IL DIRIGENTE GENERALE
  del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in sanita'  e dell'assistenza  sanitaria di  competenza
statale
  Vista  l'istanza  presentata  dal direttore  generale  dell'azienda
opedaliera di rilievo nazionale  e di alta specializzazione "Ospedali
riuniti  di  Bergamo" in  data  16  giugno  1996 intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione ad espletare le attivita'  di trapianto di fegato in
eta'  pediatrica, da  cadavere,  a scopo  terapeutico presso  l'unita
operativa  di   chirurgia  pediatrica  degli  "Ospedali   riuniti  di
Bergamo";
  Vista la  relazione favorevole dell'Istituto superiore  di sanita',
in  data  16  gennaio  1997,   in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati presso la struttura;
  Tenuto  conto   degli  orientanenti  di   programmazione  sanitaria
nazionale  in  materia  di attivita'  trapiantologica,  espressi  dal
Consiglio superiore di sanita' nella seduta  del 6 luglio 1994, ed in
particolare della opportunita' dell'accentramento  in un unico Centro
di piu' tipi di trapianto e della necessita' di una congrua attivita'
di  reperimento  di  organi  da  donatore  cadavere  da  parte  della
struttura richiedente;
  Considerato che l'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti di Bergamo"
e'  gia' stata  autorizzata ad  espletare attivita'  di trapianto  di
cuore; cuorepolmone;  rene; renepancreas; rene tra  viventi; cornea e
che  ha  realizzato  una  considerevole  attivita'  nel  settore  dei
trapianti  sia in  eta' adulta  che pediatrica  e nel  reperimento di
donatori multiorgano;
  Tenuto  conto  della realizzazione  in  corso,  presso la  medesima
azienda  ospedaliera,  del  dipartimento pediatrico  ad  orientamento
polichirurgico,   funzionalmente   integrato  con   il   Dipartimento
pubblicoprivato  di immunologia  del trapianto  e terapie  innovative
antirigetto  costituitosi   tra  la  stessa  azienda   ospedaliera  e
l'Istituto di ricerca Mario Negri di Milano;
  Ritenuta l'opportunita'  di concedere l'autorizzazione  richiesta e
di fissare a tre anni la durata dell'autorizzazione stessa;
  Vista la legge  2 dicembre 1975, n. 644, che  disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva il  regolamento  di  esecuzione della  sopracitata
legge;
  Vista  la legge  13 luglio  1990, n.  198, recante  modifiche delle
disposizioni sul prelievo  di parti di cadavere a  scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il  regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedinento di autorizzazione del trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda   ospedaliera   di   rilievo    nazionale   e   di   alta
specializzazione  "Ospedali riuniti  di  Bergamo"  e' autorizzata  ad
espletare le attivita'  di trapianto di fegato in  eta' pediatrica da
cadavere,  a  scopo  terapeutico,  prelevato in  Italia  o  importato
gratuitamente dall'estero.