LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto legislativo  30  giugno  1993, n.  266,  recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h),  della legge 23 ottobre 1992, n.  421, con particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n. 306 del 31 dicembre
1993, con cui si e'  proceduto alla riclassificazione dei medicinali,
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  proprio  provvedimento  9 luglio  1996,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  n. 118 alla  Gazzetta Ufficiale n. 164  del 15
luglio 1996, e  successive modificazioni ed integrazioni,  con cui si
e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art.
1, commi 2 e 5, del  decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito
in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;
  Visto il  decreto ministeriale  27 novembre 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 4 del 7  gennaio 1997, con
cui la  specialita' medicinale Diesis  della ditta Synthelabo  per la
confezione "30 cps  40 mg" viene classificata in classe  a) al prezzo
di L. 13.500;
  Ritenuto    di   dover    apportare   ulteriori    modifiche   alla
riclassificazione  dei   farmaci  a   seguito  di   una  approfondita
valutazione  delle caratteristiche  di  alcuni  medicinali secondo  i
criteri di cui al comma 10  dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537,  e all'allegato  1 al proprio  provvedimento del  30 dicembre
1993;
  Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 16 dicembre
1996, 8 gennaio 1997, 20 gennaio 1997 e 3 febbraio 1997;
  Viste  le note  con  cui  le ditte  hanno  dichiarato di  accettare
l'allineamento al prezzo piu' basso della specialita' analoga gia' in
commercio ai sensi dell'art. 1,  comma 2, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le  specialita' medicinali  indicate  nell'allegato  1 al  presente
provvedimento,  di cui  e' parte  integrante, sono  classificate come
indicato nell'allegato stesso.