IL RETTORE
  Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  27  giugno
1992,  n.  352,  contenente  il  regolamento  per la disciplina delle
modalita' di esercizio e  dei  casi  di  esclusione  dal  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Considerata la necessita' di prevedere i termini entro i  quali  si
debbano   concludere  i  procedimenti  amministrativi  di  competenza
dell'Universita' della Calabria, le unita' organizzative responsabili
dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale,  i
responsabili del procedimento, le modalita' di esercizio ed i casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto  l'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, con il quale si stabilisce  che  la  Commissione
per   l'accesso   esprima  parere  sui  regolamenti  che  le  singole
amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma 4, della  legge
n. 241/1990, che disciplina gli atti sottratti all'accesso;
  Visto   il   parere  formulato  dalla  Commissione  per  l'accesso,
trasmesso, per ultimo, con nota prot. 4551 del 26 marzo 1997;
  Considerato che il Consiglio di amministrazione, nell'adunanza  del
20   maggio   1997,   ha  recepito  le  osservazione  della  predetta
Commissione;
                              Decreta:
  A) E' emanato il seguente regolamento di attuazione della legge del
7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
                              TITOLO I
                   IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
                               ART. 1
                               OGGETTO
1. L'Universita' degli  Studi  della  Calabria  impronta  la  propria
attivita'  amministrativa a criteri di economicita', di efficacia, di
pubblicita' e  di  trasparenza  uniformandosi  ai  principi  ed  alle
disposizioni  stabiliti  dalla  vigente  legislazione  in materia, in
particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'Universita' degli Studi della Calabria assicura  il  diritto  di
accesso agli atti ed ai documenti amministrativi secondo le modalita'
ed  i  limiti  stabiliti  dalla  legge del 7 agosto 1990, n. 241, dal
D.P.R. del 27 giugno 1992, n. 352 e dal presente regolamento.
3. In attuazione della legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso  ai documenti amministrativi e del D.P.R. del 27 giugno 1992,
n. 352, recante la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi
di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi,  il
presente regolamento, stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di
competenza  dell'Universita'  degli  Studi della Calabria, il termine
entro  il  quale  esso  deve  concludersi,   l'unita'   organizzativa
responsabile   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento
procedimentale nonche' dell'adozione  del  provvedimento  finale,  il
funzionario  responsabile  del  singolo procedimento, le modalita' di
esercizio del diritto di accesso ai  documenti  amministrativi  e  le
categorie   dei   documenti   formati  o  comunque  rientranti  nella
disponibilita' dell'Universita' degli Studi della Calabria  sottratti
al diritto di accesso.
4. Per unita' organizzativa si intende, ai fini dell'applicazione del
presente  regolamento,  la  struttura amministrativa dell'Universita'
ovvero la struttura didattica, scientifica e di  servizio  competente
allo  svolgimento  del  procedimento o alla formazione definitiva del
provvedimento ovvero a detenerlo stabilmente.
5. Salvo diverse indicazioni, responsabile  del  procedimento  e'  il
preposto   alla   struttura   organizzativa   nell'ambito  della  cui
competenza e' incluso il procedimento medesimo.
                               Art. 2
                       Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi,
promuovibili d'ufficio  o  ad  iniziativa  di  parte,  che  siano  di
competenza  degli  organi e degli uffici dell'Universita' degli Studi
della Calabria.
2. Detti procedimenti devono concludersi mediante  l'adozione  di  un
provvedimento, espresso e motivato, nel termine stabilito per ciascun
tipo  di  procedimento,  nelle  tabelle  di  cui  all'allegato 1, che
costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3. I procedimenti, eventualmente non elencati con il relativo termine
finale nelle tabelle allegate al presente decreto, devono concludersi
nel  termine  massimo  previsto  da   altre   fonti   legislative   o
regolamentari  o,  in  mancanza,  nel  termine  di 30 (trenta) giorni
previsto all'art. 2 della legge n. 241/90, decorrente dal ricevimento
dell'istanza di parte o dall'avvio di ufficio.
                               Art. 3
    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine  iniziale  decorre  dalla
data  in cui l'unita' organizzativa competente dell'Universita' degli
Studi della Calabria ha notizia del fatto da cui sorge  l'obbligo  di
provvedere.
2.  Qualora  l'atto  propulsivo  promani da organo o ufficio di altra
amministrazione,  il  termine  iniziale  decorre   dalla   data   del
ricevimento,  da  parte  dell'Universita' degli Studi della Calabria,
della richiesta o della proposta.
                               Art. 4
        Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad
                         iniziativa di parte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di  parte,  il  termine  iniziale
decorre  dalla  data  di ricevimento della domanda o istanza da parte
dell'unita' organizzativa competente.
2.  Ove  la  domanda  dell'interessato  sia  ritenuta  irregolare   o
incompleta,  il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al
richiedente tempestivamente o, comunque, entro 30 (trenta)  giorni  a
mezzo   di   raccomandata   con   A.R.,   indicando  le  cause  della
irregolarita' o della incompletezza, secondo  le  modalita'  indicate
nel modulo allegato n. 2. In questi casi il termine iniziale comincia
a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
3.  All'atto  della  presentazione  della  richiesta  o  domanda,  e'
rilasciata al richiedente una ricevuta contenente, ove possibile,  le
indicazioni  di cui all'art. 8 della legge n. 241/90 (allegato n. 3).
Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto  della  comunicazione
dell'avvio  del  procedimento  di cui all'art. 7 della citata legge e
all'art. 5 del presente regolamento (allegato n. 4). Per le richieste
o domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento,  la  ricevuta  e'  costituita  dall'avviso
stesso.
                               Art. 5
            Pubblicita' del procedimento amministrativo e
                     partecipazione allo stesso
1.  Salvo  che  non  sussistano  ragioni  di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita', il responsabile  del  procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti, ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento  sia
prevista da legge o da regolamento nonche' ai soggetti, individuati o
facilmente  individuabili,  cui  dal  provvedimento possa derivare un
pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma  1  sono  resi  edotti  dell'avvio  del
procedimento   mediante   comunicazione   personale   contenente   le
indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del  1990.  Qualora,
per  il  numero  degli  aventi  titolo,  la  comunicazione  personale
risulti,  per  tutti  o   per   taluni   di   essi,   impossibile   o
particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari
esigenze  di  celerita', il responsabile del procedimento procede, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241, del 1990, mediante la
pubblicazione di un apposito atto indicante le ragioni giustificative
della deroga, negli albi dell'amministrazione, ovvero con altre forme
idonee.
3. L'omissione, il  ritardo  o  l'incompletezza  della  comunicazione
possono  essere  fatti valere, anche nel corso del procedimento, solo
dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione  stessa,  mediante
segnalazione  scritta  al dirigente preposto all'unita' organizzativa
competente, il quale e' tenuto a fornire, nel termine di  10  (dieci)
giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie,
anche  ai  fini  dei  termini  posti per l'intervento del privato nel
procedimento.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 4 in ordine  alla
decorrenza del termine iniziale del procedimento.
5.  E'  data  facolta'  ai  destinatari della comunicazione di cui al
comma 2 intervenire nel procedimento amministrativo con  i  poteri  e
per  gli  effetti di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge n. 241 del
1990.
6. Ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.  29  e
successive  modificazioni, per le comunicazioni previste dal presente
regolamento non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa
a carico del destinatario.
                               Art. 6
                   Termine finale del procedimento
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono  alla
data  di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti
ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve  comunicazione;
essi  sono comprensivi, in ogni caso, dei tempi normalmente necessari
per  l'acquisizione  dei pareri obbligatori. Nel caso che talune fasi
del procedimento  siano  di  competenza  di  amministrazioni  diverse
dall'Universita',  si  applica  quanto  disposto  dagli artt. 16 e 17
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Nei casi in cui il controllo  sugli  atti  dell'Universita'  degli
Studi  della Calabria abbia carattere preventivo, il periodo di tempo
relativo alla fase di integrazione dell'efficacia  del  provvedimento
non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
In  calce  al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del
procedimento indica l'organo competente al  controllo  medesimo  e  i
termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
3.  Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica
di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini  finali
indicati per il procedimento principale.
4. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende
respinta  o  accolta  dopo il silente decorso di un determinato tempo
dalla presentazione della domanda stessa, il termine  previsto  dalla
legge  o dal regolamento per la formazione del silenzio rifiuto o del
silenzio-assenso costituisce  altresi'  il  termine  entro  il  quale
l'amministrazione puo' adottare la propria determinazione esplicita.
5. In ogni caso, qualora il responsabile del procedimento ritenga che
esso   non   possa   concludersi  nei  termini  previsti;  informera'
tempestivamente   i   propri   superiori,   illustrando   i    motivi
dell'impossibilita'  a provvedere e/o le ragioni del ritardo. Di cio'
dara' tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale e' destinato a  produrre  effetti  diretti  e  a
quelli  che,  per  legge,  debbono  intervenirvi,  indicando un nuovo
termine di durata, comunque non superiore a quello gia' previsto  dal
presente regolamento per il medesimo procedimento (allegato n. 5).
                               Art. 7
        Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni
                 tecniche di organi o enti appositi
1.  Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e
il  parere  non  venga  comunicato  entro  il  termine  stabilito  da
disposizioni  di  legge  o di regolamento ovvero, in difetto, entro i
termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, comma 1 e  4,  della
legge   7   agosto   1990,   n.  241,  l'Universita'  puo'  procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere, eccetto per i  pareri
che debbono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela
ambientale  paesaggistico-territoriale  e della salute dei cittadini.
Il responsabile del procedimento, ove ritenga  di  non  avvalersi  di
tale   facolta',   partecipa   agli   interessati  mediante  apposita
comunicazione  la  determinazione  di  attendere  il  parere  per  un
ulteriore  periodo  di  tempo,  che non viene congiunto ai giorni del
termine finale del procedimento, ma che non  puo',  comunque,  essere
superiore ad altri 90 (novanta) giorni.
2.  Ove  per  disposizione  di  legge  o  regolamento  l'adozione del
provvedimento finale  debba  essere  preceduta  dall'acquisizione  di
valutazioni  tecniche  di  organi  od  enti  appositi,  diversi dalle
amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,   paesaggistico-
territoriale  e della salute dei cittadini, e tali organi od enti non
provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai  sensi  e  nei
termini  di  cui  all'art.  17, commi 1 e 3, della legge 241/1990, il
responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche
ad  organismi  dell'Universita'  o  di altra amministrazione pubblica
dotati di adeguata qualificazione tecnica e ne da' comunicazione agli
interessati. In tal caso, il termine per concludere  il  procedimento
rimane  sospeso  per  il tempo necessario ad acquisire la valutazione
tecnica obbligatoria e, comunque, per un tempo non  superiore  a  180
(centottanta) giorni (allegato n. 6).
3.  Per  i  casi suddetti, qualora entro il termine come prorogato ai
sensi  delle  sopraddette  disposizioni  non  sia   stato   possibile
acquisire  il  parere ovvero gli atti di altra amministrazione, resta
fermo il disposto di cui all'art. 6, comma 5.
                              TITOLO II
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                               Art. 8
         Unita' organizzativa responsabile del procedimento
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9,  commi  4  e  5,  ufficio
responsabile   della   istruttoria   e   di  ogni  altro  adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del  provvedimento  finale,  e'
l'unita'  organizzativa  competente, indicata nelle tabelle contenute
nell'allegato n. 1 al presente regolamento.
2. Nelle tabelle contenute nell'allegato n. 1 sono altresi'  indicati
i  procedimenti  per  i  quali il relativo provvedimento finale e' di
competenza del Rettore o del Direttore Amministrativo, nonche' i casi
nei quali tale competenza e' da essi delegabile,  in  conformita'  al
disposto   del   D.Lgs.   n.   29/93   e  successive  integrazioni  e
modificazioni.
3. Per particolari motivi di necessita' ed urgenza  il  Rettore  puo'
avocare a se' l'adozione di provvedimenti di competenza del Direttore
Amministrativo   o   dei   responsabili  delle  unita'  organizzative
dell'amministrazione.
                               Art. 9
                    Responsabile del procedimento
1. Il responsabile di ciascuna unita' organizzativa, o il funzionario
ad  essa  preposto  a  titolo  di  supplenza  o  di  vicarieta',   e'
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il
singolo  procedimento nonche' dell'adozione del provvedimento finale,
fatti salvi i  casi  nei  quali,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,
l'adozione del provvedimento finale compete al Rettore o al Direttore
Amministrativo.
2.   Il   responsabile   dell'unita'   organizzativa  puo'  assegnare
formalmente con apposite istruzioni di servizio o con specifico  atto
scritto  ad  altro  funzionario addetto all'unita' organizzativa e di
qualifica non inferiore alla  ottava  ovvero,  ove  necessario,  alla
settima,   la   responsabilita'  dell'istruttoria  o  di  ogni  altro
adempimento  procedurale  inerente  al  singolo   procedimento,   nel
rispetto  delle funzioni o mansioni proprie della qualifica rivestita
dal dipendente assegnatario, ferma  restando  la  competenza  propria
all'adozione  del  provvedimento  finale. In tali casi il funzionario
assegnatario  dell'istruttoria  deve   trasmettere   gli   atti   del
procedimento al responsabile dell'unita' organizzativa competente per
l'adozione   del   provvedimento   finale  entro  5  (cinque)  giorni
precedenti la scadenza del termine per l'adozione  del  provvedimento
stesso.  Le  tabelle  di  cui all'allegato n. 1 indicano, altresi', i
casi   in   cui   la   responsabilita'   dell'istruttoria    nonche',
eventualmente,  dell'adozione  del  provvedimento finale e' assegnata
direttamente  al  responsabile  dell'ufficio  ricompreso  nell'unita'
organizzativa di riferimento.
3.  Il  responsabile  del procedimento, come individuato ai sensi dei
commi 1 e  2  del  presente  articolo,  esercita,  nei  limiti  delle
competenze  assegnategli  e per gli effetti di cui ai suddetti commi,
le funzioni previste dall'art. 6 della legge n. 241/1990.
4. Il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 16 del  D.Lgs.  n.
29/1993  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  coordina  le
attivita' dei responsabili dei procedimenti  ed  esercita  il  potere
sostitutivo   nel  caso  di  inerzia  da  parte  degli  stessi  nella
predisposizione del provvedimento finale entro il  termine  stabilito
dal presente regolamento.
5.  Per  i  procedimenti  di  competenza  delle strutture didattiche,
scientifiche e di  servizio,  responsabile  del  procedimento  e'  il
segretario  amministrativo  del  Dipartimento o struttura equiparata,
ovvero, per le altre  strutture,  il  Direttore  delle  medesime.  Il
Direttore   delle   strutture   e'   competente  per  l'adozione  dei
provvedimenti finali non riservati alla competenza del Rettore o  del
Direttore Amministrativo.
                               Art. 10
       Procedimenti di competenza di piu' unita' organizzative
1.  Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due o
piu' unita' organizzative, il responsabile della  fase  iniziale  e',
salvo  diversa  disposizione, responsabile dell'intero procedimento e
provvede alle  comunicazioni  agli  interessati,  informandoli  anche
delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento.
2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non
rientrino  nella  sua  diretta  competenza,  ha il dovere di seguirne
l'andamento presso le unita' organizzative competenti, dando  impulso
all'azione amministrativa.
3.  In  particolare,  il  responsabile del procedimento concorda, per
tipi di  procedimento  o  per  singoli  procedimenti  con  le  unita'
organizzative  competenti  nelle fasi successive, la ripartizione dei
tempi a disposizione di ciascuna entro il termine complessivo fissato
nel presente regolamento, sollecitandone, ove occorra, il rispetto.
4. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella  sua  diretta
disponibilita',    il    responsabile   del   procedimento   risponde
limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.
5. Il Direttore Amministrativo puo'  impartire  opportune  istruzioni
per  l'attuazione  delle  disposizioni  dei  precedenti  commi  ed e'
competente a  risolvere  gli  eventuali  conflitti  insorgenti  nello
svolgimento del procedimento tra le diverse unita' organizzative.
                             TITOLO III
           MODALITA' DI ESERCIZIO E CASI DI ESCLUSIONE DAL
           DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
                               Art. 11
            Ambito di applicazione del diritto di accesso
1.  Ai  sensi  dell'art.  22  della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n.
352/1992,  e'  riconosciuto  il  diritto  di  accesso  ai   documenti
amministrativi   a  chiunque  vi  abbia  un  interesse,  personale  e
concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2.  Il  diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del
procedimento, ed anche durante il corso dello stesso,  nei  confronti
dell'Amministrazione Universitaria.
3.  Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione,
il deposito o altra forma di pubblicita', comprese  quelle  attuabili
mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.
                               Art. 12
                          Accesso informale
 Per  l'accesso  in  via  informale  ai  documenti amministrativi, si
rinvia all'art. 3 del D.P.R. 352/92.
                               Art. 13
                   Procedimento di accesso formale
 Qualora non si rinvengano le condizioni per l'accesso  informale  di
cui  al  precedente art. 12, il diritto di accesso si esercita in via
formale, secondo le modalita' di cui all'art. 4 del D.P.R. 352/92.
                               Art. 14
         Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso
1. L'accoglimento della richiesta formale di accesso e' disposto  con
apposito atto.
2.  L'atto  di  accoglimento  deve  essere accompagnato dalla messa a
disposizione immediata del documento per la visione  e  dal  rilascio
della  copia,  se  gia'  domandata nella richiesta di accesso, ovvero
deve contenere, nel caso di richiesta complessa  o  di  richiesta  di
atti   endoprocedimentali,  l'indicazione  dell'unita'  organizzativa
presso cui rivolgersi in quanto  competente  a  formare  l'atto  o  a
detenerlo  stabilmente,  nonche'  del  periodo di tempo, comunque non
inferiore a 15 (quindici) giorni, per prendere visione dei  documenti
o per ottenerne copia (allegato n. 8).
3.  L'esame dei documenti presso l'unita' organizzativa eventualmente
indicata nell'atto di accoglimento della richiesta avviene nei giorni
e nelle  ore  in  cui  e'  consentito  l'accesso  al  pubblico,  alla
presenza, ove necessaria, di personale addetto.
4.  L'esame dei documenti e il rilascio di copia dei documenti stessi
sono gratuiti, salvo il rimborso dei costi di ricerca, di visura e di
riproduzione,  il  cui  importo   e'   fissato   dal   Consiglio   di
Amministrazione.
5. Nel caso in cui sia richiesto l'accesso ad un documento diverso da
un atto pubblico, che abbia per oggetto la persona o gli interessi di
un  terzo, l'unita' organizzativa competente e' tenuta ad accertare i
motivi della richiesta medesima  e  a  tener  conto  delle  eventuali
controdeduzioni  presentate  in  merito  dal  terzo stesso entro i 15
(quindici) giorni successivi alla comunicazione che di tale richiesta
viene fatta immediatamente  dall'Ufficio.  Nelle  controdeduzioni  il
terzo  puo'  a  sua  volta richiedere l'adozione del provvedimento di
diniego  all'accesso.   Della   comunicazione   e   delle   eventuali
controdeduzioni  del  terzo deve essere data informazione al soggetto
richiedente l'accesso, fermo restando che la  decisione  sull'accesso
deve rispettare le previsioni di cui all'art. 16.
                               Art. 15
             Non accoglimento della richiesta di accesso
1.  L'accoglimento  della  richiesta di accesso puo' essere limitato,
differito  ovvero   rifiutato   dall'ufficio   competente,   mediante
provvedimento  motivato  con  specifico riferimento agli interessi di
cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990 e alle  circostanze
di  fatto  per  cui  la  richiesta non puo' essere accolta cosi' come
avanzata (allegato n. 9).
2.  La  richiesta  si  intende  rigettata  quando  siano trascorsi 30
(trenta) giorni dalla sua presentazione senza  che  l'amministrazione
si sia pronunciata.
3.  Fatto  salvo  quanto  previsto dall'art. 16, il differimento o la
limitazione del diritto di accesso e'  disposto  ove  sia  necessario
assicurare  una  temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24,
comma 2, della legge n. 241/1990, ovvero per  salvaguardare  esigenze
di  riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria
dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui  conoscenza  possa
compromettere   il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa.  In
quest'ultimo caso l'accesso e' subordinato  al  preventivo  nullaosta
del   Rettore,   del  Direttore  Amministrativo  o  del  responsabile
dell'adozione del provvedimento finale, fermo restando il divieto  di
cui all'art. 24, comma 6, della citata legge.
4.  L'atto  che  dispone  il  differimento  dell'accesso ne indica la
durata (allegato n. 10).
5. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti  all'accesso
ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
6.  Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di
accesso e' ammesso  entro  10  (dieci)  giorni  dalla  comunicazione,
reclamo  al  Rettore, che decide nei 10 (dieci) giorni successivi. In
mancanza di decisione nel termine indicato,  il  reclamo  si  intende
rigettato.
7. Resta salvo il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990.
                               Art. 16
                         Casi di esclusione
1.  Il  diritto di accesso e' escluso per i documenti suscettibili di
recare pregiudizio agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' nell'art. 8 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  27  giugno  1992, n. 352. L'esclusione deve essere
disposta unicamente in connessione con l'effettiva sussistenza  degli
interessi richiamati.
2.  Nell'ambito  dei  criteri  fissati  nell'art.  8  del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.  352,  sono  sottratti
all'accesso:
  a)  i  documenti  relativi  al  trattamento  economico  individuale
(pignoramenti, cessioni del  quinto)  e  alla  vita  privata  (status
personali   e   malattia)   dei   dipendenti   e   dei  collaboratori
professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di
lavoro    con    l'Ateneo,    nonche'    di     soggetti     estranei
all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni presso
l'Ateneo,  quando  la conoscenza di tali situazioni puo' portare alla
rivelazione di fatti  personali  che  l'impiegato  o  altro  soggetto
interessato  puo'  avere interesse a mantenere riservati. Resta salvo
il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo  interessano
direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  b)   i   documenti   relativi   alla   vita  privata  di  studenti,
specializzandi, dottorandi, borsisti, allievi di corsi di  formazione
professionale,  o  altri  soggetti che comunque svolgano attivita' di
studio o di ricerca  presso  l'Ateneo,  la  cui  conoscibilita'  puo'
portare   alla   rivelazione   di  fatti  personali  che  i  soggetti
interessati possono avere interesse a mantenere riservati;
  c)  i  documenti  relativi  a gare per l'aggiudicazione di lavori e
forniture di beni e servizi, che possano  pregiudicare  la  sfera  di
riservatezza    dell'impresa    in   ordine   ai   propri   interessi
professionali, finanziari, industriali e commerciali; per un'adeguata
tutela degli interessi richiamati, l'accesso e'  consentito  mediante
estratto   dei   verbali   di  gara  esclusivamente  per  le  notizie
riguardanti la  stessa  impresa  richiedente,  l'elenco  delle  ditte
invitate  e le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta
aggiudicataria e la motivazione  della  aggiudicazione.  Al  fine  di
salvaguardare  il corretto ed imparziale svolgimento delle operazioni
di gara, l'accesso ai relativi  documenti  e'  differito  al  momento
della  comunicazione dell'aggiudicazione, salvo i casi di pubblicita'
per legge degli atti infraprocedimentali;
  d) ai sensi dell'art. 12 c. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487 e dell'art. 8 c. 5 lett. d) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, i  candidati
a pubblici concorsi presso l'Universita' hanno facolta' di esercitare
il  diritto  di  accesso  agli atti del procedimento concorsuale. Per
quanto riguarda la richiesta di accesso agli  elaborati  degli  altri
candidati,   richiesta   che   non   puo'   essere  generalizzata  ma
circoscritta a un numero limitato di elaborati individuati in base  a
criteri   di   ragionevolezza,   essa   va  accolta,  di  norma,  con
immediatezza,  ma  puo'  essere  disposto  di  volta  in   volta   il
differimento  di  cui  all'art.  24, sesto comma, della Legge 241/90,
quando l'accesso  immediato  sia  di  impedimento  o  grave  ostacolo
all'azione  amministrativa.  Naturalmente il differimento deve essere
adeguatamente motivato riguardo al caso di specie;
  e) i documenti relativi a studi e ricerche, per la salvaguardia del
diritto all'invenzione;
3. I documenti formati e detenuti dall'amministrazione  sono  inoltre
sottratti al diritto di accesso:
  a)  quando  dalla  loro  divulgazione  possa  derivare una lesione,
specifica ed individuata, alla sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e
alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con particolare
riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi
di attuazione;
  b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
  c)  quando  i  documenti  riguardino  le  strutture,  i  mezzi,  le
dotazioni,  il  personale  e  le azioni strettamente strumentali alla
tutela dell'ordine pubblico,  alla  prevenzione  e  alla  repressione
delle   criminalita'   con   particolare  riferimento  alle  tecniche
investigative, alla identita' delle  fonti  di  informazione  e  alla
sicurezza  dei  beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita'
di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
  d) in ogni  altra  ipotesi  in  cui  l'ordinamento  vigente  limiti
l'accesso ai documenti amministrativi.
                               Art. 17
       Richieste di accesso di soggetti portatori di interessi
                         pubblici o diffusi
1.  Le  disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al
presente  regolamento  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alle
amministrazioni,  associazioni  e  comitati  portatori  di  interessi
pubblici o diffusi.
                              TITOLO IV
                         AUTOCERTIFICAZIONE
                               Art. 18
             Acquisizione d'ufficio della documentazione
1. Nel corso di un procedimento amministrativo, qualora l'interessato
dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia'
in  possesso  dell'Universita'  degli Studi della Calabria o di altra
amministrazione, il responsabile del procedimento provvede  d'ufficio
all'acquisizione  dei documenti stessi o di copia di essi. Si applica
il disposto di cui all'art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412.
2. Sono accertati  d'ufficio  dal  responsabile  del  procedimento  i
fatti,  gli  stati  e le qualita' che l'Universita' degli Studi della
Calabria o altra amministrazione e' tenuta a certificare.
3. Le disposizioni di  cui  ai  precedenti  commi  1  e  2  non  sono
applicabili  alla presentazione dei documenti nei concorsi, salvo che
per i soggetti gia' in  servizio  presso  l'Universita'  degli  Studi
della  Calabria e con riferimento ai documenti gia' depositati presso
la  Universita'  stessa  e  non  aventi  limitazione   di   validita'
temporale.
                               Art. 19
         Dichiarazioni sostitutive e autenticazione di copie
1.  Qualora,  nel corso di un procedimento, l'interessato richieda di
presentare  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  ai  sensi
dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero di attestare in
una    dichiarazione   temporaneamente   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta', stati, fatti, qualita' personali di cui  all'art.  2  del
D.P.R.  25  gennaio 1994, n. 130, il responsabile del procedimento e'
tenuto a ricevere le dichiarazioni medesime, previa annotazione degli
estremi del documento  di  identita'  personale,  nei  modi  previsti
dall'art. 20 della legge e degli artt. 3 e 5 del decreto (allegato n.
11 e allegato n. 12). E' altresi' ammessa la documentazione di fatti,
stati  o  qualita'  personali  mediante esibizione e trascrizione nei
modi previsti dagli artt.  5  e  6  della  citata  legge  n.  15/1968
(allegato n. 13).
2.  Il  responsabile  del  procedimento  puo'  delegare a ricevere le
dichiarazioni   sostitutive   i   dipendenti    addetti    all'unita'
organizzativa competente e appartenenti alla qualifica funzionale V o
superiore,  previamente  individuati  con apposito ordine di servizio
reso pubblico mediante esposizione nei locali dell'unita' stessa.
3. L'interessato e' tenuto a presentare la  documentazione  richiesta
prima  della  emissione  del  provvedimento  favorevole,  secondo  le
modalita' previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 130/1994.
4. Nel caso in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione
copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge  n.
15/1968,   l'autenticazione   della   copia  puo'  essere  fatta  dal
responsabile del provvedimento o da altro dipendente individuato  con
l'atto di cui al comma 2, dietro semplice esibizione dell'originale e
senza  obbligo  di  deposito  dello  stesso  presso l'amministrazione
(allegato n. 14).  In  tale  caso  la  copia  autentica  puo'  essere
utilizzata solo nel procedimento in corso.
                              TITOLO V
                        MISURE ORGANIZZATIVE
                               Art. 20
                     Funzione di protocollazione
L'Universita'  della  Calabria  provvedera',  con  apposite ordinanze
interne, a stabilire  le  misure  organizzative  idonee  a  garantire
l'applicazione  delle  disposizioni  che  favoriscano l'esercizio del
diritto di accesso.
                               Art. 21
                  Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il regolamento entra in vigore dalla  data  del  presente  decreto
rettorale.
2.  Il  regolamento verra' reso pubblico mediante affissione all'albo
dell'Universita'  e  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
                              TITOLO VI
                     NORME TRANSITORIE E FINALI
                               Art. 22
                          Norme transitorie
1.  Per  i  procedimenti  avviati  prima  dell'entrata  in vigore del
presente regolamento, i termini fissati nell'allegato  1  iniziano  a
decorrere  dalla  suddetta  data con esclusione di quei provvedimenti
per i quali risulti appositamente  previsto  un  diverso  termine  da
altre disposizioni di legge o di regolamento.
                               Art. 23
              Revisione ed integrazione del regolamento
1.  Presente  regolamento  e'  sottoposto  a  revisione con specifico
riguardo alle disposizioni di cui al Titolo II e al Titolo V entro 30
(trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del decreto rettorale
di     riorganizzazione     degli     uffici     dell'amministrazione
dell'Universita'  della Calabria da emanarsi in attuazione del D.Lgs.
n. 29/1993 e successive modificazioni e comunque entro due anni dalla
sua entrata in vigore.
2. Il Rettore e' autorizzato ad apportare, con  proprio  decreto,  le
integrazioni al presente regolamento necessarie per la determinazione
dei   termini   e   dei  responsabili  dei  procedimenti  individuati
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento
stesso.  Il Rettore e' altresi' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le modifiche dei termini conseguenti alla semplificazione  e
accelerazione  dei  procedimenti gia' individuati dal regolamento. Di
tali integrazioni e modifiche e' data comunicazione al  Consiglio  di
Amministrazione  e  conseguente  pubblicita',  secondo  le  modalita'
previste dal presente art. 21.
                               Art. 24
                        Forme di pubblicita'
1.  Ai  sensi  dell'art.  10  del  D.P.R.  n.  352/1992  il  presente
regolamento sara' inviato alla Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi  istituita  ai  sensi  dell'art.  27  della  legge  n.
241/1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Cosenza, 4 giugno 1997
                                                    Il rettore: FREGA