IL RETTORE Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352, contenente il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Considerata la necessita' di prevedere i termini entro i quali si debbano concludere i procedimenti amministrativi di competenza dell'Universita' della Calabria, le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, i responsabili del procedimento, le modalita' di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con il quale si stabilisce che la Commissione per l'accesso esprima parere sui regolamenti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990, che disciplina gli atti sottratti all'accesso; Visto il parere formulato dalla Commissione per l'accesso, trasmesso, per ultimo, con nota prot. 4551 del 26 marzo 1997; Considerato che il Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 20 maggio 1997, ha recepito le osservazione della predetta Commissione; Decreta: A) E' emanato il seguente regolamento di attuazione della legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. TITOLO I IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART. 1 OGGETTO 1. L'Universita' degli Studi della Calabria impronta la propria attivita' amministrativa a criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza uniformandosi ai principi ed alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'Universita' degli Studi della Calabria assicura il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, dal D.P.R. del 27 giugno 1992, n. 352 e dal presente regolamento. 3. In attuazione della legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e del D.P.R. del 27 giugno 1992, n. 352, recante la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presente regolamento, stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Universita' degli Studi della Calabria, il termine entro il quale esso deve concludersi, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale, il funzionario responsabile del singolo procedimento, le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e le categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'Universita' degli Studi della Calabria sottratti al diritto di accesso. 4. Per unita' organizzativa si intende, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la struttura amministrativa dell'Universita' ovvero la struttura didattica, scientifica e di servizio competente allo svolgimento del procedimento o alla formazione definitiva del provvedimento ovvero a detenerlo stabilmente. 5. Salvo diverse indicazioni, responsabile del procedimento e' il preposto alla struttura organizzativa nell'ambito della cui competenza e' incluso il procedimento medesimo. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza degli organi e degli uffici dell'Universita' degli Studi della Calabria. 2. Detti procedimenti devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento, espresso e motivato, nel termine stabilito per ciascun tipo di procedimento, nelle tabelle di cui all'allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. 3. I procedimenti, eventualmente non elencati con il relativo termine finale nelle tabelle allegate al presente decreto, devono concludersi nel termine massimo previsto da altre fonti legislative o regolamentari o, in mancanza, nel termine di 30 (trenta) giorni previsto all'art. 2 della legge n. 241/90, decorrente dal ricevimento dell'istanza di parte o dall'avvio di ufficio. Art. 3 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'unita' organizzativa competente dell'Universita' degli Studi della Calabria ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento, da parte dell'Universita' degli Studi della Calabria, della richiesta o della proposta. Art. 4 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza da parte dell'unita' organizzativa competente. 2. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente tempestivamente o, comunque, entro 30 (trenta) giorni a mezzo di raccomandata con A.R., indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza, secondo le modalita' indicate nel modulo allegato n. 2. In questi casi il termine iniziale comincia a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 3. All'atto della presentazione della richiesta o domanda, e' rilasciata al richiedente una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241/90 (allegato n. 3). Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge e all'art. 5 del presente regolamento (allegato n. 4). Per le richieste o domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso. Art. 5 Pubblicita' del procedimento amministrativo e partecipazione allo stesso 1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241, del 1990, mediante la pubblicazione di un apposito atto indicante le ragioni giustificative della deroga, negli albi dell'amministrazione, ovvero con altre forme idonee. 3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatti valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione stessa, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire, nel termine di 10 (dieci) giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento. 4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 4 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento. 5. E' data facolta' ai destinatari della comunicazione di cui al comma 2 intervenire nel procedimento amministrativo con i poteri e per gli effetti di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge n. 241 del 1990. 6. Ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, per le comunicazioni previste dal presente regolamento non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. Art. 6 Termine finale del procedimento 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione; essi sono comprensivi, in ogni caso, dei tempi normalmente necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori. Nel caso che talune fasi del procedimento siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Universita', si applica quanto disposto dagli artt. 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Universita' degli Studi della Calabria abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. 3. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 4. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo il silente decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione puo' adottare la propria determinazione esplicita. 5. In ogni caso, qualora il responsabile del procedimento ritenga che esso non possa concludersi nei termini previsti; informera' tempestivamente i propri superiori, illustrando i motivi dell'impossibilita' a provvedere e/o le ragioni del ritardo. Di cio' dara' tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che, per legge, debbono intervenirvi, indicando un nuovo termine di durata, comunque non superiore a quello gia' previsto dal presente regolamento per il medesimo procedimento (allegato n. 5). Art. 7 Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non venga comunicato entro il termine stabilito da disposizioni di legge o di regolamento ovvero, in difetto, entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, comma 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Universita' puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, eccetto per i pareri che debbono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati mediante apposita comunicazione la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene congiunto ai giorni del termine finale del procedimento, ma che non puo', comunque, essere superiore ad altri 90 (novanta) giorni. 2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione del provvedimento finale debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi, diversi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale e della salute dei cittadini, e tali organi od enti non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 241/1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche ad organismi dell'Universita' o di altra amministrazione pubblica dotati di adeguata qualificazione tecnica e ne da' comunicazione agli interessati. In tal caso, il termine per concludere il procedimento rimane sospeso per il tempo necessario ad acquisire la valutazione tecnica obbligatoria e, comunque, per un tempo non superiore a 180 (centottanta) giorni (allegato n. 6). 3. Per i casi suddetti, qualora entro il termine come prorogato ai sensi delle sopraddette disposizioni non sia stato possibile acquisire il parere ovvero gli atti di altra amministrazione, resta fermo il disposto di cui all'art. 6, comma 5. TITOLO II IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Art. 8 Unita' organizzativa responsabile del procedimento 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, commi 4 e 5, ufficio responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, e' l'unita' organizzativa competente, indicata nelle tabelle contenute nell'allegato n. 1 al presente regolamento. 2. Nelle tabelle contenute nell'allegato n. 1 sono altresi' indicati i procedimenti per i quali il relativo provvedimento finale e' di competenza del Rettore o del Direttore Amministrativo, nonche' i casi nei quali tale competenza e' da essi delegabile, in conformita' al disposto del D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni. 3. Per particolari motivi di necessita' ed urgenza il Rettore puo' avocare a se' l'adozione di provvedimenti di competenza del Direttore Amministrativo o dei responsabili delle unita' organizzative dell'amministrazione. Art. 9 Responsabile del procedimento 1. Il responsabile di ciascuna unita' organizzativa, o il funzionario ad essa preposto a titolo di supplenza o di vicarieta', e' responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche' dell'adozione del provvedimento finale, fatti salvi i casi nei quali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, l'adozione del provvedimento finale compete al Rettore o al Direttore Amministrativo. 2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' assegnare formalmente con apposite istruzioni di servizio o con specifico atto scritto ad altro funzionario addetto all'unita' organizzativa e di qualifica non inferiore alla ottava ovvero, ove necessario, alla settima, la responsabilita' dell'istruttoria o di ogni altro adempimento procedurale inerente al singolo procedimento, nel rispetto delle funzioni o mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente assegnatario, ferma restando la competenza propria all'adozione del provvedimento finale. In tali casi il funzionario assegnatario dell'istruttoria deve trasmettere gli atti del procedimento al responsabile dell'unita' organizzativa competente per l'adozione del provvedimento finale entro 5 (cinque) giorni precedenti la scadenza del termine per l'adozione del provvedimento stesso. Le tabelle di cui all'allegato n. 1 indicano, altresi', i casi in cui la responsabilita' dell'istruttoria nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale e' assegnata direttamente al responsabile dell'ufficio ricompreso nell'unita' organizzativa di riferimento. 3. Il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, esercita, nei limiti delle competenze assegnategli e per gli effetti di cui ai suddetti commi, le funzioni previste dall'art. 6 della legge n. 241/1990. 4. Il Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 29/1993 e successive integrazioni e modificazioni, coordina le attivita' dei responsabili dei procedimenti ed esercita il potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte degli stessi nella predisposizione del provvedimento finale entro il termine stabilito dal presente regolamento. 5. Per i procedimenti di competenza delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, responsabile del procedimento e' il segretario amministrativo del Dipartimento o struttura equiparata, ovvero, per le altre strutture, il Direttore delle medesime. Il Direttore delle strutture e' competente per l'adozione dei provvedimenti finali non riservati alla competenza del Rettore o del Direttore Amministrativo. Art. 10 Procedimenti di competenza di piu' unita' organizzative 1. Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due o piu' unita' organizzative, il responsabile della fase iniziale e', salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento. 2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrino nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le unita' organizzative competenti, dando impulso all'azione amministrativa. 3. In particolare, il responsabile del procedimento concorda, per tipi di procedimento o per singoli procedimenti con le unita' organizzative competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuna entro il termine complessivo fissato nel presente regolamento, sollecitandone, ove occorra, il rispetto. 4. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilita', il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi. 5. Il Direttore Amministrativo puo' impartire opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed e' competente a risolvere gli eventuali conflitti insorgenti nello svolgimento del procedimento tra le diverse unita' organizzative. TITOLO III MODALITA' DI ESERCIZIO E CASI DI ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 11 Ambito di applicazione del diritto di accesso 1. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 352/1992, e' riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse, personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, ed anche durante il corso dello stesso, nei confronti dell'Amministrazione Universitaria. 3. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici. Art. 12 Accesso informale Per l'accesso in via informale ai documenti amministrativi, si rinvia all'art. 3 del D.P.R. 352/92. Art. 13 Procedimento di accesso formale Qualora non si rinvengano le condizioni per l'accesso informale di cui al precedente art. 12, il diritto di accesso si esercita in via formale, secondo le modalita' di cui all'art. 4 del D.P.R. 352/92. Art. 14 Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso 1. L'accoglimento della richiesta formale di accesso e' disposto con apposito atto. 2. L'atto di accoglimento deve essere accompagnato dalla messa a disposizione immediata del documento per la visione e dal rilascio della copia, se gia' domandata nella richiesta di accesso, ovvero deve contenere, nel caso di richiesta complessa o di richiesta di atti endoprocedimentali, l'indicazione dell'unita' organizzativa presso cui rivolgersi in quanto competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente, nonche' del periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia (allegato n. 8). 3. L'esame dei documenti presso l'unita' organizzativa eventualmente indicata nell'atto di accoglimento della richiesta avviene nei giorni e nelle ore in cui e' consentito l'accesso al pubblico, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. 4. L'esame dei documenti e il rilascio di copia dei documenti stessi sono gratuiti, salvo il rimborso dei costi di ricerca, di visura e di riproduzione, il cui importo e' fissato dal Consiglio di Amministrazione. 5. Nel caso in cui sia richiesto l'accesso ad un documento diverso da un atto pubblico, che abbia per oggetto la persona o gli interessi di un terzo, l'unita' organizzativa competente e' tenuta ad accertare i motivi della richiesta medesima e a tener conto delle eventuali controdeduzioni presentate in merito dal terzo stesso entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione che di tale richiesta viene fatta immediatamente dall'Ufficio. Nelle controdeduzioni il terzo puo' a sua volta richiedere l'adozione del provvedimento di diniego all'accesso. Della comunicazione e delle eventuali controdeduzioni del terzo deve essere data informazione al soggetto richiedente l'accesso, fermo restando che la decisione sull'accesso deve rispettare le previsioni di cui all'art. 16. Art. 15 Non accoglimento della richiesta di accesso 1. L'accoglimento della richiesta di accesso puo' essere limitato, differito ovvero rifiutato dall'ufficio competente, mediante provvedimento motivato con specifico riferimento agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990 e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come avanzata (allegato n. 9). 2. La richiesta si intende rigettata quando siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione senza che l'amministrazione si sia pronunciata. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, il differimento o la limitazione del diritto di accesso e' disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. In quest'ultimo caso l'accesso e' subordinato al preventivo nullaosta del Rettore, del Direttore Amministrativo o del responsabile dell'adozione del provvedimento finale, fermo restando il divieto di cui all'art. 24, comma 6, della citata legge. 4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata (allegato n. 10). 5. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 6. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e' ammesso entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, reclamo al Rettore, che decide nei 10 (dieci) giorni successivi. In mancanza di decisione nel termine indicato, il reclamo si intende rigettato. 7. Resta salvo il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990. Art. 16 Casi di esclusione 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti suscettibili di recare pregiudizio agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. L'esclusione deve essere disposta unicamente in connessione con l'effettiva sussistenza degli interessi richiamati. 2. Nell'ambito dei criteri fissati nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono sottratti all'accesso: a) i documenti relativi al trattamento economico individuale (pignoramenti, cessioni del quinto) e alla vita privata (status personali e malattia) dei dipendenti e dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Ateneo, nonche' di soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni presso l'Ateneo, quando la conoscenza di tali situazioni puo' portare alla rivelazione di fatti personali che l'impiegato o altro soggetto interessato puo' avere interesse a mantenere riservati. Resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; b) i documenti relativi alla vita privata di studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che comunque svolgano attivita' di studio o di ricerca presso l'Ateneo, la cui conoscibilita' puo' portare alla rivelazione di fatti personali che i soggetti interessati possono avere interesse a mantenere riservati; c) i documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali; per un'adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso e' consentito mediante estratto dei verbali di gara esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente, l'elenco delle ditte invitate e le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria e la motivazione della aggiudicazione. Al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle operazioni di gara, l'accesso ai relativi documenti e' differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvo i casi di pubblicita' per legge degli atti infraprocedimentali; d) ai sensi dell'art. 12 c. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell'art. 8 c. 5 lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, i candidati a pubblici concorsi presso l'Universita' hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale. Per quanto riguarda la richiesta di accesso agli elaborati degli altri candidati, richiesta che non puo' essere generalizzata ma circoscritta a un numero limitato di elaborati individuati in base a criteri di ragionevolezza, essa va accolta, di norma, con immediatezza, ma puo' essere disposto di volta in volta il differimento di cui all'art. 24, sesto comma, della Legge 241/90, quando l'accesso immediato sia di impedimento o grave ostacolo all'azione amministrativa. Naturalmente il differimento deve essere adeguatamente motivato riguardo al caso di specie; e) i documenti relativi a studi e ricerche, per la salvaguardia del diritto all'invenzione; 3. I documenti formati e detenuti dall'amministrazione sono inoltre sottratti al diritto di accesso: a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione delle criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) in ogni altra ipotesi in cui l'ordinamento vigente limiti l'accesso ai documenti amministrativi. Art. 17 Richieste di accesso di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi 1. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. TITOLO IV AUTOCERTIFICAZIONE Art. 18 Acquisizione d'ufficio della documentazione 1. Nel corso di un procedimento amministrativo, qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso dell'Universita' degli Studi della Calabria o di altra amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. Si applica il disposto di cui all'art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 2. Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che l'Universita' degli Studi della Calabria o altra amministrazione e' tenuta a certificare. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non sono applicabili alla presentazione dei documenti nei concorsi, salvo che per i soggetti gia' in servizio presso l'Universita' degli Studi della Calabria e con riferimento ai documenti gia' depositati presso la Universita' stessa e non aventi limitazione di validita' temporale. Art. 19 Dichiarazioni sostitutive e autenticazione di copie 1. Qualora, nel corso di un procedimento, l'interessato richieda di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero di attestare in una dichiarazione temporaneamente sostitutiva dell'atto di notorieta', stati, fatti, qualita' personali di cui all'art. 2 del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, il responsabile del procedimento e' tenuto a ricevere le dichiarazioni medesime, previa annotazione degli estremi del documento di identita' personale, nei modi previsti dall'art. 20 della legge e degli artt. 3 e 5 del decreto (allegato n. 11 e allegato n. 12). E' altresi' ammessa la documentazione di fatti, stati o qualita' personali mediante esibizione e trascrizione nei modi previsti dagli artt. 5 e 6 della citata legge n. 15/1968 (allegato n. 13). 2. Il responsabile del procedimento puo' delegare a ricevere le dichiarazioni sostitutive i dipendenti addetti all'unita' organizzativa competente e appartenenti alla qualifica funzionale V o superiore, previamente individuati con apposito ordine di servizio reso pubblico mediante esposizione nei locali dell'unita' stessa. 3. L'interessato e' tenuto a presentare la documentazione richiesta prima della emissione del provvedimento favorevole, secondo le modalita' previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 130/1994. 4. Nel caso in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 15/1968, l'autenticazione della copia puo' essere fatta dal responsabile del provvedimento o da altro dipendente individuato con l'atto di cui al comma 2, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione (allegato n. 14). In tale caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso. TITOLO V MISURE ORGANIZZATIVE Art. 20 Funzione di protocollazione L'Universita' della Calabria provvedera', con apposite ordinanze interne, a stabilire le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni che favoriscano l'esercizio del diritto di accesso. Art. 21 Entrata in vigore e pubblicazione 1. Il regolamento entra in vigore dalla data del presente decreto rettorale. 2. Il regolamento verra' reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Universita' e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 22 Norme transitorie 1. Per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i termini fissati nell'allegato 1 iniziano a decorrere dalla suddetta data con esclusione di quei provvedimenti per i quali risulti appositamente previsto un diverso termine da altre disposizioni di legge o di regolamento. Art. 23 Revisione ed integrazione del regolamento 1. Presente regolamento e' sottoposto a revisione con specifico riguardo alle disposizioni di cui al Titolo II e al Titolo V entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del decreto rettorale di riorganizzazione degli uffici dell'amministrazione dell'Universita' della Calabria da emanarsi in attuazione del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e comunque entro due anni dalla sua entrata in vigore. 2. Il Rettore e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le integrazioni al presente regolamento necessarie per la determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti individuati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il Rettore e' altresi' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modifiche dei termini conseguenti alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti gia' individuati dal regolamento. Di tali integrazioni e modifiche e' data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e conseguente pubblicita', secondo le modalita' previste dal presente art. 21. Art. 24 Forme di pubblicita' 1. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 352/1992 il presente regolamento sara' inviato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della legge n. 241/1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cosenza, 4 giugno 1997 Il rettore: FREGA