IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto  20  giugno 1935,  n.  1071, modifiche  ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinarnento  della  docenza  universitaria e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento  della docenza universitaria e  relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano
triennale di  sviluppo dell'Universita' e per  l'attuazione del piano
quadriennale 1986 - 90;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la  legge 12  gennaio 1991, n.  13, deteminazioni  degli atti
amminisrativi  da adottarsi  nella forma  del decreto  del Presidente
della Repubblica;
  Considerata  l'opportunita'  di   procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici  delle scuole  di specializzazione  del settore
psicologico;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle
adunanze del 12 settembre, 24 ottobre 1996 e 24 gennaio 1997;
  Sentito l'ordine degli psicologi;
  Ritenuta  la necessita'  di modificare  la tabella  I, allegata  al
regio decreto 30 settembre 1938,  n. 1652, e successive modificazioni
ed integrazioni,  e di aggiungere  dopo la tabella XLV/9,  la tabella
XLV/10,   recante  gli   ordinamenti   didattici   delle  scuole   di
specializzaione del settore psicologico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'elenco  delle lauree  e  dei  diplomi di  cui  alla tabella  I,
annessa al  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  sono aggiunti  i  seguenti  diplomi
dispecializzazione:
  diploma di specializzazione in psicologia del ciclo di vita;
   diploma di specializzazione in psicologia della salute;
   diploma di specializzazione in valutazione psicologica.