IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto 20  giugno 1935,  n. 1071  - modifiche  ed
aggiornamenti al testo unico  delle leggi sull'istruzione superiore -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652  - disposizioni
sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - delega  al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - riordinamento della docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162  - riordinamento  delle  scuole dirette  a  fini speciali,  delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
  Vista la legge 9 maggio  1989 n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano
triennale di  sviluppo dell'Universita' e per  l'attuazione del piano
quadriennale 1986 - 90;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge  12 gennaio 1991, n. 13 -  determinazione degli atti
amministrativi da  adottarsi nella  forma del decreto  del Presidente
della Repubblica;
  Considerato  la  opportunita'  di procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici  delle scuole  di specializzazione  del settore
medico;
  Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 modificato con decreti
ministeriali  14  febbraio 1996,  3  luglio  1996  e 31  luglio  1996
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;
  Viste le  richieste di  integrazione e  di rettifica  relative alle
scuole di specializzazione in  chirurgia generale, chirurgia plastica
e   ricostruttiva,   endocrinologia    e   malattie   del   ricambio,
gastroenterologia, neuropsichiatria infantile e patologia clinica;
  Vista la richiesta  formulata dal S.I.M.L.A. in  merito alla scuola
di specializzazione in medicina legale;
  Visto che per mero errore materiale la denominazione del diploma di
specialista   rilasciato   dalla   scuola  di   specializzazione   in
gastroenterologia  e'  quello   di  gastroenterologia  ed  endoscopia
digestiva anziche' quello di gastroenterologia;
  Considerato  la  opportunita'  di procedere  alla  rettifica  degli
ordinamenti delle  scuole di specializzazione in  chirurgia generale,
chirurgia      plastica     e      ricostruttiva,     endocrinologia,
gastroenterologia,  medicina  legale,  neuropsichiatria  infantile  e
patologia clinica;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle
adunanze del  21 aprile  1995; 26  ottobre 1995;  18 luglio  1996; 19
luglio 1996; 12 dicembre 1996; 23  gennaio 1997; 24 gennaio 1997 e 20
febbraio 1997.
  Sentiti gli ordini dei medici  chirurghi e odontoiatri, dei biologi
e dei chimici;
  Ritenuta  la necessita'  di modificare  la tabella  I, allegata  al
regio decreto 30 settembre 1938,  n. 1652, e successive modificazioni
e di integrare e rettificare la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti
didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art. 8 della  tabella XLV / 2 allegata  al decreto ministeriale
11 maggio 1995  e successive modificazioni sono  aggiunte le seguenti
scuole di specializzazione:
   43) Biochimica clinica;
   44) Chirurgia vascolare;
   45) Nefrologia;
   46) Tossicologia medica.
  L'ordinamento  degli  studi  della scuola  di  specializzazione  in
chirurgia generale e' modificato nel senso che:
  nell'area E1: Chirurgia interdisciplinare della tabella A - Aree di
addestramento  professionalizzante e  relativi settori  scientifico -
disciplinari -  e' aggiunto il settore  scientifico disciplinare F08B
Chirurgia plastica;
  nell'area F2: Chirurgia interdisciplinare della tabella A - Aree di
addestramento  professionalizzante e  relativi settori  scientifico -
discipiinari -  e' aggiunto il settore  scientifico disciplinare F08B
Chirurgia plastica.
  L'ordinamento  degli  studi  della scuola  di  specializzazione  in
chirurgia plastica e ricostruttiva e' modificato nel senso che:
  nell'area  A)  propedeutica generale  della  tabella  A -  Aree  di
addestramento  professionalizzante e  relativi settori  scientifico -
disciplinari  - relativa  agli obiettivi  dopo la  parola "trapianti"
vanno   aggiunte  le   parole   "nonche'   della  utilizzazione   dei
biomateriali"
  nell'area  B)  propedeutica  clinica  della tabella  A  -  Aree  di
addestramento  professionalizzante e  relativi settori  scientifico -
disciplinari -  sono aggiunti i settori  scientificodisciplinari F18X
Radiodiagnostica e radioterapia; F21X Anestesia e rianimazione;
  nell'area  C)  clinica complementare  della  tabella  A -  Aree  di
addestramento  professionalizzante e  relativi settori  scientifico -
disciplinari -  sono aggiunti i settori  scientificodisciplinari F16A
Ortopedia e traumatologia; F14X Oculistica; M11E Psicologia clinica;
  nell'area E) disciplinare metodologie complementari della tabella A
 Aree   di   addestramento  professionalizzante  e  relativi  settori
scientifico -  disciplinari - sono  aggiunti i settori  scientifico -
disciplinari  F16B  Riabilitazione  e  terapia  fisica;  F22A  Igiene
generale ed applicata; F22B Medicina legale.
  L'ordinamento della scuola di  specializzazione in endocrinologia e
malattie del ricambio e' modificato nel modo seguente:
  nell'area A) propedeutica e fisiopatologia generale della tabella A
 Aree  di  addestramento  professionalizzante  e   relativi   settori
scientifico -  disciplinari -  e' aggiunto  il settore  scientifico -
disciplinare E05B Biochimica clinica.
  L'ordinamento della scuola di specializzazione in gastroenterologia
e' modificato nel modo seguente:
  L'art. 1  e l'art. 3  relativi al titolo di  specialista rilasciato
dalla    scuola    devono   leggersi    gastroenterologia    anziche'
gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
  nell'area A) propedeutica  della tabella A -  Aree di addestramento
professionalizzante e  relativi settori scientifico -  disciplinari -
e'  aggiunto il  settore scientifico  - disciplinare  E05B Biochimica
clinica.
  L'ordinamento della  scuola di specializzazione in  medicina legale
e' modificato nel modo seguente:
  nell'area A) propedeutica  della tabella A -  Aree di addestramento
professionalizzante e  relativi settori scientifico -  disciplinari -
sono  aggiunti  i settori  scientifico  -  disciplinari N01X  Diritto
privato; N09X Istituzioni di diritto pubblico.
  L'ordinamento  degli  studi  della scuola  di  specializzazione  in
neuropsichiatria  infantile e'  modificato nel  senso che  il secondo
comma dell'art. 3 e' soppresso.
  L'ordinamento della scuola di specializzazione in patologia clinica
e' modificato nel modo seguente:
  nell'area A) propedeutica  della tabella A -  Aree di addestramento
professionalizzante e  relativi settori scientifico -  disciplinari -
e'  aggiunto il  settore scientifico  - disciplinare  E05B Biochimica
clinica.
  Dopo  l'art.  42  della  medesima tabella  XLV/2  sono  aggiunti  i
seguenti articoli.
                              Art. 43.
                          Biochimica clinica
  Art.  1. -  La  scuola di  specializzazione  in biochimica  clinica
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica.
  Art. 2.  - La scuola ha  lo scopo di formare  specialisti nell'area
della diagnostica  biochimico -  clinica e  nelle analisi  chimiche -
tecnologiche,  fornendo  qualificazione professionale  specifica  nel
suddetto settore e competenze nell'organizzazione del laboratorio.
  Art. 3. -  La scuola rilascia il titolo di  specialista in medicina
di laboratorio - biochimica clinica.
  Sono previsti due indirizzi:
  a)  indirizzo   diagnostico  aperto  ai  laureati   in  medicina  e
chirurgia;
  b) indirizzo  analitico - tecnologico  aperto ai laureati  in altre
discipline  scientifiche  (scienze   biologiche,  chimica,  farmacia,
chimica   e   tecnologia    farmaceutica,   biotecnologie,   medicina
veterinaria).
  Art. 4. - Il corso ha la durata di 4 anni.
  Art. 5.  - Concorrono  al funzionamento  della scuola  le strutture
della  facolta' di  medicina  e  chirurgia (*)  e  quelle del  S.S.N.
individuate nei  protocolli d'intesa  di cui all'art.  6 comma  2 del
decreto legislativo 502 / 1992 ed il relativo personale universitario
appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A
e quello dirigente del S.S.N.  delle corrispondenti aree funzionali e
discipline.
  Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi e'  determinato nello statuto  di ogni singola  scuola tenuto
conto delle  capacita' formative  delle strutture  di cui  all'art. 5
(*).
 -----------
  (*) Nello statuto delle singole universita' devono essere indicati:
  a) il dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola;
  b) il numero massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno.
                                                            Tabella A
  AREE  DI  ADDESTRAMENTO   PROFESSIONALIZZANTE  E  RELATIVI  SETTORI
SCIENTIFICO - DISCIPLINARI.
 a) Area propedeutica biochimica e biometria
  Obiettivi:  lo specializzando  deve apprendere  ed approfondire  le
conoscenze generali, anche di  tipo metodologico, che utilizzera' per
lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche.
  Settori: F01X  statistica medica, E10X biofisica,  E05A biochimica,
E05B biochimica clinica, E04B biologia molecolare.
 b) Area biochimica e genetica molecolare
  Obiettivi:  lo specializzando  deve apprendere  ed approfondire  le
conoscenze  generali   anche  di  tipo  metodologico   di  biochimica
cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.
  Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica
clinica,  E11X  genetica,  E13X  biologia  applicata,  F03X  genetica
medica.
 c) Area biochimica analitico strumentale
  Obiettivi:  lo specializzando  deve apprendere  ed approfondire  le
conoscenze  di  biochimica  applicata, biochimica  analitica  e  deve
affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.
  Settori:  E05A biochimica,  E05B biochimica  clinica, C01A  chimica
analitica,  C03X   chimica  generale  ed  inorganica,   C07X  chimica
farmaceutica.
 d) Area metodologie e tecnologie di laboratorio
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  approfondire  lo studio  delle
metodologie  e   tecnologie  utilizzate   in  campo   diagnostico  di
laboratorio  con particolare  riguardo alle  tematiche relative  alla
raccolta,  conservazione  e   trattamento  dei  materiali  biologici,
all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo
di qualita' in medicina di laboratorio.
  Settori: E05A biochimica, E05B  biochimica clinica, K05A sistemi di
elaborazione delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica.
 e) Area diagnostica molecolare a livello genico
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve conoscere  le  metodologie  di
diagnostica  genetica  e  molecolare  delle  malattie  ereditarie  ed
acquisite e quelle utilizzate in  campo medico - legale; deve inoltre
approfondire le conoscenze relative  al supporto biotecnologico della
medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.
  Settori:  F03X  genetica  medica, E04B  biologia  molecolare,  E05A
biochimica, E05B  biochimica clinica,  E13X biologia  applicata, F22B
medicina legale.
 f) Area biochimica clinica
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  affrontare  lo  studio  della
biochimica e fisiopatologia delle  principali alterazioni morbose con
particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori
della  patologia  ivi  inclusi  gli aspetti  analitici  connessi  con
trattamenti farmacologici.
  Settori: E05A  biochimica, E0SB biochimica clinica,  F04A patologia
generale, E07X farmacologia, V30B kisiologia degli animali domestici,
F22B medicina legale.
 g) Area della biochimica clinica speciale
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  conoscere  i  principi  e  le
metodologie  di   laboratorio  per   la  diagnosi  biochimica   e  il
monitoraggio di specifiche patologie.
  Settore: E05B biochimica clinica.
  h)Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  approfondire   le  tematiche
relative  alla gestione  manageriale  del  laboratorio diagnostico  e
della organizzazione del lavoro  con particolare riguardo ai problemi
connessi con la  prevenzione degli infortuni e norme  di sicurezza ed
elementi di legislazione sanitaria.
  Settori: E05B biochimica clinica, F22A igiene generale e applicata,
P02A economia aziendale, P02D organizzazione aziendale.
  i) Area   propedeutica    alla     patologia    umana    (indirizzo
analiticotecnologico)
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  inerenti  i  meccanismi  fisiopatogenetici  di  organi  e
sistemi dell'uomo e delle relative patologie umane.
  Settori: E06A fisiologia umana, F04A patologia generale.
  l) Area     chimico      -     analiticostrumentale      (indirizzo
analiticotecnologico)
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali di chimico - fisica biologica, di chimica analitica e di
chimica  analitica clinica,  nonche' le  conoscenze delle  principali
strumentazioni analitiche e separative anche complesse.
  Settori: C02X  chimica fisica, C03X chimica  generale e inorganica,
E05A  biochimica, E05B  biochimica clinica,  C01A chimica  analitica,
C07X chimica farmaceutica.
  m) Area  integrazione   diagnostica  multidisciplinare   (indirizzo
diagnostico)
  Obiettivo: lo  specializzando deve maturare conoscenze  di base nei
vari  campi della  diagnostica  strumentale, poter  essere pronto  ad
affrontare  un approccio  alla  diagnosi multidisciplinare  integrale
basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica
di laboratorio.
  Settori:  E05B biochimica  clinica,  F04B  patologia clinica,  F18X
diagnostica per immagini e radioterapia.
                                                            Tabella B
                        STANDARD COMPLESSIVO
                DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
  Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve avere:
  partecipato all'attivita'  diagnostica di almeno 1000  casi clinici
(indirizzo diagnostico);
  frequenze per almeno 100 ore in ciascuno dei seguenti settori:
    esami urgenti;
    laboratorio di grande automazione;
  sedimenti  urinari  ed esame  delle  feci  compresa la  ricerca  di
parassiti;
    proteinologia clinica;
    ricerca di recettori e marcatori tumorali;
    ormonologia clinica;
    biochimica clinica separativa;
    farmacologia clinica e tossicologia;
    biochimica cellulare e colture cellulari;
  biochimica,  biologia molecolare  e  biochimica genetica  applicate
alla clinica;
  frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche;
  1 seminario all'anno su  argomenti di biochimica clinica (indirizzo
analitico - tecnologico; gas - massa, NMR).
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo le norme di buona  pratica clinica e limitatamente alla parte
biochimico  -   analitico,  di  almeno  3   sperimentazioni  cliniche
controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
                              Art. 44.
                         Chirurgia vascolare
  Art.  1. -  La scuola  di specializzazione  in chirurgia  vascolare
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica.
  Art. 2. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel
settore  professionale  della  diagnostica,  della  clinica  e  della
terapia  chirurgica delle  malattie  vascolari  intese come  malattie
delle arterie, delle vene e dei linfatici.
  Art. 3. - La scuola rilascia  il titolo di specialista in chirurgia
vascolare.
  Art. 4. - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Art. 5.  - Concorrono  al funzionamento  della scuola  le strutture
della  facolta' di  medicina  e  chirurgia (*)  e  quelle del  S.S.N.
individuate nei  protocolli di intesa di  cui all'art. 6 comma  2 del
decreto legislativo  502/1992 ed il relativo  personale universitario
appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A
e quello dirigente del S.S.N.  delle corrispondenti aree funzionali e
discipline.
  Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi e'  determinato nello statuto  di ogni singola  scuola tenuto
conto delle  capacita' formative  delle strutture  di cui  all'art. 5
(*).
 ------------
  (*)  Nello   statuto  delle  singole  universita'   debbono  essere
indicati:
  a) il Dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola;
  b) il numero massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno.
                                                            Tabella A
  AREE  DI  ADDESTRAMENTO   PROFESSIONALIZZANTE  E  RELATIVI  SETTORI
SCIENTIFICO - DISCIPLINARI.
 A. Area propedeutica
  Obiettivo: lo specializzando deve  apprendere conoscenze di anatomo
fisiopatologia    ed anatomia chirurgica; deve  inoltre apprendere le
conoscenze  necessarie   alla  valutazione  epidemiologica   ed  alla
sistematizzazione   dei   dati   clinici,  anche   mediante   sistemi
informatici.
  Settori:  E06A   fisiologia  umana,   E09A  anatomia   umana,  E09B
istologia,  E10X  biofisica  medica  (E06A  fisiologia  umana),  F01X
statistica  medica,  F06A  anatomia  patologica,  F07G  malattie  del
sangue,  K05B  informatica,   K06X  bioingegneria,  L18C  linguistica
inglese.
  B.Area di  semiologia clinica e diagnostica  strumentale invasiva e
non invasiva
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
semiologiche  cliniche e  di diagnostica  strumentale invasiva  e non
invasiva   idonee  al   trattamento  delle   vasculopatie  cerebrali,
viscerali  e  periferiche,  nonche'  delle  malattie  cardiache  piu'
frequenti.
  Settori:   F07C   malattie  dell'apparato   cardiovascolare,   F08E
chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.
  C. Area di specialita' chirurgiche correlate
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  apprendere  le  fondamentali
metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati,
nonche'  le loro  fondamentali tecniche  chirurgiche. In  particolare
deve acquisire la  pratica clinica per la diagnosi  ed il trattamento
chirurgico   e   postoperatorio   delle   piu'   frequenti   malattie
chirurgiche.
  Settori:  F08A chirurgia  generale, F08D  chirurgia toracica,  F09X
chirurgia   cardiaca,  F10X   chirurgia   urologica,  F16A   malattie
dell'apparato locomotore
  D. Area di chirurgia vascolare
  Obiettivo:  lo specializzando  deve saper  integrare le  conoscenze
semeiologiche dell'analisi  clinica dei  pazienti, saper  decidere la
piu'    opportuna    condotta    terapeutica,    saper    intervenire
chirurgicamente sotto  il profilo terapeutico, in  modo integrato con
altri settori specialistici chirurgici;
  Settori:  F06A  anatomia  patologica, F07C  malattie  dell'apparato
cardiovascolare, F08E chirurgia vascolare, F09X cardiochirurgia.
  E. Area di chirurgia endovascolare
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  acquisire  le normali  nozioni
teorico   pratiche   del   cateterismo   arterioso   e   le   terapie
endovascolari; ivi comprese  le terapie locoregionali farmacologiche,
la  dilatazione  percutanea  transluminale, l'applicazione  di  stent
vascolari e di  endoprotesi, nonche' le metodiche  da esse derivanti.
Deve inoltre acquisire conoscenza e capacita' pratica nelle metodiche
di controllo strumentale invasive e non.
  Settori: F08E chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini.
  F. Area angiologica
  Obiettivo: lo specializzando deve  apprendere le conoscenze teorico
pratiche per  la diagnosi e  la terapia delle malattie  vascolari di'
interesse medico.
  Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare.
  G. Area di anestesiologia e valutazione critica
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  apprendere  le metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore   in  modo  da  poter  collaborare
attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della piu'
opportuna condotta clinica; deve  inoltre, acquisire gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
  Settori: F08A  chirurgia generale,  F08E chirurgia  vascolare, F21X
anestesiologia, F22B medicina legale.
                                                            Tabella B
                        STANDARD COMPLESSIVO
                DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve aver frequentato  reparti di chirurgia generale e  / o chirurgia
d'urgenza per almeno una  annualita'; dimostrare d'aver raggiunto una
completa   preparazione   professionale   specifica,   basata   sulla
dimostrazione    d'aver    personalmente   eseguito    atti    medici
specialistici, come di seguito specificato:
   procedure diagnostiche di malattie vascolari:
  a) diagnostica vascolare  incruenta: 200 casi di cui  almeno il 50%
eseguito in prima persona;
  b) diagnostica vascolare cruenta: 100  casi a cui lo specializzando
partecipa in collaborazione;
  interventi di  chirurgia vascolare di  alta e media  chirurgia: 200
casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;
  interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di
cui almeno il 15% eseguiti in prima persona;
  interventi di  chirurgia endovascolare: 100  casi di cui  almeno il
10% effettuato in prima persona;
  interventi di  chirurgia generale:  100 casi di  cui almeno  il 10%
effettuato in prima persona.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
                              Art. 45.
                              Nefrologia
  Art. 1. - Istituzione, finalita', titolo conseguibile.
  1.1. E' istituita  la scuola di specializzazione  in nefrologia. Il
corpo  docente  della  scuola  deve prevedere  almeno  un  professore
universitario di nefrologia.  La direzione della scuola  spetta ad un
professore universitario di nefrologia, di  ruolo o fuori ruolo, di 1
o, in mancanza, di 2 fascia.
  1.2.  La scuola  ha lo  scopo  di formare  specialisti nel  settore
professionale  della nefrologia,  comprensiva degli  aspetti connessi
alla terapia sostitutiva della funzione renale.
  1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.
  1.4. Conseguito il titolo  di specialista, e' possibile frequentare
la scuola  per un  ulteriore anno  di perfezionamento,  indirizzato a
settori subspecialistici.
  Art. 2. - Organizzazione, durata, norme d'accesso.
  2.1. Il corso  di specializzazione ha la durata di  5 anni. Ciascun
anno di corso prevede indicativamente  300 ore di didattica formale e
seminariale ed inoltre attivita'  di tirocinio guidate, da effettuare
frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino
a raggiungere  l'orario annuo  complessivo previsto per  il personale
medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale.
  2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento
della scuola il dipartimento di . .., l'istituto  di . . . . . . etc.
(nonche' . . .).
  Le  strutture ospedaliere  convenzionabili  debbono rispondere  nel
loro  insieme   a  requisiti  di  idoneita'   per  disponibilita'  di
attrezzature  e dotazioni  strumentali, per  tipologie dei  servizi e
delle prestazioni  eseguite, secondo  gli standards stabiliti  con le
procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257 / 1991.
  Le  predette strutture  non  universitarie sono  individuate con  i
protocolli d'intesa  di cui allo  stesso art.  6 comma 3  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  La didattica  formale viene  svolta nelle  strutture universitarie.
L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita
dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed
in quelle ospedaliere convenzionate. Al  fine di garantire un congruo
addestramento  in   tutti  i  campi  della   nefrologia  clinica,  la
formazione  dello studente  potra'  compiersi anche  in  piu' di  una
struttura,   secondo   i  piani   di   studio   e  di   addestramento
professionalizzante previsti al successivo art. 3 e 4.
  2.3. Tenendo  presenti i  criteri generali per  la regolamentazione
degli accessi, di cui  al comma 4 dell'art. 9 della  legge 341 / 1990
ed  in   base  alle  risorse   ed  alle  strutture   ed  attrezzature
disponibili, la scuola e' in grado  di accettare un numero massimo di
iscritti determinato in . . per  ciascun anno di corso, per un totale
di  . .  .. specializzandi.  Il  numero effettivo  degli iscritti  e'
determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra
il Ministero della  sanita' ed il Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica  e tecnologica,  e dalla  successiva ripartizione
dei posti  tra le  universita'. Il numero  degli iscritti  a ciascuna
scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto.
  2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola
coloro che  siano in possesso  della laurea in medicina  e chirurgia.
Sono altresi'  ammessi al  concorso coloro che  siano in  possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente dalle autorita' accademiche italiane.
  L'abilitazione  alla professione  di  medico  chirurgo deve  essere
conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  2.5. Il  concorso e'  effettuato mediante  prove e  valutazione dei
titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti e' cosi' suddiviso:
  a) 50  punti da prova  scritta con quiz  a risposta multipla,  + 10
punti da prova orale;
  b) 20 punti dalla  media di 5 esami propedeutici e  / o inerenti la
specialita', stabiliti con delibera del consiglio di facolta';
  c)  10  punti  dalla  valutazione della  tesi  o  di  pubblicazioni
inerenti la specialita';
  d) 10 punti  per internato universitario coerente con  la scuola di
specializzazione su delibera del consiglio della scuola.
  La  Commissione  del concorso  sara'  formata  dal direttore  della
scuola e da 4 docenti nominati dal preside di facolta'.
  Art. 3. - Piani di studi e di addestramento professionalizzante.
  3.1. Il Consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso
di specializzazione ed il relativo piano  di studi nei diversi anni e
nei   diversi  presidi   diagnostici  e   clinici,  compresi   quelli
convenzionati.
  Il Consiglio stabilisce pertanto:
  a)  le opportune  attivita'  didattiche, comprese  le attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
teorica e  seminariale, e  la sede di  quella di  tirocinio, compreso
quello   relativo  all'area   specialistica   comune  a   specialita'
propedeutiche o affini.
  3.2.  Il  piano studi  e  di  addestramento professionalizzante  e'
determinato dal  consiglio della  scuola, sulla base  degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da raggiungere  nelle  diverse  aree,  degli
obiettivi   specifici   e   dei  relativi   settori   scientifico   -
disciplinari.
  Costituiscono aree obbligatorie  (propedeutiche, di approfondimento
scientifico - culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai
settori seguenti:
  E03A  biologia,  E05A  biochimica,   E06A  fisiologia  umana,  F04B
immunologia,  E07X  farmacologia,   F06A  anatomia  patologica,  F07A
medicina interna, F018X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A
urologia, F07C medicina d'urgenza, F19C pediatria.
  Nei primi  due anni di  formazione lo specializzando  deve dedicare
almeno  il  50% del  tempo  della  sua  attivita' di  tirocinio  alla
formazione professionale nei settori  della medicina interna generale
e specialistica (F07).
  Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di
formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato
dal  consiglio della  scuola e  reso pubblico  nel manifesto  annuale
degli studi.
  Art.  4.  -  Programmazione  annuale  delle  attivita'  e  verifica
tirocinio.
  4.1. All'inizio di ciascun anno  di corso il consiglio della scuola
programma  le   attivita'  comuni  per  gli   specializzandi,  quelle
specifiche relative  al tirocinio  e concorda con  gli specializzandi
stessi  la  scelta  di   eventuali  aree  elettive  d'approfondimento
opzionale,  pari  a  non  oltre  il  25%  dell'orario  annuo,  e  che
costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.
  4.2. Il  tirocinio e'  svolto nelle  strutture universitarie  ed in
quelle    ospedaliere    idonee   convenzionate.    Lo    svolgimento
dell'attivita'  di tirocinio  e  l'esito positivo  del medesimo  sono
attestati  dai  docenti  ai  quali sia  affidata  la  responsabilita'
didattica,  in  servizio  nelle  strutture  presso  cui  il  medesimo
tirocinio sia stato svolto.
  Ai fini  dell'attestazione di  frequenza il consiglio  della scuola
potra'  riconoscere   utile,  sulla  base   d'idonea  documentazione,
l'attivita'   svolta  all'estero   in   strutture  universitarie   ed
extrauniversitarie.
  Art. 5. - Esame di diploma.
  5.1.  L'esame finale  consta  nella presentazione  di un  elaborato
scritto  su di  una  tematica clinica  assegnata allo  specializzando
almeno  un anno  prima dell'esame  stesso. La  commissione finale  e'
nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.
  5.2. Lo  specializzando, per essere ammesso  all'esame finale, deve
aver superato gli  esami annuali ed i tirocini ed  aver condotto, con
progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici
stabiliti  secondo uno  standard  nazionale  specifico della  scuola,
volto  ad  assicurare  il conseguimento  di  capacita'  professionali
adeguate agli standards europei.
  Art. 6. - Norme finali.
  Le  tabelle riguardanti  gli standards  nazionali (sugli  obiettivi
formativi e relativi settori  scientifico disciplinari di pertinenza,
sull'attivita' minima dello specializzando  per adire l'esame finale,
nonche'  sulle   strutture  minime  necessarie  per   le  istituzioni
convenzionabili) sono fissate con le  procedure di cui all'art. 7 del
decreto  legislativo 257  /  1991. Gli  aggiornamenti periodici  sono
disposti  con  le  medesime  procedure,  sentiti  i  direttori  delle
specifiche scuole di specializzazione.
  Scuola di specializzazione in nefrologia.
                                                            Tabella A
  AREE  DI  ADDESTRAMENTO   PROFESSIONALIZZANTE  E  RELATIVI  SETTORI
SCIENTIFICO - DISCIPLINARI.
 A. Area propedeutica
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali  di  anatomofisiologia  renale,  biochimica  e  genetica
pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche
per l'apprendimento  delle tecniche  di laboratorio, della  clinica e
della terapia.
  Settori:  E09A  anatomia,  E09B istologia,  E05A  biochimica,  E06A
fisiologia umana, F03X genetica medica, F07E nefrologia.
 B. Area di fisiopatologia nefrologica
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi eziopatogenici che determinano  lo sviluppo delle malattie
renali.
  Settori:  E03A  biologia,  F03X  genetica  medica,  F04C  patologia
generale,  F04A   immunologia,  F07B  fisiopatologia   clinica,  F07E
nefrologia.
 C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche e  tecniche in  tutti i  settori di  laboratorio
applicati  alla nefrologia,  comprese citomorfologia,  istopatologia,
immunopatologia e la diagnostica per immagini.
  Settori:  F04B patologia  clinica, F06A  anatomia patologica,  F07D
semeiotica   funzionale,  F07E   nefrologia,  F18X   diagnostica  per
immagini.
 D. Area di nefrologia clinica
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche   e  tecniche  necessarie  per   la  valutazione
epidemiologica  e  per  la  prevenzione,  diagnosi  e  terapia  delle
malattie  del rene,  dei  disordini del  metabolismo elettrolitico  e
dell'equilibrio  acido  base,  e  dell'ipertensione  arteriosa.  Deve
infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme
di buona pratica clinica.
  Settori: F07E nefrologia, F07  medicina interna, E07X farmacologia,
F05X  microbiologia, F18X  diagnostica per  immagini e  radioterapia,
F18X statistica medica, F10A  urologia, F19C pediatria, F07C medicina
d'urgenza, F04A patologia generale.
 E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e  la   pratica  clinica  correlate  con   l'emodialisi,  la  dialisi
peritoneale e il trapianto di rene.
  Settori: F07E nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti.
 F. Area dell'emergenza nefrologica
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e la pratica  clinica necessarie a prevenire,  riconoscere e trattare
le  principali patologie  che costituiscono  condizioni di  emergenza
nefrologica.
  Settori:   F07E   nefrologia,   F07C   medicina   d'urgenza,   F12X
anestesiologia e rianimazione.
                                                            Tabella B
  STANDARDS NECESSARI ALLE STRUTTURE  SANITARIE NON UNIVERSITARIE PER
CONTRIBUIRE ALLA  FORMAZIONE SPECIALISTICA  MEDIANTE CONVENZIONAMENTO
CON L'UNIVERSITA' PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA.
  Il  presidio  ospedaliero non  universitario  deve  avere, oltre  a
strutture  didattiche e  di aggiornamento  generali, una  qualificata
specifica attivita' media annuale, dimostrata per almeno un triennio,
tale  da   garantire  allo  specializzando  il   conseguimento  degli
obiettivi  formativi assegnatigli  riguardo al  periodo di  frequenza
della struttura medesima. Tali attivita' sono:
  a)  attivita'  ambulatoriale  e  di Day  Hospital  per  almeno  300
pazienti annui, anche con specifica attivita' per pazienti in dialisi
peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;
  b) attivita' di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia
nefrologica;
  c) attivita'  diagnostica di  istopatologia renale  comprendente il
prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;
  d) attivita' di terapia sostitutiva  acuta e cronica della funzione
renale; con almeno 8 posti dialisi.
                                                            Tabella C
                       STANDARD COMPLESSIVO DI
                  ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve:
  1. Aver  eseguito personalmente  almeno 10  biopsie renali  ed aver
partecipato  alla  fase  di  definizione diagnostica  di  almeno  100
pazienti.
  2.  Aver  eseguito  personalmente almeno  15  procedure  dialitiche
d'urgenza.
  3.  Saper  gestire   le  metodiche  di  emodialisi   e  di  dialisi
peritoneale,  partecipando attivamente  ad almeno  10 interventi  per
allestimento di fistola  artero - venosa e ad almeno  5 interventi di
impianto di catetere peritoneale.
  4. Saper  impostare una corretta  diagnosi di nefropatia e  la piu'
adeguata  terapia  per  pazienti con  malattie  renali,  ipertensione
arteriosa,   alterazioni   del    metabolismo   idroelettrolitico   e
dell'equilibrio acido - base,  insufficienza renale, con trapianto di
rene.
  Con riferimento al punto 4  dell'art. 1, costituiscono attivita' di
perfezionamento   opzionali  (obbligatorie   almeno  due   sulle  tre
previste):
  a) immunopatologia  e morfologia  delle nefropatie:  aver acquisito
conoscenze  teoriche ed  esperienza  pratica  relative alla  diagnosi
immunologica   diretta   e   morfologica   (microscopia   ottica   ed
elettronica) delle  principali nefropatie; aver  acquisito esperienza
pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;
  b)  terapia  sostitutiva  della  funzione  renale:  aver  acquisito
conoscenze teoriche  ed esperienza pratica  dei vari tipi  di dialisi
extracorporea  e  di dialisi  peritoneale;  saper  impostare al  piu'
corretto trattamento dialitico per  pazienti con insufficienza renale
acuta e cronica;
  c)  clinica e  terapia del  trapianto  di rene:  aver acquisito  le
conoscenze  teoriche dell'immunologia  dei trapianti;  aver acquisito
esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene
e   sulle  principali   terapie   anti  -   rigetto;  saper   gestire
correttamente l'attivita' ambulatoriale per pazienti trapiantati.
                              Art. 46.
                         Tossicologia medica
  Art.  1. -  La scuola  di specializzazione  in tossicologia  medica
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica.
  Art. 2. -  La scuola ha lo scopo di  formare medici specialisti nel
settore della diagnosi  e della terapia delle  intossicazioni acute e
croniche non professionali, nel settore della prevenzione, diagnosi e
terapia  delle tossicodipendenze  e  nella  valutazione del  rapporto
rischio /beneficio delle sostanze chimiche per la salute dell'uomo.
  Art.  3.  -  La  scuola   rilascia  il  titolo  di  specialista  in
tossicologia medica.
  Art. 4. - Il corso ha la durata di quattro anni.
  Art. 5.  - Concorrono  al funzionamento  della scuola  le strutture
della  facolta' di  medicina  e  chirurgia (*)  e  quelle del  S.S.N.
individuate nei protocolli di intesa di  cui all'art. 6, comma 2, del
decreto  legislativo  n.   502  /  1992  ed   il  relativo  personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e  quello dirigente  del S.S.N.  delle corrispondenti
aree funzionali e discipline.
  Art. 6 - Il numero  massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi e'  determinato nello statuto  di ogni singola  scuola tenuto
conto delle  capacita' formative  delle strutture  di cui  all'art. 5
(*).
 -------------
  (*)  Nello   statuto  delle  singole  universita'   debbono  essere
indicati:
  a) il dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola;
  b) il numero massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno.
                                                            Tabella A
  AREE  DI  ADDESTRAMENTO   PROFESSIONALIZZANTE  E  RELATIVI  SETTORI
SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.
 A. Area propedeutica: istituzioni di tossicologia
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali  relative alla  definizione  ed  alla valutazione  della
tossicita'  acuta  e cronica  di  una  sostanza chimica.  Inoltre  lo
specializzando  deve  acquisire le  basi  teoriche  e pratiche  delle
tecniche di valutazione della tossicita' sia acuta che cronica di una
sostanza  chimica  ed  approfondire   la  conoscenza  sui  meccanismi
generali di  intossicazione, tossificazione e  detossificazione. Deve
infine  apprendere le  conoscenze di  genetica, biologia  e patologia
molecolare e  statistica utili  alla definizione della  tossicita' di
una sostanza chimica.
  Settori: C07X Chimica farmaceutica,  E04B Biologia molecolare, E05B
Biochimica   clinica,  E06A   Fisiologia,  E07X   Farmacologia,  F01X
Statistica  medica, F03X  Genetica medica,  F04A Patologia  generale,
F06A Anatomia patologica.
 B. Area della patologia tossicologica
  Obiettivo:  lo specializzando  deve conseguire  avanzate conoscenze
teoriche  e pratiche  sulla tossicologia  sistematica organospecifica
(neurotossicologia,    tossicologia    dell'apparato    respiratorio,
cardiocircolatorio    e   gastrointestinale,    nefrotossicologia   e
immunotossicologia). Deve  inoltre apprendere  le basi teoriche  e le
tecniche  piu'  comuni per  la  valutazione  del danno  tossicologico
materno -  fetale, del potere  mutageno e cancerogeno  delle sostanze
chimiche, e  del rischio della contaminazione  dell'ambiente da parte
di sostanze chimiche.
  Settori:  F04A Patologia  generale, F04C  Oncologia, F06A  Anatomia
patologica,   F06B   Neuropatologia,  F07B   Malattie   dell'apparato
respiratorio,  F07C  Malattie   dell'apparato  cardiovascolare,  F07D
Gastroenterologia, F07F Nefrologia.
 C. Area della clinica tossicologica
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoriche  e tecniche per la  diagnosi delle intossicazioni
acute  e  croniche  non  professionali. Deve  inoltre  apprendere  le
conoscenze  teoriche  e  la   pratica  clinica  della  terapia  delle
intossicazioni acute  e croniche non professionali,  dal corretto uso
della  terapia   antidotale  alle   tecnologie  biomediche   atte  ad
accelerare  la detossificazione  (emodialisi,  emotrasfusione), e  le
tecniche fondamentali di rianimazione.  Deve infine saper partecipare
a  studi clinici  controllati secondo  le norme  della buona  pratica
clinica,   ed   a   valutazioni   epidemiologiche   retrospettive   e
prospettiche in tema  di intossicazioni acute e  croniche, inclusa la
conoscenza e la eventuale partecipazione  alle attivita' di un centro
antiveleni.
  Settori: F07A  Medicina interna,  F2IX Anestesiologia,  F22A Igiene
generale ed applicata.
 D. Area delle tossicodipendenze
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  apprendere  la conoscenza  dei
correlati chimici, fisiologici endocrinologici, strutturali e sociali
delle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso ivi incluse
le  sindromi  alcool,  correlate di  pertinenza  tossicologica.  Deve
inoltre apprendere la conoscenza  della classe di appartenenza, dello
spettro di  azione, dei meccanismi  di azione e della  cinetica delle
principali sostanze di abuso. Deve  essere in grado di identificare e
di   indirizzare   il   trattamento    delle   malattie   di   ordine
infettivologico  (infezioni  concomitanti  a patogenesi  batterica  e
virale  ivi  inclusa  la  sindrome  da  immunodeficienza  acquisita),
dellemalattie  psichiatriche  e  neurologiche e  dei  danni  d'organo
indotti   dalle   principali   sostanze   d'abuso,   con   prevalente
espressivita' clinica di tipo tossicologico.
  Deve  conoscere  le  caratteristiche  eziopatogeniche,  cliniche  e
prognostiche  delle   tossicodipendenze  dalle   principali  sostanze
d'abuso,  ed  essere  in  grado  di  operare  una  corretta  diagnosi
differenziale.  Deve  aver  acquisito approfondite  conoscenze  sugli
indirizzi di gestione  clinica e di presa in carico,  e dimostrare di
possedere le competenze tecniche e  metodologiche per trattare i vari
quadri  clinici, incluse  le situazioni  di  crisi e  le sindromi  da
sospensione.  Deve inoltre  conoscere l'uso  integrato delle  diverse
terapie attuabili  nelle tossicodipendenze dalle  principali sostanze
di  abuso, e  le disposizioni  legislative che  regolano l'intervento
diagnostico  e terapeutico  nelle tossicodipendenze  dalle principali
sostanze di abuso.
  Settori: E07X  Farmacologia, F07A  Medicina interna,  F071 Malattie
infettive, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F22B Medicina legale.
                                                            Tabella B
                       STANDARD COMPLESSIVO DI
                   ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve  dimostrare  di  aver una  completa  preparazione  professionale
specifica, basata sulla dimostrazione  di aver personalmente eseguito
atti medici specialistici, come di seguito specificato:
  a) aver eseguito almeno 100  casi clinici di intossicazioni acute e
croniche non professionali, con particolare riguardo alla diagnostica
clinica  e  di   laboratorio,  dei  quali  30   con  piena  autonomia
professionale;
  b)  di  aver eseguito  l'itinerario  diagnostico  e terapeutico  di
almeno  100  casi  clinici   di  tossicodipendenze  dalle  principali
sostanze di abuso,  con particolare riguardo alla  applicazione di un
protocollo multimodale integrato;
  c)  aver  effettuato  almeno   20  interventi  di  tossicologia  di
consultazione e di collegamento;
  d)  aver  affrontato  problemi   di  tossicologia  sperimentale  ed
ambientale  con particolare  riguardo alla  definizione del  rapporto
rischio / beneficio delle sostanze chimiche;
  e) infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione,
secondo  le  norme  della  buona   pratica  clinica,  di  almeno  una
sperimentazione clinica controllata.
  Nel   regolamento  didattico   di  Ateneo   verranno  eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.