IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Vista  la legge  23 dicembre  1977, n.  952 recante,  modificazioni
delle norme  sulla registrazione degli  atti da prodursi  al pubblico
registro automobilistico  e di altre  norme in materia di  imposta di
registro;
  Ritenuto  che l'art.  1 della  citata legge  assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da  corrispondersi al momento stesso della
richiesta -  le formalita' da  eseguirsi presso il  pubblico registro
automobilistico,  richieste   in  forza  di  scritture   private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art  2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16 aprile  1987, n.  310, attuativo  delle disposizioni
contenute  nell'art. 6,  ultimo  comma, della  surrichiamata legge  2
dicembre 1977,  n. 952,  l'ufficio provinciale del  pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236  dello stato di previsione  delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro  il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto il  decreto legislativo  21 dicembre 1990,  n.398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto l'art.  20 del decreto  legislativo 30 dicembre 1992  n. 504,
istitutivo dell'imposta provinciale per  l'iscrizione dei veicoli nel
pubbblico registro automobilistico;
  Considerato  che  per le  imposte  di  cui ai  sopracitati  decreti
legislativi  n. 398  del  1990 e  n.  504 del  1992  si applicano  le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla  corresponsione all'Automobil  club d'Italia  ed alle  eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977,  n.   952,  cosi'   come  modificato   dall'art.  8   -bis  del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,  e dalla legge di conversione 1
dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990,
n.  187,  in  merito  ai  termini previsti  per  la  richiesta  delle
formalita', stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti
stipulati  in   Italia  e   centoventi  giorni  per   quelli  formati
all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza  delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del  fatto che il mancato versamento  delle imposte di
che  trattasi  entro  il  giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto  del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977,  n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la  necessita' di prevedere, nei casi  di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto  l'art.  1 del  decreto  -  legge  21  giugno 1961,  n.  498,
convertito con modificazioni nella legge  28 luglio 1961, n. 770, nel
testo modificato  dalla legge 2  dicembre 1975, n. 576,  e sostituito
dalla legge 25  ottobre 1985, n. 592, contenente  norme sulla proroga
dei termini di  prescrizione e decadenza per il  mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari,  applicabili anche al pubblico
registro automobilistico;
  Vista la  nota n.  51 /  1997 del 14  maggio 1997  con la  quale la
Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano
ha  segnalato l'irregolare  funzionamento  dell'ufficio del  pubblico
registro automobilistico di Lecco in data  5 maggio 1997 (dalle ore 8
alle  ore  13)  per  la partecipazione  del  personale  ad  assemblea
sindacale  e,  conseguentemente,  il  mancato  rispetto  dei  termini
previsti  per  la   liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione  e
versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;
                              Decreta:
  Per i  motivi indicati nelle premesse  viene accertato l'irregolare
funzionamento del pubblico registro  automobilistico di Lecco in data
5 maggio 1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 giugno 1997
                                        Il direttore generale: Romano