Il Comitato nazionale per la  tutela delle denominazioni di origine
e tipiche dei formaggi, istituito a  norma dell'art. 4 della legge 10
aprile 1954, n. 125, nelle riunioni  tenutesi nei giorni 5 febbraio e
10 aprile 1997;
  Visti il proprio parere,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana   n.  289  del  12   dicembre  1994,  favorevole
all'ampliamento   della   zona   di  produzione   del   formaggio   a
denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana", riconosciuta
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993,
al territorio  dei seguenti comuni tutti  appartenenti alla provincia
di Foggia e rientranti  nell'area geografica denominata "Capitanata":
Poggio Imperiale,  Lesina, Sannicandro Garganico, Cagnano  Varano, S.
Marco  in   Lamis,  S.   Giovanni  Rotondo,   Manfredonia,  Apricena,
Cerignola, Foggia,  Lucera e  Torremaggiore e la  proposta, anch'essa
pubblicata  nella   citata  Gazzetta  Ufficiale,   della  conseguente
integrazione  del   disciplinare  di   produzione  del   formaggio  a
denominazione   di   origine    "Mozzarella   di   bufala   campana",
limitatamente  all'art. 2,  mediante l'aggiunta  di un  comma recante
l'indicazione dei  predetti comuni e all'art.  4, mediante l'aggiunta
del comma  5, relativo alla  qualificazione di "Capitanata"  da usare
nella designazione e presentazione di detto formaggio, prodotto nella
zona sopra individuata;
  Viste le  istanze e controdeduzioni presentate  dagli interessati e
dalla  regione  Campania,  avverso  la delimitazione  della  zona  di
produzione  ricadente  nel  territorio   sopra  descritto  in  quanto
ritenuta, a  giudizio degli istanti,  di maggiore ampiezza  di quella
nella quale sussistono i presupposti ed i requisiti;
  Vista  la  ulteriore  documentazione  pervenuta  a  sostegno  della
richiesta   di    ampliamento   da   parte   degli    interessati   e
dall'Assessorato all'agricoltura della provincia di Foggia al fine di
mantenere la limitazione territoriale riportata nel citato parere;
  Vista  la  istanza  presentata  dalla regione  Campania  intesa  ad
ottenere l'ampliamento della zona di  produzione del formaggio di cui
trattasi ad alcuni comuni ricadenti in provincia di Napoli;
  Viste  le  risultanze di  una  riunione  tecnica tenutasi  con  gli
interessati, con  la partecipazione dei rappresentanti  delle Regioni
territorialmente   interessate   Campania   e  Puglia,   non   avendo
partecipato il rappresentante della regione  Lazio, allo scopo sia di
definire, nel  rispetto della tradizione e  della realta' produttiva,
l'ambito  territoriale della  zona  geograficamente individuata  come
Capitanata interessata alla produzione  del formaggio a denominazione
di  origine  "Mozzarella  di  bufala campana"  sia  di  esaminare  la
richiesta di  integrare la  zona di produzione  di detto  formaggio a
denominazione  di origine  ricadente  nel  territorio in  provinciadi
Napoli  e  di  fatto  limitata  ai comuni  di  Acerra,  Giugliano  in
Campania, Pozzuoli e  Qualiano e conclusasi con  il mandato affidato,
da  parte dei  partecipanti,  alla regione  Campania  e alla  regione
Puglia di definire,  di comune accordo e per le  parti di competenza,
la  perimetrazione   delle  zone  di  produzione   del  formaggio  in
questione;
  Vista la nota  datata 1 aprile 1996 con la  quale la regione Puglia
ha inviato la propria decisione e le motivazioni giustificative della
nuova delimitazione  della zona  di produzione costituita  dai comuni
ricadenti in provincia di Foggia, da  comprendere in tutto o in parte
nell'area geografica individuata  con il nome di Capitanata  e con la
possibilita'  di utilizzare  nella designazione  e presentazione  del
formaggio a denominazione di  origine "Mozzarella di bufala campana",
da   prodursi   in   detto  territorio,   anche   la   qualificazione
"Capitanata";
  Visto il regolamento  (CE) n. 1107 / 1996 della  Commissione del 12
giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche
e delle  denominazioni di origine  nel quadro della procedura  di cui
all'articolo 17  del regolamento (CEE)  n. 2081 / 1992  del Consiglio
(pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee del 21
giugno 1966)  con il  quale il formaggio  a denominazione  di origine
"Mozzarella di bufala campana" e' stato registrato come denominazione
di origine protetta (D.O.P.)
  Vista  la nota  datata  24 ottobre  1996 con  la  quale la  regione
Campania  ha   trasmesso  la   propria  decisione,   corredata  delle
motivazioni giustificative, concernente  l'integrazione della zona di
produzione  richiesta, relativamente  al  territorio ricadente  nella
provincia  di  Napoli,  del  formaggio divenuto  a  denominazione  di
origine protetta "Mozzarella di bufala campana";
  Considerato che la regione Campania, nella citata comunicazione del
24 ottobre 1996, che richiamava la precedente nota del 2 luglio 1996,
ha ritenuto che l'area di produzione del formaggio in argomento oltre
al territorio costituito dai comuni di Acerra, Giugliano in Campania,
Pozzuoli e Qualiano debba comprendere anche:
  l'intero  territorio  dei  comuni di  Cardito,  Sant'Antimo,  Nola,
Caivano,  Frattamaggiore, Frattaminore,  Melito  di Napoli,  Mugnano,
Villaricca, Calvizzano, Arzano,  Casoria, Afragola, Marigliano, Palma
Campania, San Vitaliano, Casalnuovo, San Gennaro Vesuviano;
  la  parte del  comune di  Pollena Trocchia,  delimitata a  nord dal
confine  con il  comune di  Casalnuovo, ad  ovest dal  confine con  i
comuni di  Volla e di  Cercola, ad est dal  confine con il  comune di
Sant'Anastasia   e  a   sud  dalla   sede  della   linea  ferroviaria
Circumvesuviana;
  la parte del territorio del comune di Somma Vesuviana, delimitata a
nord  dal confine  con i  comuni  di Pomigliano  d'Arco, Brusciano  e
Mariglianella, ad est dal confine con i comuni di Nola e Scisciano, a
sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana;
    la frazione Chiaiano del comune di Napoli;
  Ritenuto doversi condividere le  valutazioni della regione Campania
che  equiparano le  condizioni ambientali  del territorio  come sopra
delimitato a quelle  dell'attuale zona di produzione  del formaggio a
denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana";
  Ritenuto che,  relativamente all'area sopra individuata  cosi' come
integrata, i metodi di lavorazione sono quelli tradizionalmente usati
e  che le  caratteristiche chimico  - fisiche  ed organolettiche  del
formaggio  ivi  ottenuto  corrispondono  a  quelle  indicate  per  il
formaggio  "Mozzarella  di bufala  campana"  nel  citato decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993;
  Ritenuto altresi' doversi  condividere la successiva perimetrazione
dell'area  di produzione  del  formaggio a  denominazione di  origine
protetta  "Mozzarella di  bufala campana",  ricadente nel  territorio
della provincia di Foggia, operata dalla regione Puglia, d'intesa con
la regione Campania, costituita dall'intero o da parte del territorio
amministrativo  dei comuni,  elencati  nel  citato parere  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del  12 dicembre 1994, che di seguito
si riporta:
  a)  intero territorio  dei  comuni di  Manfredonia, Lesina,  Poggio
Imperiale;
  b)   parte  del   territorio  dei   comuni  che   seguono  con   la
corrispondente delimitazione:
  Cerignola - La zona confina ad est  con il lago Salpi, a sud con la
strada  statale  n.  544,  a  nord  e  ad  ovest  con  il  comune  di
Manfredonia;
  Foggia   -   La   zona   abbraccia   il   perimetro   della   nuova
circonvallazione, ad est  in direzione del comune  di Manfredonia, ad
ovest in direzione del comune di Lucera,  a nord ed a sud confina con
la rimanente parte del comune di Foggia;
  Lucera -  La zona  interessata confina  ad ovest  con il  comune di
Foggia, a sud con  la strada statale n. 546 e  con parte del torrente
San  Lorenzo,  a  nord  con  la  strada  provinciale  n.  16  fino  a
raggiungere  il  comune di  Torremaggiore  e  ad  est con  la  strada
provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;
  Torremaggiore - La zona interessata confina  a sud con il comune di
Lucera, ad est  con il comune di  San Severo, ad ovest  con la strada
provinciale n. 17 in direzione Lucera  e a nord confina con il comune
di Apricena;
  Apricena  -  La  zona  interessata  costeggia  a  sud  il  torrente
Radicosa,  ad  est   la  strada  "Pedegarganica"  ed   il  comune  di
Sannicandro  Garganico, ad  ovest il  comune di  Lesina e  a nord  il
comune di Poggio Imperiale;
  Sannicandro Garganico  - La zona  interessata confina a sud  con la
strada statale  Garganica, a nord con  il comune di Lesina,  ad ovest
con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;
  Cagnano Varano  - La  zona interessata  si estende  a sud  verso la
strada statale  Garganica, ad est verso  il lago di Varano,  ad ovest
verso Sannicandro Garganico e a nord verso il mare;
  San Giovanni Rotondo  - La zona interessata e' quella  che a sud va
verso la strada statale n. 89, ad est verso il comune di Manfredonia,
ad ovest  verso il comune  di San  Marco in Lamis  e a nord  verso la
strada provinciale n. 58
  San Marco in Lamis  - La zona interessata e' quella  che da nord va
verso  Foggia, ad  est verso  San  Giovanni Rotondo,  ad ovest  verso
Rignano Garganico e a nord verso San Marco in Lamis.
  Visti  i  propri  pareri  espressi nella  riunione  tenutasi  il  5
febbraio 1997 con i quali  si accoglieva sia l'integrazione dell'area
di produzione del detto formaggio a denominazione di origine protetta
ricadente in provincia di Napoli sia la perimetrazione, in precedenza
riportata,  dell'area  di  produzione  del  territorio  ricadente  in
provincia di Foggia;
  Vista  la formalizzazione  dei sopra  citati pareri  avvenuta nella
susseguente  riunione tenutasi  il 10  aprile 1997  nella quale  sono
state approvate, nella  stesura di seguito riportata,  le proposte di
modifica della  zona di produzione  del formaggio a  denominazione di
origine   protetta  "Mozzarella   di   bufala  campana"   concernenti
rispettivamente la regione  Campania e la regione  Puglia, a parziale
modifica e ad integrazione del proprio citato parere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 289  del 12 dicembre
1997;
  Esprime parere favorevole all'ampliamento  della zona di produzione
del  formaggio a  denominazione  di origine  protetta "Mozzarella  di
bufala campana"  mediante l'inclusione,  per intero  o in  parte, del
territorio  dei  seguenti  comuni  ricadenti tutti  in  provincia  di
Napoli:
  l'intero  territorio  dei  comuni di  Cardito,  Sant'Antimo,  Nola,
Caivano,  Frattamaggiore, Frattaminore,  Melito  di Napoli,  Mugnano,
Villaricca, Calvizzano, Arzano,  Casoria, Afragola, Marigliano, Palma
Campania, San Vitaliano, Casalnuovo, San Gennaro Vesuviano;
  la  parte del  comune di  Pollena Trocchia,  delimitata a  nord dal
confine  con il  comune di  Casalnuovo, ad  ovest dal  confine con  i
comuni  di Volla  e Cercola,  ad  est dal  confine con  il comune  di
Sant'Anastasia   e  a   sud  dalla   sede  della   linea  ferroviaria
Circumvesuviana;
  la parte del territorio del comune di Somma Vesuviana, delimitata a
nord  dal confine  con i  comuni  di Pomigliano  d'Arco, Brusciano  e
Mariglianella, ad est dal confine con i comuni di Nola e Scisciano, a
sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana;
    la frazione Chiaiano del comune di Napoli.
  Il  Comitato  conseguentemente  propone,  per  quanto  concerne  la
regione Campania,  di integrare il  territorio di cui all'art.  2 del
decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri 10 maggio  1993 -
Riconoscimento   della  denominazione   di   origine  del   formaggio
"Mozzarella di bufala  campana" - ricadente in provincia  di Napoli e
costituito dai  comuni di Acerra,  Giugliano in Campania,  Pozzuoli e
Qualiano  con  il  territorio  dei  comuni di  cui  appresso  con  le
delimitazioni a fianco di ciascuno di essi riportate:
  Cardito, Sant'Antimo, Nola,  Caivano, Frattamaggiore, Frattaminore,
Melito di  Napoli, Mugnano, Villaricca, Calvizzano,  Arzano, Casoria,
Afragola, Marigliano, Palma Campania,  San Vitaliano, Casalnuovo, San
Gennaro Vesuviano: intero territorio;
  Pollena  Trocchia: la  parte del  territorio comunale  delimitata a
nord dal  confine con il comune  di Casalnuovo, ad ovest  dal confine
con i comuni di Volla e di  Cercola, ad est dal confine con il comune
di  Sant'Anastasia  e  a  sud  dalla  sede  della  linea  ferroviaria
Circumvesuviana;
  Somma Vesuviana: la parte del territorio comunale delimitata a nord
dal  confine  con   i  comuni  di  Pomigliano   d'Arco,  Brusciano  e
Mariglianella, ad est dal confine con i comuni di Nola e Scisciano, a
sud dalla sede della linea ferroviaria Circumvesuviana;
  Napoli la parte del territorio costituita dalla frazione Chiaiano.
  Le eventuali istanze e  controdeduzioni al suddetto parere dovranno
essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali -  Direzione generale delle politiche agricole
ed  agroindustriali  nazionali, entro  trenta  giorni  dalla data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Esprime   parere   favorevole    alla   parziale   modifica   della
delimitazione della zona di  produzione del formaggio a denominazione
di origine  protetta "Mozzarella  di bufala campana"  ricadente nella
provincia  di  Foggia, di  cui  al  proprio parere  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  289 del  12  dicembre 1994,  come di  seguito
individuata:
  intero territorio amministrativo dei comuni di Manfredonia, Lesina,
Poggio Imperiale;
  parte del territorio  dei comuni che seguono  con la corrispondente
limitazione:
  Cerignola - La zona confina ad est  con il lago Salpi, a sud con la
strada  statale  n.  544,  a  nord  e  ad  ovest  con  il  comune  di
Manfredonia;
  Foggia   -   La   zona   abbraccia   il   perimetro   della   nuova
circonvallazione, ad est  in direzione del comune  di Manfredonia, ad
ovest in direzione del comune di Lucera,  a nord ed a sud confina con
la rimanente parte del comune di Foggia;
  Lucera -  La zona  interessata confina  ad ovest  con il  comune di
Foggia, a sud con  la strada statale n. 546 e  con parte del torrente
San  Lorenzo,  a  nord  con  la  strada  provinciale  n.  16  fino  a
raggiungere  il  comune di  Torremaggiore  e  ad  est con  la  strada
provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;
  Torremaggiore - La zona interessata confina  a sud con il comune di
Lucera, ad est  con il comune di  San Severo, ad ovest  con la strada
provinciale  n. 17  in direzione  Lucera e  a nord  con il  comune di
Apricena;
  Apricena  -  La  zona  interessata  costeggia  a  sud  il  torrente
Radicosa,  ad  est   la  strada  "Pedegarganica"  ed   il  comune  di
Sannicandro  Garganico, ad  ovest il  comune di  Lesina e  a nord  il
comune di Poggio Imperiale;
  Sannicandro Garganico  - La zona  interessata confina a sud  con la
strada statale  Garganica, a nord con  il comune di Lesina,  ad ovest
con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;
  Cagnano Varano  - La zona interessata  confina a sud con  la strada
statale Garganica,  ad est  con il  lago di Varano,  ad ovest  con il
comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;
  San Giovanni  Rotondo -  La zona  interessata e'  quella che  a sud
confina  con  la strada  statale  n.  89, ad  est  con  il comune  di
Manfredonia, ad ovest  con il comune di  San Marco in Lamis  e a nord
con la strada provinciale n. 58;
  San Marco  in Lamis  - La  zona interessata confina  a nord  con il
comune di  Foggia, ad est con  il comune di San  Giovanni Rotondo, ad
ovest con  il comune di  Rignano Garganico e  a nord con  la restante
parte del comune di San Marco in Lamis.
  Il  Comitato  conseguentemente  propone   di  sostituire  il  testo
relativo all'integrazione  dell'art. 2  riportato nel  proprio parere
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 289 del 12  dicembre 1994 con
il testo di seguito formulato:
  Art.  2. Aggiungere  in calce  al testo  dell'articolo il  seguente
comma:
                           Regione Puglia
  Provincia di Foggia: l'intero territorio dei comuni di Manfredonia,
Lesina,  Poggio  Imperiale e  parte  del  territorio dei  comuni  che
seguono con la corrispondente delimitazione:
  Cerignola - La zona confina ad est  con il lago Salpi, a sud con la
strada  statale  n.  544,  a  nord  e  ad  ovest  con  il  comune  di
Manfredonia;
  Foggia   -   La   zona   abbraccia   il   perimetro   della   nuova
circonvallazione, ad est  in direzione del comune  di Manfredonia, ad
ovest in direzione del comune di Lucera, a nord e a sud cofina con la
rimanente parte del comune di Foggia;
  Lucera -  La zona  interessata confina  ad ovest  con il  comune di
Foggia, a sud con  la strada statale n. 546 e  con parte del torrente
San  Lorenzo,  a  nord  con  la  strada  provinciale  n.  16  fino  a
raggiungere  il  comune di  Torremaggiore  e  ad  est con  la  strada
provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;
  Torremaggiore - La zona interessata confina  a sud con il comune di
Lucera, ad est  con il comune di  San Severo, ad ovest  con la strada
provinciale n. 17 in direzione Lucera  e a nord confina con il comune
di Apricena;
  Apricena  -  La  zona  interessata  costeggia  a  sud  il  torrente
Radicosa,  ad  est   la  strada  "Pedegarganica"  ed   il  comune  di
Sannicandro Garganico, ad ovest con il  comune di Lesina e a nord con
il comune di Poggio Imperiale;
  Sannicandro Garganico  - La zona  interessata confina a sud  con la
strada statale  Garganica, a nord con  il comune di Lesina,  ad ovest
con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;
  Cagnano Varano  - La zona interessata  confina a sud con  la strada
statale Garganica,  ad est  con il  lago di Varano,  ad ovest  con il
comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;
  San Giovanni  Rotondo - La  zona interessata  confina a sud  con la
strada statale n.  89, ad est con il comune  di Manfredonia, ad ovest
con  il  comune  di San  Marco  in  Lamis  e  a nord  con  la  strada
provinciale n. 58;
  San Marco  in Lamis  - La  zona interessata confina  a nord  con il
comune di  Foggia, ad est con  il comune di San  Giovanni Rotondo, ad
ovest con  il comune di  Rignano Garganico e  a nord con  la restante
parte del comune di San Marco in Lamis.