Severo, ad ovest con la strada provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord confina con il comune di Apricena; Apricena - La zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada "Pedegarganica" ed il comune di Sannicandro Garganico, ad ovest con il comune di Lesina e a nord con il comune di Poggio Imperiale; Sannicandro Garganico - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il comune di Lesina, ad ovest con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano; Cagnano Varano - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, ad est con il lago di Varano, ad ovest con il comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare; San Giovanni Rotondo - La zona interessata confina a sud con la strada statale n. 89, ad est con il comune di Manfredonia, ad ovest con il comune di San Marco in Lamis e a nord con la strada provinciale n. 58; San Marco in Lamis - La zona interessata confina a nord con il comune di Foggia, ad est con il comune di San Giovanni Rotondo, ad ovest con il comune di Rignano Garganico e a nord con la restante parte del comune di San Marco in Lamis.