IL DIRETTORE GENERALE
                    del Dipartimento delle dogane
                      e delle imposte indirette
  Visto  l'art. 24  del  testo unico  delle disposizioni  legislative
concernenti  le imposte  sulla produzione  e sui  consumi e  relative
sanzioni penali  e amministrative, approvato con  decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504;
  Visto il punto 13 della tabella  A allegata al predetto testo unico
che prevede l'aliquota ridotta di accisa  per la benzina ed il G.P.L.
consumati   per  l'azionamento   delle  autoambulanze   destinate  al
trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di
assistenza  e di  pronto  soccorso da  determinare con  provvedimento
dell'amministrazione finanziaria;
  Visto  il  decreto  31  dicembre 1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  10 del  14  gennaio  1994,  con  il quale  sono  state
stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta,
del menzionato beneficio fiscale;
  Visto il punto 97 dell'area n.  1 della tabella allegata al decreto
19 ottobre 1994,  n. 678, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1994,  che individua l'organo competente all'adozione
del provvedimento  di ammissione al  beneficio fiscale degli  enti di
assistenza  e   di  pronto   soccorso  nel  direttore   generale  del
dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
  Visto il decreto 9 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 201 del 28 agosto 1996, con il quale altri enti di assistenza e di
pronto  soccorso   sono  stati   ammessi,  da  ultimo,   alla  stessa
agevolazione;
  Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le
quali altri enti di assistenza e  di pronto soccorso hanno chiesto di
essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;
  Visti i pareri favorevoli espressi  in merito alle predette domande
dai competenti uffici tecnici di finanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'elenco  degli enti  di assistenza e  di pronto  soccorso che
hanno titolo  all' agevolazione fiscale  prevista dal punto  13 della
tabella  A allegata  al  testo unico  delle disposizioni  legislative
concernenti  le  imposte  la  produzione e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali  e amministrative, approvato con  decreto legislativo
26 ottobre 1995,  n. 504, e dal  comma 1 dell' art. 1  del decreto 31
dicembre 1993 relativamente  alla benzina ed al  G.P.L. consumati per
l'azionamento  delle  autoambulanze,  destinate  al  trasporto  degli
ammalati  e  dei  feriti,  di  pertinenza  degli  enti  stessi,  sono
aggiunti:
  1034) Croce verde volontari del soccorso di Serramanna, con sede in
Serramanna (Cagliari);
  1035) Associazione  volontariato Euro 2001 senza  confini, con sede
in San Gavino Monreale (Cagliari);
  1036) Fraternita'  di Misericordia  di Sinnai,  con sede  in Sinnai
(Cagliari);
  1037) Croce azzurra associazione volontari,  con sede in San Gavino
Monreale (Cagliari);
  1038) Volontari  soccorso di pubblica  assistenza sez. AVIS  - AIDO
comune di  Monte San Pietrangeli,  con sede in Monte  San Pietrangeli
(Ascoli Piceno);
  1039) Opera di  soccorso dell'Ordine di S. Giovanni  in Italia, con
sede in Este (Padova);
  1040) Confraternita di misericordia di Neviano, con sede in Neviano
(Lecce);
  1041) Confraternita di misericordia di Lizzano, con sede in Lizzano
(Taranto);
  1042) Associazione volontari autoambulanza  Vallebelbo, con sede in
Santo Stefano Belbo (Cuneo);
  1043) P.A. volontari Tonco - Frinco, con sede in Tonco (Asti);
   1044) Rovato soccorso, con sede in Rovato (Brescia);
  1045) Associazione volontari Lanusei, con sede in Lanusei (Nuoro).