IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  e,  in  particolare,
1'art. 3, commi 5 e 6;
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    Vista  la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare l'art.
1, comma 9;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1984,   n.  1219,  come  modificato  ed  integrato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
    Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
data  31  maggio  1996,  con il quale il Presidente del Consiglio dei
Ministri  ha  delegato  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  ad
esercitare  le  funzioni attribuite in materia di pubblico impiego al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per  gli
affari regionali del 3 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il
22  marzo  1997, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 84, con il quale
le funzioni oggetto della delega di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 possono essere esercitate anche
per il tramite del Sottosegretario di Stato prof. Ernesto  Bettinelli
in materia di determinazione delle dotazioni organiche, relativamente
alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
    Viste le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 445, con le quali e' stata determinata la dotazione organica
dei dirigenti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero  di grazia e giustizia, in complessivi 5 dirigenti generali
di livello C, 33 dirigenti superiori (21 amministrativi, 1 tecnico, 1
sanitario e 10 per il servizio sociale) e  69  primi  dirigenti:  (49
amministrativi, 5 tecnici, 4 sanitari e 11 per i servizi sociali);
    Visti  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 4
giugno 1993, registrato alla Ragioneria centrale il 7 luglio 1993, al
n. 582 ed il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
data  12 gennaio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio
1994, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 26, con i quali sono  state
approvate  le  dotazioni  organiche  del  personale  del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria  e  dell'Ufficio  della  giustizia
minorile  per qualifiche funzionali e per profili professionali nelle
seguenti misure complessive riferite alle qualifiche funzionali:  IX,
n.  337; VIII, n. 1249; VII, n. 2032; VI, n. 1378; V, n. 1750; IV, n.
1103; III, n. 221 e n. 373 per complessive n. 8443 unita';
    Visti i decreti  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia  del  23
dicembre  1996  e del 30 luglio 1996 registrati alla Corte dei conti,
rispettivamente il 12 gennaio 1997 e il 25 ottobre 1996, registri nn.
1 e 2 grazia e giustizia, fogli nn. 43 e  108,  con  i  quali  si  e'
proceduto,  in  applicazione  dell'art.  3,  comma  6, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, con riferimento alla data del 31 agosto  1993,
alla   rideterminazione  della  dotazione  organica  provvisoria  del
personale     dirigenziale     e    delle    qualifiche    funzionali
dell'amministrazione penitenziaria, nelle  seguenti  misure  distinte
per categorie e qualifiche:
    dirigenti  n.  107  (di  cui  5  dirigenti generali, 21 dirigenti
superiori  amministrativi,  49  primi  dirigenti  amministrativi,   1
dirigente  superiore  tecnico, 5 primi dirigenti tecnici; 1 dirigente
superiore  sanitario,  4  primi  dirigenti  sanitari;  10   dirigenti
superiori  per  il  servizio  sociale  e  11  primi  dirigenti per il
servizio sociale);
    IX qualifica funzionale, n. 337; VIII  qualifica  funzionale,  n.
1249;  VII qualifica funzionale, n. 2401; VI qualifica funzionale, n.
1385; V qualifica funzionale, n.  1902; IV qualifica  funzionale,  n.
1053; III qualifica funzionale, n. 419; II qualifica funzionale n. 56
per  un  totale  complessivo  di 8.909 unita', di cui 107 dirigenti e
8.802 qualifiche funzionali;
    Considerato che, in applicazione del comma 5 dell'art.   3  della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537, sono stati rilevati i carichi di
lavoro, sulla base di una metodologia in linea a quella annessa  alla
circolare  del  Dipartimento della funzione pubblica 23 marzo 1994 il
cui  esito,  con  la  quantificazione  delle  proposte  di  dotazioni
organiche   del   personale   del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria e' stato portato dal Ministro di grazia e  giustizia  a
conoscenza  del  Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP con note n.  137691
del 21 dicembre 1996 e 13 febbraio 1997;
    Atteso  che alla proposta di dotazioni organiche del personale di
cui alla nota  sopra  citata,  a  firma  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia,  sono state apportate le modifiche indicate nel verbale in
data 24 marzo 1997 della Conferenza di servizi, convocata, con fax n.
19805 del 14 marzo 1997 dal Ministro per  la  funzione  pubblica  cui
hanno    partecipato    i   rappresentanti   del   Dipartimento   per
l'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e  giustizia,
del  Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato-IGOP e
della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica, pervenendo, quindi, all'intesa di cui al comma 3,
dell'art. 6 del decreto legislativo n.  29/1993;
    Considerata   la    richiesta    formulata    dal    Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  in sede di Conferenza di servizi
in base alla quale, in relazione all'esigenza,  ritenuta  essenziale,
di  doversi  assicurare  la  necessaria e tempestiva flessibilita' di
adeguamento, entro i limiti delle consistenze organiche di  personale
delle qualifiche dirigenziali, funzionali e dei profili professionali
fissate  per ogni provveditorato regionale, delle dotazioni organiche
ricomprese nel medesimo provveditorato alle effettive necessita'  op-
erative  dell'amministrazione  penitenziaria,  occorre  prevedere  la
possibilita' del Ministro di  grazia  e  giustizia  di  stabilire  le
consistenze  organiche delle strutture penitenziarie ricomprese nelle
circoscrizioni territoriali dei Provveditorati con  proprio  decreto,
da  emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione del
presente provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale,  ad  integrazione
dello  stesso  e,  successivamente  al  variare  delle esigenze, e da
comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica ed  al  Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria
generale  dello  Stato,  per  essere recepite, a fini ricognitivi, in
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Previa  informazione  alle  organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
                              Decreta.
    1. Le  dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale,  delle
qualifiche  funzionali  e dei profili professionali del personale del
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  del  Ministero  di
grazia  e  giustizia,  sono determinate secondo l'allegata tabella A,
quadri 1 (dotazione organica  globale),  2  (dotazione  organica  del
personale  degli  uffici centrali dell'amministrazione), 3 (dotazioni
organiche del personale delle strutture penitenziarie periferiche).
    2. La tabella ed i quadri di cui al comma 1  costituiscono  parte
integrante del presente decreto e sostituiscono la tabella A e B (B1,
B2,  B3,  B4)  - allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
445, e la tabella A allegata al decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 4 giugno 1993, citati nelle premesse.
    3.  Il  Ministro  di  grazia e giustizia, con proprio decreto, in
relazione  all'effettiva  esigenza  di   assicurare   la   necessaria
flessibilita' di adeguamento delle consistenze organiche di personale
fissate  per  ogni provveditorato regionale dal presente decreto alle
effettive necessita' operative, dell'amministrazione penitenziaria ed
entro  i   limiti   delle   consistenze   organiche   del   personale
dirigenziale, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali
stabilite  per  ogni  circoscrizione  territoriale dei provveditorati
regionali dal  presente  decreto  provvede  alla  ripartizione  delle
predette   consistenze   organiche  tra  le  strutture  penitenziarie
ricomprese nei singoli provveditorati.
    4. Le modifiche  apportate  in  applicazione  del  comma  3  sono
tempestivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-  Dipartimento  della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro -
Ragioneria  generale  dello  Stato  per  essere  recepite,   a   fini
ricognitivi,  in  apposito  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
    Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti  per  la
registrazione.
    Roma, 23 aprile 1997
                          p. Il presidente del Consiglio dei Ministri
                                           BETTINELLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1997
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 227