IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986 - 90; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Considerato la opportunita' di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 modificato con decreti ministeriali 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996 e 31 luglio 1996 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Viste le richieste di integrazione e di rettifica relative alle scuole di specializzazione in chirurgia generale, chirurgia plastica e ricostruttiva, endocrinologia e malattie del ricambio, gastroenterologia, neuropsichiatria infantile e patologia clinica; Vista la richiesta formulata dal S.I.M.L.A. in merito alla scuola di specializzazione in medicina legale; Visto che per mero errore materiale la denominazione del diploma di specialista rilasciato dalla scuola di specializzazione in gastroenterologia e' quello di gastroenterologia ed endoscopia digestiva anziche' quello di gastroenterologia; Considerato la opportunita' di procedere alla rettifica degli ordinamenti delle scuole di specializzazione in chirurgia generale, chirurgia plastica e ricostruttiva, endocrinologia, gastroenterologia, medicina legale, neuropsichiatria infantile e patologia clinica; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 21 aprile 1995; 26 ottobre 1995; 18 luglio 1996; 19 luglio 1996; 12 dicembre 1996; 23 gennaio 1997; 24 gennaio 1997 e 20 febbraio 1997. Sentiti gli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, dei biologi e dei chimici; Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e di integrare e rettificare la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Decreta: Art. 1. All'art. 8 della tabella XLV / 2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione: 43) Biochimica clinica; 44) Chirurgia vascolare; 45) Nefrologia; 46) Tossicologia medica. L'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in chirurgia generale e' modificato nel senso che: nell'area E1: Chirurgia interdisciplinare della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico - disciplinari - e' aggiunto il settore scientifico disciplinare F08B Chirurgia plastica; nell'area F2: Chirurgia interdisciplinare della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico - discipiinari - e' aggiunto il settore scientifico disciplinare F08B Chirurgia plastica. L'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva e' modificato nel senso che: nell'area A) propedeutica generale della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico - disciplinari - relativa agli obiettivi dopo la parola "trapianti" vanno aggiunte le parole "nonche' della utilizzazione dei biomateriali" nell'area B) propedeutica clinica della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico - disciplinari - sono aggiunti i settori scientificodisciplinari F18X Radiodiagnostica e radioterapia; F21X Anestesia e rianimazione; nell'area C) clinica complementare della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico - disciplinari - sono aggiunti i settori scientificodisciplinari F16A Ortopedia e traumatologia; F14X Oculistica; M11E Psicologia clinica; nell'area E) disciplinare metodologie complementari della tabella A Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico - disciplinari - sono aggiunti i settori scientifico - disciplinari F16B Riabilitazione e terapia fisica; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale. L'ordinamento della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio e' modificato nel modo seguente: nell'area A) propedeutica e fisiopatologia generale della tabella A Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico - disciplinari - e' aggiunto il settore scientifico - disciplinare E05B Biochimica clinica. L'ordinamento della scuola di specializzazione in gastroenterologia e' modificato nel modo seguente: L'art. 1 e l'art. 3 relativi al titolo di specialista rilasciato dalla scuola devono leggersi gastroenterologia anziche' gastroenterologia ed endoscopia digestiva; nell'area A) propedeutica della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico - disciplinari - e' aggiunto il settore scientifico - disciplinare E05B Biochimica clinica. L'ordinamento della scuola di specializzazione in medicina legale e' modificato nel modo seguente: nell'area A) propedeutica della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico - disciplinari - sono aggiunti i settori scientifico - disciplinari N01X Diritto privato; N09X Istituzioni di diritto pubblico. L'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile e' modificato nel senso che il secondo comma dell'art. 3 e' soppresso. L'ordinamento della scuola di specializzazione in patologia clinica e' modificato nel modo seguente: nell'area A) propedeutica della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico - disciplinari - e' aggiunto il settore scientifico - disciplinare E05B Biochimica clinica. Dopo l'art. 42 della medesima tabella XLV/2 sono aggiunti i seguenti articoli. Art. 43. Biochimica clinica Art. 1. - La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2. - La scuola ha lo scopo di formare specialisti nell'area della diagnostica biochimico - clinica e nelle analisi chimiche - tecnologiche, fornendo qualificazione professionale specifica nel suddetto settore e competenze nell'organizzazione del laboratorio. Art. 3. - La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio - biochimica clinica. Sono previsti due indirizzi: a) indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia; b) indirizzo analitico - tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie, medicina veterinaria). Art. 4. - Il corso ha la durata di 4 anni. Art. 5. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia (*) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502 / 1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato nello statuto di ogni singola scuola tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5 (*). ----------- (*) Nello statuto delle singole universita' devono essere indicati: a) il dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola; b) il numero massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno. Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO - DISCIPLINARI. a) Area propedeutica biochimica e biometria Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzera' per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche. Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E04B biologia molecolare. b) Area biochimica e genetica molecolare Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare. Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E11X genetica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica. c) Area biochimica analitico strumentale Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche. Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C07X chimica farmaceutica. d) Area metodologie e tecnologie di laboratorio Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualita' in medicina di laboratorio. Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica. e) Area diagnostica molecolare a livello genico Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico - legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica. Settori: F03X genetica medica, E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E13X biologia applicata, F22B medicina legale. f) Area biochimica clinica Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti analitici connessi con trattamenti farmacologici. Settori: E05A biochimica, E0SB biochimica clinica, F04A patologia generale, E07X farmacologia, V30B kisiologia degli animali domestici, F22B medicina legale. g) Area della biochimica clinica speciale Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica e il monitoraggio di specifiche patologie. Settore: E05B biochimica clinica. h)Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria. Settori: E05B biochimica clinica, F22A igiene generale e applicata, P02A economia aziendale, P02D organizzazione aziendale. i) Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analiticotecnologico) Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici di organi e sistemi dell'uomo e delle relative patologie umane. Settori: E06A fisiologia umana, F04A patologia generale. l) Area chimico - analiticostrumentale (indirizzo analiticotecnologico) Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimico - fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonche' le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse. Settori: C02X chimica fisica, C03X chimica generale e inorganica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C07X chimica farmaceutica. m) Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico) Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale, poter essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrale basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio. Settori: E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia. Tabella B STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve avere: partecipato all'attivita' diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico); frequenze per almeno 100 ore in ciascuno dei seguenti settori: esami urgenti; laboratorio di grande automazione; sedimenti urinari ed esame delle feci compresa la ricerca di parassiti; proteinologia clinica; ricerca di recettori e marcatori tumorali; ormonologia clinica; biochimica clinica separativa; farmacologia clinica e tossicologia; biochimica cellulare e colture cellulari; biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica; frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche; 1 seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (indirizzo analitico - tecnologico; gas - massa, NMR). Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico - analitico, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Art. 44. Chirurgia vascolare Art. 1. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici. Art. 3. - La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare. Art. 4. - Il corso ha la durata di 5 anni. Art. 5. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia (*) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato nello statuto di ogni singola scuola tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5 (*). ------------ (*) Nello statuto delle singole universita' debbono essere indicati: a) il Dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola; b) il numero massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno. Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO - DISCIPLINARI. A. Area propedeutica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomo fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistematizzazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E09B istologia, E10X biofisica medica (E06A fisiologia umana), F01X statistica medica, F06A anatomia patologica, F07G malattie del sangue, K05B informatica, K06X bioingegneria, L18C linguistica inglese. B.Area di semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonche' delle malattie cardiache piu' frequenti. Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini e radioterapia. C. Area di specialita' chirurgiche correlate Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonche' le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle piu' frequenti malattie chirurgiche. Settori: F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F09X chirurgia cardiaca, F10X chirurgia urologica, F16A malattie dell'apparato locomotore D. Area di chirurgia vascolare Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche dell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici; Settori: F06A anatomia patologica, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E chirurgia vascolare, F09X cardiochirurgia. E. Area di chirurgia endovascolare Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonche' le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacita' pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non. Settori: F08E chirurgia vascolare, F18X diagnostica per immagini. F. Area angiologica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di' interesse medico. Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare. G. Area di anestesiologia e valutazione critica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre, acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F08A chirurgia generale, F08E chirurgia vascolare, F21X anestesiologia, F22B medicina legale. Tabella B STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e / o chirurgia d'urgenza per almeno una annualita'; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: procedure diagnostiche di malattie vascolari: a) diagnostica vascolare incruenta: 200 casi di cui almeno il 50% eseguito in prima persona; b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi a cui lo specializzando partecipa in collaborazione; interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona; interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di cui almeno il 15% eseguiti in prima persona; interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona; interventi di chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuato in prima persona. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Art. 45. Nefrologia Art. 1. - Istituzione, finalita', titolo conseguibile. 1.1. E' istituita la scuola di specializzazione in nefrologia. Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di 1 o, in mancanza, di 2 fascia. 1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale. 1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia. 1.4. Conseguito il titolo di specialista, e' possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici. Art. 2. - Organizzazione, durata, norme d'accesso. 2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attivita' di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale. 2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di . .., l'istituto di . . . . . . etc. (nonche' . . .). Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257 / 1991. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potra' compiersi anche in piu' di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti al successivo art. 3 e 4. 2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 341 / 1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in . . per ciascun anno di corso, per un totale di . . .. specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le universita'. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle autorita' accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno. 2.5. Il concorso e' effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti e' cosi' suddiviso: a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla, + 10 punti da prova orale; b) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e / o inerenti la specialita', stabiliti con delibera del consiglio di facolta'; c) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti la specialita'; d) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola. La Commissione del concorso sara' formata dal direttore della scuola e da 4 docenti nominati dal preside di facolta'. Art. 3. - Piani di studi e di addestramento professionalizzante. 3.1. Il Consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati. Il Consiglio stabilisce pertanto: a) le opportune attivita' didattiche, comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialita' propedeutiche o affini. 3.2. Il piano studi e di addestramento professionalizzante e' determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico - disciplinari. Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico - culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti: E03A biologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F04B immunologia, E07X farmacologia, F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F018X diagnostica per immagini e radioterapia, F10A urologia, F07C medicina d'urgenza, F19C pediatria. Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attivita' di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07). Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 4. - Programmazione annuale delle attivita' e verifica tirocinio. 4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione. 4.2. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie. Art. 5. - Esame di diploma. 5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale e' nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa. 5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacita' professionali adeguate agli standards europei. Art. 6. - Norme finali. Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza, sull'attivita' minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonche' sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo 257 / 1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione. Scuola di specializzazione in nefrologia. Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO - DISCIPLINARI. A. Area propedeutica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia. Settori: E09A anatomia, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F07E nefrologia. B. Area di fisiopatologia nefrologica Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenici che determinano lo sviluppo delle malattie renali. Settori: E03A biologia, F03X genetica medica, F04C patologia generale, F04A immunologia, F07B fisiopatologia clinica, F07E nefrologia. C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini. Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07D semeiotica funzionale, F07E nefrologia, F18X diagnostica per immagini. D. Area di nefrologia clinica Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica. Settori: F07E nefrologia, F07 medicina interna, E07X farmacologia, F05X microbiologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F18X statistica medica, F10A urologia, F19C pediatria, F07C medicina d'urgenza, F04A patologia generale. E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene. Settori: F07E nefrologia, F08A chirurgia dei trapianti. F. Area dell'emergenza nefrologica Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica. Settori: F07E nefrologia, F07C medicina d'urgenza, F12X anestesiologia e rianimazione. Tabella B STANDARDS NECESSARI ALLE STRUTTURE SANITARIE NON UNIVERSITARIE PER CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON L'UNIVERSITA' PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA. Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attivita' media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attivita' sono: a) attivita' ambulatoriale e di Day Hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attivita' per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti; b) attivita' di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica; c) attivita' diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie; d) attivita' di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno 8 posti dialisi. Tabella C STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: 1. Aver eseguito personalmente almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti. 2. Aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza. 3. Saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero - venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale. 4. Saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la piu' adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acido - base, insufficienza renale, con trapianto di rene. Con riferimento al punto 4 dell'art. 1, costituiscono attivita' di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste): a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi; b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare al piu' corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica; c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti - rigetto; saper gestire correttamente l'attivita' ambulatoriale per pazienti trapiantati. Art. 46. Tossicologia medica Art. 1. - La scuola di specializzazione in tossicologia medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore della diagnosi e della terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali, nel settore della prevenzione, diagnosi e terapia delle tossicodipendenze e nella valutazione del rapporto rischio /beneficio delle sostanze chimiche per la salute dell'uomo. Art. 3. - La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica. Art. 4. - Il corso ha la durata di quattro anni. Art. 5. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia (*) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 / 1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato nello statuto di ogni singola scuola tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5 (*). ------------- (*) Nello statuto delle singole universita' debbono essere indicati: a) il dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola; b) il numero massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno. Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI. A. Area propedeutica: istituzioni di tossicologia Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali relative alla definizione ed alla valutazione della tossicita' acuta e cronica di una sostanza chimica. Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teoriche e pratiche delle tecniche di valutazione della tossicita' sia acuta che cronica di una sostanza chimica ed approfondire la conoscenza sui meccanismi generali di intossicazione, tossificazione e detossificazione. Deve infine apprendere le conoscenze di genetica, biologia e patologia molecolare e statistica utili alla definizione della tossicita' di una sostanza chimica. Settori: C07X Chimica farmaceutica, E04B Biologia molecolare, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia, E07X Farmacologia, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica. B. Area della patologia tossicologica Obiettivo: lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze teoriche e pratiche sulla tossicologia sistematica organospecifica (neurotossicologia, tossicologia dell'apparato respiratorio, cardiocircolatorio e gastrointestinale, nefrotossicologia e immunotossicologia). Deve inoltre apprendere le basi teoriche e le tecniche piu' comuni per la valutazione del danno tossicologico materno - fetale, del potere mutageno e cancerogeno delle sostanze chimiche, e del rischio della contaminazione dell'ambiente da parte di sostanze chimiche. Settori: F04A Patologia generale, F04C Oncologia, F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia. C. Area della clinica tossicologica Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi delle intossicazioni acute e croniche non professionali. Deve inoltre apprendere le conoscenze teoriche e la pratica clinica della terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali, dal corretto uso della terapia antidotale alle tecnologie biomediche atte ad accelerare la detossificazione (emodialisi, emotrasfusione), e le tecniche fondamentali di rianimazione. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme della buona pratica clinica, ed a valutazioni epidemiologiche retrospettive e prospettiche in tema di intossicazioni acute e croniche, inclusa la conoscenza e la eventuale partecipazione alle attivita' di un centro antiveleni. Settori: F07A Medicina interna, F2IX Anestesiologia, F22A Igiene generale ed applicata. D. Area delle tossicodipendenze Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la conoscenza dei correlati chimici, fisiologici endocrinologici, strutturali e sociali delle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso ivi incluse le sindromi alcool, correlate di pertinenza tossicologica. Deve inoltre apprendere la conoscenza della classe di appartenenza, dello spettro di azione, dei meccanismi di azione e della cinetica delle principali sostanze di abuso. Deve essere in grado di identificare e di indirizzare il trattamento delle malattie di ordine infettivologico (infezioni concomitanti a patogenesi batterica e virale ivi inclusa la sindrome da immunodeficienza acquisita), dellemalattie psichiatriche e neurologiche e dei danni d'organo indotti dalle principali sostanze d'abuso, con prevalente espressivita' clinica di tipo tossicologico. Deve conoscere le caratteristiche eziopatogeniche, cliniche e prognostiche delle tossicodipendenze dalle principali sostanze d'abuso, ed essere in grado di operare una corretta diagnosi differenziale. Deve aver acquisito approfondite conoscenze sugli indirizzi di gestione clinica e di presa in carico, e dimostrare di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e le sindromi da sospensione. Deve inoltre conoscere l'uso integrato delle diverse terapie attuabili nelle tossicodipendenze dalle principali sostanze di abuso, e le disposizioni legislative che regolano l'intervento diagnostico e terapeutico nelle tossicodipendenze dalle principali sostanze di abuso. Settori: E07X Farmacologia, F07A Medicina interna, F071 Malattie infettive, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F22B Medicina legale. Tabella B STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve dimostrare di aver una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: a) aver eseguito almeno 100 casi clinici di intossicazioni acute e croniche non professionali, con particolare riguardo alla diagnostica clinica e di laboratorio, dei quali 30 con piena autonomia professionale; b) di aver eseguito l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 100 casi clinici di tossicodipendenze dalle principali sostanze di abuso, con particolare riguardo alla applicazione di un protocollo multimodale integrato; c) aver effettuato almeno 20 interventi di tossicologia di consultazione e di collegamento; d) aver affrontato problemi di tossicologia sperimentale ed ambientale con particolare riguardo alla definizione del rapporto rischio / beneficio delle sostanze chimiche; e) infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme della buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata. Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.