IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria; Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale; Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; Visto il decreto 9 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 1996, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione; Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale; Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza; Decreta: Art. 1. 1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all' agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte la produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal comma 1 dell' art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti: 1034) Croce verde volontari del soccorso di Serramanna, con sede in Serramanna (Cagliari); 1035) Associazione volontariato Euro 2001 senza confini, con sede in San Gavino Monreale (Cagliari); 1036) Fraternita' di Misericordia di Sinnai, con sede in Sinnai (Cagliari); 1037) Croce azzurra associazione volontari, con sede in San Gavino Monreale (Cagliari); 1038) Volontari soccorso di pubblica assistenza sez. AVIS - AIDO comune di Monte San Pietrangeli, con sede in Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno); 1039) Opera di soccorso dell'Ordine di S. Giovanni in Italia, con sede in Este (Padova); 1040) Confraternita di misericordia di Neviano, con sede in Neviano (Lecce); 1041) Confraternita di misericordia di Lizzano, con sede in Lizzano (Taranto); 1042) Associazione volontari autoambulanza Vallebelbo, con sede in Santo Stefano Belbo (Cuneo); 1043) P.A. volontari Tonco - Frinco, con sede in Tonco (Asti); 1044) Rovato soccorso, con sede in Rovato (Brescia); 1045) Associazione volontari Lanusei, con sede in Lanusei (Nuoro).