IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda opedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione "Ospedali riuniti di Bergamo" in data 16 giugno 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad espletare le attivita' di trapianto di fegato in eta' pediatrica, da cadavere, a scopo terapeutico presso l'unita operativa di chirurgia pediatrica degli "Ospedali riuniti di Bergamo"; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 16 gennaio 1997, in esito agli accertamenti tecnici effettuati presso la struttura; Tenuto conto degli orientanenti di programmazione sanitaria nazionale in materia di attivita' trapiantologica, espressi dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 6 luglio 1994, ed in particolare della opportunita' dell'accentramento in un unico Centro di piu' tipi di trapianto e della necessita' di una congrua attivita' di reperimento di organi da donatore cadavere da parte della struttura richiedente; Considerato che l'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti di Bergamo" e' gia' stata autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di cuore; cuorepolmone; rene; renepancreas; rene tra viventi; cornea e che ha realizzato una considerevole attivita' nel settore dei trapianti sia in eta' adulta che pediatrica e nel reperimento di donatori multiorgano; Tenuto conto della realizzazione in corso, presso la medesima azienda ospedaliera, del dipartimento pediatrico ad orientamento polichirurgico, funzionalmente integrato con il Dipartimento pubblicoprivato di immunologia del trapianto e terapie innovative antirigetto costituitosi tra la stessa azienda ospedaliera e l'Istituto di ricerca Mario Negri di Milano; Ritenuta l'opportunita' di concedere l'autorizzazione richiesta e di fissare a tre anni la durata dell'autorizzazione stessa; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedinento di autorizzazione del trapianti; Decreta: Art. 1. L'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione "Ospedali riuniti di Bergamo" e' autorizzata ad espletare le attivita' di trapianto di fegato in eta' pediatrica da cadavere, a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.